Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5006
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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In tema di sospensione del processo, poiché l'art. 295 cod. proc. civ., la cui "ratio" è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul "quantum" (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico), essendo in tal caso applicabile l'art. 337 comma secondo cod. proc. civ. - il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo -, e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell'art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum", anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5006
    Data del deposito : 8 aprile 2002

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