CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2024, n. 15651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15651 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. EL PA GI, nato a [...] il [...]; 2. OC RE, nato a [...] il [...]; 3. RO AC LE JO, nato a [...] il [...]; 4. RA AN SS SA, nato a [...] il [...]; 5. YO YA, nato a [...] il [...]; 6. LI SS, nato a [...] il [...]k; 7. RI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/01/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di EL PA e di OC per intervenuta prescrizione, il rigetto del ricorso di RA MA e l'inammissibilità dei ricorsi di RO AC, YO, LI e RI;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15651 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 29/02/2024 sentiti i difensori degli imputati, Avvocati Giuseppe Maria Moliterni per RO AC, IO ME per EL PA, LE LA HI per RA MA, LI IV per LI e EN Di AN e VA LO per RI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 7 marzo), in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma per quanto rileva in questa sede, ha: , confermato la condanna di OC RE per il reato di cui al capo capo El (qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup.) rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
escluso la contestata recidiva a carico di LI SS, confermando la condanna del predetto in ordine ai reati di cui ai capi C31, C32, C33, C35 (il primo, il terzo e il quarto qualificati ex art. 73, comma 5, T.U. Stup.), rideterminando la pena a carico del predetto in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
ridotto la pena a carico di EL PA GI - condannato per i capi D1 e D3 (qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup.) - alla misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa;
confermato le condanne a carico di: YO YA e RA MA per il reato di cui al capo A (art. 74 T.U. Stup.) i escludendo le contestate aggravanti;
di RO AC per il reato di cui capo C1 (artt. 73 e 80 T.U. Stup.); di RI CO per i reati di cui ai capi C36, C38 e C39 (tutti qualificati ai sensi dell'art. 73 , comma 5 /T.U. Stup.). 2. Avverso la sentenza di appello i predetti imputati hanno, a mezzo dei propri difensori, proposto ricorsi nei quali deducono: 2.1. EL PA GI: 1) violazione di legge della sentenza impugnata che non ha considerato che in relazione alle imputazioni ascritte all'imputato [capi D1 e D3] era intervenuto giudicato di assoluzione in favore dei coimputati (i fratelli IN e NG SC) ai quali i fatti erano ascritti in concorso con il EL PA (nella qualità di cedenti lo stupefacente acquistato dal' ricorrente). Pertanto, le ricostruzioni in fatto operate dalle due sentenze risultano assolutamente incompatibili il che impone l'annullamento della pronuncia di condanna;
2) erronea applicazione / dell'aumento sanzionatorio ex art. 81, secondo comma, cod. pen., atteso che l'acquisto o la cessione dello stesso stupefacente o di una parte di esso non possono essere considerati come due distinti reati. 2.2. OC RE: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale per il capo E1, fondata su una errata valutazione del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione che, in distinto procedimento a carico dei coimputati Di 2 OV RC e IN UG, ha ritenuto "pacificamente dimostrata l'intervenuta cessione dello stupefacente" oggetto dell'imputazione, senza avere superato le censure avanzate in sede di appello in merito alla prova del coinvolgimento in detto episodio del OC;
2) mancata declaratoria di intervenuta prescrizione per il capo E1, atteso che il reato è contestato come commesso nel febbraio 2015 e considerata la qualificazione ex comma 5 T.U. Stup.i è maturato il termine massimo ai sensi dell'art. 157 cod. pen. 2.3. RO .AC: unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine al capo A3, confermata dalla Corte di appello che non dato risposta alle doglienze formulate in sede di appello. In particolare, non è stata fornita idonea motivazione in ordine a quale sarebbe stata la condotta concorsuale dell'imputato, la cui responsabilità viene fondata su elementi altamente equivoci, quali il presunto rapporto con l'importatore dello stupefacente (LI CO) e la permanenza in Roma, e in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti indicativi della sua effettiva partecipazione all'illecita operazione;
