Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 cod. pen.) la previsione della perseguibilità a querela, conseguente alla modifica di cui all'art. 24 L. n. 273 del 2002, comporta che, in forza dell'art. 2 comma quarto cod. pen., il giudice accerti l'esistenza della condizione di procedibilità anche per i reati commessi anteriormente alla intervenuta modifica.
Commentari • 11
- 1. Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilitàGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Nel presente contributo si esaminerà il contenuto della recente novella normativa di cui al d.lgs. 150/22, c.d. “Riforma Cartabia”, con peculiare riferimento alle modifiche apportate al regime della procedibilità a querela di cui agli artt. 1, 2, 3 e 85 del decreto ed alle principali questioni interpretative e di diritto intertemporale conseguenti. Sommario: 1. Premessa. - 2. Modifiche normative. - 3. Natura giuridica della condizione di procedibilità e profili di diritto intertemporale. Preclusione del giudicato. - 4. Conseguenze in tema di procedimenti pendenti e misure cautelari e precautelari. - 5. Conclusioni. 1. Premessa Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla …
Leggi di più… - 2. Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilitàGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Nel presente contributo si esaminerà il contenuto della recente novella normativa di cui al d.lgs. 150/22, c.d. “Riforma Cartabia”, con peculiare riferimento alle modifiche apportate al regime della procedibilità a querela di cui agli artt. 1, 2, 3 e 85 del decreto ed alle principali questioni interpretative e di diritto intertemporale conseguenti. Sommario: 1. Premessa. - 2. Modifiche normative. - 3. Natura giuridica della condizione di procedibilità e profili di diritto intertemporale. Preclusione del giudicato. - 4. Conseguenze in tema di procedimenti pendenti e misure cautelari e precautelari. - 5. Conclusioni. 1. Premessa Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla …
Leggi di più… - 3. Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilitàGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Nel presente contributo si esaminerà il contenuto della recente novella normativa di cui al d.lgs. 150/22, c.d. “Riforma Cartabia”, con peculiare riferimento alle modifiche apportate al regime della procedibilità a querela di cui agli artt. 1, 2, 3 e 85 del decreto ed alle principali questioni interpretative e di diritto intertemporale conseguenti. Sommario: 1. Premessa. - 2. Modifiche normative. - 3. Natura giuridica della condizione di procedibilità e profili di diritto intertemporale. Preclusione del giudicato. - 4. Conseguenze in tema di procedimenti pendenti e misure cautelari e precautelari. - 5. Conclusioni. 1. Premessa Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla …
Leggi di più… - 4. Riforma Cartabia: I reati procedibili a querelahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sommario: 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela 1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela 1.2 Correlato regime transitorio 1.3 Disposizioni transitorie in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela 2.Remissione della querela 3.Informazioni al querelante 4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante 1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del …
Leggi di più… - 5. Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilitàGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Nel presente contributo si esaminerà il contenuto della recente novella normativa di cui al d.lgs. 150/22, c.d. “Riforma Cartabia”, con peculiare riferimento alle modifiche apportate al regime della procedibilità a querela di cui agli artt. 1, 2, 3 e 85 del decreto ed alle principali questioni interpretative e di diritto intertemporale conseguenti. Sommario: 1. Premessa. - 2. Modifiche normative. - 3. Natura giuridica della condizione di procedibilità e profili di diritto intertemporale. Preclusione del giudicato. - 4. Conseguenze in tema di procedimenti pendenti e misure cautelari e precautelari. - 5. Conclusioni. 1. Premessa Il 17 ottobre è stato pubblicato sulla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 40399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40399 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO IE - Consigliere - N. 1248
