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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 987/2019
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Alessandro Marcolini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore, sito in
Grottazzolina (FM), C.so Vittorio Emanuele II n.39, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f.: ), (c.f.: C.F._5 Parte_6 ), (c.f.: , C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f.: ), (c.f.: Parte_8 C.F._8 Parte_9
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Ramadori, tutti elettivamente C.F._9 domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Fermo, Via Gaetano Orsolini n.37, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: diritti reali, possesso, trascrizioni (possesso/divisione);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025.
In particolare, parte attrice precisava le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n.1,
c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, visto quanto esposto e prodotto, accogliere la presente opposizione, e 1 – In via preliminare/pregiudiziale: per le ragioni di cui in premessa, dichiarare la inammissibilità/improcedibilità del ricorso datato 31.01.2019 degli odierni convenuti opposti;
2 – In via principale: rigettare la domanda avversaria poiché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e quindi revocare il decreto emesso, per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare il pieno ed esclusivo diritto di proprietà dell' sulle particelle nn. 281, 282 e 305 di cui al Foglio 23 Catasto Terreni Comune di Pt_1
GR e ordinare la cancellazione della trascrizione a cura dei convenuti, nel caso in cui controparte avesse trascritto presso i competenti Pubblici Registri Immobiliari della Provincia di Fermo il provvedimento/decreto cron.
n. 897/2019 emesso in data 13.02.2019 dall'Ecc.mo Tribunale di Fermo. In ogni caso il tutto con vittoria di spese di lite e compenso di causa”.
Le parti convenute precisavano le conclusioni come da atto di comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione al ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed ex art. 3 l. 346/1976, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata, accertando l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione speciale agraria ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. delle particelle n. 281, 282 e 305 del fondo rustico di cui al Foglio 23 Catasto Terreni del Comune di
GR (FM) da parte dei Sig.ri , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 11.02.2019, gli odierni convenuti depositavano presso il Tribunale di Fermo il ricorso ex art. 1159bis c.c. e art. 3 L. 346/1976, con il quale chiedevano fosse riconosciuta l'avvenuta usucapione, a loro favore, dei terreni di proprietà dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona
(APSP) IRCR Macerata, catastalmente identificati presso il Catasto Terreni del Comune di
GR (FM), al Foglio 23, particelle n. 281, 282 e 305.
I ricorrenti, a sostegno delle proprie pretese, deducevano quanto segue:
- dichiaravano che, in data 28.10.1971, i coniugi e avevano Controparte_2 CP_1 acquistato dall'Opera Pia “Casa di Riposo di Macerata”, tramite trattativa privata, il podere sito in GR (FM), Contrada Santa Maria n.455, ricomprendente anche i terreni citati;
- sostenevano altresì che, a causa di un errore, nell'atto pubblico di compravendita del podere, del 28.10.1971 a firma del Notaio non venivano riportate le suddette Persona_1 particelle n. 281, 282 e 305;
- deducevano che, in data 14.11.2011, l' aveva acquistato l'intero patrimonio CP_3
dell'Opera Pia “Casa di Riposo , ivi ricompresi i terreni di cui è causa, mai Parte_1 formalmente trasferiti nella proprietà dei ricorrenti;
- dichiaravano, tuttavia, che a partire dal 1971, i coniugi avevano coltivato Parte_2
continuativamente i suddetti terreni, ivi esercitando la propria attività, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo le relative spese e facendone propri i frutti, senza che al contempo l' avesse mai compiuto atti di rivendicazione della proprietà; CP_3
- sostenevano, inoltre, che nei registri immobiliari, con riferimento al quarantennio precedente, non risultavano trascrizioni di domande contro i ricorrenti e loro danti causa dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui terreni oggetto di controversia;
- deducevano, quindi, la presenza di tutti gli elementi costitutivi per ottenere, a proprio favore, la declaratoria di avvenuta usucapione dei citati terreni, ai sensi degli articoli 1159bis c.c.
e 3 L. 346/1976.
Il Got del Tribunale di Fermo, con decreto del 13.02.2019 (R.G. 264/2019), disponeva che il ricorso ed il decreto stesso, fossero resi noti mediante il sistema di pubblicizzazione e notificazione imposti dalla medesima L. 346/1976, e concedeva a chiunque fosse interessato il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla notificazione, per poter esercitare il potere di opposizione in giudizio avverso la richiesta di riconoscimento dell'avvenuta usucapione dei beni fondiari.
L'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (APSP) IRCR Macerata, con atto di citazione in opposizione, notificato in confronto di tutti i ricorrenti in data 27.05.2019, conveniva in giudizio gli odierni convenuti al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di proprietà sulle particelle fondiarie oggetto di contestazione e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda avversaria, la revoca del decreto del Got del Tribunale di Fermo, del 13.02.2019, e la cancellazione delle trascrizione eventualmente già effettuate dalle controparti nei Registri Immobiliari.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, deduceva quanto segue:
- in via preliminare dichiarava che non era stato espletato il tentativo di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali ex art. 5 del D. lgs. 28/2010;
- nel merito, sosteneva la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1159bis c.c. e dall'art. 3 della L. 346/1976, necessari per la declaratoria di avvenuta usucapione. In particolare, parte attrice riteneva che le controparti convenute, in sede di ricorso introduttivo, non fossero state in grado di dimostrare la destinazione ad attività agraria dei terreni oggetto di contestazione. Sul punto, deduceva l'irrilevanza e l'insufficienza del materiale probatorio allegato al suddetto ricorso;
- sosteneva, inoltre, che le particelle fondiarie oggetto di causa, essendo fra loro dislocate, non costituivano un'autonoma unità produttiva e, per l'effetto, nel caso di specie non sarebbe stato possibile applicare l'art. 1159bis c.c., la cui fattispecie risulterebbe inibita per il caso di usucapione di superfici limitate;
- deduceva, altresì, che le controparti non avrebbero neppure dimostrato né il possesso continuativo dei terreni né l'animus possidendi uti dominus, e dichiarava che, sul punto, non era sufficiente l'eventuale prova di un'attività di coltivazione esercitata sulle particelle oggetto di contestazione, in quanto i convenuti avrebbero potuto esercitare siffatta attività agraria anche in presenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte della stessa proprietaria dei terreni;
- sosteneva, infine, che il proprio status di proprietaria dei terreni, restava confermato in forza degli avvenuti pagamenti di tutte le imposte e tributi dovuti relativamente alle suddette particelle n. 281, 282 e 305, i quali risulterebbero essere stati corrisposti sempre e solo dalla stessa parte attrice. L'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (APSP) IRCR Macerata, avanza, quindi, le conclusioni di cui in epigrafe.
