Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 3
L'adozione del rito camerale per i procedimenti relativi a tutte le pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la pensione di reversibilità trova applicazione anche dopo la novella n. 74 del 1987 (per effetto della quale è stato soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 898/1970, secondo il quale, nei procedimenti "de quibus", il tribunale "provvede in camera di consiglio"), non rilevando che quest'ultima, riformulando con l'art. 13 le disposizioni del citato art. 9 legge 898/70, contempli esplicitamente l'adozione del rito predetto solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 stessa legge.
Il procedimento introdotto con domanda giudiziale diretta alla ripartizione, tra gli aventi diritto, della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge superstite va definito con un provvedimento avente forma di sentenza, giusta disposto dell'art. 9, comma quinto della legge 898/1970 (come sostituito dall'art. 13 della legge 74/1987), con la conseguenza che il provvedimento stesso deve, comunque, presentare (a prescindere dalla forma, contenziosa o camerale, del procedimento) i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione del giudice (art. 132, comma secondo, n.5 cod. proc. civ.). È, pertanto, del tutto legittimo il provvedimento sottoscritto dal solo presidente del collegio tutte le volte in cui questi, essendo stato relatore della causa, ne risulti altresì l'estensore (sulla base dell'indicazione espressa di tali rispettive qualità).
In tema di pensione di reversibilità, ed ai fini della sua ripartizione tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante (e, secondo le circostanze, finanche decisivo) elemento temporale costituito dalla durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di durata di tali rapporti, senza che, tuttavia, l'applicazione di siffatto criterio comporti l'impossibilità di considerare, in funzione di emenda o correzione del risultato conseguito, ulteriori e diversi elementi di giudizio, tra cui, da un canto, gli ulteriori criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio afferenti alle condizioni economiche delle parti ed alle finalità assistenziali di quest'ultimo, dall'altro, lo stesso ammontare del predetto assegno quale goduto dall'ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione. (Cfr. Corte Cost. n. 419 del 1999).
Commentario • 1
- 1. Criteri di ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstiteAvv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI ED, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, presso l'Avv. Andrea Malsani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Cirillo e Riccardo Cirillo in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
IA IN ON, elettivamente domiciliata in Roma, Via Duilio n. 7, presso la Sig.ra NI SC c/o lo studio Iermini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Palombella e Tammaro Spena in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché
MINISTERO del TESORO, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 824 pubblicata il 31.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.11.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.3.1998, IA IN RE adiva il Tribunale di Napoli premettendo:
a) di aver contratto matrimonio con LO De OS il 29.10.1960;
b) che gli effetti civili di tale matrimonio erano cessati a seguito della sentenza pronunciata dal medesimo giudice in data 31.1/13.6.1992, con la quale le era stato riconosciuto un assegno mensile di lire 1.000.000;
c) che il De OS, a differenza dell'istante, il 27.12.1993 era passato a nuove nozze con RI DI;
d) che lo stesso era quindi venuto a mancare il 29.1.1998, godendo al momento del decesso di trattamento pensionistico erogato dalla Direzione Provinciale del Tesoro.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che le fosse attribuita una quota, proporzionata alla durata del rapporto matrimoniale, della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite del de cuius.
Radicatosi il contraddittorio, la DI deduceva che, nel determinare la predetta quota, si sarebbe dovuto tener conto sia del fatto che la convivenza tra il De OS e la RE era cessata il 19.11.1984, sia delle condizioni di agiatezza nelle quali si era venuta a trovare quest'ultima, cui il marito, durante il matrimonio, aveva intestato vari immobili.
Il giudice adito, con sentenza in data 8/28.7.1998, avuto riguardo alla durata dei rispettivi rapporti coniugali, attribuiva i 31/35 della pensione di reversibilità alla RE ed i rimanenti 4/35 alla DI.
Avverso la decisione, il 27.10.1998 proponeva tempestivo reclamo la medesima DI, deducendo tre motivi.