peraltro, è stato indicato, quale elemento a carico, l'impossibilità di spiegare altrimenti la presenza dell'imputato a Roma nei primi giorni del 2015 e gli incontri con il LI, con evidente illegittima inversione dell'onere della prova. Tutto ciò senza contrastare gli elementi portati dalla SA e relativi alla lecita presenza del RO AC - e degli altri imputati panamensi - in Roma in quel periodo, finalizzata alla ricerca di rotoli di carta per imballaggio e di alluminio e alla circostanza che la stessa sentenza di primo grado aveva rilevato come altri fossero i soggetti realmente interessati alla spedizione della droga. A conferma di tale illogicità motivazionale si evidenzia che i coimputati IN sono stati assolti in sede di giudizio abbreviato e nella relativa sentenza il Gip ha rilevato come "non sussistono idonei elementi da cui dedurre che i cittadini panamensi ... coincidano con gli autori dell'invio del contenitore contenente cocaina, stante la mancata identificazione degli interlocutori stranieri delle conversazioni intercettate dal 4 maggio 2015 in avanti". 2.4. RA MA: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e alla escussione del collaboratore di giustizia SI, disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen. Quanto al primo profilo, si deduce che illegittimamente i primi giudici hanno ritenuto irrilevante la circostanza, eccepita dalla difesa dell'imputato, che i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate non erano stati allegati al fascicolo del dibattimento, rimanendo presso i locali della Procura fino alla loro consegna al perito, incaricato della loro trascrizione;
ciò ha sottratto alla disponibilità della difesa fondamentali elementi probatori determinando la loro inutilizzabilità in sede processuale. In ordine alla seconda doglianza, si rileva che l'escussione del collaboratore di giustizia non era affatto indispensabile come, con motivazione peraltro contraddittoria, ha ritenuto il collegio di primo grado;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'individuazione del ricorrente quale soggetto conversante del dialogo registrato il 18 marzo 2015 (progr. RIT 9027/15), elemento probatorio a fondamento 3 della ritenuta intraneità nell'ambito del sodalizio ex art. 74 T.U. Sturi [Capo A dell'imputazione]. Al riguardo, si deduce che la Corte di appello, pur richiesta con specifica istanza che ne evidenziava la decisività al fine del decidere, non ha voluto provvedere alla visione delle video riprese - in particolare quella relativa al giorno 18 marzo 2015 - dei luoghi antistanti il bar "Caffè 22" (individuato come uno dei punti in cui si svolgeva l'attività dell'organizzazione criminale); elemento che, invece, avrebbe dimostrato l'estraneità del RA alla lite intervenuta tra SM (uno dei capi dell'associazione) e un'altra persona, erroneamente ritenuta il ricorrente, che invece non era affatto presente nel luogo. Inoltre, la Corte territoriale è incorsa in un evidente travisamento della prova, laddove ha ritenuto che AD fosse soprannominato "IS" anziché, come risultante dagli atti di indagine, "Cammello" (circostanza, questa, esclusa da un'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato, per difetto di gravità indiziaria, il provvedimento applicativo della misura cautelare a carico, tra gli altri, del ricorrente, escludendo che il predetto fosse partecipe dell'associazione); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione e alla sussistenza della circostanza aggravante relativa al numero degli associati. Quanto al primo aspetto, si evidenzia che detta partecipazione è stata dedotta sulla base dell'unico episodio del 18 marzo 2015 (con ciò ponendosi in contrasto con la valutazione del Tribunale del riesame che, come già detto, aveva ritenuto detta circostanza insufficiente a detto fine), evento che non è comunque dimostrativo della sussistenza, a carico del RA, degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta partecipativa. In riferimento alla ritenuta aggravante, si deduce che il calcolo dei soggetti condannati per il capo A esclude che possa trattarsi di più di dieci persone. 2.5. YO YA: unico motivo - sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione - in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U. Stup. con particolare riferimento alla necessaria consapevolezza di essere parte integrante della stessa, e di prestare la propria attività per il raggiungimento dell'illecito scopo comune. Ciò in quanto l'unico dato che emerge è che l'imputato è soggetto dedito "allo spaccio di pezzi da cinque", mentre il collaboratore di giustizia SI ha riferito "di non aver mai avuto a che fare con l'imputato"; dalle intercettazioni di conversazioni risulta inoltre che YA non ha mai preso parte attiva alle stesse, limitandosi ad ascoltare gli interlocutori e a profferire poche e generiche parole. 