Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Il giudice investito di una istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare custodiale alla cui esecuzione sia sopravvenuta una causa estintiva della pena (nella specie costituita dall'indulto concesso con la legge n. 241 del 2006) deve procedere alla verifica della proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, tenendo conto della possibilità che la pena prevedibilmente irroganda risulti "in toto" ovvero per la gran parte estinta, sì da rendere non più proporzionato ed adeguato il mantenimento della misura medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 36896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36896 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 990
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 047254/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BITETTI SERENA, N. IL 02/07/1984;
avverso ORDINANZA del 29/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 29 novembre 2006 il Tribunale di Perugia ha, in parziale accoglimento del riesame dell'ordinanza 30 ottobre 2006 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TI ER, persona sottoposta alle indagini per avere svolto il ruolo di spacciatrice al dettaglio di sostanza stupefacente della quale si riforniva continuativamente da IM AT, soggetto il quale era al centro di una massiccia attività di acquisto e rivendita di stupefacenti - sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari.
Quanto alla parte confermativa dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha valorizzato, per evidenziare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, i continui contatti ed i colloqui quasi giornalieri della TI con il suddetto cittadino nigeriano, colloqui intercettati (e tutti relativi ad appuntamenti con il predetto, dei quali non era manifestata la ragione) e ritenuti tali, in considerazione del loro contenuto, da non avvalorare la tesi difensiva di un cedente (il nigeriano) e di una acquirente a fine di consumo personale (la TI), mai essendovi riferimenti ne' a quelle richieste contingenti che sono tipiche di un consumatore, ne' a quantità od a prezzi, sicché la TI doveva essere qualificata come spacciatrice continuativa per conto dell'IM Batelome;
ciò tanto più in quanto l'utenza telefonica della indagata era ripetutamente attinta da chiamate di giovani italiani, con fissazione di appuntamenti, nonché di consumatori di sostanze stupefacenti. I giudici del riesame hanno inoltre - una volta premesso che la condotta non era ascrivibile all'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e che la reiterazione dei fatti non consentiva "ad oggi" di ipotizzare un trattamento sanzionatorio ricompreso nei limiti della sospensione condizionale della pena o dell'indulto - ritenuto che sussistesse l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), in considerazione dell'inserimento della TI nel circuito di distribuzione della sostanza, continuativo e caratterizzato da allarmante abilità, sì da non far presumere l'avvenuta rescissione dei legami utili alla prosecuzione della lucrosa attività di spaccio.
Gli stessi giudici hanno, infine, ritenuto che fosse adeguatamente tutelabile la ravvisata esigenza di cautela con la misura degli arresti domiciliari, considerato che la TI ha stabile ed affidabile residenza in Perugia presso la propria famiglia, ed hanno pertanto sostituito con detta misura quella maggiormente affittiva che era stata applicata con l'ordinanza custodiale impugnata. Avverso il provvedimento adottato dal giudici del riesame ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della TI deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 273 c.p.p., comma 2, (a tenore del quale "Nessuna misura può essere applicata
... se sussiste . . . una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata"), per non avere il Tribunale del riesame tenuto adeguatamente presenti la posizione del tutto marginale dell'indagata TI rispetto a quella degli altri indagati (definiti "principali" dallo stesso Tribunale), la sua incensuratezza e la provenienza da un contesto familiare definito nella stessa ordinanza gravata di ricorso sano ed affidabile. In presenza di tali dati concreti - si afferma in ricorso - l'operata valutazione prognostica avrebbe dovuto condurre a ritenere ragionevolmente certa, in caso di condanna, la concessione della sospensione condizionale (addirittura al limite dei due anni e sei mesi di reclusione, essendo l'indagata infraventunenne all'epoca dei fatti) e, comunque, la contenibilità della pena irrogando nel limite di applicabilità dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, anche in conseguenza dell'eventuale scelta di un rito premiale alternativo. 2) Manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ravvisati unicamente sulla base di mere presunzioni, connesse alla frequentazione da parte dell'indagata del locale pubblico "Red Zone", del tutto inidonee ad assurgere al rango di indizi gravi.
