Sentenza 3 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità (previsto dall'art. 221 cod. proc. civ.) non impone necessariamente la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto; peraltro, il suddetto obbligo può essere assolto con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, in tema di buste paga asseritamente sottoscritte in bianco, oltre all'indicazione della prova testimoniale vertente su tale circostanza, era stato indicato, quale elemento di prova in via presuntiva, anche il possesso da parte della lavoratrice di numerose copie in bianco delle buste paga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ALLEVA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREONI AMOS, DE FELICE MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 196/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 27/04/98 R.G.N. 622/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MUGGIA per delega ANDREONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 24 febbraio/27 aprile 1998, la Corte di appello di Salerno rigettava l'appello proposto dalla SA s.r.l. nei confronti della Sig.ra ME RR avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 30 marzo/24 giugno 1993 che - accogliendo la querela di falso proposta, con citazione dell'11 giugno 1986, in via incidentale, dalla RR (relativamente a buste paga asseritamente da lei sottoscritte in bianco e poi prodotte ex adverso con l'indicazione di importi maggiori di quelli effettivi) nel giudizio da lei iniziato, contro la stessa convenuta, avanti al Pretore del lavoro di Cava dei Tirreni, per il pagamento di spettanze di lavoro - aveva dichiarato la falsità delle buste paga consegnate, relativamente a determinati periodi lavorativi, per la mancata corrispondenza degli emolumenti ivi indicati con quelli effettivamente corrisposti.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SA s.r.l. con sei motivi.
Resiste la RR con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360, n. 5, c.p.c.) e sostiene che la citazione non conteneva l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, necessaria ai fini della declaratoria di ammissibilità della querela, e, mentre daga corrispondenza delle scritture private prodotte dalla stessa SA con altre scritture di medesimo contenuto rendeva certi della veridicità del contenuto delle prime, la querela non presentava alcun elemento di certezza sul piano probatorio circa la non veridicità, il che ne comportava la nullità, espressamente sancita dalla norma;
il giudice di appello, inoltre, non aveva adeguatamente motivato a tale proposito. Il motivo è infondato.
Premesso che l'art. 221, comma secondo, c.p.c. prevede l'indicazione nella querela di falso degli elementi e delle prove della falsità, quale elemento, di carattere formale, necessario (a pena di nullità) ai fini della validità della querela stessa, ma non anche (agli stessi fini) la effettiva idoneità sostanziale di tali elementi probatori per la conclusiva declaratoria della falsità del documento, la quale costituisce l'oggetto del giudizio (validamente) introdotto, rileva la Corte che correttamente la Corte di appello ha posto in evidenza come con la citazione introduttiva del giudizio incidentale la RR avesse chiesto prova per testi sulle circostanze riferite in premessa, da articolarsi in separati capitoli in corso di causa (il che avvenne all'udienza del 6 maggio 1987); e avesse quindi indicato, nel proporre e nel presentare la querela di falso, gli elementi della falsità (riempimento abusivo delle buste paga con somme superiori a quelle percepite) e le prove della falsità, allegando copie delle buste paga accettate in bianco per evitare il licenziamento.
In effetti, dall'esame dell'atto, consentito al giudice di legittimità essendo dedotto vizio in procedendo, emerge che in citazione - le cui premesse erano articolate in punti distinti che già si sarebbero prestati, quindi, ad essere considerati come altrettanti capitoli della prova testimoniale, peraltro nel corso del giudizio formalmente articolati - la prova stessa era già richiesta anche con la indicazione delle persone da esaminare. D'altra parte l'art.221 c.p.c. richiede la indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non la completa formulazione delle prove testimoniali) e la RR ha dedotto che l'importo indicato nelle buste prodotte dalla SA non corrisponde a quanto realmente corrispostole in quanto le prime le erano state presentate per essere sottoscritte in bianco (sotto la pressione psicologica della minaccia di licenziamento), in modo da essere poi opportunamente riempite dalla datrice di lavoro, con importi maggiorati, in caso di contestazioni su quanto effettivamente pagato;
inoltre, a prova che le buste ex adverso prodotte avanti al giudice del lavoro erano state firmate originariamente in bianco, ha indicato le copie (in bianco) di tali buste in di lei possesso le quali, indubbiamente, sul piano astratto ed ai fini della validità formale della querela (altro essendo, come detto, il giudizio sulla fondatezza) potevano considerarsi certamente elementi probatori della falsità (quanto meno in via presuntiva: cfr. Cass. 22 aprile 1994, n. 3833). Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 221, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360, n. 5 c.p.c.) e rileva che il P.M. non era intervenuto nel giudizio se non al momento della precisazione delle conclusioni;
contrariamente all'affermazione della Corte di appello, non si sarebbe trattato di nullità relativa, ma assoluta. Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha affermato, in perfetta aderenza con le risultanze processuali, che il Pubblico Ministero aveva ricevuto comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., ed aveva formulato le proprie conclusioni con nota del 6 marzo 1993 (come è stato dato atto anche nella intestazione della sentenza del Tribunale) ed era stato perciò osservato il disposto dell'art. 221 c.p.c., non essendo poi necessaria la di lui concreta partecipazione alle udienze.
