Sentenza 31 maggio 2007
Massime • 1
La competenza incidentale a disporre le misure cautelari, personali o reali, segue inderogabilmente la competenza funzionale del giudice, sicché l'incompetenza alla loro emissione può essere dedotta solo quando sia stata riconosciuta nella propria sede l'incompetenza del giudice a trattare nel merito il procedimento. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame con la quale era stata respinta l'eccezione di incompetenza ex art. 11 cod.proc.pen. del giudice per l'udienza preliminare che aveva adottato la misura cautelare reale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2007, n. 30964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30964 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/05/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1231
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 8709/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AN, n. a Sesto Fiorentino il 13.7.1959;
2) IA LU, n. a Biella il 14.3.1956;
avverso la ordinanza in data 20-21 febbraio 2007 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per i ricorrenti l'avv. CINI Mauro, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, adito ex art.324 c.p.p., confermava il decreto in data 20 ottobre 2006 del Giudice
della udienza preliminare del Tribunale di Genova con il quale era stato disposto a carico di AN IA e LU IA il sequestro preventivo di Euro 62.423,64 ciascuno a norma dell'art. 322 ter c.p. relativamente alla imputazione di corruzione attiva in atti giudiziari, ex artt. 110, 81 cpv., 319, 319 bis, 319 ter, 321 c.p. (in Firenze, fino all'11 ottobre 2002).
Rilevava il Tribunale che dagli atti emergeva il fumus del delitto di corruzione continuata, che, sulla base della contestazione, consisteva nel fatto che la TT e il IA, nella veste di privati professionisti, in concorso tra loro, avevano ottenuto illeciti favori da BA UL, all'epoca dei fatti giudice della Sezione fallimentare del Tribunale di Firenze, consistiti nell'attribuzione, tra la fine del 1997 e l'ottobre 2001, di una rilevante serie di incarichi professionali (consulente tecnico, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, curatore, coadiutore di curatela fallimentare) per i quali erano stati liquidati dal medesimo UL onorari maggiorati, pari a Euro 50.999,78, oltre a oneri di legge (e così complessivamente pari a Euro 62.423,74), a fronte di varie regalie elargite dai due al predetto magistrato in occasione delle festività natalizie degli anni dal 1997 al 2000. Sempre secondo il Tribunale, era infondata la prospettata eccezione di incompetenza territoriale, ex art. 11 c.p.p., del Tribunale di Genova e corretta la quantificazione della somma sequestrata, assoggettabile a confisca, sia pure fino alla concorrenza del limite massimo della predetta somma, non esigibile nella sua interezza a carico di ciascuno degli imputati.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo degli avvocati Mauro Cini ed Enzo Farolfi, che deducono:
1. Violazione degli artt. 11, 12 e 16 c.p.p., art. 25 Cost. e L. 2 dicembre 1998, n. 420, art. 8, per incompetenza territoriale e funzionale del giudice che ha emesso il decreto di sequestro, essendo in effetti competente il G.u.p. del Tribunale di Bologna. Il primo dei reati contestati in continuazione reca la data del Natale 1997, quale momento di consumazione, e all'epoca era vigente il precedente testo dell'art. 11 c.p.p., relativo alla competenza per procedimenti riguardanti magistrati, alla stregua del quale la competenza andava individuata nel Tribunale di Bologna (sede del capoluogo di distretto più vicino a quello di Firenze) e non in quello di Genova, individuabile invece secondo il nuovo testo dell'art. 11 c.p.p., ispirato a criteri tabellari. D'altro canto, in base alla disposizione transitoria dell'art. 8 della predetta L. n. 420, l'art. 11, nel testo novellato, si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Di conseguenza, una volta individuata la competenza funzionale- territoriale per il primo reato nel Tribunale di Bologna, questo attraeva a sè la competenza per il secondo reato in continuazione, a norma dell'art. 16 c.p.p., comma 1, ultima parte;
e cioè, trattandosi di reati di pari gravità, in base al criterio del giudice competente per il primo reato.
2. Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, stante l'assoluta mancanza di motivazione in punto di fumus commissi delicti, essendosi il G.u.p. limitato a rimandare "alla complessa mole degli atti di indagine" sulla cui base il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio degli imputati, senza minimamente procedere a una analisi degli atti al fine di desumerne la sussistenza del fumus. Il Tribunale avrebbe dovuto dunque annullare il decreto impugnato.
