Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
È configurabile il reato di abuso di ufficio nella condotta dell'ispettore di p.s. che dispone un'ispezione in un pubblico locale per scopi personali, poichè in tal modo sono violate sotto il profilo finalistico le norme del TULPS che abilitano l'autorità di pubblica sicurezza ai controlli amministrativi nei locali pubblici (nella specie, l'ispezione veniva disposta a seguito del rifiuto da parte del gestore di una discoteca dell'ingresso del fratello dell'agente, perchè privo di invito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2004, n. 28389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28389 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO QU - Presidente - del 19/05/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 845
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 11156/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RE;
contro la sentenza 1 ottobre 2002 della Corte d'Appello di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Lucio Caccavale. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli riteneva EL RE responsabile di tentata concussione, in quanto, abusando della qualità di vice ispettore della Polizia di Stato, attraverso l'ingiustificata esibizione del proprio tesserino di riconoscimento ed abusando dei suoi poteri, attraverso la prospettazione di controlli amministrativi mirati a far chiudere la discoteca Tabù di Maddaloni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere indebitamente IO MA a consentire l'ingresso nel menzionato locale del fratello QU RE, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto di invito idoneo.
2. Ricorre il RE che deduce l'illogicità della motivazione in punto di accertamento del fatto. Infatti dallo stesso testo della decisione si ricava che il ricorrente non esibì il tesserino per far entrare il fratello e che la richiesta di intervento della volante era finalizzata a far costatare quella che il RE riteneva un'azione discriminatoria: essere stato impedito l'ingresso al fratello perché non accompagnato da una donna e vestito in modo ritenuto non consono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati. Nella sentenza impugnata e, con maggiori particolari in quella di primo grado, è dato leggere che il ricorrente declinò la sua qualità di vice ispettore ben prima che il fratello si presentasse all'ingresso della discoteca e ad uno scopo completamente diverso da quello di propiziargli l'entrata. È ancora dato leggere che la minaccia, poi attuata, di richiedere l'intervento di una pattuglia di P.S. per espletare un'ispezione nel locale avvenne dopo il rifiuto dell'ingresso del fratello da parte dell'addetto alla vigilanza (nella decisione del Tribunale si ricorda che il diverbio col MA, che aveva già vietato l'entrata al fratello, si concluse con la frase: "perderò una serata, ma ti farò chiudere"). Ne risulta che il preteso abuso di qualità è privo connessione con l'utilità che si assume il RE perseguisse e che l'abuso del potere non era parimenti diretto a costringere il MA ad una prestazione indebita, ma integrava invece una ritorsione alla proibizione di quest'ultimo.
2. Tanto posto è chiaro che la comprensione della condotta del RE nel reato di cui agli artt. 56 e 317 c.p. è erronea, in quanto, perché il delitto di concussione si integri, è necessario che l'abuso di qualità o dei poteri sia diretto a costringere o indurre la vittima a cedere alla pretesa di un'indebita utilità.
3. La condotta del RE andava invece considerata come un abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p.. Il ricorrente, nel disporre l'ispezione, non perseguiva all'evidenza alcun interesse pubblico cui la verifica amministrativa è istituzionalmente destinata, ma usava dei poteri attribuitigli per scopi personali, reagendo a quella che aveva percepito come un'offesa. In tal modo, privatizzando la funzione affidatagli, violava sotto il profilo finalistico le norme del TULPS che abilitano l'autorità di pubblica sicurezza ai controlli amministrativi nei locali pubblici (cfr. per la riconduzione del vizio teleologico nella formula "in violazione di norme di legge" Cass. 6^, 10 dicembre 2001 Bocchiotti e per prima Cass. 6^, 9 febbraio 1998, Mannucci). Dato poi che nelle decisioni di merito è stato già rilevato che non ha alcun fondamento l'assunto del ricorrente di aver voluto far constatare una ingiustizia (in quanto l'ingresso al fratello era stato correttamente negato secondo le regole in uso nelle discoteche e perché privo di un invito e perché non accompagnato da una ragazza e perché vestito in maniera non consona) è presente anche l'elemento soggettivo di aver intenzionalmente recato un danno ai titolari del locale (danno che Cass. 6^, 4 febbraio 2003, ha già affermato non essere necessariamente patrimoniale e poter anche consistere in costrizioni prive di giustificazione).
3. Il reato così qualificato è peraltro estinto per intervenuta prescrizione. Ne seguono le conseguenze espresse nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE qualificato il fatto di cui al capo b come abuso d'ufficio, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine a tale capo perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004