In effetti con la nota 6 marzo 1993 in atti, il P.M. aveva concluso per l'accoglimento del ricorso.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, in particolare nel giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa,
per metterlo in grado, al pari di qualsiasi altro litisconsorte necessario, di intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti (per i quali non si richiede un formale avviso) rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta altresì di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa (Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; 5 marzo 1986, n. 1390): nella fattispecie in esame, dunque, sarebbe in ogni caso irrilevante l'eventuale ritardo nella predetta comunicazione non essendovi state eccezioni del pubblico ministero.
Col terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 222 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p. c. e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360, n. 5, c.p.c.) e si afferma essere pacifico che il Pretore all'esito della produzione delle buste paga ad opera della SA e della dichiarazione di voler proporre querela di falso da parte della RR, non aveva provveduto all'interpello della società sulla sua intenzione di volersi valere in giudizio di tali documenti e, a tale proposito, erroneamente il giudice di appello ha ritenuto onerato della prova del mancato interpello la parte che aveva formulato l'eccezione, trattandosi di vizio in procedendo, attinente a un requisito dell'azione, verificabile ex actis.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, sul punto, la decisione di appello è stata perfettamente conforme alle risultanze degli atti di causa. Correttamente il giudice di secondo grado ha affermato che il Pretore aveva osservato la formalità dell'interpello ai sensi dell'art. 222 c.p.c.. Si legge infatti nel verbale di udienza del 26 novembre 1985 del giudizio avanti al Pretore: è presente il sig. AO De Martino, amministratore della SAIPAM il quale dichiara: "intendo avvalermi della documentazione prodotta".
Del tutto ultronea è l'ulteriore considerazione della Corte di appello secondo cui l'onere di provare il contrario (il mancato interpello) sarebbe stato a carico della società che eccepiva, sotto tale profilo (oltretutto, per la prima volta in secondo grado), l'inammissibilità della querela. L'affermazione del giudice di merito circa l'avvenuto interpello, infatti, è assorbente e di per sè idonea a sorreggere la decisione.
Col quarto motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360, n. 5 c.p.c.) sostenendosi che il giudice di appello aveva fondato il proprio convincimento circa la falsità dei documenti prodotti su affermazioni non decisive di testimoni e su generiche considerazioni circa i concreti parametri retributivi in essere, con motivazione inadeguata e violazione dei principi sull'onere della prova. Col quinto motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla disponibilità e alla valutazione delle prove raccolte dal giudice nel procedimento per non essere state poste a fondamento della decisione le prove addotte dalle parti (modelli 101, liquidazione dell'INAIL, accettazione senza riserve delle buste con le somme ivi indicate ed acquiescenza protrattasi per anni). A tale riguardo era mancata una adeguata motivazione, così come inadeguato era stato l'apprezzamento da parte del giudice di merito delle deposizioni delle testi UL e Di RI.
Col sesto motivo, deducendosi carenza, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., si censura la sentenza di appello ancora per non adeguata valutazione delle prove testimoniali poste a fondamento della decisione e per omessa, superficiale e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione medesima, particolarmente in punto di rispondenza delle retribuzioni indicate nelle buste paga alle retribuzioni realmente corrisposte, di talché non era dato comprendere se il giudice di merito avesse ritenuto la falsità delle buste paga perché sottoscritte sotto minaccia o perché non riflettenti gli importi effettivamente corrisposti alla lavoratrice.
I tre motivi da ultimo riepilogati, che per la stretta connessione delle censure è opportuno trattare congiuntamente, sono privi di fondamento.
Ha ritenuto la Corte di merito, in punto di pretesa infondatezza della querela, che la percezione di somme inferiori rispetto a quelle risultanti dalla buste paga prodotte ex adverso era emersa dalle prove testimoniali ed era pacifico che la denunzia di abusivo riempimento, absque pactis, di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta o autenticata richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 c.civ.: ne' vi era prova di preventivo accordo sul riempimento delle buste paga firmate in bianco.
La pronuncia non merita le censure in esame.
