Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza con cui ha chiesto di accedere alle registrazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame di rigetto dell'eccezione di nullità per la mancata autorizzazione all'ascolto dei nastri, essendosi il difensore limitato a rappresentare di averne fatto richiesta, senza dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29848 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 734
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1088/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De EI ER KO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato associativo e il rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 16 dicembre 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di ER KO De EI, accusato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A), nonché di avere introdotto in Italia, in concorso con altri, kg. 1,115 di marijuana (capo B) e di avere ricevuto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente (capo C).
L'avvocato Pantaleo Cannoletta, nell'interesse di De EI, ricorre per cassazione e deduce, con il primo motivo, l'inosservanza di norme processuali e l'omissione di motivazione in ordine all'eccezione di nullità sollevata con il riesame, in cui si rilevava che non era stato consentito alla difesa di potere ascoltare la conversazione telefonica intercettata in data 7.5.2010, ritenuta rilevante ai fini della partecipazione dell'indagato all'associazione, richiesta avanzata tempestivamente il 20.1.2012 e a cui non è stata data alcun riscontro. Il mancato rilascio della registrazione richiesta ha determinato, secondo il ricorrente che richiama la sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, la nullità dell'ordinanza impugnata.
Con un secondo motivo deduce un'altra omissione di motivazione relativa alla questione dell'identificazione di De EI effettuata dalla polizia giudiziaria, posto che la difesa aveva obiettato che l'indagato non aveva mai subito incidenti che avevano richiesto il suo ricovero ospedaliero.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo si osserva che è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero della mancata considerazione dell'istanza con cui ha chiesto di accedere alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l'adozione di una misura cautelare (Sez. 6^, 7 ottobre 2011, n. 38673, Romeo), sicché non è sufficiente, come ha fatto il ricorrente nel caso di specie, limitarsi a rappresentare di avere richiesto tempestivamente l'ascolto dei nastri, senza dimostrare di essersi attivato tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto il Tribunale ha motivato in maniera articolata e completa sul punto relativo all'identificazione del De EI (pag.
8-9 dell'ordinanza), indicando gli elementi che depongono per la sicura corrispondenza dell'indagato con la persona che parlò con OR la sera del 7.5.2010: il ricorrente si limita a censurare la ricostruzione operata dal Tribunale, senza indicare alcuna illogicità o contraddittorietà intrinseca nella motivazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delie ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012