Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
' 048 1 9 /0 1 300 2 APR. 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Geometra - Compenso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 6255/2000-8886/2000 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 10300 composta da: Rep. 1707 Presidente Udienza 9 febbraio 2001 Rafaele CORONA Consigliere relatore Carlo CIOFFI Consigliere Giovanna SCHERILLO Consigliere Francesca TROMBETTA LIRE 3000 Ettore BUCCIANTE Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: CG508683 LA TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana n. 234, presso l'avv. Valerio Sampieri, che lo difende, come da procura in atti;
- ricorrente
contro
DEL RE IU, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, presso l'avv. Valentino Calandrelli, difeso dall'avv. Tito Codagnone, di Lanciano, come da procura in atti;
INTIMAIO - controricorrente E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: DEL RE IU, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale - - 253/01
contro
LA TO;
-
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 1 del 3 gennaio 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
• ud.) uditi gli avv. ti Valerio Sampieri e Valentino Calandrellif e dep udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ennio Sepe, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il geometra IU DE Re chiese al Pretore di Vasto, ed ot- tenne, decreto ingiuntivo di condanna di TO EL al pagamento in suo favore di cinque milioni di lire, compenso dell'attività professionale svolta per farli ottenere la sanatoria di una sua costruzione realizzata senza concessione, e la relativa licenza di abitabilità, e dettagliatamente descritta nella parcella vidimata da parere del Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Chieti. TO EL propose opposizione, e sostenne che il geo- metra IU DE Re aveva provveduto soltanto alla presentazione della domanda di rilascio della anzidetta licenza di abilità, e non si era occupato anche del condono edilizio, la cui pratica era stata espletata da altro profes- sionista, in particolare dal geometra IT ZI. 2 L'opponente, in particolare, sostenne che tutta la documentazio- ne esibita da IU DE Re relativa a tale seconda pratica era il frutto del lavoro di quest'ultimo; e svolse una serie di considerazioni volte a dimostra- re la fondatezza di tale affermazione. IU DE Re si costituì e, sostenendo di aver svolto tutta l'attività professionale per cui aveva chiesto compenso, chiese il rigetto dell'opposizione; chiese inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., allegando la temerarietà della sua opposizione. Il Pretore di Vasto rigettò l'opposizione ed accolse la domanda riconvenzionale dell'opposto. Il Tribunale di Vasto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente rigettato l'appello del soccombente. In particolare ha ritenuto fondata l'azione di adempimento pro- posta da IU DE Re, affermando in proposito quanto segue: “Come acutamente osservato dal Giudice di prime cure, il ricorrente DE Re ha di- mostrato documentalmente di avere eseguito puntualmente l'incarico ver- balmente ricevuto dal EL di perfezionare la pratica per la concessio- ne del certificato di abitabilità, e di avere, per consentire che il committente conseguisse effettivamente quanto a lui richiesto, completato la procedura per la sanatoria edilizia dell'immobile, già precedentemente avviata dal geometra IT ZI (con il compimento, però, di attività di minimo rilievo) e provveduto, inoltre, per l'indubbia utilità dello stesso committente, a retti- ficare talune errate indicazioni catastali, maturando tutto il compenso di cui alla parcella azionata con il procedimento monitorio." 3 Il Tribunale ha peraltro escluso la fondatezza della domanda ri- convenzionale proposta da IU DE Re, che ha dunque rigettato, rifor- mando sul punto la sentenza del Pretore, affermando che TO EL, nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva agito con mala fede o colpa grave. Il Tribunale, infine, considerato l'esito della lite, ha compensato tra le parti metà delle spese processuali relative al giudizio di secondo gra- do, ed ha posto a carico di TO EL la restante metà e tutte quelle relative al giudizio di primo grado, nella stessa misura in cui erano state li- quidate dal Pretore. TO EL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per otto motivi. IU DE Re ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti con- tro la stessa sentenza, e vanno pertanto riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con i primi due motivi di ricorso TO EL sostiene che il procedimento per ottenere la sanatoria delle costruzioni eseguite senza li- cenza prevista dalla legge n. 47 del 1985 è disciplinato da quest'ultima, con particolare riguardo ai tempi da rispettare, in modo tale da escludere che nel caso di specie il geometra IU DE Re, da lui incaricato solo nel 1991 del rilascio del certificato di abitabilità, abbia potuto occuparsene;
