Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
In tema di ripartizione tra ex coniugi della pensione di reversibilità, la durata del rapporto matrimoniale di cui all'art.9 legge 898/1970, non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo e pertanto non possono assumere rilevanza in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancor prima della pronuncia di divorzio e in favore del coniuge superstite l'eventuale periodo di convivenza "more uxorio" con il coniuge deceduto che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1999, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO MARENGO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI ES;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 13094/97 proposto da:
CI ES, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GURRIERI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI NA IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 715/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Menghini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7-7-95, IC ES, premesso di avere contratto matrimonio, in data 20-10-52, con TI GI, dal quale era divorziata a seguito di sentenza del 13-12-73 del Tribunale di Milano, che le era stato attribuito assegno di divorzio ex art.5 l.n.898/70; che il 25-9-78 il TI aveva contratto nuovo matrimonio con Di LE RO;
che lo stesso TI, titolare di due pensioni reversibili, era deceduto il 18-4-95, conveniva, innanzi al Tribunale di Alessandria, la Di LE per l'assegnazione di quota di dette pensioni di reversibilità ai sensi dell'art.9, secondo comma, l.n.898/70. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza di quanto richiesto dall'attrice, stante la durata trascurabile dell'effettiva convivenza tra quest'ultima ed il TI per essere iniziata la relativa causa di separazione sin dal 27-4-53, mentre la propria relazione affettiva con il TI, poi sfociata in matrimonio, era cominciata nel 1963.
Con sentenza dell'8-5-96, l'adito Tribunale attribuiva alla IC un quarto di dette pensioni, accogliendo il criterio, pur con alcuni adattamenti "equitativì", della ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato delle pensioni di reversibilità in base alla durata dei matrimoni. A seguito delle impugnazioni proposte dalla Di LE, in via principale, e dalla IC, in via incidentale, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in esame, accogliendo il gravame incidentale, ha attribuito alla IC la quota del 50% delle pensioni in questione, con decorrenza dalla domanda;
ha affermato, in particolare, la Corte di merito: "appare esatta l'impostazione giuridica già accolta dal Tribunale che fa riferimento ai fini del riparto della pensione di reversibilità alla durata del vincolo giuridico matrimoniale, con la puntualizzazione che il detto criterio, corrispondente al dettato dell'art.9, terzo comma, l.n.898/70, non deve essere applicato in senso rigorosamente matematico, bensì può essere integrato con la considerazione di altri parametri, quali quelli previsti dall'art.5 stessa legge . . . . . . ."
Ricorre per cassazione, a mezzo la proposizione di due motivi, Di LE RO, resiste con controricorso IC ES, proponendo a sua volta, con un solo motivo, ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo ed il secondo motivo, la ricorrente principale sostiene, rispettivamente, la violazione dell'art.9, terzo comma, l.n.898/70, come modificata dalla l.n.74/87, che prevede come parametro, per l'assegnazione della quota in questione, la "durata del rapporto" e non del matrimonio e l'illogicità,
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione su tale punto decisivo.
Entrambe dette censure sono infondate.
La decisione dei giudici di merito, infatti, è conforme al condivisibile, orientamento giurisprudenziale, di questa Corte secondo il quale, in tema di ripartizione tra ex coniugi della pensione di reversibilità, la durata del rapporto matrimoniale, di cui al richiamato art.9 della l.n.898/70, "non può che essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo e, pertanto, non possono assumere rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancor prima della pronuncia di divorzio o, in favore del coniuge superstite, l'eventuale periodo di convivenza more uxorio, con il coniuge deceduto, che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio (così, tra le altre, Cass.SS.UU.n. 159/98 m.511430). Nè è riscontrabile, nell'impugnata decisione, alcun vizio di motivazione, con particolare riferimento al profilo della contraddittorietà, in quanto la Corte di merito, dopo avere, con più che sufficienti argomentazioni, aderito al suddetto indirizzo, ha ad abundantiam escluso la possibilità di ricorrere, nel caso di specie, all'eventuale criterio integrativo per la Di LE della mera convivenza, al di fuori del vincolo matrimoniale, non presentando la sua unione more uxorio con il TI (dal 1969 al 1977, come accertato in base all'esame delle prove testimoniali non ulteriormente valutabili nella presente sede) gli indispensabili caratteri di "stabilità e quotidianità" per assumere rilevanza sul piano giuridico.
Inammissibile, è, inoltre, l'unica censura della ricorrente incidentale riguardo alla disposta compensazione delle spese processuali dei due gradi del merito: a parte la considerazione che la Corte di merito ha su tale punto fornito ampia e specifica motivazione, non è, infatti, censurabile innanzi al giudice di legittimità la pronuncia sulle spese al di fuori della sola ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, della condanna della parte totalmente vittoriosa.
Sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999