2.6. LI SS: 1) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento all'affermata responsabilità dell'imputato per i quattro capi (C31, C32, C33 e C35), fondata su elementi equivoci e non concludenti, rappresentati esclusivamente dalle conversazioni intercettate intercorse tra PE DA e un altro soggetto, individuato nei "fratelli LI"; il cui contenuto non è comunque indicativo della quantità di stupefacente asseritamente negoziata, evidenziandosi che ad esclusione del capo 32 (per il quale l'imputazione originaria faceva riferimento a un kg. di cocaina, quantitativo poi ridotto dal Tribunale a 200 gr.) / le altre contestazioni contemplano "un imprecisato quantitativo di cocaina". Inoltre, in modo illegittimo, la prova della responsabilità del ricorrente è stata dedotta anche 4 dalla circostanza che PE è stato condannato in via definitiva, avendo concordato i motivi di appello. Si rileva altresì che a carico di LI non è stato acquisito nessun elemento probatorio significativo e che, sebbene le conversazioni relative ad acquisto o cessione di stupefacenti siano considerate dalla giurisprudenza utilizzabili a fini probatoria ("droga parlata"), nondimeno la Cassazione ha precisato che in questo caso è necessarickuna particolare attenzione nel valutare il contenuto di tali conversazioni, mentre nel caso di specie esse sono relative solo a meri appuntamenti e incontri preliminari (circostanza che non consente comunque di ritenere consumato il reato di cessione); 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del capo C32 ai sensi del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. Si evidenzia al proposito che il Tribunale aveva qualificato i tre episodi di cui ai capi C31, C33 e C35 ai sensi del comma 5 (in considerazione del fatto che non essendo "accompagnate o collegate al sequestro di sostanze stupefacenti impongono una valutazione prudente del grado di offensività della condotta"); per il capo C32, la Corte territoriale ha confermato la negativa valutazione dei primi Giudici, ma con motivazione illogica che ha fatto leva, da un lato, sul "dato ponderale" (peraltro incerto) e, dall'altro lato, sulla circostanza che il fatto "si colloca nell'ambito di una attività di cessione di stupefacente non episodica e occasionale, caratterizzata dal costante rifornimento dal medesimo soggetto, il che non fa ritenere minima l'offensività della condotta": profilo questo, si evidenzia, non indicativo, alla luce della giurisprudenza di legittimità, della esclusione dall'ambito applicativo del comma 5; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima della pena base per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e per gli aumenti a titolo di continuazione. Quanto al primo profilo si rileva che la riduzione ex art. 62 bis è stata operata nella misura di 1/6, senza alcuna motivazione in merito alla scelta di detta percentuale, assai inferiore al massimo previsto di 1/3. Anche per quanto concerne gli aumenti ex art. 81 secondo comma cod. pen. non vVa"rcuna spiegazione in ordine alla scelta della dosimetria sanzionatoria. 2.6.1. Con atto a firma dell'Avvocato IV sono stati proposti motivi nuovi. In particolare, vengono ripresi e approfonditi i profili relativi alle censure in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, fondata esclusivamente sui messaggi e conversazioni (in ordine all'interpretazione dei quali, si ribadisce che la sentenza impugnata non ha rispettato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "droga parlata"). Inoltre, la Corte di appello, che si è "appiattita" sulla motivazione del Tribunale, non si è confrontata con i motivi del gravame e ha, illogicamente, ritenuto che per il capo C32 l'accordo, ove mai intervenuto, fosse riferito a "200 grammi di cocaina" sulla base di un'equivoca indicazione "8,5" interpretata come 8.500 euro (prezzo ritenuto corrispondente a detta quantità). Anche in ordine alla mancata qualificazione del capo C32 ai sensi del comma 5, si deduce la illogicità della motivazione atteso che, oltre all'assoluta incertezza in ordine all'effettiva quantità di cocaina oggetto del presunto accordo, il Tribunale aveva evidenziato che lo stupefacente in questione "era stato restituito perché privo di effetti droganti" (sentenza di primo grado, pag. 199). Infine, si insiste sulla 5 illegittimità della riduzione della pena inflitta per il reato ritenuto più grave ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., riduzione operata nella misura di 1/6 senza alcuna motivazione. 2.7. RI CO: un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge (art. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione della sentenza di appello che ha confermato la condanna del ricorrente sulla base di elementi del tutto equivoci, rappresentati esclusivamente dalle conversazioni captate, in assenza della necessaria attenta valutazione del tenore delle stesse, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per rispettare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio,presupposto per l'affermazione di penale responsabilità. 