La RE resisteva al mezzo, chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata in data 17/31.3.1999, respingeva il reclamo assumendo:
a) che non meritasse accoglimento la censura relativa alla pretesa nullità della sentenza reclamata per essere stata sottoscritta soltanto dal presidente del collegio, atteso che, nella specie, a tale sottoscrizione risultava aggiunta la qualifica di estensore;
b) che fosse del pari destituito di fondamento il rilievo circa la nullità degli atti del procedimento di primo grado per avere il Tribunale applicato il rito camerale, atteso che l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità incideva in definitiva sulla pronuncia di divorzio modificando la statuizione concernente il relativo assegno e sostituendo a questo la quota in parola;
c) che fosse infine infondata la censura relativa al fatto che il primo giudice, per determinare, ai fini del calcolo della quota medesima, la durata del matrimonio tra il De OS e la RE, non avrebbe dovuto includervi il periodo di separazione precedente al divorzio e avrebbe dovuto, comunque, tener conto della diversa situazione patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari delle due donne, atteso che detto giudice aveva fatto corretta applicazione del principio, ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui la durata del rapporto era da intendere come durata non del rapporto di convivenza, ma del rapporto matrimoniale fino alla data in cui questo fosse venuto meno per effetto della pronuncia di divorzio, senza che, ai fini della ripartizione della pensione tra gli aventi diritto, potesse essere attribuita alcuna rilevanza ad altri elementi di valutazione.
Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione la DI, deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resistono con rispettivi controricorsi la RE ed il Ministero del Tesoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto l'insussistenza della nullità della sentenza del Tribunale, mentre quest'ultima, risultando sottoscritta solo dall'estensore, si palesa esattamente tale per carenza dei requisiti formali indispensabili a conferirle validità, onde la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c.. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, infatti, a fronte di una censura incentrata sulla circostanza che la pronuncia di prime cure fosse stata sottoscritta (peraltro) soltanto dal presidente del collegio, del tutto correttamente ha ritenuto la censura stessa immeritevole di accoglimento, avendo rilevato come, nel caso di specie, alla sottoscrizione del presidente medesimo risultasse aggiunta la qualifica di estensore della sentenza del Tribunale (secondo quanto traspare dal fatto che la firma in esame sottostà all'esplicita dicitura "Il Presidente Estensore", facendo seguito alla stessa intestazione della pronuncia, là dove, di nuovo, accanto al nome del Dr. RU Schisano, figura la dicitura "Presidente Rel.") e come, quindi, ciò non postulasse la sottoscrizione di alcun altro dei membri del collegio, in tal senso richiamando esattamente l'orientamento di questa Corte (Cass. 12 marzo 1994, n. 2406; Cass. 11 dicembre 1995, n. 12655; Cass. 6 aprile 1996, n. 3232; cui adde
Cass. 26 gennaio 1995, n. 910) secondo cui la domanda giudiziale diretta alla ripartizione tra gli aventi diritto della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge deceduto va decisa con un provvedimento che rivesta la forma della sentenza (giusta la testuale previsione dell'art. 9, comma quinto, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), onde tale provvedimento deve presentare comunque, a prescindere dalla forma contenziosa o camerale del procedimento, i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione, a mente dell'art. 132, comma secondo, n. 5, c.p.c., la quale è sufficiente provenga dal presidente del collegio che, come nella specie, essendo stato anche relatore della causa, sia altresì l'estensore della sentenza medesima sulla base dell'indicazione espressa di tali rispettive qualità.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto l'insussistenza della nullità del procedimento di primo grado avendo il Tribunale fatto applicazione del rito camerale e, conseguentemente, violato la normativa del codice di procedura civile e la specifica normativa posta dalla legge n. 898 del 1970 come novellata dalla legge n. 74 del 1987. Il motivo non è fondato.
L'assunto, infatti, della Corte territoriale non merita censura là dove ha ritenuto che, espressamente prevedendo il comma primo dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 l'adozione del rito camerale relativamente alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, il medesimo rito debba applicarsi anche in ordine al procedimento, previsto dal terzo comma del suddetto art. 9, per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, il quale incide sulla pronuncia di divorzio modificando la statuizione inerente al corrispondente assegno e sostituendo a questo la quota di pensione.