3) Il medesimo vizio di legittimità in ordine all'affermata sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti dello stesso tipo ex art. 274 c.p.p., lettera c); già il giudice per le indagini preliminari aveva fatto cenno, nella motivazione dell'ordinanza genetica della misura, a cittadini stranieri "clandestini, privi di redditi alternativi a quelli provenienti dall'attività di spaccio e tutti gravati da precedenti specifici", senza che la TI (tra l'altro recentemente assunta da un'importante casa di moda) rientrasse nel novero di costoro;
del tutto fantasiosa è poi - si afferma in ricorso - l'affermazione di un presunto inserimento della giovane nel circuito della "distribuzione dello stupefacente quale strumento di facile guadagno".
Osserva la Corte quanto segue:
La motivazione resa dal Tribunale in ordine alla ritenuta sussistenza del gravi indizi di colpevolezza dell'indagata per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non è affetta, diversamente da quanto si sostiene con il motivo di ricorso sopra riassunto sub 2), dal vizio di illogicità manifesta. Invero, i gravi indizi ex art. 273 c.p.p. sono stati tratti non già (come assume la ricorrente) dalla circostanza (pur citata nell'ordinanza gravata) - palesemente inidonea a dar vita, da sola, ad un quadro gravemente indiziante nei confronti della ricorrente in relazione alla condotta criminosa ascrittale - che TI ER frequentava assiduamente il locale pubblico "Red Zone", teatro di "attività di smercio e consumo di stupefacenti", bensì dalle risultanze di colloqui quasi giornalieri intrattenuti dalla medesima TI con IM Bartolome, cioè con uno dei principali protagonisti di un vasto traffico di sostanze stupefacenti, da lui acquistati e rivenduti avvalendosi di pushers nel novero dei quali ultimi è stata non illogicamente inserita l'odierna ricorrente. Tali contatti plurimi sono stati motivatamente e non illegittimamente ritenuti, almeno alla stregua della probatio minor che è richiesta in materia cautelare, dimostrativi, in considerazione del loro numero e del loro contenuto, della circostanza che la giovane TI si rivolgeva al proprio interlocutore (a quel tipo di interlocutore) non già nella veste di una consumatrice che operava acquisti di droga, bensì in quella di rivenditrice della sostanza per conto dell'IM AT, e tale conclusione è stata sorretta con l'operato richiamo alla circostanza che la TI era, a sua volta, destinataria di chiamate telefoniche da parte di consumatori di stupefacenti (pagg. 5 e 6 dell'ordinanza gravata di ricorso). Quanto alla ravvisata esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), oggetto della censura che è stata riassunto sub 3) nella parte espositiva della presente sentenza, va rilevato che il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede è stato dai giudici del riesame tratto, non illogicamente ne' in violazione della norma appena citata, dall'inserimento - ritenuto comprovato dalle modalità (appunto i quotidiani contatti con uno dei principali responsabili di un vasto traffico di sostanze stupefacenti), ripetitività e scansione temporale delle condotte in precedenza qualificate come gravemente indizianti - di TI ER nel circuito criminale de quo , inserimenti ex se dimostrativo di pericolosità sociale;
a tale riguardo questa Corte rileva che, per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente, nonché dalla molteplicità dei fatti contestati (Cass. Sez. 5^, 16.11.2005, n. 45950, Salucci;
Sez. 6^, 27.2.2005, n. 12404, Genna;
Cass. Sez. 4^, 19.1.2005, n. 11179, Miranda ed altri;
Sez. 5^, 24.11.2004, n. 8429, Filippelli;
Sez. 5^, 5.11.2004, n. 49373, Esposito;
Sez. 3^, 18.3.2004, n. 19045, Ristia;
sez. 3^, 13.11.2003, n. 48502, Plasencia;
Sez. 6^, 21.11.2001, n. 45542, Russo;
