Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3037
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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L'adozione del rito camerale per i procedimenti relativi a tutte le pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la pensione di reversibilità trova applicazione anche dopo la novella n. 74 del 1987 (per effetto della quale è stato soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 898/1970, secondo il quale, nei procedimenti "de quibus", il tribunale "provvede in camera di consiglio"), non rilevando che quest'ultima, riformulando con l'art. 13 le disposizioni del citato art. 9 legge 898/70, contempli esplicitamente l'adozione del rito predetto solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 stessa legge.

Il procedimento introdotto con domanda giudiziale diretta alla ripartizione, tra gli aventi diritto, della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge superstite va definito con un provvedimento avente forma di sentenza, giusta disposto dell'art. 9, comma quinto della legge 898/1970 (come sostituito dall'art. 13 della legge 74/1987), con la conseguenza che il provvedimento stesso deve, comunque, presentare (a prescindere dalla forma, contenziosa o camerale, del procedimento) i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione del giudice (art. 132, comma secondo, n.5 cod. proc. civ.). È, pertanto, del tutto legittimo il provvedimento sottoscritto dal solo presidente del collegio tutte le volte in cui questi, essendo stato relatore della causa, ne risulti altresì l'estensore (sulla base dell'indicazione espressa di tali rispettive qualità).

In tema di pensione di reversibilità, ed ai fini della sua ripartizione tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante (e, secondo le circostanze, finanche decisivo) elemento temporale costituito dalla durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di durata di tali rapporti, senza che, tuttavia, l'applicazione di siffatto criterio comporti l'impossibilità di considerare, in funzione di emenda o correzione del risultato conseguito, ulteriori e diversi elementi di giudizio, tra cui, da un canto, gli ulteriori criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio afferenti alle condizioni economiche delle parti ed alle finalità assistenziali di quest'ultimo, dall'altro, lo stesso ammontare del predetto assegno quale goduto dall'ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione. (Cfr. Corte Cost. n. 419 del 1999).

Commentario1

  • 1Criteri di ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite
    Avv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3037
Data del deposito : 2 marzo 2001

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