Le parti convenute, con atto di comparsa di costituzione e risposta depositato in data 15.10.2019, si costituivano in giudizio chiedendo fosse respinta l'opposizione di controparte con relativo riconoscimento dell'avvenuta usucapione, a loro favore, dei già citati terreni. A tal fine, deducevano quanto segue:
- in primo luogo, dichiaravano che solo con l'instaurazione del procedimento di opposizione, si esercita in giudizio un'azione per una controversia in materia di diritti reali che rende necessario il preliminare esperimento del procedimento di mediazione. Pertanto, chiedevano fosse concesso un termine per esperire siffatto tentativo;
- sostenevano, inoltre, che la certificazione notarile di descrizione degli immobili del
07.01.2019 a firma del Notaio unitamente all'atto pubblico di compravendita Persona_2 del terreno stipulato in data 28.10.1971 ed alla corrispondenza interna tra il Segretario dell'
[...]
e dell'allora proprietario del podere, del 02.02.1984, prodotti in atti, Parte_10 dimostrerebbero la destinazione ad attività agraria dei terreni oggetto di contestazione, nonché il fatto che le suddette particelle fondiarie non potevano essere qualificate quali superfici limitate o strisce di terreno facenti parte di maggiori fondi coltivati, come sostenuto da controparte, ma, al contrario, che le stesse costituivano delle unità produttive autonome e come tali identificate nel relativo Catasto;
- deducevano, quindi, la valenza probatoria dei documenti allegati al ricorso introduttivo, sostenendo che la controparte, sul punto, si era limitata ad una contestazione generica e non motivata, tale per cui alla suddetta documentazione doveva riconoscersi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sostenevano, inoltre, che la parte attrice non avrebbe provato alcun atto di iniziativa per l'esercizio del diritto di proprietà né alcun atto di spossessamento che avesse avuto l'effetto di interrompere il decorso del tempo necessario al maturarsi dell'usucapione;
- dichiaravano, poi, che la coltivazione delle particelle 281, 282 e 305 del Foglio 23 Catasto
Terreni del Comune di GR, sin al 1971, era avvenuta uti dominus da parte dei signori e (e successivamente alla morte del primo, da parte dei figli). Controparte_2 CP_1
Evidenziavano, sul punto, che solo per errore le suddette particelle non erano state ricomprese nell'atto di compravendita n.126735/5960 del 28.10.1971, stipulato dal notaio di Per_1
Macerata e che detto errore materiale aveva fatto sì che i ricorrenti, in considerazione della volontà manifestata dalle parti in sede di accordo, nonché della contiguità territoriale delle particelle acquistate, credevano di essere divenuti proprietari anche dei citati terreni e avevano dato inizio in buona fede al possesso uti dominus degli stessi fondi sin dal 1971. Deducevano, quindi, l'irrilevanza del fatto che la signora nella dichiarazione sostituiva dell'atto di CP_1 notorietà del 1998, aveva dichiarato di coltivare e non di essere proprietaria delle particelle n. 281
e 282, in quanto, già a partire dall'anno 1998 i coniugi erano divenuti proprietari a Parte_2 titolo originario delle predette particelle ex art. 1159bis c.c.
- sostenevano che, in base a quanto disposto dagli articoli 1141 e 1142 c.c., nel caso di specie doveva presumersi il possesso uti dominus delle particelle di cui è causa, da parte degli odierni convenuti, e che sarebbe spettato alla controparte attrice l'onere di dimostrare che le medesime parti opposte avessero agito negli anni con spirito di mera detenzione dei terreni coltivati. Sul punto, deducevano, tuttavia, che la parte opponente non era stata in grado di produrre contratti o accordi che giustificassero come mera detenzione la relazione materiale dei coniugi Parte_2 con le predette particelle;
- sostenevano, altresì, l'inconsistenza dell'asserito atteggiamento di tolleranza da parte dell'attrice, in confronto dell'attività di gestione agraria perpetrata nel tempo dai convenuti sulle particelle fondiarie oggetto di contestazione. Sul punto, deducevano che era onere di controparte quello di provare che il possesso derivava in realtà da atti di tolleranza del proprietario dei terreni, presupponenti uno spirito di condiscendenza, tipico dei rapporti di amicizia o di buon vicinato, il quale, tuttavia, implica una previsione di saltuarietà e di transitorietà dell'attività svolta dal possessore, non riscontrabile nel caso di specie;
- eccepivano, infine, l'irrilevanza delle spese per tasse e imposte sostenute dall'attrice.
Secondo i convenuti, queste spese sarebbero state effettuate dalla controparte soltanto come l'inevitabile conseguenza dell'errore perpetrato nell'atto di compravendita del 1971, nonché del successivo disinteresse per il terreno che, seppur formalmente non venduto ma in possesso di altri, l'attrice aveva trascurato di rivendicare.
Le parti convenute avanzavano, quindi, le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 07.11.2019, il Giudice rinviava la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione. In data 25.09.2020 parte attrice depositava il verbale di mediazione dell'Organismo di Conciliazione di Fermo, datato 17.07.2020, attestante la conclusione della procedura di mediazione n.189/2019 con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 02.11.2020, il Giudice, ritenuta l'applicabilità del giudizio ordinario a cognizione piena, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con le memorie ex art, 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice, dopo aver eccepito l'improcedibilità della domanda di controparte in ragione del fatto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti (con esito negativo) era stato avviato da lei stessa e non dai convenuti opposti, confermava e specificava le domande, eccezioni e deduzioni già sollevate con il proprio atto introduttivo.
Con le memorie ex art, 183, comma 6, c.p.c., le parti convenute, dopo aver precisato che le tre particelle erano da considerarsi quali unità produttive autonome fra loro e non un corpo unico come asserito dalla controparte, confermavano e specificavano le domande, eccezioni e deduzioni già sollevate con il proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.05.2021, il Giudice, dichiarata l'inammissibilità delle prove orali articolate dalla parte attrice in quanto basate su circostanze generiche, ammetteva le prove orali articolate dalle controparti convenute con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.
Con ordinanza del 27.02.2022, il Giudice, a modifica dell'ordinanza del 17.05.2021, dichiarava l'ammissibilità della prova per testi richiesta dalla parte attrice.
I testi venivano escussi alle udienze del 04.11.2021 e del 09.06.2022.
All'udienza del 22.05.2025, il Giudice, udite le conclusioni delle parti per come riportate in epigrafe, assegnava alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione tramite produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs.
28/2010. Infatti, sebbene l'onere di avviare la procedura di mediazione obbligatoria grava sulla parte interessata a far valere i propri diritti in giudizio, la norma citata subordina la procedibilità della domanda giudiziale all'effettivo esperimento di tale condizione, indipendentemente da chi sia stata la parte processuale che ne abbia richiesto l'avvio. Nel caso di specie, risulta che entrambe le parti abbiano partecipato attivamente al tentativo di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo in data
17.07.2020, e che lo stesso abbia avuto esito negativo per il mancato raggiungimento di un accordo (cfr. verbale di mediazione depositato in data 25.09.2020). Per l'effetto, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, risulta opportuno premettere che la causa che qui ci occupa va inquadrata nella fattispecie normativa di cui all'art. 1159bis, comma 4, c.c., in forza del fatto che il
[...]
(quale luogo in cui sono siti i lotti di terreno oggetto di contestazione) non rientra CP_4 fra i Comuni qualificati come montani ai sensi della L. 1102/1971 (disciplina confluita negli odierni articoli 27 e 28 del TUEL).
