Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 21172
CASS
Sentenza 28 marzo 2007

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In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G. e l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. (Nella specie, la S.C. ha precisato che, dovendo essere valutata la legalità o meno dell'arresto, occorre inserire in dispositivo - ricorrendone i presupposti - la formula aggiuntiva <<perché l'arresto è stato effettuato legittimamente>>).

Il giudice della convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri discrezionali, senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare il reato ipotizzato. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza di indagato minorenne, motivata dal G.i.p. per l'inidoneità degli indizi a configurare la detenzione di droga a fini di spaccio, piuttosto che per uso personale).

Commentario1

  • 1Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2007, n. 21172
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21172
Data del deposito : 28 marzo 2007

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