2.7.1. Con memoria depositata il 20 febbraio 2024, l'Avvocato VA LO ha reiterato i rilievi critici relativi alla affermazione di penale responsabilità di RI, fondata su un'unica conversazione intercettata che comunque non dimostra la finalizzazione alla cessione dello stupefacente acquistato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di EL PA GI è fondato. La sentenza di appello (pag. 59 ss.) ha respinto le doglianze dell'imputato in ordine al suo coinvolgimento negli episodi contestati, ritenendo che il "fatto" accertato nella sentenza di assoluzione dei coimputati non si pone in insanabile contrasto con la statuizione di colpevolezza di EL PA (trattandosi invece di "una differente interpretazione dei medesimi dati fattuali": pag. 61), evidenziando, altresì, che il contenuto delle intercettazioni telefoniche successive al controllo ad opera della polizia giudiziaria consente di chiarire ogni dubbio circa il coinvolgimento del EL PA. Peraltro, come rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale, detta motivazione non risulta idonea a chiarire come, a fronte dell'assoluzione con sentenza definitiva dei due fratelli IN e di NG SC (soggetti che, secondo l'imputazione, avrebbero ceduto lo stupefacente a EL PA), possa residuare la responsabilità penale di quest'ultimo, la cui affermazione di penale responsabilità si fonda proprio sull'acquisto della droga dai predetti. 1.1. Anche in relazione alla questione oggetto del secondo motivo la motivazione della Corte territoriale non risulta adeguata. La sentenza impugnata fa riferimento a "cessioni di droga dai fratelli IN a EL PA, con il contributo di NG SC, verificatesi il 6 e 7 gennaio 2015". Peraltro, la motivazione sembra interamente riferirsi al solo fatto indicato al capo D1 (la cessione di 2 kg. di cocaina a EL PA per la successiva consegna a tale "Cristian", stupefacente rinvenuto nell'abitazione della NG, fatto peraltro indicato nel capo di imputazione come commesso il 5 gennaio 2015); nulla si dice in merito all'altro episodio di cui al capo D3 (la cessione di una imprecisata quantità di cocaina che i due IN avevano ordinato alla NG di consegnare a EL PA affinchè questi a sua volta la cedesse sempre a "Cristian"). Peraltro, mentre, come si è detto, per il capo D1 è indicata la data del 5 gennaio 2015, per l'altro fatto non è riportata nel capo di imputazione alcuna qualificazione temporale. 6 Su entrambi detti aspetti, si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello affinché verifichi - alla luce dell'intervenuta assoluzione dei soggetti cedenti la droga a EL PA - se comunque residuino elementi idonei a dimostrare che, quale che sia la provenienza della droga, tra EL PA e il "Cristian" sia intervenuta una cessione o, almeno, via sia stato un concreto accordo tra i predetti a ciò finalizzato. In caso affermativo, si dovrà altresì chiarire il rapporto tra i due capi di imputazione individuando, sulla base delle emergenze probatorie, il momento consumativo del fatto contestato sub D3. 1.2. E' opportuno infine precisare che, allo stato, detti reati - pur risalenti al gennaio 2015 e qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - non risultano prescritti. Infatti, a carico dell'imputato è stata ritenuta sussistente la contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale che - ancorchè giudicata equivalente alle attenuanti generiche - determina, ai sensi degli artt. 157 commi 2 e 3 e 161 comma 2, il prolungamento del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). 2. Il ricorso in favore di OC RE è parzialmente fondato. 2.1. Infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata (pag. 68 ss.) motiva in modo adeguato in ordine ai plurimi elementi a carico dell'imputato, richiamando non solo il giudicato relativo alla "intervenuta cessione della sostanza stupefacente di cattiva qualità ma non anche priva di effetti droganti" (Sez. 2 n. 36720 del 13/05/2021, a carico, tra gli altri, di IN RC;
nella quale, a pag. 48, si dà atto che Di OV, al quale OC ha consegnato la droga quale "corriere" per conto di IN, parla con quest'ultimo dello stupefacente ricevuto), ma anche le conversazioni intercettate, di significato evidente. 2. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo. Il fatto risale al febbraio del 2015 e già in primo grado è stata ritenuta l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73. A carico dell'imputato era stata contestata la recidiva - esclusa però dal Tribunale - e la sentenza di primo grado dà atto di un'unica causa di sospensione, derivante dalla disciplina "Covid 19" (di durata pari, al più, a 84 giorni). Il reato risulta quindi prescritto già prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto a OC estinto per intervenuta prescrizione 3. Il ricorso proposto da RO AC ND JO è fondato. I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'importazione in Italia di un rilevante quantitativo di cocaina sulla base di indizi, ritenuti indicativi della sua partecipazione all'operazione di acquisto da parte di LI CO di una ingente quantità di cocaina proveniente da Panama (il 7 maggio 2015 venivano sequestrati 95 kg. di stupefacente). In particolare, la Corte di appello evidenzia che: a) è certo che LI fosse il destinatario della droga;
