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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20685 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO NT, nata a [...] il [...]; avverso l’ordinanza dell’11/09/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/09/2025, la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 7493 del 2025 della Quarta Sezione di questa Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, proposta da NT LO, in regime inframurario e di arresti domiciliari tra il 27 ottobre 2009 e il 6 luglio 2010, segnatamente prima in carcere (dal 27 ottobre 2009 all'11 novembre 2009), poi, agli arresti domiciliari (dall'11 novembre 2009 al 29 gennaio 2010), di nuovo in carcere (dal 29 gennaio 2010 al 6 giugno 2010), infine agli arresti domiciliari (dal 7 giugno 2010 al 6 luglio 2010). 2. Per una migliore intelligibilità della impugnazione proposta in sede di legittimità, deve Penale Sent. Sez. 3 Num. 20685 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 premettersi che la vicenda processuale che vede coinvolta NT LO prende le mosse dalla sua ritenuta partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata alla clonazione di carte di credito, accusa dalla quale è stata assolta, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula “per non aver commesso il fatto”, con sentenza del Tribunale di Napoli del 16/03/2016, divenuta irrevocabile il 16/07/2016, che ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati fine di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, contestati ai capi 2, 3, 16, 17, 19 e 74. La ricorrente chiedeva quindi la riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. per essere stata privata della libertà, in carcere e agli arresti domiciliari. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 29/07/2024 accoglieva l’istanza e la Corte di cassazione adita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la sentenza sopra richiamata, annullava la pronuncia poiché non si era confrontata con le circostanze di fatto emerse nelle indagini, vale a dire che la ricorrente era risultata intestataria di un'utenza telefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata, che nel corso delle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007 presso l'abitazione ove la donna viveva con RI AN erano stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte di credito presso banche on-line, alcune carte di debito/credito intestate ad altri soggetti e ben 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte. Seguiva il rinvio per nuovo giudizio affinchè i giudici di merito, confrontandosi con le complessive emergenze istruttorie, escludessero ovvero accertassero l’esistenza di condotte colpose concausative della restrizione della libertà personale da parte della ricorrente, e, in ipotesi affermativa, accertassero il grado della colpa, che, ove lieve, poteva acquistare rilevanza ai fini del quantum debeatur. 3. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, NT LO propone ricorso per cassazione, sollevando due doglianze.
3.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., dell’art. 627 cod. proc. pen. e della intangibilità del giudicato, nonché omessa motivazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello, nell’ordinanza impugnata, aveva aggirato i principi espressi nella sentenza di annullamento resa in sede di legittimità, dal momento che i giudici del rinvio avrebbero dovuto motivare in ordine alla esistenza di condotte colpose da parte della ricorrente, stabilendone, in caso affermativo, il grado ai fini del quantum debeatur, non essendovi alcuna indicazione sull’an debeatur, non avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze in alcun modo eccepito il diritto della ricorrente all’ottenimento della riparazione per ingiusta detenzione, contestando soltanto il quantum alla stessa riconosciuto dalla prima ordinanza della Corte di appello. Con l’ordinanza impugnata, la Corte territoriale, incurante del giudicato formatosi sull’an debeatur della ricorrente ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, aveva per la prima volta ritenuto che la ricorrente non avesse diritto alla riparazione perché era stata dichiarata la prescrizione per i reati fine e non il proscioglimento come per il reato associativo, in tal modo entrando in un nuovo giudizio che le era precluso, posto che la ricorrente aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato associativo, in relazione al quale era stata assolta, sicchè il contraddittorio si era svolto su quel punto, senza che il Ministero avesse eccepito alcunchè relativamente ai reati dichiarati prescritti. Osserva, pertanto, che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto svolgersi nel solco di quanto statuito dalla sentenza n. 7493 del 2025, diversamente ledendosi il diritto di difesa della ricorrente, che, nel giudizio di rinvio, dovrebbe affrontare ipotesi non previste, né prevedibili, non eccepite da alcuno e su cui non vi sarebbe possibilità di contraddittorio.