L'inquadramento nella fattispecie di cui al quarto comma della norma citata si giustifica, quindi, in ragione del fatto che i terreni iscritti al Catasto dei Terreni del Comune di GR al
Foglio 23, particelle n. 281, 282 e 305, possiedono redditi catastali (sia domenicali che agrari) inferiori al valore di £ 350.000,00 (sia se intesi singolarmente sia se sommati fra loro) imposto dall'art. 2 della L. 346/1976 ai fini dell'applicabilità della norma (cfr., per le risultanze catastali, il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, risulta necessario evidenziare che il richiamato art. 1159bis c.c. persegue il duplice scopo di evitare che i fondi rurali siti nel territorio delle comunità montane cadano in stato di abbandono nonché quello di incentivare l'attività agraria in questo tipo di luoghi. A tal fine, il
Legislatore ha predisposto una forma di usucapione speciale di cui può avvantaggiarsi colui che,
a qualunque titolo, abbia posseduto tali terreni, ivi esercitando un'attività agraria per il periodo di quindici anni (anziché venti, come prescritto dall'art. 1158 c.c. in materia di usucapione ordinaria), in modo pacifico e continuativo.
Tuttavia, le peculiari finalità che la norma persegue, impongono delle sostanziali differenze rispetto all'istituto dell'usucapione ordinaria.
Anzitutto, la c.d. usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159bis c.c. permette di acquisire il solo diritto di proprietà e non anche gli altri diritti reali (cfr., sul punto,
Cass. n. 867 del 2000, secondo cui “La disciplina dettata dell'art. 1159 bis c.c. relativa all'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale è applicabile soltanto per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, non contemplando la norma in questione la servitù o altri diritti reali”).
In secondo luogo, come già detto, la norma citata consente di perpetrare il possesso del bene per un periodo di tempo pari a quindici anni anziché venti. Infine, la medesima norma richiede che siffatto possesso del bene (ferma la concezione di possesso di cui all'art. 1140 c.c., il quale presuppone sia l'elemento oggettivo della materiale disponibilità del bene, sia l'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi) si estrinsechi in un'attività agraria esercitata dal possessore su fondi rustici coltivabili, i quali siano idonei a costituire un'unità produttiva autonoma. Tanto è stato ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis cod. civ. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 cod. civ., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 8778 del 2010).
Infine, va altresì chiarito che ciascuno di questi elementi costituivi della fattispecie, dovrà essere dimostrato da colui il quale rivendica il perfezionamento, a proprio favore, dell'usucapione del fondo rurale. Di conseguenza, dovranno essere gli odierni convenuti a fornire siffatta prova con onere a proprio carico (cfr., sul punto, Cass. n. 4059 del 1990 secondo cui “Anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva”).
Tanto premesso, risulta che nel caso di specie i convenuti, abbiano soddisfatto siffatto onere probatorio, fornendo la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1159bis c.c., necessari ai fini del riconoscimento dello status di proprietari degli stessi terreni.
Nello specifico, i documenti numerati dal 4 al 14 contenuti nell'allegato n.3 del fascicolo di parte convenuta, unitamente alle testimonianze rese, rispettivamente, dal teste Testimone_1 all'udienza del 04.11.2021 e dal teste all'udienza del 09.06.2022, forniscono la Testimone_2 prova del fatto che i convenuti abbiano coltivato i terreni oggetto di contestazione sin dal 1971, perpetrando sugli stessi un'attività agraria in modo continuativo sino ad oggi.
Emerge, infatti, da tali elementi probatori, che le odierne parti opposte abbiano da sempre esercitato un'attività di vera e propria imprenditoria agricola. Ciò è confermato non solo dai documenti attestanti l'attribuzione di partita iva, corredati dai codici 0110 e 01116 identificativi, rispettivamente, dell'attività agraria e di coltivazione di cereali ed altri seminativi, ma anche dalle diverse fatture attestanti l'acquisto, nel tempo, di materie prime e servizi esclusivamente tipici di questo tipo di attività.
Di particolare interesse sono poi le testimonianze citate, le quali confermano l'attività di coltivazione perpetrata dal 1971 sino ad oggi, in modo pacifico e continuativo, dagli odierni convenuti sui fondi oggetto di contestazione. Il teste vicino di casa di Testimone_1 [...]
fino al 1965, riferisce, infatti, “di essere a conoscenza che acquistò i terreni CP_2 Controparte_2 coltivati da mio zio ma non so riferire gli anni. Ricordo che, dopo aver comprato, lavorava con Controparte_2 mio zio coltivando i terreni” ed anche “non so riferire se alla morte di i figli abbiano continuato Controparte_2
a coltivare i terreni in questione. Posso dire di abitare nei paraggi e vedo che la terra è coltivata a grano”. Allo stesso modo il teste proprietario dei fondi confinanti, dichiara che “Posso dire che Testimone_2
e la moglie coltivavano tutta l'area indistintamente e qualche volta anche mio padre lavorava per Controparte_2
i e che “i coltivavano le particelle in questione in autonomia. Non ho mai Parte_11 Parte_11 visto nessun altro recarsi su questi luoghi né impedire la coltivazione”.
Dette testimonianze, oltre a dimostrare il fatto che gli odierni convenuti apparissero ormai, agli occhi di terzi soggetti, quali proprietari dei lotti di cui è causa, le stesse, unitamente alle risultanze catastali già citate e all'assenza di prova di diverse possibili classificazioni, comprovano altresì
l'inconfutabile natura rurale delle particelle oggetto di contestazione.
L'attività agraria esercitata dai convenuti, inoltre, risulta confermata anche alla luce del fatto che la stessa parte attrice, sebbene abbia eccepito la mancata dimostrazione della natura rurale dei terreni e della natura agraria dell'attività ivi esercitata dalle controparti (eccezioni, come già detto, entrambe smentite dalle risultanze probatorie appena richiamate), al contempo non ha mai negato che questi ultimi abbiano avuto la materiale disponibilità, ed abbiano utilizzato, tali lotti di terreno a far data dall'acquisto del podere in cui sono collocate siffatte particelle.
Invero, considerando che i lotti n. 281, 282 e 350 sono interamente inglobati nel podere rurale acquistato dai convenuti nel 1971 (cfr., per le risultanze catastali, il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e considerando altresì che non vi è in atti la prova di servitù che consentano a terzi l'utilizzo di tali lotti, risulterebbe inverosimile che a seguito dell'acquisto della proprietà del fondo rurale, le odierne parti opposte non abbiano mai esercitato anche su tali lotti di terreno la propria attività di imprenditoria agricola.
Sul punto, occorre necessariamente citare l'atto di compravendita, a firma del Notaio
[...]
del 28.10.1971, n. 126735, rep. n. 5960, con il quale l'Opera Pia “Casa di Riposo di Per_1
Macerata” ha venduto ai coniugi e il podere sito in GR Controparte_2 CP_1
(FM), via Santa Maria n. 455 (di cui doc. n.3 allegato alla comparsa di risposta), e da cui emerge, per l'appunto, il fatto che gli odierni convenuti abbiano acquistato la proprietà di tutte le particelle fondiarie che circondano interamente i lotti n. 281, 282 e 350 di cui è causa, di modo tale da impedirvi qualsiasi accesso dall'esterno.