Sez. 2^ 7.2.2000, n. 726, De Core). È pertanto infondata anche la censura che verte sulla motivazione resa in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare de qua nel caso in esame. Diverso discorso va fatto in ordine al motivo (di cui sub 1) che attiene alla misura cautelare degli arresti domiciliari in atto. La ricorrente ha richiamato puntualmente, con riferimento alla L. n.241 del 2006 concessiva di indulto, il disposto dell'art. 273 c.p.p. comma 2, il quale fa espresso divieto di applicazione di misure di alcun genere nel caso in cui sussista una causa di estinzione della pena "che si ritiene possa essere irrogata". A tale disposto va abbinato quello dell'art. 274 c.p.p., comma 2, nella parte in cui detta norma prescrive che "Ogni misura deve essere proporzionata . . . alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata". La presenza, nel sistema, delle suddette norme comporta il dovere del giudice (sia di quello al quale è richiesta l'applicazione della misura cautelare, sia di quello che provvede sulla impugnazione del provvedimento che ha accolto, o respinto, detta richiesta) di rendere, alla luce delle norme medesime, una precisa ed esaustiva motivazione in ordine alla (attuale) congruità e proporzionalità o meno della misura cautelare, motivazione che, nel caso di specie, va peraltro ritenuta per più versi carente o comunque incompleta. Invero, in presenza della causa estintiva della pena (per un massimo pari a tre anni di sanzione detentiva) costituita dall'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 - applicabile nel caso di specie sia ratione temporis sia con riguardo al tipo di reato ipotizzato - ed in un contesto, inoltre, nel quale alla indagata, allegante la propria incensuratezza, veniva attribuita la commissione dei fatti mentre ella era ancora infraventunenne (essendo nata il [...] ed essendo a lei contestati reati commessi nel periodo settembre 2004 - febbraio 2005), con la conseguenza che, a norma dell'art. 163 c.p., comma 3, la sospensione condizionale era suscettibile di essere ordinata nel caso di irrogazione di una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, i giudici del riesame si sono limitati ad affermare (senza esplicitarne le ragioni, non rinvenibili neppure in altri passaggi motivazionali della ordinanza impugnata, nella quale, tra l'altro, non si rinviene alcun cenno sul dato quali - quantitativo delle sostanze stupefacenti di volta in volta interessate dai singoli contatti della odierna ricorrente con l'IM AT) che "la condotta non appare ascrivibile all'ipotesi attenuata" e che "la reiterazione dei fatti non consente, ad oggi, di ipotizzare un trattamento sanzionatorio ricompreso nel limite della sospensione condizionale della pena o dell'indulto", senza avere dunque, i suddetti giudici, tenuto motivatamente conto, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di tipo complesso (in quanto correlabile a plurimi aspetti, di tipo normativo e fattuale, che dovevano essere oggetto di specifica ed analitica valutazione) alla quale essi erano chiamati, nè dell'incensuratezza dell'indagata, ne' del citato disposto dell'art. 163 c.p.p., comma 3, e senza avere spiegato per quale ragione l'applicazione dell'indulto nella misura di anni 3 non avrebbe estinto, se non in toro almeno per la più gran parte, la pena "ritenibilmente" irroganda in caso di condanna, si da rendere (non più) proporzionato ed adeguato il mantenimento, nei confronti di TI ER, di una misura cautelare custodiale che è in atto dal 9 novembre 2006, non potendosi comunque - osserva questa Corte - ritenere necessariamente sussistente il requisito di cui all'art. 274 c.p.p., comma 2 per la sola ragione costituita dalla previsione che,
all'esito del procedimento di cognizione, la pena detentiva definitivamente irrogata possa essere superiore, anche di poco, o addirittura pari, al presofferto in via cautelare, considerato che la sottoposizione dell'indagato od imputato in sede cautelare a misura restrittiva della libertà personale non può essere utilizzata al fine di ottenere che costui sconti anticipatamente quella pena che dovrà essere eseguita una volta che la sua responsabilità sia stata accertata con sentenza irrevocabile.
Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione in punto di proporzionalità ed adeguatezza della misura in atto ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma 2, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame su detto punto, da compiersi in piena libertà di giudizio ma tenendo motivatamente conto delle particolarità del caso concreto nonché della applicabilità del disposto degli artt. 273 c.p.p., comma 2, rapportato alla L. n. 241 del 2006, ed, infine, dell'art. 62 bis c.p.p. e art. 163 c.p.p., comma 4, il tutto da rapportarsi ai singoli fatti di reato così come attribuiti a TI ER ed alle connotazioni soggettive, ex art. 133 c.p., di quest'ultima.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007