3.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione. Lamenta, anzitutto, la difesa che la Corte di appello aveva l’obbligo di accertare l’ingiustizia della detenzione, valutando la prescrizione del reato durante l’esecuzione della custodia cautelare, l’astratta applicabilità della misura per quei reati, la violazione dei termini di durata massima. In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe potuto subire privazione della libertà per i reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19, 74, perché il reato contestato – art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 – era entrato in vigore in data 29/12/2007, ovverosia in data successiva alla epoca della presunta commissione dei reati, risalente agli anni 2005 e 2006. In terzo luogo, anche ritenendo la prescrizione, la Corte di appello aveva l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’istante quale causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, senza che la Corte si sia attenuta a tale obbligo motivazionale. 4. E’ pervenuta memoria dell’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in subordine l’infondatezza, con il favore delle spese, avendo la Corte territoriale valutato legittimamente il materiale acquisito nel processo al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione di natura civilistica, accertando una causa di esclusione del diritto alla riparazione. 5. E’ pervenuta memoria dell’avv. Giuseppe Scarpa, difensore di fiducia di NT LO, con la quale si ribadisce che il giudizio di rinvio è rigorosamente circoscritto dal perimetro della sentenza di annullamento a cui la Corte di appello di Napoli non si è attenuta: nel caso in esame, il giudizio di rinvio era limitato ad accertare il quantum debeatur, posto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva contestato l’an debeatur, ma semplicemente il difetto di motivazione sul quantum e su eventuali profili di colpa che avrebbero inciso in ipotesi sulla sola entità dell’indennizzo, per cui la decisione della Corte di 3 appello di Napoli era stata emessa in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. Per altro verso, il giudice del rinvio non avrebbe dovuto limitarsi a constatare la prescrizione, ma aveva l’obbligo di accertare l’ingiustizia della detenzione, valutando il titolo custodiale nel merito, e, quindi, l’effettiva sussistenza di un dolo o di una colpa grave. Del resto, era anche emersa una ingiustizia formale: la ricorrente era stata privata della libertà personale per reati contestati sulla base del d.lgs. n. 231 del 2007, entrato in vigore il 29/12/2007, ovvero in data successiva alla presunta commissione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono manifestamente infondati.
1.1. Ed invero, diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente, il ricorso per cassazione dell’Avvocatura dello Stato riteneva sussistere, in via principale, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave dell’istante di aver dato causa alla custodia cautelare, e, solo in via subordinata, la sussistenza quantomeno della colpa lieve, idonea a ridurre il quantum liquidato, tanto da concludere chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di riparazione e, in subordine, la rideterminazione dell’importo, in ragione della colpa lieve dell’istante. La pronuncia rescindente di questa Corte, n. 7493 del 2025, nel premettere che il giudice territoriale non si era confrontato con le circostanze di fatto indicate dall’Avvocatura nell’atto di impugnazione, precisa che il comportamento dell’interessato deve essere valutato alla luce del quadro indiziario su cui è fondato il titolo cautelare e conclude demandando ai giudici di merito un adeguato confronto con le complessive emergenze istruttorie, anche per ritenerle non rilevanti, onde escludere ovvero accertare l’esistenza di condotte colpose concausative della restrizione della libertà personale da parte della ricorrente ed eventualmente, nell’affermativa, l’accertamento del grado della colpa, che, ove lieve, acquisisce rilevanza ai fini del quantum debeatur. Nessun giudicato si era dunque formato sull’an debeatur, avendo la richiamata pronuncia n. 7493 del 2025 precisato come la Corte di merito si fosse adagiata sulla sentenza di assoluzione, senza considerare che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo operare sullo stesso materiale non al fine di valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato e la sua riconducibilità all’imputato, ma se determinate condotte si posero come fattore condizionante alla produzione dell’evento “detenzione”.