Va comunque specificato che i convenuti ritengono di poter trarre direttamente da tale atto notarile la prova della volontà di acquisire sui lotti oggetto di contestazione un vero e proprio diritto di proprietà. Sostengono, infatti, che l'acquisto dell'intero podere, ad eccezione delle sole particelle n. 281, 282 e 350, si giustificherebbe soltanto come conseguenza di un mero errore di redazione dell'atto di compravendita e, a tal riguardo, producono la missiva di cui al doc. n. 3bis allegato alla comparsa di risposta.
Trattasi di una scrittura privata, datata 02.02.1984, trasmessa da “Il Segretario Dr. Per_3 al “Signor Presidente”, con la quale lo scrivente attesta che, per mero errore, nell'atto di compravendita del podere sito in GR, via Santa Maria n. 455, non sono state ricomprese anche le particelle n. 281, 282 e 350.
Tale documento, tuttavia, non ha le caratteristiche minime necessarie per poter essere considerato attendibile. Lo stesso, infatti, non risulta né autenticato né è dotato di firma del mittente. Del pari, non è certa la provenienza e lo stesso contenuto ivi riportato, risulta frammentato, in quanto la prima pagina viene riprodotta tagliata in corrispondenza del periodo finale.
Di conseguenza, data la contestazione circa l'attendibilità della missiva, espressamente avanzata dalla parte attrice e data la libera valutabilità delle scritture private provenienti da terzi soggetti, le quali, per le loro caratteristiche intrinseche non richiedano l'esperimento della querela di falso o altre forme specifiche di disconoscimento (vedasi, sul punto, Cass. S.U. 15169 del 2010 secondo cui “il principio secondo cui le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. ne quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c. , atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo;
peraltro, nell'ambito delle scritture private deve riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità”), deve concludersi per la sostanziale inattendibilità di tale missiva.
Eliminato tale documento dal quadro probatorio, resta tuttavia il contratto di compravendita del
1971, il quale, unitamente agli altri elementi probatori sin qui richiamati, fornisce comunque la prova di quanto rivendicato dai convenuti, intanto in quanto pone la presunzione che gli stessi, benché abbiano voluto acquisire la proprietà dei soli lotti espressamente richiamati nello stesso atto notarile di compravendita, abbiano comunque avuto la materiale disponibilità ed abbiano quindi coltivato continuativamente ed in via esclusiva anche le particelle oggetto del presente giudizio in quanto interamente inglobate nel podere.
La ricostruzione così delineata trova conferma grazie ad un ulteriore elemento indiziario. Le parti convenute, infatti, sostengono di aver mutato il tipo di coltivazione esercitato sul solo lotto n.
305, elemento poi confermato dalla testimonianza resa dal teste all'udienza del Testimone_2
09.06.2022, il quale espressamente dichiara “è vero, a tutt'oggi è un frutteto”.
Siffatta circostanza, benché riferita ad una soltanto delle particelle di cui è causa, è comunque indice del fatto che gli odierni convenuti abbiano coltivato i suddetti terreni uti dominus, restando liberi di poterne modificare la destinazione economica senza atti di opposizione da parte dell'odierna attrice.
Circa la condotta tenuta dall'attrice, infatti, va constatata l'assenza di atti interruttivi, naturali o civili, del possesso perpetrato dai convenuti sulle particelle di cui è causa.
Com'è noto, ai sensi degli articoli 1165, 1166 e 1167 c.c., ai fini dell'interruzione del possesso utile per usucapire un bene immobile, è necessario: o che il possessore abbia subito uno spossessamento del bene per oltre un anno senza che in questo frangente abbia esercitato un'azione di reintegrazione nel possesso (c.d. interruzione naturale); ovvero che contro il possessore sia stata avanzata una domanda giudiziale diretta a privarlo del possesso, o che egli stesso abbia effettuato un riconoscimento del diritto del titolare (c.d. interruzione civile).
Ciò posto, si osserva come nel caso di specie la parte opponente non abbia mai compiuto, dal
1971 ad oggi, alcuno degli atti interruttivi idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem di controparte.
La stessa, infatti, si limita ad allegare i versamenti IRES relativi agli anni di imposta che vanno dal
2014 al 2017 (cfr. documentazione allegata alla citazione in opposizione), sostenendo, al contempo, che l'adempimento degli oneri fiscali da parte del proprietario del fondo impedirebbe il perfezionamento dell'usucapione ad opera del possessore.
Premessa l'irrilevanza della documentazione tributaria allegata in atti, in quanto la stessa si rivolge ad un periodo temporale successivo al perfezionamento dell'usucapione a vantaggio dei convenuti (stante l'avvio dell'interversione del possesso a partire dal 1971, la fattispecie di cui all'art. 1159bis c.c. deve considerarsi perfezionata nell'anno 1986), la tesi sostenuta dall'attrice va rigettata in ragione del fatto che l'adempimento degli oneri fiscali non rientra fra gli atti idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem.
Tali oneri, infatti, attengono ai rapporti intercorrenti tra il fisco locale ed il contribuente e non tra il proprietario formale del fondo ed il possessore del medesimo bene immobile. Pertanto, gli stessi non intaccano l'esercizio della signoria di fatto sulla cosa e devono essere posti all'interno della categoria dei c.d. “res inter alios acta”, per i quali vale quanto stabilito dalla Cassazione, sebbene con riferimento ad una fattispecie analoga: “Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo” (cfr. Cass. n. 2752 del 2018).
Pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, deve ritenersi che i convenuti abbiano dato adeguata prova non solo della materiale coltivazione dei terreni, protratta nel tempo in modo continuativo ed esclusivo, ma anche del c.d. animus rem sibi habendi, necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1159bis c.c. e, quindi, dell'acquisizione del diritto di proprietà, per usucapione, sui lotti oggetto del presente giudizio, senza che al contempo siano stati esercitati validi atti interruttivi del possesso ad usucapionem da parte dell'attrice opponente.
Per l'effetto, l'opposizione esercitata in questa sede dalla parte attrice va integralmente rigettata e, per contro, va accolta la domanda di usucapione spiegata dai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014 e s.m. e i., facendo applicazione dei valori medi, opportunamente diminuiti in base ai parametri di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto, previsti per lo scaglione di riferimento, con le riduzioni e gli aumenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del citato decreto con riferimento all'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
di Macerata: Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
- conferma il decreto n. 897/2019 emesso in data 13.02.2019 dal Tribunale di Fermo;
- dichiara ed accerta che i convenuti hanno acquistato per usucapione la proprietà dei beni per cui è causa descritti nel Catasto Terreni del Comune di GR al Foglio 23 con le particelle 281, 282 e 305;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi ed euro 295,32 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 21.10.2025
IL GIUDICE FRANCESCO DE PERNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 987/2019
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Alessandro Marcolini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore, sito in
Grottazzolina (FM), C.so Vittorio Emanuele II n.39, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f.: ), (c.f.: C.F._5 Parte_6 ), (c.f.: , C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f.: ), (c.f.: Parte_8 C.F._8 Parte_9
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Ramadori, tutti elettivamente C.F._9 domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Fermo, Via Gaetano Orsolini n.37, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
OGGETTO: diritti reali, possesso, trascrizioni (possesso/divisione);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025.
