Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 11573/99 UD. 29.01.2001 j 0463670 1 REPUBBLICA ITALIAN CANCELLERIA OP AN IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRON. 9894 Presidente Dott. Rafaele CORONA Ref. 1615 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Roberto TRIOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Richiesta copia studio Consigliere Dott. IO SETTIMJ dal Sig₁L SOLE 24 ORE¯¯¯ per diritti L. 302 ha pronunciato la seguente || 29 MAR 2001- IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 11573/99 proposto Oggetto: Negatoria da servitutis. CASSAZIONE CORTE SUPREMA CC NI e TI CA, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliati in Roma, Via Elio Donato n. 45, presso lo studio dal Sig. Saluxe 3.000 dell'Avv. Franco Casamassima che unitamente e disgiunta- per dirit! L mente all'Avv. Bruno Poy li rappresenta e difende come da CANCELLIERE mandato a margine del ricorso. RICORRENTI E VARIE DCV
contro
UZ CO, nella qualità di coerede univer- sale di UZ ABBONDIO, e TEMPLA ROSSO PRIMITIVA, 0 165/01 1 AY112506 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in proprio e nella qualità di coerede universale di UZ al Sig.CASA SIMA per diritti +3 ABBONDIO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Barberini il 2.10 .2001.... n. 86, presso lo studio dell'Avv. Franco Salvucci che unita- IL CANCELLIERS mente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Balocco li rappre- senta e difende come da mandato in calce al controricorso. DIRITTI CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 31/99 del 18.12.1998 / 11.02.1999. DIRITTI Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Franco Casamassima e l'Avv. Nicola Adragna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per delega dell'Avv. Franco Salvucci. UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo dal Sig. SALVueel +6 Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. per diriti 11.17 SET 2001 il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERE Con atto di citazione 06.12.1985, i coniugi IO LU zo e RI IA SO convenivano IO OC e RA ER davanti al Pretore di Torino al fine di sentir di- LIRE 10000 CANCELLERIA chiarare la libertà del loro fondo, sito in Fontanetto Po, via Cairoli n. 14, da ogni servitù di scarico delle acque piovane provenienti dall'immobile dei convenuti, con condanna degli AX498034 stessi al ripristino dello stato dei luoghi. LIRE 10000 CANCELLERIA Costituitisi i convenuti deducevano l'infondatezza dell' av- versa pretesa;
in riconvenzionale chiedevano che venisse ac- 2 AX498035 certata la comproprietà del muro posto sul confine e che gli attori venissero condannati ad eliminare la sporgenza verso il loro immobile di un tetto realizzato su tale muro. Espletata l'istruttoria anche a mezzo c.t.u., il Pretore, in ac- coglimento della domanda degli attori, dichiarava l'inesistenza della servitù di scolo delle acque piovane e condannava i con- venuti al ripristino dello stato dei luoghi;
in accoglimento della riconvenzionale, condannava gli attori ad eliminare la spor- genza del tetto verso il fondo dei convenuti. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Vercelli che, con sentenza n. 31/99 del 18.12.1998 / 11.02.1999, ri- gettava l'appello di IO OC e RA ER. Osservava il Tribunale che, poiché nel caso specifico nulla era dato sapere circa la configurazione dello stato dei luoghi, se cioè il fondo dei OC-ER fosse “più elevato" rispetto a quello dei coniugi Saluzzo-IA, era da escludere che nella fattispecie si fosse in presenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 913 c.c., trovando tale norma applicazione soltanto allorché il deflusso avviene naturalmente. Il Tribunale escludeva, infine, che l'azione proposta dai co- niugi Saluzzo-IA potesse essere qualificata come atto emulativo e che vi fosse stata omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la declaratoria della proprietà del muro di confine. 3 Contro tale sentenza IO OC e RA CA han- no proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, ai quali i coniugi Saluzzo-IA hanno resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE A) In via preliminare va respinta l'eccezione, sollevata dai controricorrenti Saluzzo-IA, in base a giurisprudenza su- perata di questa Corte, di inammissibilità del ricorso per di- fetto di procura giacché questa, apposta a margine del ricorso ancorché contenga espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ri- corso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conser- vazione dell'atto giuridico (art. 1367 c.c.), di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali (Cass.