Dott. ZAPPIA IE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 008217/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AN, n. a Reggio Calabria il 9.3.1951;
UZ CO, n. a Reggio Calabria il 31.3.1976;
BR CI, n. a Motta San OV il 2.1.1963;
TE PP, n. a Messina il 19.1.1976;
HI TT, n. a Reggio Calabria il 22.6.1959;
ON LO, n. a Montebello Jonico (RC) il 16.9.1945;
UZ TO, n. a Reggio Calabria il 10.12.1969;
TO RO, n. a Reggio Calabria il 14.9.1952;
TT IE, n. a Reggio Calabria, il 14.8.1979;
NN LO, n. a Lecco il 27.5.1977;
RG LO IZ, n. a Reggio Calabria il 2.7.1963;
VI PP, n. a Reggio Calabria il 22.1.1967;
TA OV, n. a Pietravairano (CE) il 1.9.1943;
LO PP, n. a Reggio Calabria il 4.3.1970;
VE PP, n. ROrno (RC) il 22.10.1943;
ET AN, n. a Reggio Calabria il 3.7.1983;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 20 luglio 2007, di parziale accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in data 21 novembre 2006, di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GALATI OV, che ha concluso per l'annullamento senza e rinvio dell'ordinanza impugnata;
Uditi i difensori, avv. PP Fino, per TE PP, e avv. CO TA, per TA OV, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 21 novembre 2006, in esito ad una indagine svolta a seguito di denunce di compagnie di assicurazione RC auto, in relazione a numerosi sinistri stradali che apparivano falsi, aveva emesso ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di soggetti facenti parte di un'organizzazione delittuosa dedita alla commissione di truffe ai danni di compagnie assicuratrici;
ma per una serie di indagati non aveva rinvenuto, data la episodicità dei comportamenti denunciati, l'esistenza del vincolo associativo, respingendo la richiesta di applicazione di misura cautelare sulla base della pena edittale prevista per il reato di truffa contestato (art. 640 c.p.). Proponeva appello il P.M. deducendo che ai suddetti indagati era stato contestato anche il reato di cui all'art. 642 c.p., che ben consentiva l'intervento cautelare.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 20 luglio 2007, prendeva in esame le posizioni dei suddetti indagati, tra i quali BA AN, UZ CO, BR CI, TE PP, HI TT, ON LO, UZ TO, TO RO, TT IE, NN LO, RG LO IZ, VI PP, LO PP, VE PP, ET AN, TA OV.
A carico di tutti i predetti ravvisava gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 642 c.p. e, per quanto riguardava le esigenze cautelari, osservava che, se pur non coinvolti in ipotesi associative, gli indagati risultavano compartecipi di truffe alle assicurazioni perpetrate da un gruppo di associati, tramite l'utilizzo di mezzi incidentati e di numerosi documenti falsi, con un notevole giro di persone che godevano delle rimesse in denaro provenienti dalle liquidazioni delle compagnie truffate, circostanze che rendevano il quadro investigativo allarmante per quanto riguardava la possibilità, concreta ed ancora attuale, che tali comportamenti e truffaldini potessero essere tuttora compiuti. E ciò imponeva di ritenere ancora presente il pericolo di una reiterazione di reati, non essendo certo che il giro di contatti, che in modo capillare si era creato fra vari soggetti, fosse venuto meno. La facilità con la quale persone estranee alla ipotesi associativa contestata potevano raggiungere lo scopo di vedersi liquidate somme da parte delle compagnie assicuratrici, per sinistri stradali certamente falsi, esigeva, a giudizio del Tribunale, di applicare una forma di controllo proporzionata ai fatti compiuti. E tale forma, che permettesse un costante controllo dei soggetti indagati, facendo al contempo sentire la presenza sempre attuale della autorità indagante, veniva individuata nell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria - Questura di Reggio Calabria, nei giorni di lunedì e venerdì, alle ore 18.00.
Propongono ricorso per cassazione i seguenti indagati. Il difensore di BA AN deduce: a) violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 310 c.p.p. e gli artt. 2 e 642 c.p.. Tutte le condotte contestate al BA A. si sarebbero esaurite entro l'ottobre 2002. Sennonché la nuova formulazione dell'art. 642 c.p. è stata introdotta dalla L. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 24.