3. Violazione degli artt. 322 ter e 240 c.p., in punto di profitto del reato contestato agli imputati, atteso che è stato sottoposto a sequestro l'intero importo degli onorari loro liquidati dal giudice reputato corrotto, mentre la contestazione individuava il profitto in una indebita maggiorazione di tali onorari, che non è stata specificata, e sulla quale sola avrebbe dovuto in ipotesi cadere il sequestro.
DIRITTO
I ricorsi appaiono infondati.
1. Il primo motivo è inammissibile.
Il giudice che ha emesso il decreto di sequestro era il giudice della udienza preliminare.
La competenza ad emettere la misura cautelare reale deriva dunque da tale funzione (v. art. 321 c.p.p., comma 1), che potrebbe essere messa in discussione solo in sede di udienza preliminare o, in caso di rigetto, in sede di questioni preliminari al dibattimento, ex art.21 c.p.p., comma 2. Non occorre in questa sede accertare se la incompetenza territoriale del g.u.p. sia stata eccepita nel corso della udienza preliminare. Ciò che conta è che la competenza incidentale alla emissione delle misure cautelari, personali o reali, segue inderogabilmente la competenza funzionale (nella specie, quella di giudice della udienza preliminare), sicché in tanto può essere riconosciuta l'incompetenza del giudice a emettere provvedimenti incidentali in quanto sia riconosciuta, nella propria sede, la sua incompetenza a trattare il merito del procedimento (v. Case., sez. 2, 4 giugno 1998, Maddaloni).
Tale conclusione non pregiudica in alcun modo le questioni già proposte o che si riterrà da parte della difesa di reiterare circa la incompetenza del Tribunale di Genova, ratione temporis, ex art. 11 c.p.p., in relazione alla differenza del criterio attributivo della competenza antecedentemente alla modificazione apportata a tale norma dalla L. 2 dicembre 1998, n. 420 e alla relativa disciplina intertemporale di cui all'art. 8.
È solo il caso di precisare che anche in materia di misure cautelari reali vale il disposto dell'art. 27 c.p.p. (v. da ultimo Cass., sez. 2, 27 giugno 2000, Sallustro).
2. Il secondo motivo è infondato.
Nel provvedimento di sequestro, il G.u.p. ha fatto rinvio alla richiesta del pubblico ministero, intervenuta peraltro dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e si è limitato a ravvisare il fumus commissi delicti sulla base della "complessa mole degli atti di indagine".
Tale motivazione, indubbiamente carente, è stata però integrata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, su cui nel ricorso non si spende parola.
Contrariamente a quanto sembrano assumere i ricorrenti, il decreto del G.u.p. non è assolutamente privo di motivazione, dato che, come detto, esso fa rinvio alla richiesta del pubblico ministero e agli atti trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio. Le lacune motivazionali potevano dunque ben essere colmate dall'organo del riesame, che ha una devoluzione piena del thema decidendum (v. ex plurimis Cass., sez. 4, 8 luglio 2004, Chisari;
Cass., sez. 5, 5 luglio 2004, Anastasi;
Cass., sez. 3, 8 novembre 2002, Bosch).
3. Anche il terzo motivo è infondato.
Si assume che illegittimamente ai ricorrenti è stato sequestrato l'intero importo degli onorari loro liquidati dal giudice accusato di corruzione, mentre avrebbe dovuto essere posta sotto sequestro solo l'indebita maggiorazione degli onorari.
Ma non è questo che è stato ritenuto dai giudici di merito, i quali, con motivazione non sindacabile in questa sede, hanno invece affermato che, stando alla tesi accusatoria, era l'intero compenso accordato a titolo di onorari a costituire profitto del reato, in quanto il presunto giudice corrotto BA UL si sarebbe indotto a conferire l'incarico professionale non già nel legittimo esercizio dei poteri discrezionali ma sulla scorta di un pregresso accordo corruttivo;
il quale dunque, stando a tale tesi, rendeva intrinsecamente illecita l'intera somma corrisposta. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007