1.2. In ogni caso, e più in generale, va ricordato in proposito come, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove una decisione di rigetto della domanda sia annullata per carenze motivazionali circa una responsabilità colposa o dolosa 4 dell'interessato nella causazione del provvedimento restrittivo, il giudice del rinvio - che può anche reiterare la decisione annullata espungendone i vizi motivazionali - deve comunque verificare le ulteriori condizioni per l'accoglimento della richiesta, quando si tratti di fattori non esaminati con il precedente provvedimento (Sez. 3, n. 47912 del 07/11/2003, [...], Rv. 228443). Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020, [...], non mass., condivisibilmente precisa che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, [...], Rv. 273628). Per cui non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (la Corte di legittimità ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata: Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271696). 1.3. Nel caso in esame, nell'annullare la precedente ordinanza per vizio di motivazione, questa Corte aveva ravvisato un mancato confronto con elementi di fatto emersi nelle indagini, vale a dire la circostanza che la ricorrente era risultata intestataria di una utenza telefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata e che, nel corso delle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007, presso l’abitazione ove la donna viveva, erano stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte di credito presso banche on-line, alcune carte di debito-credito intestate ad altri soggetti e 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte. Ciò posto, tenuto conto che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (tra le tante: Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, [...], Rv. 263864), occorrendo allora verificare se e in che termini il giudizio di rinvio, con l'ordinanza impugnata, abbia assolto all'obbligo di "sanatoria" del deficit motivazionale rilevato dalla Quarta Sezione di questa Corte.
1.4. Ritiene il Collegio che l'onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto dalla Corte di appello. Ed invero, l'ordinanza presenta una idonea ed adeguata motivazione in ordine alla 5 esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, infatti, ha valorizzato la circostanza che, rispetto ai reati per cui è stato emesso titolo cautelare, il Tribunale di Napoli aveva assolto l’imputata dal reato di cui al capo 1), ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, ed aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione in ordine ai restanti reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19 e 74, affermando non esservi dubbio in ordine al coinvolgimento della LO nell’attività di indebito utilizzo delle carte di credito, senza tuttavia che ciò potesse rappresentare prova della partecipazione al sodalizio criminoso. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente richiamato il principio giurisprudenziale costantemente affermato, secondo cui il proscioglimento per prescrizione preclude il diritto alla riparazione, anche nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto più imputazioni per le quali era stato emesso titolo cautelare, ed intervenga pronuncia liberatoria nel merito per alcune di esse e in rito per altre, sempre che queste ultime – come nel caso in esame – siano autonomamente idonee a legittimare la compressione della libertà personale, essendo ammesso il riconoscimento dell’indennizzo per i soli periodi di detenzione sofferti in misura superiore alla pena irrogata o astrattamente irrogabile in relazione al reato o ai reati per i quali sia intervenuta una causa di proscioglimento non nel merito, bensì di prescrizione, puntualizzando che, nel caso in esame, i titoli di reato prescritti (artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. n. 231 del 2007) erano idonei titoli per la emissione ed il mantenimento del titolo cautelare, né era ricorsa ipotesi di restrizione personale per una durata superiore alla pena astrattamente irrogabile per i reati per i quali era stata dichiarata estinzione per prescrizione (v. per tutte Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, [...], Rv. 285871). 1.5. E’ pertanto del tutto generica la doglianza relativa alla omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della prescrizione del reato durante l’esecuzione della custodia cautelare, dell’astratta applicabilità della misura per quei reati e della violazione dei termini di durata massima, non avendo la ricorrente mosso in proposito specifiche doglianze, chiarendo i termini della eventuale intervenuta prescrizione del reato durante l’esecuzione della misura ovvero il superamento dei termini massimi custodiali di fase;
ed avendo anzi la Corte distrettuale precisato che la restrizione cautelare non aveva superato la durata della pena astrattamente irrogabile.
