Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
AULA "A" IN05 342 /03 REP R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 23567/2000 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1537/2001 Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente OGGETTO: Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. lavoro Dott. Luciano Vigolo Consigliere Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere ..11780 Cron Rep Dott. Bruno Balletti Consigliere Ud. 28 gen- ha pronunciato la seguente: naio 2003 SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RA, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Cesare n. 71, studio avv. Vito Nanna, presso l'avv. Nicola Raimondo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi S.p.A., elettiva- mente domiciliata in Roma, viale Umberto Tupini n. 113, presso l'avv. Prof. Nicola Corbo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale 446 avversO la sentenza n. 432/2000, decisa il 4 luglio 2000 e pubbli- cata il 2 agosto 2000, resa dal Tribunale di Bari nel procedimento n. 679/2000 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Nicola Corbo per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 7 aprile 1993, MO RA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giudice del La- voro 1'Ente Ferrovie dello Stato al fine di ottenere la costitu- zione di rendita per malattia di origine professionale, indicata come artrosi cervicale con discopatia multipla, da unificarsi con altra rendita già in godimento per diverse patologie, sempre di origine professionale. - 1 dicembre 1999, Con sentenza n. 11481/99 in data 24 novembre il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accoglieva la domanda. Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 432/2000, emessa in data 4 luglio- 2 agosto 2000 dalla Corte d'Appello di Bari. La decisione veniva così motivata. Osservava la Corte di merito che il riconoscimento della causa di 2 servizio non comporta l'accertamento della malattia professionale poiché quest'ultima deve essere contratta nell'esercizio ed a cau- sa della lavorazione svolta e in caso di fattori plurimi deve ri- sultare conditio sine qua non della malattia. Osservava ancora che non si poteva escludere l'efficacia determinante di fattori extra professionali e non si poteva quindi individuare l'attività lavo- rativa come causa sufficiente a determinare la patologia. Osservava altresì che il ricorrente aveva svolto le mansioni di aiuto macchinista fino all'anno 1985 e successivamente era stato addetto a lavori di ufficio. E poiché la patologia artrosica era stata denunciata quando da tempo non veniva svolta attività lavo- rativa sulle macchine e non era stata effettuata indagine di sorta al fine di verificare le modalità del lavoro espletato in tale oc- casione, il ragionamento svolto dal CTU si fondava "non sulle con- crete attività di volta in volta espletate dal ricorrente nel cor- so della sua carriera, bensi su un idealtipo di attività del mac- chinista". Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione MO RA con atto notificato in data 28 novembre 2000, sulla base di cinque motivi. Deposita il ricorso in data 4 dicembre 2000 La società Ferrovie dello Stato S.p.A. resiste con controricorsc notificato in data 5 gennaio 2001 e propone ricorso incidentale condizionato con un solo motivo;
deposita altresì memoria. 3 দে MOTIVI DELLA DECISIONE principale ed incidentale, vanno preliminarmente I due ricorsi, riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. È preliminare l'esame del ricorso incidentale, ancorché proposto come condizionato, atteso che la censura avanzata con lo stesso, attinente al difetto di legittimazione passiva della società con- venuta deve precedere l'indagine circa la fondatezza della domanda avanzata contro la medesima. Al riguardo la società ricorrente denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 13 e 14, della legge 28 novembre 1996 n. 608 (rectius De- creto Legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con legge 28 novem- bre 1996 n. 608), nonché degli artt. 110 e 111 cp). Denuncia al- tresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di mo- tivazione e richiama il n. 4 dell'art. 360 cpc, pur senza svolgere alcun rilievo al riguardo, salvo la premessa che la Corte d'Appello di Bari non si è pronunciata sulla eccezione pregiudi- ziale di difetto di legittimazione passiva tempestivamente solle- vata". La censura non appare fondata. Osserva anzitutto la Corte che dall'esame degli atti del procedi- mento, consentito in presenza di una denuncia di error in proce- dendo, sia pur non esplicitamente sviluppata, risulta che la con- venuta ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva in corso di causa e il giudice di primo grado si è pronuncia- 4 to su di essa, disattendendola. Lo stesso Giudice ha quindi accol- to la domanda del lavoratore, ravvisando la sussistenza del requi- sito sanitario. La società Ferrovie dello Stato ha proposto appello riproponendo in primis l'eccezione in discorso e contestando in subordine la sussistenza del requisito sanitario. La Corte territoriale, pronunciandosi direttamente sul merito del- la causa in senso sfavorevole all'attore, ha implicitamente con- siderato assorbita la problematica attinente al difetto di legit- timazione passiva. Il motivo di ricorso si deve quindi ricondurre nell'ambito della denuncia di violazione di legge die vizio di motivazione, quest'ultimo peraltro rilevante sol che la violazione di legge sussista, non potendosi censurare un erroneo argomento che tutta- via supporti una esatta lettura del testo normativo. Poste tali premesse, si deve richiamare l'orientamento già espres- so da questa Corte nel senso che "in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguardanti il personale ferroviario, а norma dell'art. 4, 14° comma, d.l. n. 515/1995 (norma trasfusal nell'art. 2 d.l. n. 39/96, nell'art. 2 d.l. 300/96, nell'art. 2 d. l. n. 404/1996 e nell'art. 2 d.
