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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22628 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN CH IO nato il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 DE CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22628 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 06/04/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in riforma DE sentenza con cui, in data 4.5.2016, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto Di NO EL GI dai reati fallimentari in rubrica ascrittigli, in qualità di legale responsabile DE s.r.l. "Brescia Impianti", dichiarata fallita in data 16.2.2011, in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore generale DE Repubblica presso la corte di appello di Brescia, condannava il suddetto imputato alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, come da originaria imputazione, e al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, avente a oggetto un'autovettura detenuta in leasing. 2. Avverso la sentenza DE corte territoriale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando deducendo: 1) violazione di legge, in ordine alla mancata corrispondenza tra il fatto ritenuto in sentenza e quello contestato con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale;
2) violazione di legge in punto di mancata rinnovazione dell'esame dell'imputata in procedimento connesso TO MO e dello stesso Di NO;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. 3. Con requisitoria scritta del 9.3.2023, depositata sulla base DE previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale DE Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 31.3.2023 il difensore di fiducia dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. 5. Inammissibili appaiono il primo e il quarto motivo di ricorso, per le seguenti ragioni. 5.1. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il condivisibile principio, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi dei fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156). Principi ribaditi e ulteriormente affinati in una serie di condivisibili arresti DE giurisprudenza di questa Corte, in cui si è evidenziato, da un lato, come, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365); dall'altro, che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. In quest'ultimo arresto, la Corte ha precisato in motivazione che, nel caso portato alla sua attenzione, non poteva porsi alcun problema in punto di prevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazione giuridica, da reato tentato a consumato, era stata 2 sollecitata dal pubblico ministero con i motivi di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093). Tali principi trovano applicazione anche al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, come affermato in altro condivisibile arresto, secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione DE giurisprudenza DE Corte EDU nella sentenza 11. dicembre 2007, Drassich c. Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (cfr. Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817). In tale solco interpretativo va ricondotta una significativa decisione di questa Sezione, che ha ritenuto tale da non violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521, c.p.p., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità (cfr. Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Rv. 271607). Orbene applicando al caso che ci occupa i principi ora sinteticamente rammentati, si apprezza la manifesta infondatezza del vizio dedotto. Rispetto alla originaria contestazione, strutturata in forma ambivalente, contenendo in sé profili relativi sia alla bancarotta fraudolenta documentale specifica che generica (secondo una prassi non encomiabile, ma comunque legittima: cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572), il giudice di secondo grado, riformando sul punto la sentenza del giudice di primo grado, che, qualificata la condotta in addebito in termini di bancarotta semplice, aveva assolto l'imputato con la formula per non avere commesso il fatto, ha condannato l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale generica. Ciò si ricava in modo evidente da una duplice circostanza. Il giudice di secondo grado, infatti, ha evidenziato, da un lato, come l'imputato abbia fatto in modo che venissero registrate in contabilità fatture relative a operazioni inesistenti, dando vita, pertanto, a delle vere e proprie alterazioni delle risultanze contabili, ottenute mediante false fatturazioni;
dall'altro, che, avendo il Di NO provveduto in prima persona a curare che i falsi documenti fossero iscritti in contabilità, risulta integrato anche il dolo (generico) del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui si discute, essendo evidente nel ricorrente la consapevolezza che la contabilità fosse tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr. pp.
