Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 2
La cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti è rilevante: 1) per la determinazione dell'apporto causale di ciascuna condotta colposa; 2) ai fini delle statuizioni sugli interessi civili; 3) per la determinazione della pena; 4) per la graduazione della pena in senso proprio, ovvero ai fini del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno.
Il grado della colpa, che rileva "ex" artt. 43, 61, comma primo, n. 3 e 133 cod. pen. ai fini della personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all'agente, e quindi della sua colpevolezza, va determinato considerando: 1) la gravità della violazione della regola cautelare; 2) la misura della prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 3) la condizione personale dell'agente; 4) il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa; 5) le motivazioni della condotta. Nel caso in cui coesistano fattori differenti e di segno contrario, il giudice dovrà valutarli comparativamente.
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2008, n. 22632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22632 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/05/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1004
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 020934/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT VITTORIO, n. il 27/08/1935, parte civile;
2) RESPONSABILE CIVILE: MILANO ASSICURAZIONE S.P.A.;
nel procedimento
contro
:
IL HE, N. IL 09/06/1960, imputato;
avverso SENTENZA del 22/04/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannello Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. Ferri G., chiede l'accoglimento del proprio ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha affermato la responsabilità di IL IC in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2; e lo ha altresì condannato, unitamente alla responsabile civile S.p.A. Milano Assicurazioni, al risarcimento del danno in favore della parte civile. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze, che ha incrementato a due terzi la misura del concorso di colpa dell'imputato ed ha altresì aumentato l'entità della provvisionale concessa dal primo giudice.
L'imputazione attiene ad incidente stradale.
Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta dai giudici di merito, l'imputato alla guida di un'auto percorreva una strada rettilinea a velocità elevata ed investiva Montagnani Mery, cagionandole lesioni letali, mentre costei attraversava la sede stradale spingendo una bicicletta sulla quale aveva caricato la spesa.
2. Ricorrono per Cassazione la parte civile e la responsabile civile. Ambedue i gravami attengono al punto afferente al ritenuto concorso di colpa.
2.1. La parte civile deduce vizio della motivazione. Si afferma che l'imputato procedeva alla guida di un'auto a velocità elevata, superiore a quella che sarebbe stata richiesta dalle condizioni della strada, dalla presenza di un incrocio e di una ciclista, che doveva svoltare alla propria sinistra. Si è dunque in presenza di una condotta indiscutibilmente colposa. Per contro, a carico della ciclista la pronunzia non individua alcun concreto elemento di colpa. Essa da per scontato che la donna avesse incongruamente avviato l'attraversamento della sede stradale traendo argomento apoditticamente dal punto d'urto; mentre si sarebbe dovuto valutare che quell'intromissione nella sede stradale ben altre cause poteva avere, diverse, dall'attraversamento medesimo. Non si è considerato che la donna non aveva nessun motivo di attraversare la strada in quel momento, mentre stava transitando la macchina condotta dall'imputato, poiché tale veicolo era l'unico nel raggio di uno o due km. È più probabile che la stessa donna, constatato l'approssimarsi della macchina abbia cercato di porre in essere una manovra d'emergenza dettata dal terrore dello scontro, provando a lasciar spazio all'auto sulla propria destra;
ed abbia quindi compiuto un movimento di leggera traslazione. D'altra parte nulla cambia nell'ipotesi che la vittima intendesse attraversare, giacché ella aveva nei confronti dell'auto una più che legittima aspettativa di una velocità che le consentisse la manovra senza provocare alcun urto.
In conclusione, erroneamente è stato ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura di un terzo.
2.2. La responsabile civile lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Si afferma che la sentenza denota commistione concettuale tra i contributi causali offerti alla verificazione del sinistro e grado della colpa degli agenti, portatori di tali contributi causali.