3.2.1999 n. 921; 1.4.1997 n. 2842), non contenendo elementi incompatibili con il requisito di specialità, richiesto dalla norma (art. 365 c.p.c.), per il giudizio di cassazione (Sez. Un. 17.12.1998 n. 12615; Cass.
9.10.1998 n. 10033; 28.3.1997 n. 2791). B) Parimenti infondata è l'altra eccezione, sempre di inam- missibilità del ricorso, per essere stata chiesta la cassazione di una sentenza del Tribunale di Vercelli indicata con data e numero sbagliati (18.12.1988 n. 828, anziché 18.12.1998 n. 31) trattandosi di errore materiale, essendo stata individuata e 4 allegata la sentenza impugnata.
1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 913 c.c., i ricorrenti OC-ER assumono che lo stato di fatto dei terreni, come descritto dal c.t.u., evidenzierebbe che “l' ac- qua raccolta dalla cunetta esce dalla proprietà dei convenuti sul lato sud della stessa, indi si immette in un fossetto colato- re insistente sulla proprietà attorea (mapp. 53-55) e che corre sul confine con la proprietà di terzi". Tale descrizione dei luo- ghi comproverebbe che lo scolo delle acque esisterebbe da tempo immemorabile, certamente da prima della causa, per cui erroneamente il giudice d'appello avrebbe negato il deflus- so naturale, che invece vi era sempre stato a carico del fondo di proprietà di Saluzzo-IA. Inoltre, sostengono i ricorrenti, essendo l'immobile di Moc- ca-ER accerchiato da un gruppo di fabbricati, che a loro volta fanno defluire le acque piovane sulla proprietà Saluzzo- IA, da ciò deriverebbe che non vi era altra possibilità di deflusso, mentre la tubazione sarebbe stata installata solo a seguito della costruzione del muro divisorio per regolare il pre- esistente deflusso naturale delle acque.
1.1. Il motivo è infondato perché l'insieme delle doglianze su elencate, sia pure sotto la veste di una labile e poco convin- cente violazione dell'art.913 c.c., impinge diffusamente ed in- tensamente nel merito della controversia ed imporrebbe a que- 5 sta Corte di legittimità, ove ne volesse solo sommariamente sondare la fondatezza, una cognizione analitica e penetrante dei “fatti” di causa, delle indagini peritali e delle allegazioni probatorie acquisite agli atti del processo. Al riguardo non può non osservarsi che l'accertamento della sussistenza o meno di uno scolo naturale delle acque da un fondo (dominante) all'altro (servente) afferisce tutto e solo al merito della controversia, nel senso che l'accertamento mede- simo è riservato alla cognizione del giudice di merito ed è in- sindacabile in cassazione quando è sorretto, come nel caso specifico, da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
2. Col secondo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione sul punto decisivo della con- troversia circa l'ammissione della pacifica preesistenza dello scolo, i ricorrenti si dolgono che i giudici dei due gradi non abbiano tenuto conto della lettera 27.2.1985, proveniente dal difensore (avv. Bonafede) dei coniugi Saluzzo-IA, la quale per le affermazioni ivi contenute avrebbe avuto portata di am- missione dell'esistenza dello scolo naturale delle acque.
2.1. Il motivo è inammissibile perché prospetta una que- stione nuova, rimasta completamente estranea al giudizio e non portata alla cognizione dei giudici di merito, che al riguar- do nessuna indagine hanno potuto svolgere, circa il ricono- scimento, peraltro in base ad una dichiarazione non prove- 6 niente dai titolari del diritto, dell' esistenza dello scolo natu- rale delle acque. E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassa- zione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle ri- chieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n.5442; 18.5.1994 n.4857).
