Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità, prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., non è applicabile nei confronti di colui che, dopo aver presentato denuncia o querela nei confronti di un prossimo congiunto, commetta il reato di falsa testimonianza al fine di salvarlo dal pericolo di condanna nell'ambito del processo scaturito dalla sua accusa.
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Cassazione civile sez. trib., 12/01/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 12/01/2022), n.748 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4957/2015 proposto da: Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Millevoi, 73/81, presso lo studio dell'avvocato Fiertler Giuseppe, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro Linea Ambiente Srl, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2016, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
037 95-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Ippolito Presidente - Sent. n. sez. 1911 Stefano Mogini Anna Criscuolo UP 01/12/2016 Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 42570/2015 Orlando Villoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON LE, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/11/2014 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/11/2014 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella in data 21/2/2013, con cui il G.U.P. del Tribunale di Udine, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato ON LE alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., commesso deponendo nel corso di processo a carico del marito ZA AN, riguardante coltivazione di sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione.
2. Ha proposto ricorso la ON.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto non era stata fatta applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità della testimonianza dell'imputata ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. A fronte di dichiarazioni con le quali la ricorrente si era accusata della coltivazione scagionando il marito, la Corte aveva trascurato di motivare in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della ON, che, ai sensi degli artt. 198 e 63 cod. proc. pen., non avrebbe potuto essere obbligata a deporre e avrebbe dovuto essere avvisata dello svolgimento di indagini in ragione dell'emergenza di elementi a suo carico.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla scriminante di cui all'art. 384 cod. pen. La ricorrente aveva agito al fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore, ma la Corte aveva escluso l'applicabilità della scriminante in quanto l'imputata era stata denunciante in merito ai fatti da cui era scaturito il processo a carico del marito. Ma in realtà non avrebbe potuto rilevare la disciplina dettata dall'art. 199 cod. proc. pen. in ordine alla facoltà di astensione e al relativo avviso, residuando comunque un diverso ambito di applicazione della scriminante di cui al primo comma dell'art. 384 cod. pen., che peraltro si correla alla forza incoercibile degli affetti familiari e ad un'esigenza di tutela dell'onore e dei rapporti familiari, la quale si manifesta anche in diversi settori, come attestato dall'art. 649 cod. pen. in materia di reati contro il patrimonio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Innanzi tutto deve rilevarsi agli effetti dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che nessuno dei due temi proposti nei motivi di ricorso aveva formato oggetto di appello. D'altro canto, sebbene il primo motivo prospetti un profilo di inutilizzabilità della deposizione resa dalla ricorrente nel processo a carico del marito, deve rilevarsi che anche le cause di inutilizzabilità sono deducibili per la prima volta in 2 sede di legittimità e rilevabili di ufficio, in quanto non siano necessarie verifiche in punto di fatto (proprio con riferimento alla violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., Cass. Sez. 6, n. 21877 del 24/5/2011, C., rv. 250263; in generale, Cass. Sez. 6, Cass. Sez. 6, n. 12175 del 21/1/2005, Tarricone, rv. 231484). Inoltre va rimarcato che in questa sede non si tratta in realtà di valutare quella deposizione in relazione al significato proprio di essa a carico dell'imputata, la quale al contrario è stata sottoposta a processo e poi condannata proprio perché quella deposizione è stata invece reputata falsa, ma di verificare se siano ravvisabili le condizioni per l'applicazione di uno dei profili di non punibilità contemplati dall'art. 384 cod. pen., i quali devono essere verificati anche in punto di fatto.
3. In ogni caso, quanto al primo motivo, si osserva che la ricorrente nel momento in cui rese la deposizione reputata falsa rivestiva il ruolo della denunciante, avendo originariamente sporto denuncia contro l'ex-marito, poi divenuto imputato, anche per il fatto di coltivazione di stupefacenti nell'abitazione. La circostanza che nel corso di tale deposizione ella avesse smentito la denuncia, dichiarandosi, peraltro in contrasto con evidenze fattuali, unica responsabile della coltivazione, non implica che quanto dichiarato fosse radicalmente inutilizzabile e non valutabile ai fini della falsità della testimonianza resa, in quanto semmai agli effetti dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., gli indizi e la necessità degli avvertimenti sarebbero sopravvenuti, essendo dunque valorizzabile nell'ambito del processo a carico del marito la parte di testimonianza precedente, e in quanto non può in alcun modo affermarsi, in assenza di una pregressa puntuale deduzione in punto di fatto e a fronte di quella veste di denunciante che ella aveva assunto, che la ricorrente avesse in particolare risposto ad una domanda da cui avrebbe potuto emergere il rischio di auto-incriminazione, rispetto alla quale ella non avrebbe potuto essere obbligata a rispondere agli effetti dell'art. 198, comma 2, cod. proc. pen. Ne discende che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., in quanto deve escludersi che fin dall'inizio la ricorrente non potesse essere assunta come testimone o che la stessa non potesse essere obbligata a rispondere.
4. Quanto al secondo motivo è agevole rilevare che non ricorre l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. Infatti risulta al riguardo determinante, al di là del rapporto di coniugio, la circostanza che la ricorrente avesse assunto la veste di denunciante. 3 Sul punto è stato autorevolmente affermato che «in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi» (Cass. Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. nel 2008, Genovese, rv. 238383). Ma sulla scorta di tale principio è stato rilevato (nella citata pronuncia) che la medesima ratio si ravvisa anche nel caso in cui il congiunto si costituisca come fonte attiva di denuncia (o querela) a carico del familiare (è il caso del prossimo congiunto accusatore). Se depone successivamente il falso per salvare il familiare dal pericolo derivante dalla condanna nell'ambito del processo scaturito dalla sua denuncia, non può contare sull'applicazione della scriminante». Tale condivisibile principio è stato poi specificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 16156 del 20/3/2013, C. rv. 256020), mentre il ricorso non si confronta con gli argomenti sui quali lo stesso si fonda.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Ippolito Massimo Ricciarelli 2 о eunh DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN 2017 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M C E R P Piera Esposito O N E J 4