e sostiene che la sentenza impugnata, nell'affermare che egli se ne è invece occupato, ha violato le norme di tale legge, nel dettaglio specificate, che regola tale procedimento, e stabilisce i termini entro i quali vanno posti in essere gli atti in cui si articola. La censura è infondata. Le norme che disciplinano il procedimento per ottenere la sana- toria delle costruzioni eseguite senza licenza prevista dalla legge n. 47 del 1985 stabiliscono precisi termini per il suo inizio, ma non escludono, se esso è stato tempestivamente avviato, che gli atti di cui si compone possano esse- re successivamente corretti ed integrati. Nulla esclude dunque che, nel caso di specie, tale procedimento possa essere stato iniziato dal geometra IT Iezzi, e completato dal geome- tra IU DE Re, come per l'appunto ha affermato il Tribunale nella sentenza impugnata. In ogni caso, il fatto che la legge stabilisca dei termini per lo svolgimento di un procedimento amministrativo finalizzato al consegui- mento, da parte del privato, di una autorizzazione o una concessione, non esclude che un professionista possa essere incaricato dell'espletamento degli incombenti necessari quando tali termini sono scaduti, e che abbia quindi diritto, eseguita la sua prestazione, al relativo compenso, a meno che non sia ravvisabile sua mala fede nell'accettare l'incarico, e quest'ultimo debba considerarsi pertanto nullo. Anche il terzo, quarto, quinto e settimo motivo del ricorso di TO EL sono inammissibili. Con essi il ricorrente si limita a ribadire quanto già sostenuto nel giudizio di merito, ossia che IU DE Re fu da lui incaricato, e si occu- pò soltanto della pratica volta ad ottenere la licenza di abitabilità della co- struzione da lui realizzata senza concessione edilizia, senza prendere in con- siderazione e censurare quanto affermato in proposito dal giudice del meri- to, ossia che dai documenti esibiti risulta che, per ottenere il rilascio della licenza di abitabilità, il geometra IU DE Re perfezionò anche la pro- cedura per la sanatoria edilizia dell'immobile, in precedenza soltanto av- viata dal geometra IT Iezzi, ed espletò tutte le attività indicate nella par- cella azionata con il procedimento monitorio. Parimenti inammissibile è il sesto motivo del ricorso del ricorso incidentale, con il quale TO EL sostiene che il Tribunale ha ac- certato i fatti tenendo conto di una deposizione resa da un teste a suo dire interessato alla causa: perché l'accertamento contestato è stato effettuato dai giudici di merito esclusivamente sulla scorta della documentazione esibita, come risulta dalla narrativa che precede. Sono infine inammissibili anche l'ottavo ed ultimo motivo del ricorso principale, con il quale TO EL censura la statuizione del Tribunale di Vasto relativa alle spese processuali del giudizio di primo gra- do, segnatamente la determinazione del loro ammontare, e l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale IU DE Re sostiene che la parziale compensazione delle spese processuali del giudizio di appello è in stridente contrasto con la totale soccombenza di controparte affermata nella sentenza impugnata. Il primo perché TO EL non ha allegato che
contro
- parte non ha sostenuto le spese vive di cui è stato disposto il rimborso, e, relativamente ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, la violazio- 6 ne dei massimi di tariffa, unica ragione che consentirebbe il sindacato di questa Corte sulla statuizione impugnata (vedi Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1999, n. 3267); il secondo perché la totale soccombenza di TO EL è stata all'evidenza affermata dal Tribunale solo relativamente alla azione di adempimento esperita dal ricorrente incidentale, interamente accolta, non anche a quella risarcitoria, che è stata invece rigettata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 9 febbraio 2001 Il presidente (Rafaele Corona) sennin L'estensore Cioffi) IL CANCELLAZRE C1 Francesco Catania hoooo 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2. APR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 27 SET. 2001 Serie 4 6. 290.000 42790versat DUECENTOR LA al n. p. 11 Dirigite Area Cervizi (like 27 (D.ssa Maria Grazia DI Responsabile Servizio Aur Clue (DEM. BACCICHINI)