Nè potrebbe ritenersi che la condotta ascritta al BA A. fosse sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 642 c.p. previgente posto che detta norma sanzionava le condotte finalizzate al conseguimento del prezzo di un'assicurazione contro infortuni. La condotta pertanto tutt'al più potrebbe rientrare nella previsione di cui alla fattispecie dell'art. 640 c.p., con riferimento alla quale la misura era stata pure rigettata senza interposizione di appello. b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 310 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 274 c.p.p., lett. c). La motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe apparente e assolutamente apodittica sarebbe l'affermazione circa il pericolo di reiterazione dei reati, considerando che il BA A. è coinvolto in un solo episodio di truffa ed è persona assolutamente incensurata;
l'ordinanza impugnata, inoltre, non terrebbe conto del tempo trascorso dalla commissione del reato e della circostanza che questo è prossimo alla prescrizione. Il difensore di UZ CO formula un ricorso avente identico contenuto a quello di BA A..
BR CI personalmente deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe immotivata e carente anche sotto il profilo dell'attualità, essendo stata applicata una misura coercitiva a distanza di ben quattro anni dai fatti contestati. La previsione di reiterazione del reato contrasterebbe sia con la possibilità concreta che il comportamento truffaldino possa essere a tutt'oggi attuato sia con la personalità, antecedente e susseguente ai fatti, dell'indagato, il quale, con molta probabilità, in caso di condanna, potrebbe godere della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente afferma, inoltre, di essere vittima e non autore del reato di truffa.
Il difensore di TE PP deduce che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione, limitandosi a ricopiare la richiesta del p.m., omettendo, inoltre, di indicare le esigenze cautelari, non tenendo conto del tempo (anno 2001) al quale risalgono i fatti contestati e della incensuratezza dell'indagato. HI TT deduce violazione di legge ed omessa motivazione. Il ricorrente sottolinea di avere espressamente ammesso l'addebito, per essersi prestato ad attribuirsi falsamente la proprietà di una bicicletta coinvolta in un sinistro, riferendo spontaneamente di essere intervenuto nella vicenda su richiesta di un suo amico. Lamenta che la sussistenza delle esigenze cautelari sia stata ritenuta in modo assolutamente generico, senza differenziare le singole posizioni e senza tenere conto del lungo tempo trascorso dall'asserita commissione del reato. Il ricorrente si duole anche che l'obbligo di presentazione impostogli avrebbe più efficacemente potuto adempiersi presso la Questura di Modena, città dove egli svolge l'attività di operatore scolastico. Il ricorrente, infine, evidenzia che il reato contestatogli rientra nel raggio di applicazione della recente legge sull'indulto. Il difensore di ON LO deduce: a) illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 581 c.p.p., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello del P.M. per totale carenza di motivi, atteso che il P.M. nei motivi di appello non ha svolto nessuna argomentazione ne' in ordine alla sussistenza di una gravità indiziaria con specifico riferimento ad alcuna delle imputazioni contestate ne' in ordine alla sussistenza di specifiche esigenze cautelari che potessero giustificare l'adozione della misura. b) Illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.. Il difensore ricorrente afferma che nei confronti dell'indagato non è mai emersa alcuna responsabilità in nessuno degli episodi di truffa contestati a vari indagati. Ad esso, infatti, non sarebbe contestato alcun specifico reato di truffa, ne' in concorso con altre persone ne' singolarmente, contestandosi al ON P. la commissione del reato di falsa attestazione sul luogo di residenza posta in essere allo scopo di commettere i reati di cui ai capi successivi e di assicurare a sè e ad altri il profitto e l'impunità. Il difensore ricorrente sottolinea che per il reato di cui all'art. 483 c.p. non è consentita l'adozione di una misura cautelare.
UZ TO personalmente deduce che all'udienza camerale del 28 marzo 2007 il P.M. avrebbe rinunciato all'impugnazione e ciò avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità dell'impugnazione stessa per carenza sopravvenuta di interesse.
UZ S. ha anche presentato una memoria, depositando provvedimento di archiviazione pronunciato nei suoi confronti. TO RO personalmente deduce illogicità manifesta della motivazione, in quanto il Tribunale riferisce erroneamente che la TO R. era assicurata e conducente dell'autovettura coinvolta nel falso sinistro, quando in realtà essa era solo intestataria del veicolo. Inoltre, il Tribunale deduce la falsità del sinistro stesso non sulla base di elementi concreti di riscontro, ma sulla congettura che siccome gli altri sinistri che hanno riguardato il ON P. sono falsi, anche quello in cui è coinvolta la TO R. non può non essere falso, con ciò adottando una motivazione del tutto sommaria e superficiale.