1.6. Né può sostenersi, come fa la ricorrente, la sussistenza di una ingiustizia formale, ovverosia che non avrebbe potuto subire privazione della libertà per i reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19, 74, perché il reato contestato – art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 – era entrato in vigore in data 29/12/2007, vale a dire in data successiva alla epoca della presunta commissione dei reati, risalente agli anni 2005 e 2006. Diversamente da quanto sostenuto, è pacifico che sussista continuità normativa tra la fattispecie di utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento, contemplata dall'abrogato art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, e quella sanzionata dall'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Sez. 2, n. 24527 del 29/05/2009, [...], Rv. 244272), continuità normativa peraltro perpetuatasi nella 6 attuale previsione di cui all’art. 493-ter cod. pen. (Sez. 2, n. 3432 del 13/11/2019, dep. 2020, [...], non mass.), sicchè la condotta posta in essere dalla ricorrente aveva rilevanza penale anche in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma di cui all’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007. 1.7. Infine, la doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe avuto comunque l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’istante quale causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo è inammissibile, alla stregua del già richiamato principio secondo cui se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, in tanto impedisce il sorgere del diritto se ed in quanto sia autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262396). 2. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/09/2025, la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 7493 del 2025 della Quarta Sezione di questa Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, proposta da NT LO, in regime inframurario e di arresti domiciliari tra il 27 ottobre 2009 e il 6 luglio 2010, segnatamente prima in carcere (dal 27 ottobre 2009 all'11 novembre 2009), poi, agli arresti domiciliari (dall'11 novembre 2009 al 29 gennaio 2010), di nuovo in carcere (dal 29 gennaio 2010 al 6 giugno 2010), infine agli arresti domiciliari (dal 7 giugno 2010 al 6 luglio 2010). 2. Per una migliore intelligibilità della impugnazione proposta in sede di legittimità, deve Penale Sent. Sez. 3 Num. 20685 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 premettersi che la vicenda processuale che vede coinvolta NT LO prende le mosse dalla sua ritenuta partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata alla clonazione di carte di credito, accusa dalla quale è stata assolta, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula “per non aver commesso il fatto”, con sentenza del Tribunale di Napoli del 16/03/2016, divenuta irrevocabile il 16/07/2016, che ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati fine di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, contestati ai capi 2, 3, 16, 17, 19 e 74. La ricorrente chiedeva quindi la riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. per essere stata privata della libertà, in carcere e agli arresti domiciliari. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 29/07/2024 accoglieva l’istanza e la Corte di cassazione adita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la sentenza sopra richiamata, annullava la pronuncia poiché non si era confrontata con le circostanze di fatto emerse nelle indagini, vale a dire che la ricorrente era risultata intestataria di un'utenza telefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata, che nel corso delle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007 presso l'abitazione ove la donna viveva con RI AN erano stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte di credito presso banche on-line, alcune carte di debito/credito intestate ad altri soggetti e ben 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte. Seguiva il rinvio per nuovo giudizio affinchè i giudici di merito, confrontandosi con le complessive emergenze istruttorie, escludessero ovvero accertassero l’esistenza di condotte colpose concausative della restrizione della libertà personale da parte della ricorrente, e, in ipotesi affermativa, accertassero il grado della colpa, che, ove lieve, poteva acquistare rilevanza ai fini del quantum debeatur. 3. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, NT LO propone ricorso per cassazione, sollevando due doglianze.
3.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., dell’art. 627 cod. proc. pen. e della intangibilità del giudicato, nonché omessa motivazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello, nell’ordinanza impugnata, aveva aggirato i principi espressi nella sentenza di annullamento resa in sede di legittimità, dal momento che i giudici del rinvio avrebbero dovuto motivare in ordine alla esistenza di condotte colpose da parte della ricorrente, stabilendone, in caso affermativo, il grado ai fini del quantum debeatur, non essendovi alcuna indicazione sull’an debeatur, non avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze in alcun modo eccepito il diritto della ricorrente all’ottenimento della riparazione per ingiusta detenzione, contestando soltanto il quantum alla stessa riconosciuto dalla prima ordinanza della Corte di appello. Con l’ordinanza impugnata, la Corte territoriale, incurante del giudicato formatosi sull’an debeatur della ricorrente ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, aveva per la prima volta ritenuto che la ricorrente non avesse diritto alla riparazione perché era stata dichiarata la prescrizione per i reati fine e non il proscioglimento come per il reato associativo, in tal modo entrando in un nuovo giudizio che le era precluso, posto che la ricorrente aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato associativo, in relazione al quale era stata assolta, sicchè il contraddittorio si era svolto su quel punto, senza che il Ministero avesse eccepito alcunchè relativamente ai reati dichiarati prescritti. Osserva, pertanto, che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto svolgersi nel solco di quanto statuito dalla sentenza n. 7493 del 2025, diversamente ledendosi il diritto di difesa della ricorrente, che, nel giudizio di rinvio, dovrebbe affrontare ipotesi non previste, né prevedibili, non eccepite da alcuno e su cui non vi sarebbe possibilità di contraddittorio.