Rileva, anzitutto, la Corte che non risulta che la SA abbia dedotto di essere stata autorizzata a riempire, secondo determinati accordi, le buste paga che la dipendente aveva sottoscritto in bianco;
tutta la causa è, per contro, impostata sulle contrapposte tesi, rispettivamente, che le buste non erano state firmate in bianco e che esse, sottoscritte in bianco per timore di licenziamento, erano state poi riempite dalla datrice di lavoro absque pactis. Pertanto, non aveva tanto rilevanza, ai fini della decisione sulla querela di falso, la corrispondenza tra gli importi risultanti dalle buste paga prodotte da parte datoriale e quelli effettivamente percepiti, quanto la circostanza che quelle buste paga, in quanto riempite abusivamente, non costituivano scrittura privata dotata della efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.civ.. Vero è, peraltro, che la formula conclusiva adottata in dispositivo dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello con la reiezione dell'impugnazione è stata quella della declaratoria della falsità delle buste paga consistente nella mancata corrispondenza degli emolumenti ivi segnati a quelli effettivamente percepiti (quasi si fosse considerato un falso di tipo ideologico, mentre la querela di falso attinente a scrittura privata rilasciato, in bianco che si assuma abusivamente riempita absque pactis non può che attenere ad ipotesi di falsità materiale: v. Cass. 3 marzo 1983, n. 1577 e 6 febbraio 1978, n. 534); e che la Corte di appello si è diffusa nel motivare le ragioni del proprio convincimento circa la suddetta non corrispondenza, soprattutto alla luce delle acquisizioni testimoniali.
A tale proposito, peraltro, deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass.27 dicembre 1997, n. 13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n. 10503; 14 aprile 1994, n. 3498; 18 marzo 1995, n. 3205; 3 ottobre 1994, n. 8006; 21 ottobre 1994, n. 8653). Pertanto, non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità le deduzioni di parte ricorrente circa l'inadeguato apprezzamento da parte del giudice di appello di due testimoni che avrebbero affermato di non saper precisare se le somme indicate nelle buste paga della RR erano esatte o meno: oltretutto, a fronte di una valutazione complessiva operata dal giudice di merito delle deposizioni testimoniali, la censura di cui al quarto motivo di ricorso appare assolutamente generica e parziale, come tale contrastante col principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che avrebbe imposto alla società ricorrente di trascrivere integralmente (e non per fragmenti: trascrizione oltretutto contestata con puntualizzazioni, quanto a completezza ed esattezza, nella memoria illustrativa presentata dalla resistente) le deposizioni testimoniali al fine di consentire al giudice di legittimità, non autorizzato a ricercare negli atti elementi di fatto relativi alla denunzia di vizio in iudicando, la valutazione circa la decisività della critica.
Non decisivi appaiono i documenti compilati e rilasciati alla lavoratrice a fini fiscali e contributivi dalla società, posto che era insito nella esposizione dei fatti contenuta nella querela di falso che la falsità denunciata, in quanto diretta a prevenire ed a neutralizzare eventuali contestazioni della lavoratrice circa le somme dovute e quelle effettivamente percepite, dovesse trovare rispondenza complessiva in tutta la documentazione fiscale e contributiva dell'azienda e che alle relative risultanze la lavoratrice dovesse prestare acquiescenza (nel disegno della datrice di lavoro) per le stesse ragioni per le quali, secondo la prospettazione della RR, accolta dal giudice di appello, quest'ultima aveva acconsentito a sottoscrivere in bianco le buste paga.
Del pari non decisive sono le argomentazioni della ricorrente in ordine a testimonianze rese per periodi in cui i testi avevano prestato la loro opera non coincidenti con quelli (e tuttavia prossimi ad essi) nei quali aveva lavorato la RR o in ordine a indicazioni che appaiono ictu oculi di chiaro contenuto meramente orientativo, per come riportate dalla ricorrente, circa la effettiva retribuzione percepita dalla RR (quinto e sesto motivo di ricorso), infatti i giudici di merito, come detto, si sono limitati a dichiarare la non corrispondenza degli emolumenti figuranti sulle buste paga prodotte con quelli effettivamente erogati, senza alcuna indicazione circa l'ammontare di questi ultimi e le argomentazioni addotte a sostegno di tale convincimento, tratte in via induttiva dalle testimonianze raccolte, non possono ritenersi illogiche, bensì del tutto congruenti con il convincimento che le buste paga erano state sottoscritte in bianco e di poi abusivamente riempite. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. T M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in L. 14.000, oltre L. 6.000.000= per onorari. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2001