6-9 DE sentenza di appello) Conclusione, sia detto per inciso, conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma DE loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico;
nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Vero è che nella contestazione non si faceva riferimento specifico alla falsificazione delle scritture contabili, ma all'occultamento ovvero alla 4 distruzione delle medesime scritture (bancarotta fraudolenta documentale specifica), ma, al tempo stesso, si addebitava al Di NO, in concorso con la TO, nei confronti DE quale si è proceduto separatamente, anche di avere tenuto le scritture contabili in maniera ("non aggiornavano") "da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" DE società fallita (bancarotta fraudolenta documentale generica). Se ne deduce che, con riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale generica, il fatto storico per cui il Di NO è stato condannato non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui costituisce uno sviluppo prevedibile (cfr. ex adverso, Sez. 2, n. 30027 del 15/06/2021, Rv. 281810), posto che sin dal giudizio di primo grado il tema del "sistematico inserimento nella contabilità DE società, per il periodo 2003/2005, di partite di credito o a debito e quindi di ricavi e costi, derivanti da operazioni inesistenti", era stato affrontato dalle parti, tanto da avere formato oggetto di ammissione da parte del prevenuto (cfr. pp. 3-4), che, dunque, è stato messo in condizione di difendersi anche su questo specifico profilo, nel momento in cui il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado, sollecitando una diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta fraudolenta documentale. In conclusione giova ribadire ancora una volta il principio, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521, c.p.p., qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti DE difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono (cfr. Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, Rv. 281608). 5.2. Inammissibile deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha correttamente 5 affermato la responsabilità dell'imputato, partendo dal suo ruolo di amministratore di diritto DE società fallita, alla cui gestione il Di NO partecipava attivamente in prima persona, evidenziando con logico argomentare come l'autovettura ricevuta pacificamente in leasing, ché altrimenti non si sarebbe giustificata l'esistenza, accertata dal curatore fallimentare, di un debito verso la società di leasing, dunque entrata nel patrimonio DE fallita, non sia mai stata rinvenuta dagli organi del fallimento, senza che l'imputato abbia fornito giustificazione alcuna sulla sorte del veicolo. Tale conclusione appare del tutto conforme ai principi affermati con insegnamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, divenuto "diritto vivente", secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova DE distrazione o dell'occultamento dei beni DE società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, DE destinazione dei beni suddetti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione DE garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere DE prova a carico dell'amministratore DE società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). Sul punto i rilievi volti a contrastare la ritenuta sussistenza di un'attività distrattiva, imputabile al Di NO, da considerare, nella prospettiva seguita dal ricorrente, estraneo alla gestione DE società, retta dall'amministratrice di fatto TO, appaiono, per le ragioni esposte, manifestamente infondati, generici e versati in fatto. In ogni caso il ruolo DE TO, come delineato dal ricorrente, non assume valore dirimente, in quanto sussiste la responsabilità 6 dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù DE posizione formale rivestita all'interno DE società, ma in ragione DE condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione DE società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814). 6. Fondato, invece, risulta il secondo motivo di ricorso, in esso assorbite le censure articolate nel terzo motivo di impugnazione. Come è noto la giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sul condivisibile principio, fatto proprio dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione DE prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi: cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269785). Principio che, con riferimento al caso di riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato condizionato, era già stato espresso da Sezioni Unite "Dasgupta", n. 27620 del 28/04/2016. 7 In questa prospettiva si è ulteriormente ribadito che in caso di appello DE sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, precisandosi che tale obbligo è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini DE valutazione di responsabilità (cfr. Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596). Dovendosi ritenere prove decisive al fine DE valutazione DE necessità di procedere alla rinnovazione DE istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base DE sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito DE condanna (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267491). Obbligo di rinnovazione che va adempiuto anche nel caso di prova dichiarativa ritenuta decisiva, acquisita nel corso delle indagini preliminari e non più ripetuta in dibattimento (cfr. Sez. 3, n. 24597 del 03/07/2020, Rv. 279863). Orbene nel caso in esame, trattandosi di processo definito in sede di giudizio abbreviato, la corte di appello, avendo fondato la sentenza di condanna del Di NO sul contenuto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo alla Guardia di Finanza e dalla TO MO, imputata in procedimento connesso, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'assunzione delle indicate prove dichiarative, posto che, come si è detto, la stessa corte territoriale ha fondato la sua decisione di condanna t del prevenuto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui 8 CORTE Di CASSAZ1ONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA G O 3 L FUNZION Carm a zu (~4 IZIARIO se si discute prevalentemente, se non esclusivamente, sulle dichiarazioni del Di NO e DE TO (cfr. pp. 7-8). A identiche conclusioni non si può giungere per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato al riguardo si fonda prevalentemente sugli esiti degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare partendo dalla carica di amministratore di diritto DE società fallita rivestita dal prevenuto, dato oggettivamente incontestabile, in disparte il tema se egli fosse o meno una mera "testa di legno" DE TO. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamene al reato di bancarotta fraudolenta documentale, va annullata con rinvio ad altra sezione DE corte di appello di Brescia, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna, unifarmandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Ai sensi del disposto dell'art. 624, co. 2, c.p.p., va dichiarata irrevocabile la sentenza oggetto di ricorso nella parte relativa all'affermazione di responsabilità del Di NO per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La non completa soccombenza del ricorrente comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione DE Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma i! 6.4.2023. Il ConsigliererEstensore 9 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE oÀ, 91 9 , a U) e(JA ., VkOji, 7ì.- 9.1 Wr, • ii. 9, 6 ,, // :'),, -)) e-Ae_u y -\. A A i / D.9 <'S 3 ‘-À- -ici \AL \9,e Q h -')• '-(-)' f\A-kYLQ ek.-‘ ek 1k3\ 93 , L;
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udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22628 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 06/04/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in riforma DE sentenza con cui, in data 4.5.2016, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto Di NO EL GI dai reati fallimentari in rubrica ascrittigli, in qualità di legale responsabile DE s.r.l. "Brescia Impianti", dichiarata fallita in data 16.2.2011, in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore generale DE Repubblica presso la corte di appello di Brescia, condannava il suddetto imputato alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, come da originaria imputazione, e al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, avente a oggetto un'autovettura detenuta in leasing. 2. Avverso la sentenza DE corte territoriale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando deducendo: 1) violazione di legge, in ordine alla mancata corrispondenza tra il fatto ritenuto in sentenza e quello contestato con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale;
2) violazione di legge in punto di mancata rinnovazione dell'esame dell'imputata in procedimento connesso TO MO e dello stesso Di NO;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. 3. Con requisitoria scritta del 9.3.2023, depositata sulla base DE previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale DE Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 31.3.2023 il difensore di fiducia dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. 5. Inammissibili appaiono il primo e il quarto motivo di ricorso, per le seguenti ragioni. 5.1. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il condivisibile principio, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi dei fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156). Principi ribaditi e ulteriormente affinati in una serie di condivisibili arresti DE giurisprudenza di questa Corte, in cui si è evidenziato, da un lato, come, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365); dall'altro, che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. In quest'ultimo arresto, la Corte ha precisato in motivazione che, nel caso portato alla sua attenzione, non poteva porsi alcun problema in punto di prevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazione giuridica, da reato tentato a consumato, era stata 2 sollecitata dal pubblico ministero con i motivi di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093). Tali principi trovano applicazione anche al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, come affermato in altro condivisibile arresto, secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione DE giurisprudenza DE Corte EDU nella sentenza 11. dicembre 2007, Drassich c. Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (cfr. Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817). In tale solco interpretativo va ricondotta una significativa decisione di questa Sezione, che ha ritenuto tale da non violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521, c.p.p., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità (cfr. Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Rv. 271607). Orbene applicando al caso che ci occupa i principi ora sinteticamente rammentati, si apprezza la manifesta infondatezza del vizio dedotto. Rispetto alla originaria contestazione, strutturata in forma ambivalente, contenendo in sé profili relativi sia alla bancarotta fraudolenta documentale specifica che generica (secondo una prassi non encomiabile, ma comunque legittima: cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572), il giudice di secondo grado, riformando sul punto la sentenza del giudice di primo grado, che, qualificata la condotta in addebito in termini di bancarotta semplice, aveva assolto l'imputato con la formula per non avere commesso il fatto, ha condannato l'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale generica. Ciò si ricava in modo evidente da una duplice circostanza. Il giudice di secondo grado, infatti, ha evidenziato, da un lato, come l'imputato abbia fatto in modo che venissero registrate in contabilità fatture relative a operazioni inesistenti, dando vita, pertanto, a delle vere e proprie alterazioni delle risultanze contabili, ottenute mediante false fatturazioni;
dall'altro, che, avendo il Di NO provveduto in prima persona a curare che i falsi documenti fossero iscritti in contabilità, risulta integrato anche il dolo (generico) del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui si discute, essendo evidente nel ricorrente la consapevolezza che la contabilità fosse tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr. pp.