In particolare, parte attrice precisava le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n.1,
c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, visto quanto esposto e prodotto, accogliere la presente opposizione, e 1 – In via preliminare/pregiudiziale: per le ragioni di cui in premessa, dichiarare la inammissibilità/improcedibilità del ricorso datato 31.01.2019 degli odierni convenuti opposti;
2 – In via principale: rigettare la domanda avversaria poiché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e quindi revocare il decreto emesso, per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare il pieno ed esclusivo diritto di proprietà dell' sulle particelle nn. 281, 282 e 305 di cui al Foglio 23 Catasto Terreni Comune di Pt_1
GR e ordinare la cancellazione della trascrizione a cura dei convenuti, nel caso in cui controparte avesse trascritto presso i competenti Pubblici Registri Immobiliari della Provincia di Fermo il provvedimento/decreto cron.
n. 897/2019 emesso in data 13.02.2019 dall'Ecc.mo Tribunale di Fermo. In ogni caso il tutto con vittoria di spese di lite e compenso di causa”.
Le parti convenute precisavano le conclusioni come da atto di comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione al ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed ex art. 3 l. 346/1976, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata, accertando l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione speciale agraria ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. delle particelle n. 281, 282 e 305 del fondo rustico di cui al Foglio 23 Catasto Terreni del Comune di
GR (FM) da parte dei Sig.ri , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 11.02.2019, gli odierni convenuti depositavano presso il Tribunale di Fermo il ricorso ex art. 1159bis c.c. e art. 3 L. 346/1976, con il quale chiedevano fosse riconosciuta l'avvenuta usucapione, a loro favore, dei terreni di proprietà dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona
(APSP) IRCR Macerata, catastalmente identificati presso il Catasto Terreni del Comune di
GR (FM), al Foglio 23, particelle n. 281, 282 e 305.
I ricorrenti, a sostegno delle proprie pretese, deducevano quanto segue:
- dichiaravano che, in data 28.10.1971, i coniugi e avevano Controparte_2 CP_1 acquistato dall'Opera Pia “Casa di Riposo di Macerata”, tramite trattativa privata, il podere sito in GR (FM), Contrada Santa Maria n.455, ricomprendente anche i terreni citati;
- sostenevano altresì che, a causa di un errore, nell'atto pubblico di compravendita del podere, del 28.10.1971 a firma del Notaio non venivano riportate le suddette Persona_1 particelle n. 281, 282 e 305;
- deducevano che, in data 14.11.2011, l' aveva acquistato l'intero patrimonio CP_3
dell'Opera Pia “Casa di Riposo , ivi ricompresi i terreni di cui è causa, mai Parte_1 formalmente trasferiti nella proprietà dei ricorrenti;
- dichiaravano, tuttavia, che a partire dal 1971, i coniugi avevano coltivato Parte_2
continuativamente i suddetti terreni, ivi esercitando la propria attività, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo le relative spese e facendone propri i frutti, senza che al contempo l' avesse mai compiuto atti di rivendicazione della proprietà; CP_3
- sostenevano, inoltre, che nei registri immobiliari, con riferimento al quarantennio precedente, non risultavano trascrizioni di domande contro i ricorrenti e loro danti causa dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui terreni oggetto di controversia;
- deducevano, quindi, la presenza di tutti gli elementi costitutivi per ottenere, a proprio favore, la declaratoria di avvenuta usucapione dei citati terreni, ai sensi degli articoli 1159bis c.c.
e 3 L. 346/1976.
Il Got del Tribunale di Fermo, con decreto del 13.02.2019 (R.G. 264/2019), disponeva che il ricorso ed il decreto stesso, fossero resi noti mediante il sistema di pubblicizzazione e notificazione imposti dalla medesima L. 346/1976, e concedeva a chiunque fosse interessato il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla notificazione, per poter esercitare il potere di opposizione in giudizio avverso la richiesta di riconoscimento dell'avvenuta usucapione dei beni fondiari.
L'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (APSP) IRCR Macerata, con atto di citazione in opposizione, notificato in confronto di tutti i ricorrenti in data 27.05.2019, conveniva in giudizio gli odierni convenuti al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di proprietà sulle particelle fondiarie oggetto di contestazione e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda avversaria, la revoca del decreto del Got del Tribunale di Fermo, del 13.02.2019, e la cancellazione delle trascrizione eventualmente già effettuate dalle controparti nei Registri Immobiliari.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, deduceva quanto segue:
- in via preliminare dichiarava che non era stato espletato il tentativo di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali ex art. 5 del D. lgs. 28/2010;
- nel merito, sosteneva la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1159bis c.c. e dall'art. 3 della L. 346/1976, necessari per la declaratoria di avvenuta usucapione. In particolare, parte attrice riteneva che le controparti convenute, in sede di ricorso introduttivo, non fossero state in grado di dimostrare la destinazione ad attività agraria dei terreni oggetto di contestazione. Sul punto, deduceva l'irrilevanza e l'insufficienza del materiale probatorio allegato al suddetto ricorso;
- sosteneva, inoltre, che le particelle fondiarie oggetto di causa, essendo fra loro dislocate, non costituivano un'autonoma unità produttiva e, per l'effetto, nel caso di specie non sarebbe stato possibile applicare l'art. 1159bis c.c., la cui fattispecie risulterebbe inibita per il caso di usucapione di superfici limitate;
- deduceva, altresì, che le controparti non avrebbero neppure dimostrato né il possesso continuativo dei terreni né l'animus possidendi uti dominus, e dichiarava che, sul punto, non era sufficiente l'eventuale prova di un'attività di coltivazione esercitata sulle particelle oggetto di contestazione, in quanto i convenuti avrebbero potuto esercitare siffatta attività agraria anche in presenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte della stessa proprietaria dei terreni;
- sosteneva, infine, che il proprio status di proprietaria dei terreni, restava confermato in forza degli avvenuti pagamenti di tutte le imposte e tributi dovuti relativamente alle suddette particelle n. 281, 282 e 305, i quali risulterebbero essere stati corrisposti sempre e solo dalla stessa parte attrice. L'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (APSP) IRCR Macerata, avanza, quindi, le conclusioni di cui in epigrafe.