Per le graduazione delle percentuali eziologiche nella verificazione di un certo accadimento è irrilevante il grado della colpa come connotazione del profilo psichico dell'agente, tendendo tale valutazione al fine della graduazione della pena. Al contrario, la sentenza impugnata sempre esaurire la sua motivazione con il ritenere sussistente una grave condotta colposa dell'imputato. Tale valutazione attiene al profilo psicologico ma non al concorso di apporti causali. La sentenza afferma in modo assertivo che è evidente che nella valutazione comparativa delle condotte quella che ha maggiormente influito nella causazione dell'evento è da ascriversi all'imputato. Tale valutazione è logicamente scollegata con quanto in precedenza sostenuto dal giudice d'appello. Infatti, la vittima procedeva con un velocipede sul quale aveva sistemato il carico in maniera scorretta. La stessa vittima era ben consapevole della natura della strada e del traffico. Ancora, sarebbe stato ben possibile per la ciclista arrestare la propria marcia una volta percepito il sopraggiungere, anche a velocità eccessiva, dell'automobilista. La stessa Corte d'appello non manca di sottolineare la posizione anomala della donna, il suo comportamento imprudente, la mancata concessione della dovuta precedenza all'automobilista: profili che al di là del dubbio evidenziano una condotta assolutamente significativa sotto il profilo dell'apporto causale. In sostanza, la Corte non motiva logicamente perché, esaminate le condotte in questione, esse debbano essere ritenute soccombenti, nel bilanciamento causale, rispetto alla evidente condotta colposa dell'imputato. La pronunzia afferma che se la velocità fosse stata più moderata il sinistro sarebbe stato evitato: questo tuttavia non spiega ancora logicamente perché tale condotta pesi di più del mancato arresto della propria marcia da parte della ciclista. Infatti, se la vittima si fosse fermata, avesse verificato lo stato della viabilità, non avesse posto in essere una grave turbativa della circolazione stradale, l'evento non si sarebbe verificato con ragionamento identico a quello relativo alla pretesa riduzione di velocità dell'imputato.
3. Il ricorso della parte civile è inammissibile per la sua manifesta infondatezza;
mentre quello della responsabile civile va rigettato.
Secondo la ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito, l'imputato, alla guida di un'auto, percorreva una strada rettilinea ad una velocità calcolata dal perito in 117 km orari;
mentre nelle condizioni date, considerata la presenza di un incrocio ed essendosi in zona industriale con diverse abitazioni, la velocità prudenziale era sicuramente inferiore al limite di 90 km orari. L'imputato avrebbe potuto e dovuto avvistare a distanza la ciclista che si trovava non proprio alla propria destra ma almeno in corrispondenza del centro della strada, dato che la sua intenzione era quella di attraversare l'incrocio per recarsi verso la propria abitazione svoltando a sinistra. La presenza della borsa con generi alimentari indica che la donna, con tutta probabilità, tornava a casa dopo aver fatto la spesa. In conseguenza l'automobilista avrebbe dovuto moderare la propria velocità, vedendo un pedone in mezzo alla sede viaria impacciato da una piccola bicicletta e dalla borsa della spesa.
Se l'imputato avesse tenuto una velocità prudenziale sarebbe certamente riuscito a fermarsi prima di investire le donna;
come ritenuto con logiche argomentazioni dal consulente tecnico di parte. Tale dato viene ritenuto importante per calcolare la misura del rispettivo concorso di colpa. Si deve tenere conto della circostanza che la donna aveva già assunto una posizione anomala sulla carreggiata all'approssimarsi dell'automobilista e dunque non era affatto imprevedibile un ulteriore comportamento imprudente da parte della stessa, anche se essa non avesse ancora manifestato la propria intenzione di tagliare la strada senza concedere la precedenza dovuta all'automobile. Certamente sussiste il concorso di colpa della parte offesa che è stata investita all'interno della parte della carreggiata riservata all'auto dell'imputato cui avrebbe dovuto dare la precedenza. Costei, inoltre, non avrebbe dovuto tagliare l'incrocio in quel punto per dirigersi verso casa, ma portarsi più oltre ed immettersi nell'apposita corsia.
Valutate comparativamente tali condotte, conclude la Corte d'appello, è evidente che quella che maggiormente ha influito sulla causa azione dell'evento è quella dell'imputato. Questi, infatti avrebbe potuto agevolmente evitare il sinistro se avesse tenuto una velocità più moderata in quanto avrebbe potuto compiere tempestivamente una manovra di frenata e deviazione. Complessivamente, valutate tali circostanze si reputa congruo di determinare il concorso di colpa dell'imputato nell'eziologia dell'evento nella misura di due terzi. Conseguentemente viene incrementata l'entità della provvisionale.