6-9 DE sentenza di appello) Conclusione, sia detto per inciso, conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma DE loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico;
nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Vero è che nella contestazione non si faceva riferimento specifico alla falsificazione delle scritture contabili, ma all'occultamento ovvero alla 4 distruzione delle medesime scritture (bancarotta fraudolenta documentale specifica), ma, al tempo stesso, si addebitava al Di NO, in concorso con la TO, nei confronti DE quale si è proceduto separatamente, anche di avere tenuto le scritture contabili in maniera ("non aggiornavano") "da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" DE società fallita (bancarotta fraudolenta documentale generica). Se ne deduce che, con riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale generica, il fatto storico per cui il Di NO è stato condannato non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui costituisce uno sviluppo prevedibile (cfr. ex adverso, Sez. 2, n. 30027 del 15/06/2021, Rv. 281810), posto che sin dal giudizio di primo grado il tema del "sistematico inserimento nella contabilità DE società, per il periodo 2003/2005, di partite di credito o a debito e quindi di ricavi e costi, derivanti da operazioni inesistenti", era stato affrontato dalle parti, tanto da avere formato oggetto di ammissione da parte del prevenuto (cfr. pp. 3-4), che, dunque, è stato messo in condizione di difendersi anche su questo specifico profilo, nel momento in cui il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado, sollecitando una diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta fraudolenta documentale. In conclusione giova ribadire ancora una volta il principio, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521, c.p.p., qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti DE difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono (cfr. Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, Rv. 281608). 5.2. Inammissibile deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha correttamente 5 affermato la responsabilità dell'imputato, partendo dal suo ruolo di amministratore di diritto DE società fallita, alla cui gestione il Di NO partecipava attivamente in prima persona, evidenziando con logico argomentare come l'autovettura ricevuta pacificamente in leasing, ché altrimenti non si sarebbe giustificata l'esistenza, accertata dal curatore fallimentare, di un debito verso la società di leasing, dunque entrata nel patrimonio DE fallita, non sia mai stata rinvenuta dagli organi del fallimento, senza che l'imputato abbia fornito giustificazione alcuna sulla sorte del veicolo. Tale conclusione appare del tutto conforme ai principi affermati con insegnamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, divenuto "diritto vivente", secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova DE distrazione o dell'occultamento dei beni DE società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, DE destinazione dei beni suddetti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione DE garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere DE prova a carico dell'amministratore DE società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). Sul punto i rilievi volti a contrastare la ritenuta sussistenza di un'attività distrattiva, imputabile al Di NO, da considerare, nella prospettiva seguita dal ricorrente, estraneo alla gestione DE società, retta dall'amministratrice di fatto TO, appaiono, per le ragioni esposte, manifestamente infondati, generici e versati in fatto. In ogni caso il ruolo DE TO, come delineato dal ricorrente, non assume valore dirimente, in quanto sussiste la responsabilità 6 dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù DE posizione formale rivestita all'interno DE società, ma in ragione DE condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione DE società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814). 6. Fondato, invece, risulta il secondo motivo di ricorso, in esso assorbite le censure articolate nel terzo motivo di impugnazione. Come è noto la giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sul condivisibile principio, fatto proprio dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione DE prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi: cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269785). Principio che, con riferimento al caso di riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato condizionato, era già stato espresso da Sezioni Unite "Dasgupta", n. 27620 del 28/04/2016. 7 In questa prospettiva si è ulteriormente ribadito che in caso di appello DE sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, precisandosi che tale obbligo è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini DE valutazione di responsabilità (cfr. Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596). Dovendosi ritenere prove decisive al fine DE valutazione DE necessità di procedere alla rinnovazione DE istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base DE sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito DE condanna (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267491). Obbligo di rinnovazione che va adempiuto anche nel caso di prova dichiarativa ritenuta decisiva, acquisita nel corso delle indagini preliminari e non più ripetuta in dibattimento (cfr. Sez. 3, n. 24597 del 03/07/2020, Rv. 279863). Orbene nel caso in esame, trattandosi di processo definito in sede di giudizio abbreviato, la corte di appello, avendo fondato la sentenza di condanna del Di NO sul contenuto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo alla Guardia di Finanza e dalla TO MO, imputata in procedimento connesso, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'assunzione delle indicate prove dichiarative, posto che, come si è detto, la stessa corte territoriale ha fondato la sua decisione di condanna t del prevenuto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui 8 CORTE Di CASSAZ1ONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA G O 3 L FUNZION Carm a zu (~4 IZIARIO se si discute prevalentemente, se non esclusivamente, sulle dichiarazioni del Di NO e DE TO (cfr. pp. 7-8). A identiche conclusioni non si può giungere per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato al riguardo si fonda prevalentemente sugli esiti degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare partendo dalla carica di amministratore di diritto DE società fallita rivestita dal prevenuto, dato oggettivamente incontestabile, in disparte il tema se egli fosse o meno una mera "testa di legno" DE TO. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamene al reato di bancarotta fraudolenta documentale, va annullata con rinvio ad altra sezione DE corte di appello di Brescia, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna, unifarmandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Ai sensi del disposto dell'art. 624, co. 2, c.p.p., va dichiarata irrevocabile la sentenza oggetto di ricorso nella parte relativa all'affermazione di responsabilità del Di NO per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La non completa soccombenza del ricorrente comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione DE Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma i! 6.4.2023. Il ConsigliererEstensore 9 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE oÀ, 91 9 , a U) e(JA ., VkOji, 7ì.- 9.1 Wr, • ii. 9, 6 ,, // :'),, -)) e-Ae_u y -\. A A i / D.9 <'S 3 ‘-À- -ici \AL \9,e Q h -')• '-(-)' f\A-kYLQ ek.-‘ ek 1k3\ 93 , L;
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