3.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione. Lamenta, anzitutto, la difesa che la Corte di appello aveva l’obbligo di accertare l’ingiustizia della detenzione, valutando la prescrizione del reato durante l’esecuzione della custodia cautelare, l’astratta applicabilità della misura per quei reati, la violazione dei termini di durata massima. In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe potuto subire privazione della libertà per i reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19, 74, perché il reato contestato – art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 – era entrato in vigore in data 29/12/2007, ovverosia in data successiva alla epoca della presunta commissione dei reati, risalente agli anni 2005 e 2006. In terzo luogo, anche ritenendo la prescrizione, la Corte di appello aveva l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’istante quale causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, senza che la Corte si sia attenuta a tale obbligo motivazionale. 4. E’ pervenuta memoria dell’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in subordine l’infondatezza, con il favore delle spese, avendo la Corte territoriale valutato legittimamente il materiale acquisito nel processo al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione di natura civilistica, accertando una causa di esclusione del diritto alla riparazione. 5. E’ pervenuta memoria dell’avv. Giuseppe Scarpa, difensore di fiducia di NT LO, con la quale si ribadisce che il giudizio di rinvio è rigorosamente circoscritto dal perimetro della sentenza di annullamento a cui la Corte di appello di Napoli non si è attenuta: nel caso in esame, il giudizio di rinvio era limitato ad accertare il quantum debeatur, posto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva contestato l’an debeatur, ma semplicemente il difetto di motivazione sul quantum e su eventuali profili di colpa che avrebbero inciso in ipotesi sulla sola entità dell’indennizzo, per cui la decisione della Corte di 3 appello di Napoli era stata emessa in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. Per altro verso, il giudice del rinvio non avrebbe dovuto limitarsi a constatare la prescrizione, ma aveva l’obbligo di accertare l’ingiustizia della detenzione, valutando il titolo custodiale nel merito, e, quindi, l’effettiva sussistenza di un dolo o di una colpa grave. Del resto, era anche emersa una ingiustizia formale: la ricorrente era stata privata della libertà personale per reati contestati sulla base del d.lgs. n. 231 del 2007, entrato in vigore il 29/12/2007, ovvero in data successiva alla presunta commissione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono manifestamente infondati.
1.1. Ed invero, diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente, il ricorso per cassazione dell’Avvocatura dello Stato riteneva sussistere, in via principale, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave dell’istante di aver dato causa alla custodia cautelare, e, solo in via subordinata, la sussistenza quantomeno della colpa lieve, idonea a ridurre il quantum liquidato, tanto da concludere chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di riparazione e, in subordine, la rideterminazione dell’importo, in ragione della colpa lieve dell’istante. La pronuncia rescindente di questa Corte, n. 7493 del 2025, nel premettere che il giudice territoriale non si era confrontato con le circostanze di fatto indicate dall’Avvocatura nell’atto di impugnazione, precisa che il comportamento dell’interessato deve essere valutato alla luce del quadro indiziario su cui è fondato il titolo cautelare e conclude demandando ai giudici di merito un adeguato confronto con le complessive emergenze istruttorie, anche per ritenerle non rilevanti, onde escludere ovvero accertare l’esistenza di condotte colpose concausative della restrizione della libertà personale da parte della ricorrente ed eventualmente, nell’affermativa, l’accertamento del grado della colpa, che, ove lieve, acquisisce rilevanza ai fini del quantum debeatur. Nessun giudicato si era dunque formato sull’an debeatur, avendo la richiamata pronuncia n. 7493 del 2025 precisato come la Corte di merito si fosse adagiata sulla sentenza di assoluzione, senza considerare che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo operare sullo stesso materiale non al fine di valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato e la sua riconducibilità all’imputato, ma se determinate condotte si posero come fattore condizionante alla produzione dell’evento “detenzione”.
1.2. In ogni caso, e più in generale, va ricordato in proposito come, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove una decisione di rigetto della domanda sia annullata per carenze motivazionali circa una responsabilità colposa o dolosa 4 dell'interessato nella causazione del provvedimento restrittivo, il giudice del rinvio - che può anche reiterare la decisione annullata espungendone i vizi motivazionali - deve comunque verificare le ulteriori condizioni per l'accoglimento della richiesta, quando si tratti di fattori non esaminati con il precedente provvedimento (Sez. 3, n. 47912 del 07/11/2003, [...], Rv. 228443). Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020, [...], non mass., condivisibilmente precisa che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, [...], Rv. 273628). Per cui non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (la Corte di legittimità ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata: Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271696). 1.3. Nel caso in esame, nell'annullare la precedente ordinanza per vizio di motivazione, questa Corte aveva ravvisato un mancato confronto con elementi di fatto emersi nelle indagini, vale a dire la circostanza che la ricorrente era risultata intestataria di una utenza telefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata e che, nel corso delle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007, presso l’abitazione ove la donna viveva, erano stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte di credito presso banche on-line, alcune carte di debito-credito intestate ad altri soggetti e 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte. Ciò posto, tenuto conto che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (tra le tante: Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, [...], Rv. 263864), occorrendo allora verificare se e in che termini il giudizio di rinvio, con l'ordinanza impugnata, abbia assolto all'obbligo di "sanatoria" del deficit motivazionale rilevato dalla Quarta Sezione di questa Corte.
