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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1297/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6372/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005490518000 QUOTA CONSORTIL 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005490518000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 660/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259005490518000, notificata in data 04.10.2025 con cui è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 156,53, alla quale sono sottese le cartelle:
- n. 09420190024881235000 dell'importo di € 103,80, emessa dal Consorzio_1 per l'asserito mancato pagamento della quota consortile relativa all'anno 2017;
- n. 09420230026274442000 dell'importo di € 52,73, emessa dal Consorzio_1 per l'asserito mancato pagamento della quota consortile relativa all'anno 2021.
A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente fa presente che le sopraindicate cartelle sono state annullate con sentenze passate in giudicato e, pertanto, insiste per l'accoglimento del ricorso con responsabilità aggravata per lite temeraria.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ribadisce la bontà del proprio operato e chiede venga disposta la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Giova precisare che l'intimazione impugnata sia stata notificata in epoca successiva all'intervenuto giudicato a favore del ricorrente sulle cartelle ad essa sottese. E segnatamente, avuto riguardo alla cartella esattoriale n. 09420190024881235000 essa è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria (ricorso n. 5241/2020) con la sentenza n. 208/2023, passata in giudicato;
quanto alla cartella esattoriale n. 09420230026274442000 essa è stata parimenti annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria (ricorso n. 977/2024) con provvedimento n. 817/2024. Da quanto sopra discende l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato e la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio da liquidarsi in Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6372/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005490518000 QUOTA CONSORTIL 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005490518000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 660/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259005490518000, notificata in data 04.10.2025 con cui è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 156,53, alla quale sono sottese le cartelle:
- n. 09420190024881235000 dell'importo di € 103,80, emessa dal Consorzio_1 per l'asserito mancato pagamento della quota consortile relativa all'anno 2017;
- n. 09420230026274442000 dell'importo di € 52,73, emessa dal Consorzio_1 per l'asserito mancato pagamento della quota consortile relativa all'anno 2021.
A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente fa presente che le sopraindicate cartelle sono state annullate con sentenze passate in giudicato e, pertanto, insiste per l'accoglimento del ricorso con responsabilità aggravata per lite temeraria.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ribadisce la bontà del proprio operato e chiede venga disposta la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Giova precisare che l'intimazione impugnata sia stata notificata in epoca successiva all'intervenuto giudicato a favore del ricorrente sulle cartelle ad essa sottese. E segnatamente, avuto riguardo alla cartella esattoriale n. 09420190024881235000 essa è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria (ricorso n. 5241/2020) con la sentenza n. 208/2023, passata in giudicato;
quanto alla cartella esattoriale n. 09420230026274442000 essa è stata parimenti annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria (ricorso n. 977/2024) con provvedimento n. 817/2024. Da quanto sopra discende l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato e la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio da liquidarsi in Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 24.02.2026