Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2011, n. 38673
CASS
Sentenza 7 ottobre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non grava sul pubblico ministero alcun obbligo di comunicazione al difensore dell'indagato del provvedimento con cui ha deciso sull'istanza di accesso alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, essendo onere dello stesso difensore informarsi dell'eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione. (Nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di audizione delle registrazioni in vista dell'udienza di riesame, nel corso della quale aveva eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di accesso perché l'autorizzazione del pubblico ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente all'udienza medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non sussistere, ritenendo per l'appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2011, n. 38673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38673
    Data del deposito : 7 ottobre 2011

    Testo completo