Art. 5. 1. Il presente capo disciplina l'ammissione su domanda alla quotazione ufficiale dei titoli obbligazionari emessi da regioni, province, comuni, unioni di comuni, citta' metropolitane e comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 , comunita' montane e consorzi tra enti locali territoriali (di seguito "enti").
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo degli articoli 17 e seguenti (fino all' art. 21) della legge 8 giugno 1990, n. 142 , gia' citata:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".
5. In attuazione all' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
"Art. 18 (Citta' metropolitana). - 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) citta' metropolitana;
b) comuni.
2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta".
"Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni). - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la citta' metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilita', traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione di acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana".
"Art. 20 (Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana). - 1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalita', cosi' da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonche' un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella piu' caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonche' adeguati beni strumentali immobili e mobili".
"Art. 21 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorita' metropolitane nelle aree di cui all'art. 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificita' delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. (In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente).
4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti di cui all'art. 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo e' delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'art. 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti commissioni parlamentari".
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo degli articoli 17 e seguenti (fino all' art. 21) della legge 8 giugno 1990, n. 142 , gia' citata:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".
5. In attuazione all' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
"Art. 18 (Citta' metropolitana). - 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) citta' metropolitana;
b) comuni.
2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta".
"Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni). - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la citta' metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilita', traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione di acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana".
"Art. 20 (Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana). - 1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalita', cosi' da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonche' un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella piu' caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonche' adeguati beni strumentali immobili e mobili".
"Art. 21 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorita' metropolitane nelle aree di cui all'art. 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificita' delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. (In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente).
4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti di cui all'art. 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo e' delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'art. 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti commissioni parlamentari".