Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Sono compatibili, sul piano applicativo, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e la misura di sicurezza della libertà vigilata, sia pure in successione, nel senso che la prima prevale sulla seconda, la quale è eseguibile successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 20/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 214
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 25370/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 8 aprile 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Milano;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano:
- respingeva l'appello proposto da IO SA contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia, ritenuta attuale la pericolosità sociale dell'appellante, unificata ai sensi dell'art. 209 c.p. la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con due diverse sentenze di condanna (pronunciate dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 agosto 1996 e dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 13 marzo 1999), ne riduceva la durata ad anni due;
- precisava che la sottoposizione del SA alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Trenta imponeva, a norma della L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, che la libertà vigilata fosse applicata dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno. Con riguardo alla pericolosità sociale, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere ricordato che, a norma dell'art. 203 c.p., è da ritenersi socialmente pericolosa la persona che abbia commesso fatti integranti reato quando è probabile, alla luce delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., che "commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati", osservava:
- che la tipologia dei reati commessi dimostrava l'inserimento del SA in contesti di crimine organizzato nei quali, secondo massima di esperienza consolidata, il vincolo "associativo" permane a meno che non vi sia stata effettiva e provata dissociazione;
- che il SA era stato condannato, oltre che per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., anche per numerosi altri delitti tra i quali la detenzione ed il porto abusivi di armi, l'incendio e l'estorsione;
- che le note di segno positivo (come la regolare condotta in carcere, il conseguimento di diplomi scolastici, l'espletamento, in stato di libertà, di attività lavorativa) erano state tenute in considerazione dal Magistrato di sorveglianza il quale, infatti, aveva ridotto la durata di sottoposizione alla misura di sicurezza (non aveva ritenuto, però, di formulare una "prognosi di sicura futura assenza di pericolosità sociale perché aveva potuto valutare "soltanto un periodo di libertà troppo breve" (dieci mesi));
- che il SA era stato sottoposto, nel gennaio 2007, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 203 c.p.. In essa sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza affermando l'attualità della sua pericolosità sociale.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che nessun dato "attuale" deporrebbe per la sua pericolosità.
L'informativa della Questura di Cosenza aveva ripercorso la sua storia criminale, riferendo fatti del passato.
Quella del Comando stazione Carabinieri di Pedace aveva, invece, rimarcato che non erano mai state accertate violazioni in ordine alla misura di prevenzione imposta e che neppure mai egli aveva dato luogo a "ragioni di sospetto".
Nessun peso poteva, inoltre, essere attribuito alla sottoposizione alla misura di prevenzione in quanto il giudizio di pericolosità che l'aveva legittimata risaliva all'anno 1999.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, con specifico riferimento alla asserita "sospensione dell'esecuzione" della misura di sicurezza, la violazione del principio devolutivo di cui all'art.597 c.p.p., comma 1, e del divieto di reformatio in pejus di cui al citato art. 597 c.p.p., comma 3, norme applicabili per il richiamo alle "disposizioni generali sulle impugnazioni" contenuto nell'art.680 c.p.p., comma 3.
Quanto al primo profilo, osserva che, con l'appello, si era censurata soltanto la valutazione di attualità della pericolosità sociale compiuta dal Magistrato di sorveglianza.
Con riguardo al secondo profilo, rileva che il provvedimento sospensivo aveva "comportato un sostanziale aggravamento della sua posizione", tant'è vero che il Tribunale di Cosenza - sezione Misure di prevenzione - aveva, d'ufficio, disposto "l'esecutività della misura di prevenzione originariamente sospesa dal Magistrato di sorveglianza".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Non sussiste la denunciata violazione di legge.
Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dalle considerazioni in ordine al passato (non remoto) criminale del SA, è giunto a ritenere attenuata ma non ancora cessata la sua pericolosità sociale, pur dando atto del buon comportamento dal medesimo tenuto sia durante l'espiazione della pena, sia durante il periodo di tempo (peraltro, ancora troppo breve) trascorso in libertà (salva la sottoposizione a misura di prevenzione). Ha ritenuto, in altre parole, facendo corretta applicazione dei principi che governano la materia (cfr., ex plurimis, Cass. 1, 30 aprile 2003, Nwarie, RV 224838; Cass. 1, 15 novembre 1988, Ragusa, RV 180474) che non poteva dirsi venuta meno la probabilità che l'imputato potesse commettere altri reati e ha formulato detto giudizio probabilistico non sulla base di elementi congetturali, ma alla luce di dati di fatto di sicura rilevanza, come la partecipazione ad un sodalizio mafioso non seguita da dissociazione ma semmai da un ritorno nei luoghi in cui i fatti, che avevano coinvolto anche suoi parenti, erano maturati e la significativa propensione a commettere delitti raffigurata nei precedenti elencati nel suo certificato penale.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Le dedotte violazioni di legge sono palesemente insussistenti, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato a precisare che la L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 prevede la piena compatibilità
applicativa della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e della misura di sicurezza della libertà vigilata, sia pure, in coerente attuazione del principio dell'autonomia delle misure di sorveglianza, in successione (cfr. Cass. 6, 22 gennaio 1996, Puca, RV 205854), nel senso che la prima prevale sulla seconda, che è eseguibile successivamente (così Cass. 5, 16 luglio 1997, Mannino, RV 208777;
Cass. 1, 3 novembre 1988, Bossone, RV 180318; Cass. 1, 4 dicembre 1991, Russo, RV 189264). Nè il ricorrente, d'altra parte, può pretendere la disapplicazione di dette regole per il sol fatto che esse non abbiano costituito oggetto di analoga ricognizione da parte del Magistrato di sorveglianza e, di riflesso, dell'appello proposto contro la decisione di quest'ultimo.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009