1. n. 510/1996, finalmente con-- vertito senza modifiche in 1. n. 608/1996), a decorrere dal 1° gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'Inail; ne consegue che, nell'ipotesi in 5 cui Sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio о malattia professionale, 51 verifica una successione a titolo particolare nel diritto
contro
- verso, e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 c.p.c., tra le parti originarie, senza che la società Ferrovie dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'Inail, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario" (Cass., sez. lav., 30-03-1999, n. 3085). Non ricorre ragione di sorta per porre in discussione tale orien- tamento, in ordine al quale l'odierna ricorrente non formula ri- serva o critica di sorta, limitandosi a non tenerne conto. Del tutto fuori luogo è infatti il richiamo alla sentenza di que- sta Suprema Corte n. 11501 del 2 settembre 2000 relativa alla di- versa ipotesi di causa instaurata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Conclusivamente il ricorso incidentale va rigettato. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferi- mento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 2697 cc. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. in atti emergeva Si osserva che dall'ampia documentazione versata appunto la vicenda lavorativa del ricorrente, essendo provata l'attività di aiuto macchinista e successivamente di macchinista 6 mentre il riconoscimento della causa di servizio valeva come ele- mento atto a dimostrare l'avvenuto accertamento del nesso causale e quindi il fatto costitutivo del diritto;
spettava pertanto alla datrice di lavoro dimostrare i fatti impeditivi o modificativi. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 115 e 210 cpc. Si Osserva che la Corte d'Appello ha onerato il ricor- rente della prova di un fatto negativo quale la dimostrazione che fattori extraprofessionali non avrebbero inciso in modo determi- nante sulla patologia in atti e ancora di dimostrare le specifiche estrinsecazioni della sua attività lavorativa. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al 11. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cp e an- cora il vizio di motivazione. Si osserva che in assenza di un ele- mento causativo esclusivo ed estraneo al lavoro, la individuazio- ne degli elementi patogeni presenti nell'attività lavora- tiva, doveva indurre la Corte di Appello di Bari ad applicare il principio di equivalenza di cui all'art. 41 cp". Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa motivazione in ordine a un punto deci- sivo e in particolare si censura la valutazione negativa del col- legamento causale tra la malattia ed il servizio, compiuta in vio- lazione delle norme regolamentari di cui alla circolare n. 3 del 1979. Col quinto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 7 A 360 cpc la violazione falsa applicazione dell'art. e 2103 cc. Si Osserva che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni pro- prie della qualifica di assunzione o di quella superiore eventual- mente acquisita e pertanto, trattandosi di aiuto macchinista poi divenuto macchinista, le mansioni svolte erano note alla Corte di merito non per mera asserzione di parte ma per espressa ammissione della società che aveva confermato la qualifica indicata. Le censure vanno esaminate congiuntamente siccome tali da involge- re, sotto diversi profili, una denuncia di violazione della norma- tiva in tema di nesso di causalità e di vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta. Le doglianze così avanzate appaiono fondate nei termini che di se- guito vengono precisati. La Corte d'Appello enuncia il dato di comune accezione che la pa- tologia artrosica a carico del rachide è diffusa, trattandosi di un processo degenerativo che, secondo quanto riferito dal CTU, può essere rilevato "in circa il 70% della popolazione italiana". Pone quindi in forma di interrogativa retorica il quesito se possa dirsi provato che "fattori extraprofessionali non abbiano inciso in modo determinante e che in presenza di tali fattori plurim l'attività lavorativa abbia costituito la conditio sine qua non. la causa da sola sufficiente a determinare la patologia". Conside- ra perciò inadeguata la prova raggiunta in ordine a questo nodo cruciale". Osserva la Corte che, a parte la discutibile formulazione, il Col- 8 legio di merito si è posto due distinti quesiti, cui ha dato ri- sposta negativa: a) se è dimostrato che fattori extraprofessionali non abbiano in- ciso "in modo determinante" sulla patologia riscontrata;