3. Col terzo motivo, denunciando, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., contraddittoria e insufficiente motivazione in punto conformazione dei luoghi, i ricorrenti si dolgono che il giudice d'appello, basendosi sulla relazione del c.t.u., abbia escluso che il loro fondo fosse più elevato, senza considerare che se le acque defluivano verso il fondo dei vicini, per comune espe- rienza, il loro fondo doveva essere superiore all'altro. Inoltre, assumono i ricorrenti che, non essendo i due fondi allo stesso livello, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la cunetta sottopassante il muro, in contrasto peraltro con la situazione dei luoghi.
3.1. Il motivo non ha pregio. Il giudice d'appello, infatti, senza incorrere in alcun vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione, dopo aver premes- so, in base alle precise risultanze della c.t.u., che non vi erano 7 elementi per ritenere che il fondo dei ricorrenti fosse più ele- vato rispetto a quello dei vicini, ha spiegato come nel caso specifico non era applicabile l'ipotesi di cui all'art. 913 c.c. in quanto appariva evidente, in dipendenza delle opere eseguite dai ricorrenti sul loro fondo (creazione di una cunetta e tuba- zione per la canalizzazione) che il deflusso delle acque non era naturale. Del tutto inconferente è il richiamo alle norme di comune esperienza per sostenere che se le acque defluiscono da un fondo all'altro significa che il primo è superiore al secondo, perché tale ipotesi è fondata solo nel caso in cui il deflusso av- venga naturalmente senza l'intervento dell'opera dell'uomo. Mentre nel caso specifico, dagli atti di causa, risulta essere stata determinante l'attività dei ricorrenti (creazione della cu- netta, installazione della tubazione, etc.) nella modificazione dello stato dei luoghi. Pertanto correttamente la decisione impugnata ha ritenuto che nel caso specifico non era applicabile la norma dell'art. 913 c.c., poiché era intervenuta l'opera dell'uomo a trasforma- re lo stato dei luoghi, come risultava dalle indagini eseguite dal c.t.u.. 4. Col quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 833 c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha esclu- so che nel comportamento dei coniugi Saluzzo-IA erano 8 ravvisabili gli estremi che connotano l'atto di emulazione. As- sumono i ricorrenti che, poiché l'utilizzazione del fossetto co- latore avviene da sempre e per di più ad opera di una genera- lità di confinanti, senza recare alcun danno al fondo dei vicini, la controversia da questi promessa non avrebbe altra finalità che quella di arrecare molestia e nuocere ad essi ricorrenti.
4.1. Il motivo è infondato. L'impugnata sentenza ha evidenziato che i coniugi Saluzzo- IA avevano agito per tutelare la integrità della loro pro- prietà e senza alcun animus nocendi, sottolineando come i medesimi avrebbero potuto pretendere anche un corrispettivo per l'illegittima utilizzazione del fossetto. L'assunto dei ricorrenti, secondo cui, avendo il giudice d' appello parlato di corrispettivo e non di risarcimento del dan- no, la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, per cui resterebbe la natura di atto emulativo in relazione alla azione proposta dai coniugi Saluzzo-IA, è destituito di ogni fondamento, perché un'eventuale inesatta qualificazione della natura risarcitoria del pregiudizio subito, non vale a tra- sformare in atto emulativo un comportamento che non risulta essere tale. Invero non può qualificarsi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. la pretesa del proprietario di un fondo volta a far vale- re in giudizio i diritti che gli competono per legge (o per con- 9 tratto) che assume violati ed è irrilevante che tale violazione non si sia tradotta in un suo danno concreto ed effettivo (v. Cass. 11.9.1998 n. 9001; 3.12.1997 n. 12258). In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
60000 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al 310000 pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 126300, oltre £.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 29 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Autions Elikate Дети IL CANCELLIERE C1 Papio Talarico Toleric DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 U CIO DELLE ENTRATE OMA 2 Regairato in 31 MAG. 2001 v ale £310.000 aln26245. trecentoalecimita ) (lire p. 11 Dirigento ArcStvar LIPPO) (Dott.ssa Mana Grizia G ar Responsabile Secret (Dr. M. PACCHINI) 10