Le parti convenute, con atto di comparsa di costituzione e risposta depositato in data 15.10.2019, si costituivano in giudizio chiedendo fosse respinta l'opposizione di controparte con relativo riconoscimento dell'avvenuta usucapione, a loro favore, dei già citati terreni. A tal fine, deducevano quanto segue:
- in primo luogo, dichiaravano che solo con l'instaurazione del procedimento di opposizione, si esercita in giudizio un'azione per una controversia in materia di diritti reali che rende necessario il preliminare esperimento del procedimento di mediazione. Pertanto, chiedevano fosse concesso un termine per esperire siffatto tentativo;
- sostenevano, inoltre, che la certificazione notarile di descrizione degli immobili del
07.01.2019 a firma del Notaio unitamente all'atto pubblico di compravendita Persona_2 del terreno stipulato in data 28.10.1971 ed alla corrispondenza interna tra il Segretario dell'
[...]
e dell'allora proprietario del podere, del 02.02.1984, prodotti in atti, Parte_10 dimostrerebbero la destinazione ad attività agraria dei terreni oggetto di contestazione, nonché il fatto che le suddette particelle fondiarie non potevano essere qualificate quali superfici limitate o strisce di terreno facenti parte di maggiori fondi coltivati, come sostenuto da controparte, ma, al contrario, che le stesse costituivano delle unità produttive autonome e come tali identificate nel relativo Catasto;
- deducevano, quindi, la valenza probatoria dei documenti allegati al ricorso introduttivo, sostenendo che la controparte, sul punto, si era limitata ad una contestazione generica e non motivata, tale per cui alla suddetta documentazione doveva riconoscersi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sostenevano, inoltre, che la parte attrice non avrebbe provato alcun atto di iniziativa per l'esercizio del diritto di proprietà né alcun atto di spossessamento che avesse avuto l'effetto di interrompere il decorso del tempo necessario al maturarsi dell'usucapione;
- dichiaravano, poi, che la coltivazione delle particelle 281, 282 e 305 del Foglio 23 Catasto
Terreni del Comune di GR, sin al 1971, era avvenuta uti dominus da parte dei signori e (e successivamente alla morte del primo, da parte dei figli). Controparte_2 CP_1
Evidenziavano, sul punto, che solo per errore le suddette particelle non erano state ricomprese nell'atto di compravendita n.126735/5960 del 28.10.1971, stipulato dal notaio di Per_1
Macerata e che detto errore materiale aveva fatto sì che i ricorrenti, in considerazione della volontà manifestata dalle parti in sede di accordo, nonché della contiguità territoriale delle particelle acquistate, credevano di essere divenuti proprietari anche dei citati terreni e avevano dato inizio in buona fede al possesso uti dominus degli stessi fondi sin dal 1971. Deducevano, quindi, l'irrilevanza del fatto che la signora nella dichiarazione sostituiva dell'atto di CP_1 notorietà del 1998, aveva dichiarato di coltivare e non di essere proprietaria delle particelle n. 281
e 282, in quanto, già a partire dall'anno 1998 i coniugi erano divenuti proprietari a Parte_2 titolo originario delle predette particelle ex art. 1159bis c.c.
- sostenevano che, in base a quanto disposto dagli articoli 1141 e 1142 c.c., nel caso di specie doveva presumersi il possesso uti dominus delle particelle di cui è causa, da parte degli odierni convenuti, e che sarebbe spettato alla controparte attrice l'onere di dimostrare che le medesime parti opposte avessero agito negli anni con spirito di mera detenzione dei terreni coltivati. Sul punto, deducevano, tuttavia, che la parte opponente non era stata in grado di produrre contratti o accordi che giustificassero come mera detenzione la relazione materiale dei coniugi Parte_2 con le predette particelle;
- sostenevano, altresì, l'inconsistenza dell'asserito atteggiamento di tolleranza da parte dell'attrice, in confronto dell'attività di gestione agraria perpetrata nel tempo dai convenuti sulle particelle fondiarie oggetto di contestazione. Sul punto, deducevano che era onere di controparte quello di provare che il possesso derivava in realtà da atti di tolleranza del proprietario dei terreni, presupponenti uno spirito di condiscendenza, tipico dei rapporti di amicizia o di buon vicinato, il quale, tuttavia, implica una previsione di saltuarietà e di transitorietà dell'attività svolta dal possessore, non riscontrabile nel caso di specie;
- eccepivano, infine, l'irrilevanza delle spese per tasse e imposte sostenute dall'attrice.
Secondo i convenuti, queste spese sarebbero state effettuate dalla controparte soltanto come l'inevitabile conseguenza dell'errore perpetrato nell'atto di compravendita del 1971, nonché del successivo disinteresse per il terreno che, seppur formalmente non venduto ma in possesso di altri, l'attrice aveva trascurato di rivendicare.
Le parti convenute avanzavano, quindi, le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 07.11.2019, il Giudice rinviava la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione. In data 25.09.2020 parte attrice depositava il verbale di mediazione dell'Organismo di Conciliazione di Fermo, datato 17.07.2020, attestante la conclusione della procedura di mediazione n.189/2019 con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
All'udienza del 02.11.2020, il Giudice, ritenuta l'applicabilità del giudizio ordinario a cognizione piena, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con le memorie ex art, 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice, dopo aver eccepito l'improcedibilità della domanda di controparte in ragione del fatto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti (con esito negativo) era stato avviato da lei stessa e non dai convenuti opposti, confermava e specificava le domande, eccezioni e deduzioni già sollevate con il proprio atto introduttivo.
Con le memorie ex art, 183, comma 6, c.p.c., le parti convenute, dopo aver precisato che le tre particelle erano da considerarsi quali unità produttive autonome fra loro e non un corpo unico come asserito dalla controparte, confermavano e specificavano le domande, eccezioni e deduzioni già sollevate con il proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.05.2021, il Giudice, dichiarata l'inammissibilità delle prove orali articolate dalla parte attrice in quanto basate su circostanze generiche, ammetteva le prove orali articolate dalle controparti convenute con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.
Con ordinanza del 27.02.2022, il Giudice, a modifica dell'ordinanza del 17.05.2021, dichiarava l'ammissibilità della prova per testi richiesta dalla parte attrice.
I testi venivano escussi alle udienze del 04.11.2021 e del 09.06.2022.
All'udienza del 22.05.2025, il Giudice, udite le conclusioni delle parti per come riportate in epigrafe, assegnava alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione tramite produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs.
28/2010. Infatti, sebbene l'onere di avviare la procedura di mediazione obbligatoria grava sulla parte interessata a far valere i propri diritti in giudizio, la norma citata subordina la procedibilità della domanda giudiziale all'effettivo esperimento di tale condizione, indipendentemente da chi sia stata la parte processuale che ne abbia richiesto l'avvio. Nel caso di specie, risulta che entrambe le parti abbiano partecipato attivamente al tentativo di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Fermo in data
17.07.2020, e che lo stesso abbia avuto esito negativo per il mancato raggiungimento di un accordo (cfr. verbale di mediazione depositato in data 25.09.2020). Per l'effetto, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, risulta opportuno premettere che la causa che qui ci occupa va inquadrata nella fattispecie normativa di cui all'art. 1159bis, comma 4, c.c., in forza del fatto che il
[...]
(quale luogo in cui sono siti i lotti di terreno oggetto di contestazione) non rientra CP_4 fra i Comuni qualificati come montani ai sensi della L. 1102/1971 (disciplina confluita negli odierni articoli 27 e 28 del TUEL).