TT IE deduce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt.274 e 275 c.p.p.. L'impugnata ordinanza erroneamente ritiene, ad avviso del ricorrente, che il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare sul solo presupposto della insussistenza, nei confronti del TT P. - e di numerosi altri coindagati, del vincolo associativo e senza che abbia valutato l'ulteriore contestazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p., comma 2, in quanto lo stesso g.i.p. ha avuto modo di esaminare l'ulteriore contestazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 642 c.p., comma 2, ritenendo che non fosse stata raggiunta la soglia della gravità indiziaria richiesta per l'adozione della misura cautelare. Anche per quanto riguarda la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe omesso ogni concreta valutazione degli elementi in possesso, soprattutto con riguardo alla incensuratezza del TT P. e alla data del presunto reato, risalente all'anno 2001.
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art.642 c.p., comma 2 e art. 124 c.p..
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che è stato contestato l'art.642 c.p., comma 2 che prevede la procedibilità a querela di parte.
Il ricorrente osserva che il fatto in contestazione si è verificato in data 20 marzo 2001 ed il pagamento da parte della Compagnia di Assicurazione - SAI - è avvenuto il 2 aprile 2001. L'ordinanza del G.I.P. (foglio 56) da atto che la prima querela da parte della SAI è stata presentata il 25 febbraio 2002, un anno dopo i fatti in contestazione, e quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 124 c.p.. Il difensore di NN LO deduce:
a) illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 581 c.p.p., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello del P.M. per totale carenza di motivi, atteso che il P.M. nei motivi di appello non ha svolto nessuna argomentazione ne' in ordine alla sussistenza di una gravità indiziaria con specifico riferimento ad alcuna delle imputazioni contestate ne' in ordine alla sussistenza di specifiche esigenze cautelari che potessero giustificare l'adozione della misura. b) Illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.. Il difensore ricorrente rileva che l'unica condotta contestata al NN P. risale al 9 ottobre 2002, e, quindi, non si comprenderebbe sulla scorta di quali elementi si possa sostenere a distanza di ben cinque anni dalla commissione del reato la sussistenza di esigenze cautelari, trattandosi di un soggetto incensurato ed estraneo a tutti gli altri episodi contestati. Le valutazioni del Tribunale sul punto sarebbero generiche e prive di qualsiasi valutazione sulla posizione individuale. Il difensore di RG LO IZ deduce inosservanza della legge penale e delle norme processuali ed omessa e carente motivazione. Il RG C. M. risulta il pedone coinvolto in un sinistro avvenuto il 10 dicembre 2003 e che avrebbe prodotto certificati medici falsi. Il ricorrente contesta che vi sia certezza in ordine alla falsificazione dei certificati e, per quanto attiene alle circostanze del sinistro, non vi sarebbe alcun accertamento in merito all'eventuale rapporto, conoscenza, o altro, tra il RG C. M., il conducente e/o il proprietario dall'autovettura e/o qualunque altro soggetto coinvolto nell'indagine.