Premesso, al riguardo, che, per effetto della novella del 1987, è scomparso quello che era, una volta, l'ultimo comma dell'art. 9 in esame ("il tribunale provvede in camera di consiglio...") e premesso altresì come, anteriormente all'entrata in vigore della suddetta novella, non si dubitasse del fatto che il provvedimento di attribuzione di tutta o di parte della pensione di reversibilità al coniuge divorziato doveva essere adottato nelle forme del rito camerale (Cass. 18 ottobre 1982, n. 5411; Cass. 15 giugno 1984, n. 3583; Cass. 4 giugno 1987, n. 4885), è da ritenere, secondo quanto affermato del resto vuoi in giurisprudenza (Cass. 11 novembre 1991, n. 12029) vuoi in dottrina, che nulla sia mutato rispetto al passato e che, di conseguenza, il procedimento de quo debba continuare a trovare applicazione a tutte le pretese del coniuge divorziato inerenti alla pensione di reversibilità, tenuto conto:
a) del dettato del primo comma dell'art. 9 sopra citato, segnatamente per quanto attiene al fatto che l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità mira esattamente alla modifica della precedente pronuncia di divorzio, incidendo sulla statuizione circa il relativo assegno e sostituendo quest'ultimo con la quota in parola;
b) della circostanza che il legislatore del 1987 ha, sotto ulteriori profili (si veda l'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987; nonché, in virtù dell'analogia, anche processuale, sancita dall'art. 23 della legge da ultimo citata, lo stesso art. 710 c.p.c. nel testo risultante dalla legge n. 331 del 1988), manifestato la propria predilezione per il rito camerale, onde, in mancanza di una specifica disposizione di segno contrario e di una particolare natura del diritto fatto valere in giudizio, pare arduo ritenere che abbia inteso escludere tale forma di rito "abbreviato" per un procedimento, come quello di specie, intimamente connesso al giudizio di divorzio. Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente:
a) che l'interpretazione dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 accolta dalla Corte territoriale proponga un criterio puramente aritmetico per la determinazione del quantum dovuto a ciascuno dei due aventi diritto al trattamento pensionistico, laddove ben più rispondente a corretti e logici criteri ermeneutici appare il ritenere che competa al giudice stabilire la quota di partecipazione del coniuge divorziato al diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità sulla base delle singole situazioni e contemperando i contrapposti interessi delle parti;
b) che, ancorché si volesse dare credito all'interpretazione la quale pone come unico criterio quello della durata del rapporto matrimoniale, non potrebbero comunque essere considerati validi, ai fini del computo, gli anni che vanno dalla separazione allo scioglimento del matrimonio.
Al riguardo, si osserva che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, intervenuta per effetto dell'art. 13 della legge n. 74 del 1987 ed in forza della quale, ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite e coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, il giudice deve tener conto della durata del rapporto, è sorto contrasto in seno alla giurisprudenza di questa Corte vuoi sulla nozione di "durata del rapporto", vuoi sulla possibilità o meno di valorizzare elementi diversi da tale durata.
In ordine alla prima questione, alcune pronunce hanno ritenuto che la durata del rapporto vada intesa come durata non del rapporto di convivenza, cessato con l'instaurarsi del regime di separazione, ma del rapporto matrimoniale, fino alla data in cui lo stesso sia venuto meno per effetto della pronuncia di divorzio (Cass. 20 novembre 1996, n. 10178; Cass. 10 novembre 1994, n. 9389), mentre, secondo altre, si deve tener conto dell'eventuale rilevante scarto tra matrimonio ed effettiva convivenza verificatosi nel corso del primo rapporto, se e nei limiti in cui ad esso corrisponda la convivenza more uxorio della nuova coppia, radicatasi prima della sentenza di divorzio e protrattasi fino al nuovo matrimonio (Cass. 3 settembre 1997, n. 8477; Cass. 30 agosto 1996, n. 7980; Cass. 27 maggio 1995, n. 5910). In ordine, poi, alla seconda questione, talune pronunce hanno affermato che il giudice deve attenersi, per ripartire l'unica pensione tra i due aventi diritto, in presenza dei presupposti di legge (titolarità effettiva dell'assegno di divorzio e sussistenza in capo al coniuge superstite dei requisiti per ottenere la pensione stessa), all'unico criterio indicato dalla norma nella durata del rapporto matrimoniale, con esclusione di altri elementi di valutazione, quale il diverso stato di bisogno dei due titolari (Cass. 5 febbraio 1997, n. 1086; Cass. 27 novembre 1996, n. 10557), mentre altre pronunce hanno ritenuto che la durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale previsto dalla legge per la determinazione della quota di pensione spettante all'ex coniuge in concorso con il coniuge superstite, non introduce un esclusivo ed automatico sistema di ripartizione agganciato ad un mero dato aritmetico (Cass. 5910/95, cit.), dovendosi altresì prendere in considerazione gli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, afferenti alle condizioni economiche degli interessati ed alla natura assistenziale dello stesso, di cui la quota di pensione di reversibilità è la prosecuzione (Cass. 22 aprile 1997, n. 3484; Cass. 7980/96, cit.;
Cass. 27 giugno 1995, n. 7243; Cass. 23 dicembre 1994, n. 11121). Il contrasto in parola è stato quindi composto con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 159 del 12 gennaio 1998, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui:
a) nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge divorziato (o - più puntualmente - ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato), non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della durata del rapporto matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con il coniuge deceduto;
b) tale durata del rapporto matrimoniale non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo e, pertanto, non possono assumere rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancora prima della pronuncia di divorzio, o, in favore del coniuge superstite, l'eventuale periodo di convivenza more uxorio con l'ex coniuge deceduto che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio;
c) la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei coniugi non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con il coniuge deceduto e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali, laddove rimane preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera correzione del risultato conseguito.