1.4. Ritiene il Collegio che l'onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto dalla Corte di appello. Ed invero, l'ordinanza presenta una idonea ed adeguata motivazione in ordine alla 5 esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, infatti, ha valorizzato la circostanza che, rispetto ai reati per cui è stato emesso titolo cautelare, il Tribunale di Napoli aveva assolto l’imputata dal reato di cui al capo 1), ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, ed aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione in ordine ai restanti reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19 e 74, affermando non esservi dubbio in ordine al coinvolgimento della LO nell’attività di indebito utilizzo delle carte di credito, senza tuttavia che ciò potesse rappresentare prova della partecipazione al sodalizio criminoso. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente richiamato il principio giurisprudenziale costantemente affermato, secondo cui il proscioglimento per prescrizione preclude il diritto alla riparazione, anche nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto più imputazioni per le quali era stato emesso titolo cautelare, ed intervenga pronuncia liberatoria nel merito per alcune di esse e in rito per altre, sempre che queste ultime – come nel caso in esame – siano autonomamente idonee a legittimare la compressione della libertà personale, essendo ammesso il riconoscimento dell’indennizzo per i soli periodi di detenzione sofferti in misura superiore alla pena irrogata o astrattamente irrogabile in relazione al reato o ai reati per i quali sia intervenuta una causa di proscioglimento non nel merito, bensì di prescrizione, puntualizzando che, nel caso in esame, i titoli di reato prescritti (artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. n. 231 del 2007) erano idonei titoli per la emissione ed il mantenimento del titolo cautelare, né era ricorsa ipotesi di restrizione personale per una durata superiore alla pena astrattamente irrogabile per i reati per i quali era stata dichiarata estinzione per prescrizione (v. per tutte Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, [...], Rv. 285871). 1.5. E’ pertanto del tutto generica la doglianza relativa alla omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della prescrizione del reato durante l’esecuzione della custodia cautelare, dell’astratta applicabilità della misura per quei reati e della violazione dei termini di durata massima, non avendo la ricorrente mosso in proposito specifiche doglianze, chiarendo i termini della eventuale intervenuta prescrizione del reato durante l’esecuzione della misura ovvero il superamento dei termini massimi custodiali di fase;
ed avendo anzi la Corte distrettuale precisato che la restrizione cautelare non aveva superato la durata della pena astrattamente irrogabile.
1.6. Né può sostenersi, come fa la ricorrente, la sussistenza di una ingiustizia formale, ovverosia che non avrebbe potuto subire privazione della libertà per i reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19, 74, perché il reato contestato – art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 – era entrato in vigore in data 29/12/2007, vale a dire in data successiva alla epoca della presunta commissione dei reati, risalente agli anni 2005 e 2006. Diversamente da quanto sostenuto, è pacifico che sussista continuità normativa tra la fattispecie di utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento, contemplata dall'abrogato art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, e quella sanzionata dall'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Sez. 2, n. 24527 del 29/05/2009, [...], Rv. 244272), continuità normativa peraltro perpetuatasi nella 6 attuale previsione di cui all’art. 493-ter cod. pen. (Sez. 2, n. 3432 del 13/11/2019, dep. 2020, [...], non mass.), sicchè la condotta posta in essere dalla ricorrente aveva rilevanza penale anche in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma di cui all’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007. 1.7. Infine, la doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe avuto comunque l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’istante quale causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo è inammissibile, alla stregua del già richiamato principio secondo cui se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, in tanto impedisce il sorgere del diritto se ed in quanto sia autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262396). 2. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7