Sotto il profilo delle esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della misura dell'obbligo della presentazione alla P. G., la difesa osserva che le citate esigenze ormai risulterebbero insussistenti, atteso che gli indagati principali, sarebbero stati tutti scarcerati, e considerato sia il tempo trascorso sia la inesistenza di altri sinistri a carico dell'indagato come risulta dalle stesse indagini sia, infine, la notifica delle conclusioni delle indagini che sancisce l'acquisizione di tutte le fonti di prova.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale del Riesame non avrebbe motivato in merito alle deduzioni formulate nella memoria del 23 aprile 2007 con particolare riferimento alla eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dal P.M. in udienza, nuovi, e quindi non conosciuti dal G.I.P. che ha rigettato la richiesta custodiale e che, pertanto, non potevano trovare ingresso nel giudizio di appello davanti al Tribunale del Riesame. VI PP deduce personalmente: a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 274 c.p.p.,
lett. c) ed in relazione ancora all'art. 642 c.p.. L'ordinanza impugnata avrebbe sottaciuto la circostanza secondo cui il VI G. era persona assolutamente incensurata e del tutto avulsa dal coinvolgimento in contesti di natura delittuosa;
come pure completamente sottaciuta sarebbe stata la circostanza secondo cui la condotta asseritamente posta in essere nell'ambito del presente procedimento era di tale marginalità ed irrilevanza da non giustificare la introduzione di una prognosi di reiterazione criminosa. Il ricorrente afferma che, esclusa la partecipazione del VI G. al sodalizio criminoso, il pericolo di reiterazione non può essere tratto da elementi che sono da riferire a dati avulsi rispetto al profilo prettamente soggettivo dell'indagato. b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 3 ed in relazione ancora all'art. 642 c.p.. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia trascurato l'espresso divieto legislativo di cui all'art. 273 c.p.p., comma 2, secondo cui non può essere sottoposto a misura cautelare l'indagato laddove il giudice possa esprimere una prognosi di estinzione del reato ovvero della pena che presumibilmente gli verrebbe irrogata laddove venisse condannato. Nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto ritenere concedibile il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e dunque determinabile una pena, comminabile in caso di condanna, certamente inferiore ad anni 3 di reclusione, così che sarebbe stato applicabile il s beneficio dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis ed in relazione ancora all'art. 642 c.p.. Il ricorrente si duole, infine, della omessa verifica in ordine alla possibilità che, nella ipotesi di futura condanna, possa essere applicata la sospensione condizionale della pena.
LO PP deduce motivi di contenuto identico a quelli formulati da VI G..
Il difensore di VE PP deduce assoluta mancanza, contraddittorietà, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), in relazione all'art. 282 c.p.p.. Il ricorrente, dopo avere rilevato incidenter tantum che, l'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza di rigetto, non può non considerarsi inammissibile per palese violazione del combinato disposto dell'art. 310 c.p.p., e art. 581 c.p.p., lett. e), lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione, per non avere spiegato la ragione per cui ad un pensionato, residente in Susegana(TV) venga imposto l'obbligo di presentarsi il lunedì ed i venerdì di ogni settimana alle ore 18,00 innanzi la Questura di Reggio Calabria, distante oltre mille chilometri dal luogo di residenza. Il difensore di ET AN deduce:
a) Violazione dell'art 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e) in relazione all'art. 310 c.p.p., comma 1, e art. 591 c.p.p. per omessa indicazione ed esposizione dei motivi di appello avverso l'ordinanza del GIP.
Ad avviso del ricorrente nell'appello del p.m. mancherebbe la specifica indicazione dei motivi in relazione alle singole posizioni individuali.
b) Violazione dell'art 606 c.p.p., lett. b), c), d), e in relazione all'art. 642 c.p. con riferimento alla mancata sussistenza della condizione di procedibilità nonché alla configurazione dell'ipotizzata fattispecie di reato.
Il reato di cui all'art. 642 c.p., per come modificato dalla L. 12 dicembre 2002, n. 272, è perseguibile a querela di parte e nel caso in esame la querela non sarebbe stata presentata.
c) Violazione di legge, difetto ed illogicità della motivazione con riferimento alla asserita sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di custodia cautelare di cui all'art 274 c.p.p., lett. a), b) e c), nonché all'adeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Il ricorrente afferma che il Tribunale non avrebbe indicato nel motivare la scelta di imposizione dell'obbligo di presentazione alcun elemento specifico, concreto ed individualizzante che evidenzi in relazione al singolo correo esigenze probatorie anche inderogabili che possano giustificare e fondare la misura invocata dal p.m.. Ad avviso del ricorrente, inoltre, l'ordinanza impugnata valuterebbe i fatti in modo difforme rispetto alle valutazioni espresse con riferimento al coindagato IL LO.
