Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
In tema di sospensione del processo, poiché l'art. 295 cod. proc. civ., la cui "ratio" è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul "quantum" (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico), essendo in tal caso applicabile l'art. 337 comma secondo cod. proc. civ. - il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo -, e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell'art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum", anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIREALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA MA DI SAN LIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MA DI SAN LIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2424/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 16/07/98 - R.G.N. 3268/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
L'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale ricorre per cassazione ipotizzando violazione di legge e di principi di diritto da parte della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, meglio descritta in epigrafe, mediante la quale è stata condannata, in riforma della sentenza pretorile sul punto, a corrispondere alla dott.sa LA AN di San Lio, che resiste con controricorso integrato da memoria, la somma di oltre L. 27 milioni, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive, dovutele in conseguenza della superiore qualifica ottenuta in via giudiziaria ex art. 2103, cod.civ.. Al riguardo, la sentenza impugnata ha argomentato che tale importo era stato calcolato, con consulenza contabile, sulla base della contrattazione di settore, in seguito all'inquadramento, disposto con la precedente sentenza non definitiva, della AN di San Lio nella qualifica di direttore amministrativo dell'Azienda. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'Avvocatura generale dello Stato, che assiste l'Azienda, deduce la violazione di legge e dei principi di diritto (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), posto che, "come sostenuto ed argomentato nel precedente ricorso" (per l'annullamento, in questa sede, della sentenza non definitiva: n. est.), la norma propria dell'ente pubblico (art. 12 d.l.vo P. Reg. Sicilia, 20 dicembre 1954, n. 12) prevale su quella civilistica, con l'effetto di rendere inapplicabile la parificazione attribuita dal Tribunale, e si duole, in particolare, che il Giudice collegiale si sia pronunciato sul quantum, benché fosse stato proposto gravame, rimarcando "ai fini dell'economia del giudizio, l'inopportunità di siffatta decisione" essendo anche stata chiesta la sospensione della esecuzione della sentenza civile.
Con il controricorso la AN di San Lio segnala che nelle more l'Azienda, con delibera commissariale n. 8 del 18 marzo 1999, le ha attribuito, in via definitiva, la suddetta qualifica, avendo rinunciato i concorrenti prioritariamente classificati, sicché postula l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, rilevando, comunque, che un'eventuale cassazione della sentenza non definitiva travolgerebbe la statuizione oggi impugnata.
Il ricorso è infondato.
Stabilisce l'art. 336, 2^ comma, cod.proc.civ., che "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Questa disposizione, che riguarda il naturale effetto espansivo delle sentenze, trova applicazione, tra l'altro, anche ai fini della regolamentazione dei rapporti fra le sentenze non definitive (sull'an) e quelle definitive (sul quantum), poiché la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva determina l'immediata e automatica caducazione di diritto delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata. In particolare questa Corte ha stabilito che nel caso in cui fra il dictum della sentenza non definitiva e quello della sentenza definitiva esista un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, nel senso che il contenuto del primo, come in questo caso, è propedeutico per la decisione espressa dalla seconda sentenza, la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva si riverberano inevitabilmente sulla sentenza definitiva, anche nel caso in cui, a causa della mancata impugnazione di quest'ultima, si formi un giudicato (solo apparente) sulla sentenza definitiva, poiché quest'ultima statuizione radica la propria giustificazione formale nella mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente necessario. (Cass. 25 gennaio 1990, n. 451;
24 febbraio 1990 n. 1409; 23 febbraio 1993 n. 2188; 25 maggio 1996, n. 4844; sul concetto di giudicato apparente, v. SS.UU. 1^ marzo 1990 n. 1589). Dall'analisi dei sottesi principi si evince, inoltre, che non si può verificare alcun conflitto fra giudicati, ovvero che in caso di pregiudizialità logica non trova applicazione l'art. 295, cod.proc.civ., per cui non può venire in discussione e non trova applicazione l'istituto della sospensione necessaria del processo (v. sentenza n. 4844/1996, cit.). D'altra parte, l'Avvocatura non ha inteso minimamente, con l'impugnazione oggi all'esame della Corte, limitare le proprie censure al quantum debeatur (uniche su cui non inciderebbe il giudizio d'inammissibilità formulato a prescindere dalla cassazione della sentenza non definitiva), sicché, conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, liquidandole in Euro 11,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila/O0) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002