3.1. Alla luce di tale diffusa ed argomentata valutazione della vicenda appare del tutto priva di pregio la deduzione della parte civile. La pronunzia, infatti, individua in modo logicamente ineccepibile la condotta colposa costituita dall'incongruo attraversamento della sede stradale;
e la prospettazione difensiva in ordine ad altre possibili cause di tale attraversamento, oltre ad essere priva di qualunque riferimento oggettivo, tenta di introdurre impropriamente nella presente sede di legittimità la riconsiderazione del merito.
3.2. La questione prospettata dalla responsabile civile, per contro, propone una problematica complessa che ne suggerisce l'inquadramento nel sistema.
L'art. 133 c.p. richiede che ai fini della determinazione della pena sia determinata la gravità del reato;
ed individua tra i fattori rilevanti il grado della colpa. La graduabilità della colpa si desume altresì dall'art. 43 c.p. e art. 61 c.p., n. 3 che configurano la colpa cosciente come un grado particolare e non come una figura autonoma di colpa. Si individua così un'esigenza di graduazione immanente alla personalizzazione del rimprovero che può essere mosso all'agente, e quindi alla colpevolezza. Molteplici sono i fattori che tradizionalmente rilevano in tale ambito: la gravità della violazione della regola cautelare;
la misura della prevedibilita ed evitabilità dell'evento; la condizione personale dell'agente; il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa;
la motivazione della condotta. Spesso, peraltro, coesistono fattori differenti e di segno contrario. In tale caso il giudice è chiamato alla ponderazione comparativa di tali fattori.
L'analisi comparativa diviene particolarmente complessa quando si presenti il concorso di colpa di più agenti o della stessa vittima. In tali casi si pone l'esigenza d'integrare la valutazione delle singole posizioni soggettive con una valutazione comparativa. Nella giurisprudenza di questa Corte non si rinvengono indicazioni analitiche circa i fattori di graduazione della colpa;
anche se non mancano riferimenti impliciti o accennati alla distanza tra la condotta tenuta e quella pretesa, alla misura della prevedibilita dell'evento (Cass. 29 aprile 1980, Riggi, Rv. 145891,) nonché ai livelli di prudenza diligenza e perizia esigibili in relazione alle qualità personali e professionali.
Il tema della ponderazione comparativa si pone soprattutto a proposito del concorso di colpe. In più occasioni si è affermato che, in caso di concorso di colpe, non rilevano tanto il numero dei fattori attribuibili a ciascun agente, quanto la loro natura e l'efficienza sul processo di causazione dell'evento. In alcune pronunzie, tuttavia, è stata meglio sottolineata la distinzione tra l'apporto di distinte condotte colpose alla causazione dell'evento e la graduazione comparativa delle colpe sotto il profilo della rimproverabilità personale, come correttamente assunto dal ricorrente. Così, è stato posto in luce che il concorso di condotte colpose ha riguardo all'entità dell'apporto causale ed ha quindi un contenuto oggettivo;
mentre il grado della colpa è un connotato soggettivo che va dalla generica prevedibilità dell'evento fino alla sua concreta previsione. Tali elementi non sono sempre coincidenti, poiché una colpa lieve può avere una incidenza causale preponderante, mentre una colpa grave può avere una incidenza eziologica minima. (Cass. 24 aprile 1980, Giust. pen., 1981, 2, 102, 114; Cass. 19 novembre 1981, Sergnese, Rv. 152027; Cass, 16 febbario 1982, Arrigo;
Cass. 14 ottobre 1991, Corrao;
Cass. 4 luglio 1983, Leonori, Rv. 164092).
Da tale distinzione emerge che la cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti è rilevante in diversi ambiti.
Da un lato essa riguarda l'apporto causale delle condotte colpose. Tale giudizio ha senza dubbio rilievo ai fini delle statuizioni sugli interessi civili;
ma a ben vedere non è privo di rilievo ai fini della stessa determinazione della pena, posto che l'art. 133 c.p., n.2, richiede la ponderazione della gravità del danno e quindi, in una prospettiva comparativa, la considerazione del concreto ruolo avuto da ciascuna delle diverse condotte illecite nell'incedere del processo causale. La ponderazione delle diverse condotte colpose ha, o può avere, altresì rilievo ai fini della graduazione della colpa in senso proprio;
ai fini cioè del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno.