Il ricorrente sostiene, ancora, che nel caso di specie si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 640 c.p. e non quella di cui all'art. 642 c.p.. d) Omessa motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli art. 642 c.p., comma 2. L'ordinanza del Tribunale del riesame non conterrebbe alcun riferimento alla condotta tipica di cui all'art. 642 c.p.. e) Violazione dell'art. 606 c.p.p in relazione al principio dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura. Il ricorrente lamenta che l'indicazione della necessità di una misura cautelare non sia stata desunta da elementi concreti e che non sia stato considerato che il ET A. potrebbe godere della sospensione condizionale della pena. I difensori di TA OV denunciano la carenza e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Con riferimento al contestato utilizzo di una Smart intestata al VI per ottenere dei risarcimenti da parte delle compagnie assicuratrici, il difensore ricorrente afferma che non si comprende da quali elementi il Tribunale abbia dedotto che l'avv. TA G. abbia "accettato" l'utilizzo della Smart per i falsi sinistri, essendo pacifico che l'autovettura non gli era stata mai consegnata;
che i sinistri erano stati posti in essere con Società Assicuratrice diversa da quella con cui era assicurata la Smart;
che in tutte le denunzie di sinistri relativi alla Smart (fatti e subiti) la titolarità risulta sempre in capo a persona diversa dall'avv. TA G.; che la polizza assicurativa a copertura della Smart nei periodi relativi ai sinistri è di compagnia assicuratrice diversa dalla Fondiaria SAI con contraente e proprietario sempre diverso dall'Avv. TA G.. L'unico responsabile sarebbe da identificarsi nel ON P., reo confesso, che avrebbe utilizzato la Smart per fini propri coinvolgendo persone ignare, falsificando documentazione anagrafica, timbri e quant'altro per realizzare il proprio disegno. Per quanto concerne i sinistri trattati dalla studio VI, non si potrebbe ipotizzare una responsabilità del legale, dal momento che lo stesso si sarebbe limitato ad indicare il nominativo del danneggiato e di quello dell'investitore, senza poter prevedere che la documentazione prodotta fosse artefatta.
In ogni caso, il ricorrente afferma che non sussisterebbero le condizioni per l'applicabilità della misura coercitiva disposta, che si rivelerebbe anacronistica, essendo venute meno tutte le esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede (le indagini si sono concluse ed è stato notificato avviso di chiusura delle stesse); considerando, altresì, che tutti gli indagati, destinatari di misura cautelare, compreso il ON P., reo confesso e ritenuto il responsabile, sono stati rimessi in libertà senza obbligo o limitazione alcuna;
ritenuto, infine, che, in caso di condanna, la pena sarebbe contenuta nei limiti della sospensione condizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso proposti da UZ TO e ON LO sono fondati.
Con riferimento al UZ S. si osserva che effettivamente all'udienza del 28 marzo 2007 davanti al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria il p.m. da atto a verbale che vi è rinuncia all'appello. Pertanto, l'appello medesimo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che l'ordinanza del Tribunale deve essere annullata senza rinvio.
Con riferimento al ON P. si osserva che ad esso viene contestato unicamente il reato di cui all'art. 483 c.p.. È bensì vero che tale reato viene ritenuto in connessione teleologica con il reato di truffa, ma in modo del tutto generico, poiché nessuno specifico reato di truffa viene allo stesso contestato. Pertanto, non potendo applicarsi nessuna misura coercitiva in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Gli altri motivi di ricorso del ON P. sono assorbiti in quello accolto.
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, possono essere esaminati congiuntamente i motivi dei ricorsi proposti da alcuni indagati, che, non avendo carattere personale, sarebbero estensibili anche agli altri.
Innanzitutto, deve respingersi la censura di inammissibilità dell'appello del p.m., poiché questi ha sollevato davanti al Tribunale la questione dell'applicabilità dell'art. 642 c.p., della legittimità dell'intervento cautelare sulla base di tale reato e della sussistenza di sufficienti indizi a carico degli indagati, oltre che delle esigenze cautelari. Ciò è sufficiente perché il Tribunale possa ritenersi investito con l'appello di tutte le questioni attinenti il merito delle contestazioni, posto che la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 c.p.p., non è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, ma si estende anche a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti, e, inoltre, non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Sez. Un. 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, riv. 208313).