L'orientamento accolto dalle Sezioni Unite è stato quindi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 giugno 1998, n. 5662; Cass. 13 giugno 1998, n. 5926; Cass. 21 novembre 1998, n. 11796; Cass. 12 luglio 1999, n. 7329). Peraltro, in sede di merito, muovendo esattamente dall'interpretazione del novellato art. 9, terzo comma, della legge 898/70 fatta propria dalle Sezioni Unite, ovvero dalla necessità di effettuare la ripartizione dell'ammontare della pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra l'estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza possibilità per il giudice di utilizzare alcun altro criterio o correttivo (neppure quelli previsti per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio) e di comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono nella ripartizione stessa, si è ritenuto che l'applicazione del criterio di ripartizione della pensione fondato esclusivamente sulla durata del rapporto matrimoniale costituisca violazione dei principi di razionalità e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione, portando ad esiti irragionevoli e non suscettibili di correzione nonché privando delle risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento persino superiore allo stesso assegno di divorzio.
Della relativa questione di costituzionalità è stata perciò investita la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 419 del 4 novembre 1999, - ha dichiarato non fondata tale questione nei sensi di cui in motivazione, assumendo:
a) che nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all'ex coniuge, al quale sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch'esso diritto alla reversibilità;
b) che, in questo caso, la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione, vuoi cioè nei confronti del coniuge superstite consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto, vuoi nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione i mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello cioè alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale, trattandosi dunque di un diritto che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno;
c) che, in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tener conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità, ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare, nel senso che, una volta attribuito rilievo alla titolarità dell'assegno per aver titolo alla pensione di reversibilità, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, ne', per altro verso, alla duplice funzione solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, l'esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione in oggetto;
d) che la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito paradossale indicato dal giudice rimettente, secondo il quale, con l'applicazione di detto criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto;
e) che la disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione, attribuendo all'espressione legislativa "tenendo conto della durata del rapporto" un significato coerente con quello letterale, nel senso che il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma non sino a diventare esclusiva nell'apprezzamento di detto giudice che non si riduce a mero calcolo aritmetico, secondo quanto mostra la stessa legge là dove, altre volte, usa l'identica espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimessi alla ponderazione del medesimo giudice (art. 5, comma sesto, della legge n. 898 del 1970);
f) che l'interpretazione contraria non giustificherebbe la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente erogatore della pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dallo stesso legislatore;
g) che, del resto, quando quest'ultimo ha inteso stabilire in modo rigido ed automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare, come, ad esempio, nel caso di cui all'art. 12 bis della medesima legge n. 898/70. Dal tenore della richiamata pronuncia, è dato quindi di evincere:
1) che l'interpretazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 898/70 seguita dal giudice a quo si porrebbe, ove accolta, in contrasto con la Costituzione, secondo quel che traspare dalle affermazioni contenute nella prima parte della decisione della Corte Costituzionale (sopra, sub "a", "b", "c", "d");
2) che, tuttavia, la disposizione denunciata si presta ad una diversa interpretazione (quella cioè illustrata nella seconda parte della sentenza 419/1999 e di cui supra, sub "e", "f" "g"), che "non è in contrasto con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale (e che) deve essere preferita, conservando all'ordinamento una norma nel significato, che la disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione".