se, pur in presenza di fattori plurimi l'attività lavorativa b) abbia costituito condizione necessaria per la patologia così come verificata. In ordine al primo quesito si deve anzitutto osservare che a pro- va di un fatto negativo deve essere data, entro limiti di ragione- volezza, mediante dimostrazione di fatti positivi incompatibili o mediante presunzioni (ex pluribus Cass., sez. lav., 12-06-2002, n. 5427, Cass., sez. lav., 29-8396, Cass., sez. II, 15-04-2002, n. 03-1999, n. 3030) e tale non è certo il rilievo che la patologia artrosica è diffusa nella popolazione italiana, almeno fino a quando non si dimostri che la sua gravità è di norma tale da rag- giungere la soglia invalidante all'età del lavoratore interessato. E ancora non si deve dimenticare che tale affezione, proprio per- ché trattasi di "processo degenerativo parafisiologico" costitui- sce una causa preesistente rispetto a qualsiasi fattore estraneo. salvo che risulti che abbia invece rappresentato una causa soprav- venuta, da sola sufficiente a determinare l'evento. Ai fattori patogeni di origine lavorativa Va quindi attribuito, secondo il disposto dell'art. 41 cp, operante anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, un ruo- lo di concausa sol che abbia provocato anche una minima accelera- 9 zione di una pregressa malattia (vedasi Cass., sez. lav., 16-06- 2001, n. 8165, Cass., sez. lav., 05-02-1998, n. 1196) Al riguardo non è stato enunciato alcun concreto elemento, al di là della diffusione della patologia artrosica e pertanto la possi- bilità che la malattia invalidante riscontrata a carico dell'odierno ricorrente sia stata provocata in via esclusiva da fattori extraprofessionali rappresenta una mera ipotesi, formulata in termini dubitativi, che non è corretto assumere come utile a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Quanto al secondo quesito è agevole osservare che il CTU ha appun- to dato una risposta nel senso che la patologia riscontrata deve ascriversi all'attività svolta dal MO quale aiuto macchinista. Tale conclusione viene contestata dal Collegio di merito sulla ba- se di considerazioni peraltro palesemente illogiche. Si pone infatti in evidenza che il lavoratore era addetto a lavori di ufficio già da alcuni anni alla data dell'accertamento peritale e si conclude che non è stato provato "lo specifico svolgersi del- le mansioni del MO (addetto a che tipo di macchine, con quali orari ecc. ) e pertanto la valutazione del consulente si fondereb- be non già sulla considerazione delle concrete attività di volta in volta espletate "bensì su un ideal tipo di attività del macchi-- nista". Osserva la Corte che non vengono enunciate le fonti della sottin- tesa premessa che le attività svolte dal macchinista ferroviario possono essere in concreto più o meno pesanti. 10 г Al riguardo si impone un accertamento severo e puntuale poiché incombe sul datore di lavoro l'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente ove l'opera deve essere prestata e quindi fino a prova del contrario si deve se mai ipotizzare che l'impegno fisico sia pressoché equivalente per tutti gli operatori. Non possono dunque essere disattese, in forza del mero richiamo ad una pretesa insufficienza probatoria circa le modalità che hanno contraddistinto nel caso concreto la prestazione del lavoro, le considerazioni svolte dal CTU il quale ha valutato le condizioni normali di lavoro del macchinista e le ha considerate idonee a far raggiungere la soglia invalidante ad una patologia eventualmente preesistente. È doveroso osservare, per completezza, che se l'indagine del con-- sulente appariva non del tutto persuasiva, siccome compiuta in re- lazione a mansioni il cui svolgimento poteva esser revocato in dubbio, non mancavano al Collegio di merito significative piste probatorie per una miglior verifica, posto che i compiti del mac- chinista sono noti e risultano dalla normativa e dalla contratta - zione collettiva mentre le modalità di svolgimento da parte del MO dovevano risultare da ordini di servizio che parte datoria- le ben può essere in grado di esibire, se non altro per aver defi- nito la pratica per il riconoscimento della causa di servizio. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispo- sitivo. Detto Giudice procederà ad una corretta applicazione dei 11 principi in tema di causalità stabiliti all'art. 41 cp. avuto ri- guardo alla disciplina ivi dettata in tema di cause preesistenti, nei termini sopra richiamati. Provvederà ancora а nuovo esame del- la relazione peritale e del materiale probatorio acquisito, al fi- ne di verificare la validità del ragionamento seguito dal CTU per e, in stabilire l'origine lavorativa della patologia riscontrata caso di ritenuta insufficienza degli elementi disponibili per in- dividuare le concrete condizioni di lavoro, valuterà, dando con- grua motivazione al riguardo, l'opportunità di far ricorso ai po- teri ufficiosi d'indagine previsti dal rito lavoro о di decidere comunque allo stato, in assenza di piste probatorie meritevoli di approfondimento. Appare opportuno demandare allo stesso giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidental Cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto via anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce Roma, 28 gennaio 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ✓CANCELLIEREO APR 2003 12 Glovar Contemo IL CANCELLIERE '