Tale articolata influenza è stata evidenziata in diverse pronunzie. Si è infatti affermato che in tema di reati colposi inerenti alla circolazione stradale, il giudice del merito ha il dovere di quantificare l'apporto causale alla verificazione dell'evento attribuì bile alla parte lesa e quello addebitabile al prevenuto. Ciò sia ai fini della determinazione della giusta (al caso di specie adeguata) pena, dato che, ai sensi di quanto dispone l'art. 133 c.p., nn. 2 e 3, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 132 c.p., hanno influenza la gravità del danno cagionato e il grado della colpa: sia al fine di soddisfare le legittime aspettative della parte civile, se presente, la quale ha diritto di sentire quantificare, ancorché sotto il solo profilo dell'an debeatur, la misura del risarcimento del danno spettantele. (Cass. 6 ottobre 1988, Ballanza, Rv. n.179738). In termini sostanzialmente coincidenti si è affermato che esiste sempre l'obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre l'interesse dell'imputato all'accertamento dell'eventuale concorso alla produzione dell'evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia sotto l'aspetto dell'entità del risarcimento sia sotto quello della misura della pena da irrogare in relazione ai principi fissati dall'art. 133. c.p. (Cass. 1 luglio 1980, Aquilano, Rv. 146290; Cass. 20 gennaio 1987, Barretta, Rv. 175636).
Alla luce di tali principi è chiaro che la valutazione che interessa nella presente sede riguarda il ruolo eziologico delle diverse condotte colpose: una ponderazione che coglie precipuamente il momento oggettivo degli accadimenti. Si richiede cioè al giudice di analizzare lo sviluppo delle catene causali per scorgervi il peso assunto dai diversi fattori considerati, con una valutazione solitamente non priva di difficoltà, sottratta com'è per natura a rigidi e precostituiti schemi aritmetici.
In conseguenza, il modello di ragionamento proposto dal ricorrente non può essere condiviso. Si prospetta, infatti, un'indagine di tipo controfattuale: si afferma che se una condotta diligente dell'imputato avrebbe potuto evitare l'evento, un discorso perfettamente simmetrico potrebbe essere compiuto per ciò che attiene alla condotta della vittima. Tale approccio si rivela tautologico, giacché tutto il giudizio sul ruolo eziologico delle diverse condotte parte dal presupposto implicito ed evidente che esse siano state tutte condizionanti, giacché se così non fosse non si potrebbe neppure parlare di concorso di colpe, o meglio di condotte colpose.
Dunque, abbandonato l'approccio logico-condizionalistico conformato sul modello di ragionamento di tipo controfattuale, si tratta di compiere una ponderazione comparativa focalizzata sul ruolo, sul peso, sul significato che le stesse condotte rivestono nella spiegazione dell'evento: un giudizio venato di discrezionalità che, come è ben noto, non è certo arbitrarietà ma ponderazione di fattori non rigidamente calcolabili.
La Corte d'appello si attiene sostanzialmente a tale approccio giacché considera che, pur essendosi in presenza di comportamenti disattenti, incauti e quindi censurabili, l'imputato, disponendo di un'auto di cui era in grado di regolare la velocità e la traiettoria, avrebbe potuto ben più agevolmente scongiurare l'urto, rispetto alla donna che, viceversa, era impacciata dalla bicicletta e dalla spesa e quindi ben più difficilmente avrebbe potuto ritrarsi dalla situazione pericolosa. Tale ponderazione, oltre ad essere conforme ai principi, si sviluppa coerentemente ed è quindi immune da censure.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
4. Ambedue i ricorrenti vanno condannati in solido, come per legge, al pagamento delle spese processuali. L'inammissibilità del gravame della parte civile determina altresì la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del responsabile civile s.p.a. Milano Assicurazioni e dichiara inammissibile il ricorso della parte civile LO Vittorio.
Condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali;
ed il solo LO anche al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008