Non è, quindi, dubitabile che la pronuncia in argomento appartenga al novero delle sentenze c.d. interpretative di rigetto, caratterizzate, secondo la dottrina costituzionalistica, dal fatto:
a) di adottare un dispositivo nel quale la mancata difformità della disposizione rispetto alla Costituzione è affermata non in assoluto (come nel caso delle decisioni di rigetto), ma in quanto alla disposizione medesima si dia un certo significato, ovvero quello chiarito in motivazione;
b) di separare l'interpretazione incostituzionale da quella conforme a Costituzione, abbandonando la prima ed utilizzando invece la seconda per respingere la questione di costituzionalità;
c) di contenere in definitiva due affermazioni, quella cioè secondo cui la norma interpretata alla prima maniera e contraria alla Costituzione e quella secondo cui la norma interpretata alla seconda maniera, viceversa, le è conforme, in tal senso risolvendosi in una "doppia pronuncia", anche se solo in nuce, poiché il dispositivo della sentenza di rigetto lascia in ombra il primo aspetto. Orbene, pur essendo comunemente riconosciuto che alle sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non si possa conferire, in quanto appunto di "rigetto", un valore formalmente e direttamente vincolante, è tuttavia innegabile che a queste, secondo quanto affermato ancora in dottrina, vada attribuita se non una forza legale almeno una speciale forza di fatto, essendo espressione del principio di unità sistematica dell'ordinamento, il quale richiede che alle leggi sia attribuito il significato che ne consenta l'armonica integrazione con i contenuti costituzionali, nel quadro di una funzione adeguatrice delle prime ai secondi per via interpretativa.
In questo senso, pare arduo ignorare che l'apprezzamento della Corte Costituzionale si è sviluppato nel senso di ritenere:
a) che l'esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di quel medesimo assegno di divorzio che pure costituisce condizione imprescindibile per avere titolo alla pensione di reversibilità (affinché di esse il giudice possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione medesima) "sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, ne', per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria (del) trattamento pensionistico", realizzando così il risultato paradossale in forza del quale "il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto , senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione";
b) che, invece, la diversa interpretazione seguita "non è in contrasto con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale (e) deve essere preferita, conservando all'ordinamento una norma nel significato, che la disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione".
Del resto, non può neppure essere ignorato che gli argomenti addotti dalla Corte Costituzionale, secondo quanto la Corte medesima ha segnalato, rispecchiano un orientamento condiviso da larga parte della dottrina e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, formatasi prima dell'intervento delle Sezioni Unite, quale è stata sopra segnalata, dovendo al riguardo soltanto aggiungersi come, nell'ambito del rilievo della predetta Corte circa il fatto che il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell'ex coniuge non inerisca semplicemente a tale qualità ma abbia "uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno" di divorzio, non si sia mancato di sottolineare altresì che tale diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio stesso, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale, una tantum, ma sotto forma di erogazione periodica, onde, se è sufficiente la corresponsione di un capitale, in luogo della rendita, per escludere l'ex coniuge dal diritto sulla pensione di reversibilità anche nell'ipotesi in cui sussista perfetta equivalenza attuariale tra l'importo del capitale corrisposto e quello di una eventuale rendita rivalutabile nel tempo, non è agevole comprendere come l'importo della rendita riconosciuta all'atto del divorzio (previamente rivalutato) non debba essere tenuto in debito conto al momento della ripartizione della pensione tra i rispettivi aventi diritto, pur restando libero il giudice di discostarsi da quel valore per motivate ragioni.
In questi termini, nel quadro di una "rivisitazione" della sentenza delle Sezioni Unite n. 159 del 1998 alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 419 del 1999, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. 14 marzo 2000, n. 2920; Cass. 14 giugno 2000, n. 8113; Cass. 19 settembre 2000, n. 12389), con orientamento che si ritiene in questa sede di dover ribadire, ha ritenuto che, ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo, laddove, però, tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, valutare ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare, eventualmente, come correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale, tra i quali potranno assumere specifico rilievo le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale e l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
Diversamente, invece, è a dire riguardo alla nozione di "durata del rapporto", che, non avendo formato oggetto dell'incidente di costituzionalità sollevato davanti alla Corte Costituzionale e da questa deciso con la pronuncia n. 419 del 1999, non si ha motivo di intendere in un significato diverso da quello affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 159 del 1998. Pertanto, mentre il primo ed il secondo motivo del ricorso debbono essere respinti, il terzo merita accoglimento per quanto di ragione, onde la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché detto giudice provveda a statuire sopra la controversia rimessa al suo esame facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante e, secondo le circostanze, finanche decisivo elemento temporale costituito dalla durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali dei medesimi coniugi con il coniuge deceduto, ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di tali rapporti, senza che, tuttavia, l'applicazione di siffatto criterio implichi la mancata considerazione, in funzione di emenda o correzione del risultato conseguito, di ulteriori elementi di giudizio e, segnatamente, vuoi degli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, - afferenti alle condizioni economiche delle parti interessate ed alle finalità assistenziali di quest'ultimo, vuoi dello stesso ammontare del predetto assegno quale goduto dall'ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione".
P.Q.M.
La Corte respinge il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001