Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7963
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Sentenza 21 maggio 2003

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In tema di urbanistica, la presenza del vincolo pubblicistico di servizio, quale limitazione legale della proprietà privata, esistente tra il fabbricato e l'area destinata a parcheggio rende incompatibile qualsiasi pattuizione privata che ne comporti l'elusione, non esclusa quella che, dietro l'apparenza della non mutata destinazione obbiettiva delle aree, ne lasci la disponibilità a terzi, permettendo di fatto un uso diverso o, comunque, dipendente da fattori soggettivi, variabili ed occasionali, quali, ad esempio, la disponibilità del terzo, proprietario esclusivo delle aree, a locare i posti macchina al proprietario o ai proprietari delle unità abitative, e ciò in palese contraddizione con i poteri che il vincolo reale attribuisce al titolare.

In tema di urbanistica, la legge n.122 del 1989 - recante disposizioni in materia di parcheggi e di aree urbane maggiormente popolate -, che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi da destinare ad aree di parcheggio delle nuove costruzioni, contempla l'inderogabilità del vincolo pubblicistico di destinazione come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale, deve ritenersi meramente confermativa di un principio desumibile già dall'art. 41 "sexies" della legge n. 1150 del 1942, sì come introdotto dall'art. 18 della legge n.765 del 1967.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7963
    Data del deposito : 21 maggio 2003

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