L'inquadramento nella fattispecie di cui al quarto comma della norma citata si giustifica, quindi, in ragione del fatto che i terreni iscritti al Catasto dei Terreni del Comune di GR al
Foglio 23, particelle n. 281, 282 e 305, possiedono redditi catastali (sia domenicali che agrari) inferiori al valore di £ 350.000,00 (sia se intesi singolarmente sia se sommati fra loro) imposto dall'art. 2 della L. 346/1976 ai fini dell'applicabilità della norma (cfr., per le risultanze catastali, il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, risulta necessario evidenziare che il richiamato art. 1159bis c.c. persegue il duplice scopo di evitare che i fondi rurali siti nel territorio delle comunità montane cadano in stato di abbandono nonché quello di incentivare l'attività agraria in questo tipo di luoghi. A tal fine, il
Legislatore ha predisposto una forma di usucapione speciale di cui può avvantaggiarsi colui che,
a qualunque titolo, abbia posseduto tali terreni, ivi esercitando un'attività agraria per il periodo di quindici anni (anziché venti, come prescritto dall'art. 1158 c.c. in materia di usucapione ordinaria), in modo pacifico e continuativo.
Tuttavia, le peculiari finalità che la norma persegue, impongono delle sostanziali differenze rispetto all'istituto dell'usucapione ordinaria.
Anzitutto, la c.d. usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159bis c.c. permette di acquisire il solo diritto di proprietà e non anche gli altri diritti reali (cfr., sul punto,
Cass. n. 867 del 2000, secondo cui “La disciplina dettata dell'art. 1159 bis c.c. relativa all'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale è applicabile soltanto per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, non contemplando la norma in questione la servitù o altri diritti reali”).
In secondo luogo, come già detto, la norma citata consente di perpetrare il possesso del bene per un periodo di tempo pari a quindici anni anziché venti. Infine, la medesima norma richiede che siffatto possesso del bene (ferma la concezione di possesso di cui all'art. 1140 c.c., il quale presuppone sia l'elemento oggettivo della materiale disponibilità del bene, sia l'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi) si estrinsechi in un'attività agraria esercitata dal possessore su fondi rustici coltivabili, i quali siano idonei a costituire un'unità produttiva autonoma. Tanto è stato ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis cod. civ. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 cod. civ., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 8778 del 2010).
Infine, va altresì chiarito che ciascuno di questi elementi costituivi della fattispecie, dovrà essere dimostrato da colui il quale rivendica il perfezionamento, a proprio favore, dell'usucapione del fondo rurale. Di conseguenza, dovranno essere gli odierni convenuti a fornire siffatta prova con onere a proprio carico (cfr., sul punto, Cass. n. 4059 del 1990 secondo cui “Anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva”).
Tanto premesso, risulta che nel caso di specie i convenuti, abbiano soddisfatto siffatto onere probatorio, fornendo la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1159bis c.c., necessari ai fini del riconoscimento dello status di proprietari degli stessi terreni.
Nello specifico, i documenti numerati dal 4 al 14 contenuti nell'allegato n.3 del fascicolo di parte convenuta, unitamente alle testimonianze rese, rispettivamente, dal teste Testimone_1 all'udienza del 04.11.2021 e dal teste all'udienza del 09.06.2022, forniscono la Testimone_2 prova del fatto che i convenuti abbiano coltivato i terreni oggetto di contestazione sin dal 1971, perpetrando sugli stessi un'attività agraria in modo continuativo sino ad oggi.
Emerge, infatti, da tali elementi probatori, che le odierne parti opposte abbiano da sempre esercitato un'attività di vera e propria imprenditoria agricola. Ciò è confermato non solo dai documenti attestanti l'attribuzione di partita iva, corredati dai codici 0110 e 01116 identificativi, rispettivamente, dell'attività agraria e di coltivazione di cereali ed altri seminativi, ma anche dalle diverse fatture attestanti l'acquisto, nel tempo, di materie prime e servizi esclusivamente tipici di questo tipo di attività.
Di particolare interesse sono poi le testimonianze citate, le quali confermano l'attività di coltivazione perpetrata dal 1971 sino ad oggi, in modo pacifico e continuativo, dagli odierni convenuti sui fondi oggetto di contestazione. Il teste vicino di casa di Testimone_1 [...]
fino al 1965, riferisce, infatti, “di essere a conoscenza che acquistò i terreni CP_2 Controparte_2 coltivati da mio zio ma non so riferire gli anni. Ricordo che, dopo aver comprato, lavorava con Controparte_2 mio zio coltivando i terreni” ed anche “non so riferire se alla morte di i figli abbiano continuato Controparte_2
a coltivare i terreni in questione. Posso dire di abitare nei paraggi e vedo che la terra è coltivata a grano”. Allo stesso modo il teste proprietario dei fondi confinanti, dichiara che “Posso dire che Testimone_2
e la moglie coltivavano tutta l'area indistintamente e qualche volta anche mio padre lavorava per Controparte_2
i e che “i coltivavano le particelle in questione in autonomia. Non ho mai Parte_11 Parte_11 visto nessun altro recarsi su questi luoghi né impedire la coltivazione”.
Dette testimonianze, oltre a dimostrare il fatto che gli odierni convenuti apparissero ormai, agli occhi di terzi soggetti, quali proprietari dei lotti di cui è causa, le stesse, unitamente alle risultanze catastali già citate e all'assenza di prova di diverse possibili classificazioni, comprovano altresì
l'inconfutabile natura rurale delle particelle oggetto di contestazione.
L'attività agraria esercitata dai convenuti, inoltre, risulta confermata anche alla luce del fatto che la stessa parte attrice, sebbene abbia eccepito la mancata dimostrazione della natura rurale dei terreni e della natura agraria dell'attività ivi esercitata dalle controparti (eccezioni, come già detto, entrambe smentite dalle risultanze probatorie appena richiamate), al contempo non ha mai negato che questi ultimi abbiano avuto la materiale disponibilità, ed abbiano utilizzato, tali lotti di terreno a far data dall'acquisto del podere in cui sono collocate siffatte particelle.
Invero, considerando che i lotti n. 281, 282 e 350 sono interamente inglobati nel podere rurale acquistato dai convenuti nel 1971 (cfr., per le risultanze catastali, il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e considerando altresì che non vi è in atti la prova di servitù che consentano a terzi l'utilizzo di tali lotti, risulterebbe inverosimile che a seguito dell'acquisto della proprietà del fondo rurale, le odierne parti opposte non abbiano mai esercitato anche su tali lotti di terreno la propria attività di imprenditoria agricola.
Sul punto, occorre necessariamente citare l'atto di compravendita, a firma del Notaio
[...]
del 28.10.1971, n. 126735, rep. n. 5960, con il quale l'Opera Pia “Casa di Riposo di Per_1
Macerata” ha venduto ai coniugi e il podere sito in GR Controparte_2 CP_1
(FM), via Santa Maria n. 455 (di cui doc. n.3 allegato alla comparsa di risposta), e da cui emerge, per l'appunto, il fatto che gli odierni convenuti abbiano acquistato la proprietà di tutte le particelle fondiarie che circondano interamente i lotti n. 281, 282 e 350 di cui è causa, di modo tale da impedirvi qualsiasi accesso dall'esterno.