Per quanto concerne l'applicabilità del disposto dell'art. 642 c.p. alle condotte commesse anteriormente alla nuova formulazione della norma sostituita con la L. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 24 (ricorso BA A.), deve osservarsi che era giurisprudenza pacifica, prima della novella legislativa, che la precedente formulazione della norma, facendo riferimento all'assicurazione contro "infortuni" intendeva riferirsi con tale termine non solo alle evenienze lesive della persona, ma a tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate e, quindi, anche alle ipotesi di distruzione, dispersione, deterioramento delle dose di sua proprietà da parte dell'assicurato per la responsabilità civile (Sez. 1, 15 maggio 1996, n. 7745, Borello, riv. 205525; Sez. 2, 5 maggio 1976, n. 13233, Grassini, riv. 134920). Il nuovo testo dell'art. 642 c.p. stabilisce, però, la procedibilità a querela di parte, posto che tale previsione, contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal comma 1 e dal comma 2 (Sez. 6, 13 novembre 2003 - 24 gennaio 2004, n. 2506, Piccino, riv. 227891). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 c.p., comma 4, secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".
Pertanto, in ogni caso, con riferimento a tutte le ipotesi criminose contestate ex art. 642 c.p., commesse ih data anteriore o posteriore alla novella legislativa, è necessario che il giudice accerti la sussistenza della querela e la sua tempestività. in questi limiti, fondata deve ritenersi la censura formulata dai ricorrenti TT P. e ET A., ed estensibile agli altri, in quanto non personale. Fondate sono anche tutte le censure formulate con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Deve, infatti, osservarsi che la motivazione fornita sul punto dal Tribunale è unica ed indistinta per tutti gli indagati, alcuni dei quali, in particolare, lamentano che sia stato loro imposto l'obbligo di presentazione alla Questura di Reggio Calabria, pur essendo residente in località di altra regione (VE in Susegana (TV), TE in Modena). È principio già affermato da questa Suprema Corte (Che le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di reiterazione criminosa;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati, senza potere, nell'ipotesi in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individuali.
Fondata è anche la denunciata omessa valutazione della possibilità di applicazione dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241. Infatti, la norma dell'art. 273 c.p.p., comma 2, nella parte in cui dispone che nessuna misura cautelare può essere applicata se sussiste una causa di estinzione della pena, ha efficacia certamente vincolante e preclusiva per il giudice nel caso in cui la causa estintiva copra per intero la pena astrattamente irrogabile. Quando, invece, l'estinzione riguardi soltanto una parte di tale pena è compito del giudice cautelare determinare in via prognostica l'entità della pena presumibilmente irrogabile e stabilire di conseguenza se vi sia margine residuo per l'applicabilità della misura coercitiva (Sez. 6, 24 maggio 2007, n. 37087, Sganga Fusca, riv. 237187; Sez. 4, 24 maggio 2007, n. 36896, Bitetti, riv. 36896). Infondata, invece, è la censura di omessa valutazione della possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto una volta che il giudice, nel disporre il provvedimento di coercizione personale, abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non sussiste obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 2 bis. Con riferimento a specifici motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, si osserva: a) la deduzione di BR L. di essere vittima e non autore del reato di truffa è inammissibile, in quanto non solo manifestamente infondata, ma anche del tutto priva del requisito di specificità (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c));
b) le censure di TO R., di RG C. M. e di TA G. di illogicità e/o carenza della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili, in quanto chiedono a questo giudice di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
c) il motivo di ricorso formulato da RG C. M., con il quale si lamenta che il p.m. abbia prodotto in udienza documenti nuovi, non può essere accolto, in applicazione del principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti (Sez. Un. 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, riv. 227357);
d) la censura di ET A., secondo la quale l'ordinanza del Tribunale non conterrebbe alcun riferimento alla condotta tipica di cui all'art. 642 c.p. e si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art.640 c.p., è manifestamente infondata, poiché la contestazione fa chiaramente riferimento ad una condotta di concorso nel delitto di cui all'art. 642 c.p.p., comma 2. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di UZ TO e di ON LO e con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti degli altri ricorrenti, perché si faccia applicazione dei principi di diritto come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di UZ TO e di ON LO e con rinvio nei confronti degli altri ricorrenti al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008