Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
L'accertamento del licenziamento ingiustificato del dirigente non può fondarsi unicamente sui parametri valutativi impiegati per l'identificazione del licenziamento per giustificato motivo previsto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dovendosi invece tener conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso "ad nutum" del datore di lavoro (secondo una valutazione globale, e non analitica, ed una verifica di specifiche condizioni che escluda l'arbitrarietà del licenziamento), in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento meramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto.
Commentario • 1
- 1. Il licenziamento disciplinare del dirigente, tra libera recedibilità e giustificatezzaRedazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 30 marzo 2020
Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Avv. Wanda Falco Il dirigente è colui che, nell'ambito dell'azienda, esercita un ampio potere di determinazione delle scelte operative e organizzative in condizione di sostanziale autonomia, tanto da essere definito un vero e proprio “alter ego” dell'imprenditore. In sostanza, la qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro preposto alla direzione dell'organizzazione aziendale e investito di attribuzioni che gli consentono, sia pure nel rispetto delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un orientamento al governo complessivo dell'azienda. La giurisprudenza individua come tratti distintivi della categoria dirigenziale la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RG LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONCERIA RE S.P.A. in persona. del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO LANCELLOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO CIMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US RG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 74/94 del Tribunale di FERMO, depositata il 30/03/94 R.G.N.2501/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso;
accoglimento del quarto;
assorbimento del quinto. Oggetto del ricorso: Licenziamento di dirigente, indennità supplementare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RG SS proponeva ricorso innanzi al pretore di S.Elpidio a mare, nei confronti della s.p.a. Conceria Tirrena, assumendo di essere stato assunto il 31 maggio 1982 con la qualifica di dirigente e di essere stato licenziato il 27 aprile 1983, con esonero dal preavviso, per incapacità di calarsi nella realtà aziendale;
la procedura arbitrale intrapresa dal dirigente non perveniva a termine per mancata adesione della società; chiedeva pertanto, per essere la risoluzione priva di motivazione, la indennità supplementare prevista dall'art.19 del c.c.n.l. nella misura massima, il compenso aggiuntivo pattuito per il periodo dal dicembre 1982 all'aprile 1983 da computare nel trattamento di fine rapporto e chiedeva pertanto la condanna della società al pagamento della somma di lire 115.220.000. Si costituiva la società che resisteva alla domanda e spiegava domanda riconvenzionale per i danni arrecati alla società dal descritto comportamento tenuto dal dirigente.
Il pretore respingeva sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
Riteneva in particolare il pretore che la società avesse assolto all'obbligo di enunciare le ragioni che avevano indotto il datore di lavoro a recedere dal contratto, e che, invece, l'istruttoria avesse confermato che il SS non si era calato nella realtà aziendale, non avendo preso conoscenza dei vari settori sui quali operava la società, ne' aveva avuto colloqui e collaborazione sia con il responsabile dei vari reparti, sia con il consulente finanziario esterno della società.
Contro questa sentenza proponeva appello il lavoratore, insistendo per la condanna della società al pagamento della somma di lire 132.109.000 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la società che resisteva al gravame, rilevando come la istruttoria svolta dal pretore avesse dimostrato la sussistenza - delle ragioni per il recesso. Il Tribunale, in parziale riforma della sentenza del pretore, accoglieva l'appello, condannando la società al pagamento della indennità ex art.19 del c.c.n.l. dei dirigenti aziende industriali, nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione risultante dalle buste paga oltre interessi e rivalutazione. Condannava la società al pagamento di due terzi delle spese, compensate per un terzo.
Contro questa sentenza propone ricorso la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, degli artt. 2067 cod. civ., 1372 secondo comma cod. civ., 2697 cod. civ. (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) poiché l'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti industriali,
è applicabile solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti, e, pur avendo la società costantemente negato tale iscrizione, il tribunale è addivenuto alla applicazione della detta norma contrattuale, senza alcuna motivazione.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Dagli atti, infatti, risulta che la mancata iscrizione alla associazione sindacate stipulante è stata eccepita soltanto in sede di appello nella memoria di costituzione, laddove nulla in tal senso era stato affermato nella memoria di costituzione in. primo grado, in violazione di quanto disposto dall'art.416, secondo comma, cod. proc. civ.; è evidentemente questa la ragione per la quale su tale eccezione il tribunale ha omesso ogni considerazione. D'altra parte il pretore aveva ritenuto che pur in assenza della prova della adesione di questa (cioè della società) alla associazione di categoria stipulante, deve ritenersì obbligata al rispetto della normativa di cui al c.c.n.l. avendolo essa nelle lettere di incarico esplicitamente richiamato. E da ciò traeva la conclusione della applicabilità degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. sui punti della necessaria contestuale motivazione del licenziamento e dell'istituto della indennità supplementare. E, su tale particolare accertamento da parte del pretore, l'atto di appello non contiene alcuna specifica censura.
Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere respinto. Con il secondo motivo del ricorso sì impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto pur essendo la domanda di risarcimento del danno, ed il ricorso, fondati sulla mancata adesione alla procedura arbitrale, riteneva sussistere la violazione della ingiustificatezza del recesso, avente contenuto diverso.
Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Si tratta, invero di interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, il quale ha ritenuto che la stessa includesse anche la doglianza in ordine alla ingiustificatezza del licenziamento;
tale interpretazione, invero è agevolmente riscontrabile come conforme alle risultanze processuali, sol che si consideri che nel ricorso introduttivo il dirigente affermava di avere fatto ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. per i dirigenti industriali al fine di ottenere una indennità supplementare pari a 20 mensilità della retribuzione e che, a seguito della mancata tutela in sede arbitrale, formulava la istanza parzialmente già proposta al Collegio arbitrale di risarcimento del danno derivato dal subito licenziamento.
Il secondo motivo del ricorso deve pertanto essere respinto. Con il terzo motivo del ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) per aver affermato che incombeva al datore di lavoro fornire la prova della giustificazione del recesso.
Il terzo motivo del ricorso è infondato. Questa Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che spetta al datore di lavoro, in caso di controversia, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti, nonché la loro idoneità a giustificare il recesso (Cass. 10 giugno 1986 n. 3849, 11 febbraio 1991 n. 1397, 12 ottobre 1996 n. 8934, 13 novembre 1997 n. 11243). Il terzo motivo del ricorso deve pertanto essere respinto. Con il quarto motivo del ricorso il ricorrente si duole per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg. cod. civ., dell'art. 3 della legge n.604 del 1966 (art. 360 un. 3 e 5 cod. proc. civ.), per avere ricondotto sostanzialmente il concetto contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, al concetto di giustificato motivo di cui al richiamato art. 3, laddove l'accertamento doveva riguardare la mancanza di arbitrarietà, tenendo conto dei fatti accertati in istruttoria.
Il quarto motivo è fondato.
Si deve innanzi tutto osservare che le S.U. di questa Suprema Corte hanno ritenuto (sent. 9 dicembre 1986 n. 7295) che i limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro sono rimessi all'autonomia privata, sia collettiva che individuale, che può far ricorso anche a clausole o concetti generici per disciplinare l'ipotesi del licenziamento ingiustificato, anche senza specificarla in una casistica dettagliata o in una definizione particolareggiata. Questa Suprema Corte ha altresì ritenuto (S.U. 9 dicembre 1986 n. 7295, Cass. 14 maggio 1993 n. 5531, 15 febbraio 1995 n. 1641, 9 giugno 1995 n. 6520, 12 ottobre 1996 n. 8934, 13 marzo 1998 n. 2761, 20 novembre 1998 n. 11765) che per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato del dirigente, l'accertamento di tale fattispecie non può fondarsi unicamente sui parametri valutativi impiegati per l'identificazione del licenziamento per giustificato motivo previsto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dovendo tenersi conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso "ad nutum" del datore di lavoro (secondo una valutazione globale, e non analitica, ed una verifica di specifiche condizioni, che escluda l'arbitrarietà del licenziamento), in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede della esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento meramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto. Le norme collettive che richiamano le norme collettive e legislative in vigore per gli impiegati, in quanto compatibili con la figura del dirigente, non riguarda anche disposizioni della disciplina legale limitativa dei licenziamenti.
Nel caso in esame, invece, la impugnata sentenza riteneva che ai fini della sussistenza della giustificatezza fosse indispensabile la specificità dei motivi, essendovi una esigenza di formalità della motivazione sufficiente, e dovendosi accogliere una nozione ontologica di giustificatezza, posto che la adozione di una terminologia non dissimile da quella adottata dal legislatore nella legge n.604 del 1966 indica la volontà delle parti di riferirsi a concetti già accolti nell'ordinamento. È evidente come tali affermazioni sono in contrasto con la giurisprudenza più recente di questo Supremo Collegio, che, al contrario, impone al giudice di merito la valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, escludendo qualsiasi meccanica sovrapponibilità della fattispecie del licenziamento per giustificato motivo, soggettivo od oggettivo, di cui alla legge n.604 del 1966, con la giustificatezza di cui al contratto collettivo dei dirigenti industriali;
anche perché, altrimenti, in tal guisa, si finirebbe per escludere, in via interpretativa, la persistenza della licenziabilità ad nutum dei dirigenti.
Il quarto motivo pertanto deve essere accolto, e la sentenza cassata in relazione ad esso.
Con il quinto ed ultimo motivo si impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ. per aver condannato la società al pagamento di due terzi delle spese processuali, pur essendo in realtà il ricorrente soccombente per la quasi totalità della domanda.
Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo. Consegue a quanto esposto il rigetto del primo del secondo e del terzo motivo del ricorso, l'accoglimento del quarto motivo del ricorso e, pertanto, l'assorbimento del quinto;
la impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto ed il processo rinviato al tribunale di Macerata per nuovo esame del gravame e per provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, dando applicazione al seguente principio di diritto:
per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato del dirigente, l'accertamento di tale fattispecie non può fondarsi unicamente sui parametri valutativi impiegati per l'identificazione del licenziamento per giustificato motivo previsto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dovendo tenersi conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso "ad nutum" del datore di lavoro (secondo una valutazione globale, e non analitica, ed una verifica di specifiche condizioni, che escluda l'arbitrarietà del licenziamento), in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede della esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento meramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto. Le norme collettive che richiamano le norme collettive e legislative in vigore per gli impiegati, in quanto compatibili con la figura del dirigente, non riguarda anche disposizioni della disciplina legale limitativa dei licenziamenti.
P. Q. M.
La Corte, rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto motivo, assorbito il quinto, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Macerata per nuovo esame del gravame e per provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 22 febbraio 1999 Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999