Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
Se l'ordinanza pretorile con cui sia stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso al difensore dell'imputato ed ordinata la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dello stesso sia stata emessa sull'erroneo presupposto dell'esistenza della dichiarata nullità, essa va considerata abnorme e, come tale, è suscettibile di ricorso in Cassazione e di eventuale annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1998, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di Consiglio
Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 3.11.1998
Dott. ALDO RIZZO Componente SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Componente N. 2829
Dott. OLINDO SCHETTINO Componente REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO DI NUBILA Componente N. 20292/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE della REPUBBLICA presso la Pretura Circondariale di Trani;
avverso la ordinanza emessa da detta Pretura Circondariale -sez. dist. di Ruvo di P.- il 20/III/'98 nel processo a carico di:
MU GE, nata a [...] il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e restituzione degli atti alla Pretura Circondariale di Trani, per il corso ulteriore;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con ordinanza del 20/III/'98 il Pretore di Ruvo di Puglia -sez. dist. della Pretura Circondariale di Trani- dichiarava, a mente dell'art.555 co. 3 c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio di
LA UN, per mancata notifica di esso al difensore di fiducia della stessa Avv. Pasquale UN e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la stessa Pretura Circondariale per la rinnovazione dell'atto.
Avverso tale ordinanza il detto Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento, quale provvedimento abnorme, per violazione di legge.
Deduce, in particolare, il ricorrente che poiché all'udienza nel corso della quale il Pretore ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputata il difensore di fiducia di costei era presente, pur non essendogli stato notificato il decreto in questione e non aveva eccepito la nullità di che trattasi, questa a norma dell'art. 184 c.p.p. doveva essere ritenuta sanata, donde la non legittimità della regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, operata con la disposta trasmissione degli atti all'ufficio di Procura.
Motivi della decisione
L'ordinanza con la quale il Pretore dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio dello imputato ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la rinnovazione dell'atto costituisce provvedimento non impugnabile, a meno che non debba essere qualificato abnorme.
Un atto processuale può essere qualificato come tale non solo quando, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico dell'ordinamento processuale, ma anche quando, pur essendo in astratto manifestazione di potere legittimo, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalle norme processuali, al di là di ogni ragionevole limite (v. conf Cass. sez. V, 11/III/'94, Luchino ed 11/02/'94, Marino). L'ordinanza pretorile con cui sia stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso al difensore dell'imputato ed ordinata la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dello stesso, comporta una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con conseguente possibilità per l'imputato di esercitare le facoltà relative ai procedimenti speciali che gli erano ormai precluse. Se siffatta ordinanza sia stata emessa nell'erroneo presupposto dell'esistenza della dichiarata nullità, essa va considerata abnorme e, come tale, è suscettibile di ricorso per Cassazione e di eventuale annullamento (v. conf. Cass. Sez. Un. Pen. 5/VII/'95, P.M.
contro
Cirulli;
sez. V, 8/XI/'93, Michelini;
sez. I, 13/X/'93, Auril).
Nel caso in esame dal verbale di udienza che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare, risulta che il difensore di fiducia dell'imputata -Avv. Pasquale UN- cui il decreto di citazione a giudizio non era stato effettivamente notificato, era presente in aula e non aveva eccepito la nullità in questione, rilevata d'ufficio dal Giudice di merito. In conseguenza, a norma dell'art. 184 co. 1 c.p.p., detta nullità era sanata e la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari va considerata indebita, sicché il provvedimento che l'ha disposta deve essere qualificato abnorme e, come tale, ricorribile in sede di legittimità e meritevole di annullamento senza rinvio.
P. Q. M
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza della Pretura Circondariale di Trani -sez. dist. di Ruvo di Puglia- in data 20/III/'98 e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Pretura Circondariale per l'ulteriore coso del processo a carico di LA UN. Così deciso in Roma, il 3 Novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998