Va comunque specificato che i convenuti ritengono di poter trarre direttamente da tale atto notarile la prova della volontà di acquisire sui lotti oggetto di contestazione un vero e proprio diritto di proprietà. Sostengono, infatti, che l'acquisto dell'intero podere, ad eccezione delle sole particelle n. 281, 282 e 350, si giustificherebbe soltanto come conseguenza di un mero errore di redazione dell'atto di compravendita e, a tal riguardo, producono la missiva di cui al doc. n. 3bis allegato alla comparsa di risposta.
Trattasi di una scrittura privata, datata 02.02.1984, trasmessa da “Il Segretario Dr. Per_3 al “Signor Presidente”, con la quale lo scrivente attesta che, per mero errore, nell'atto di compravendita del podere sito in GR, via Santa Maria n. 455, non sono state ricomprese anche le particelle n. 281, 282 e 350.
Tale documento, tuttavia, non ha le caratteristiche minime necessarie per poter essere considerato attendibile. Lo stesso, infatti, non risulta né autenticato né è dotato di firma del mittente. Del pari, non è certa la provenienza e lo stesso contenuto ivi riportato, risulta frammentato, in quanto la prima pagina viene riprodotta tagliata in corrispondenza del periodo finale.
Di conseguenza, data la contestazione circa l'attendibilità della missiva, espressamente avanzata dalla parte attrice e data la libera valutabilità delle scritture private provenienti da terzi soggetti, le quali, per le loro caratteristiche intrinseche non richiedano l'esperimento della querela di falso o altre forme specifiche di disconoscimento (vedasi, sul punto, Cass. S.U. 15169 del 2010 secondo cui “il principio secondo cui le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. ne quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c. , atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo;
peraltro, nell'ambito delle scritture private deve riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità”), deve concludersi per la sostanziale inattendibilità di tale missiva.
Eliminato tale documento dal quadro probatorio, resta tuttavia il contratto di compravendita del
1971, il quale, unitamente agli altri elementi probatori sin qui richiamati, fornisce comunque la prova di quanto rivendicato dai convenuti, intanto in quanto pone la presunzione che gli stessi, benché abbiano voluto acquisire la proprietà dei soli lotti espressamente richiamati nello stesso atto notarile di compravendita, abbiano comunque avuto la materiale disponibilità ed abbiano quindi coltivato continuativamente ed in via esclusiva anche le particelle oggetto del presente giudizio in quanto interamente inglobate nel podere.
La ricostruzione così delineata trova conferma grazie ad un ulteriore elemento indiziario. Le parti convenute, infatti, sostengono di aver mutato il tipo di coltivazione esercitato sul solo lotto n.
305, elemento poi confermato dalla testimonianza resa dal teste all'udienza del Testimone_2
09.06.2022, il quale espressamente dichiara “è vero, a tutt'oggi è un frutteto”.
Siffatta circostanza, benché riferita ad una soltanto delle particelle di cui è causa, è comunque indice del fatto che gli odierni convenuti abbiano coltivato i suddetti terreni uti dominus, restando liberi di poterne modificare la destinazione economica senza atti di opposizione da parte dell'odierna attrice.
Circa la condotta tenuta dall'attrice, infatti, va constatata l'assenza di atti interruttivi, naturali o civili, del possesso perpetrato dai convenuti sulle particelle di cui è causa.
Com'è noto, ai sensi degli articoli 1165, 1166 e 1167 c.c., ai fini dell'interruzione del possesso utile per usucapire un bene immobile, è necessario: o che il possessore abbia subito uno spossessamento del bene per oltre un anno senza che in questo frangente abbia esercitato un'azione di reintegrazione nel possesso (c.d. interruzione naturale); ovvero che contro il possessore sia stata avanzata una domanda giudiziale diretta a privarlo del possesso, o che egli stesso abbia effettuato un riconoscimento del diritto del titolare (c.d. interruzione civile).
Ciò posto, si osserva come nel caso di specie la parte opponente non abbia mai compiuto, dal
1971 ad oggi, alcuno degli atti interruttivi idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem di controparte.
La stessa, infatti, si limita ad allegare i versamenti IRES relativi agli anni di imposta che vanno dal
2014 al 2017 (cfr. documentazione allegata alla citazione in opposizione), sostenendo, al contempo, che l'adempimento degli oneri fiscali da parte del proprietario del fondo impedirebbe il perfezionamento dell'usucapione ad opera del possessore.
Premessa l'irrilevanza della documentazione tributaria allegata in atti, in quanto la stessa si rivolge ad un periodo temporale successivo al perfezionamento dell'usucapione a vantaggio dei convenuti (stante l'avvio dell'interversione del possesso a partire dal 1971, la fattispecie di cui all'art. 1159bis c.c. deve considerarsi perfezionata nell'anno 1986), la tesi sostenuta dall'attrice va rigettata in ragione del fatto che l'adempimento degli oneri fiscali non rientra fra gli atti idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem.
Tali oneri, infatti, attengono ai rapporti intercorrenti tra il fisco locale ed il contribuente e non tra il proprietario formale del fondo ed il possessore del medesimo bene immobile. Pertanto, gli stessi non intaccano l'esercizio della signoria di fatto sulla cosa e devono essere posti all'interno della categoria dei c.d. “res inter alios acta”, per i quali vale quanto stabilito dalla Cassazione, sebbene con riferimento ad una fattispecie analoga: “Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo” (cfr. Cass. n. 2752 del 2018).
Pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, deve ritenersi che i convenuti abbiano dato adeguata prova non solo della materiale coltivazione dei terreni, protratta nel tempo in modo continuativo ed esclusivo, ma anche del c.d. animus rem sibi habendi, necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1159bis c.c. e, quindi, dell'acquisizione del diritto di proprietà, per usucapione, sui lotti oggetto del presente giudizio, senza che al contempo siano stati esercitati validi atti interruttivi del possesso ad usucapionem da parte dell'attrice opponente.
Per l'effetto, l'opposizione esercitata in questa sede dalla parte attrice va integralmente rigettata e, per contro, va accolta la domanda di usucapione spiegata dai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014 e s.m. e i., facendo applicazione dei valori medi, opportunamente diminuiti in base ai parametri di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto, previsti per lo scaglione di riferimento, con le riduzioni e gli aumenti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del citato decreto con riferimento all'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
di Macerata: Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
- conferma il decreto n. 897/2019 emesso in data 13.02.2019 dal Tribunale di Fermo;
- dichiara ed accerta che i convenuti hanno acquistato per usucapione la proprietà dei beni per cui è causa descritti nel Catasto Terreni del Comune di GR al Foglio 23 con le particelle 281, 282 e 305;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi ed euro 295,32 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 21.10.2025
IL GIUDICE FRANCESCO DE PERNA