b) ugualmente indiscutibili sono i rapporti tra costui e i cittadini panamensi (tra cui il ricorrente): LI aveva pagato il bed & breakfast ove i predetti risiedevano a Roma e tutti circolavano insieme a bordo dell'auto di LI;
c) la società panamense "IMM" emetteva la 7 fattura relativa all'importazione del generatore elettrico, all'interno del quale era contenuta la cocaina;
d) i panamensi non hanno fornito plausibili giustificazioni per la loro permanenza a Roma: tre sono rimasti latitanti, mentre RO AC - unico tratto in arresto - ha sostenuto di "essersi trattenuto a Roma per turismo", circostanza però smentita dalla conversazione - intercettata - con la moglie nella quale il predetto affermava "di non essere mai uscito e di non essere venuto per fare una passeggiata né niente". Da ciò, si conclude, l'unica possibile spiegazione della presenza dell'imputato a Roma - in concomitanza con l'avvio della spedizione sud americana di cocaina - è il coinvolgimento (suo e degli altri cittadini panamensi) nell'operazione di importazione della droga, mentre non assume rilievo la circostanza che i fratelli IN siano stati assolti in rito abbreviato, considerato che i rapporti dei predetti con il LI concernevano anche altri fatti adeguatamente dimostrati (in particolare i due dovevano procurargli ragazze bulgare per locali notturni che costui intendeva avviare) e che il riferimento alla mancanza di elementi a carico dei "panamensi" da parte del Gup dell'abbreviato è all'evidenza profilo del tutto irrilevante atteso che costoro non erano imputati dinanzi a quel Giudice. 3.1. Tale motivazione non è tale da dimostrare il superamento del ragionevole dubbio, presupposto, ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., per l'affermazione della penale responsabilità. Invero, gli indizi sopra indicati sono certamente idonei a provare la presenza a Roma aLt dell'imputato, unitamente agTilisigTeiti di origine panamense, nel periodo antecedente la spedizione da Panama del generatore elettrico e i suoi rapporti con LI (al quale tale generatore era destinato). Manca però una adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte del RO 3ackson della predetta spedizione e al ruolo da questi ricoperto nella commissione del reato. Sotto questo aspetto, la circostanza - valorizzata dai giudici di merito - che il predetto abbia fornito spiegazioni circa la sua presenza a Roma e i rapporti con LI ritenute poco verosimili, è certamente motivo di sospetto ma, in sé, non possiede valenza dimostrativa tale da provarne la colpevolezza. A tal fine bisognerebbe dimostrare: a) che RO AC fosse collegato con gli "spedizionieri" della droga (non essendo sufficiente il mero dato della nazionalità panamense); b) che egli fosse a conoscenza della spedizione del generatore con all'interno la cocaina;
c) che abbia fornito un concreto contributo causale nella stipulazione dell'accordo per l'importazione dello stupefacente e/o nelle attività volte ad assicurare a LI la consegna del generatore con la cocaina una volta giunto in Italia. Si impone quindi l'annullamento della sentenza relativamente alla posizione dell'imputato, con rinvio alla Corte territoriale che nel valutare se gli elementi probatori risultano idonei ad affermarne la responsabilità penale/ si atterrà al principio secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza 8 dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (così, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 - dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). 4. Il ricorso nell'interesse di RA MA SS SA è complessivamente infondato. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, non determina alcuna inutilizzabilità probatoria la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento di atti che rientrano nel novero di quelli contemplati nell'art. 431 cod. proc. pen. (la cui inclusione nel predetto fascicolo può comunque essere disposta ex officio ovvero chiesta dalle parti nell'ambito delle questioni preliminari ex art. 491, comma 2, cod. cit.). Inoltre, «in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, con conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contradditorio attesa la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anche tardivamente, le questioni sull'inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento» (Sez. 2, n. 14948 del 11/12/2017 - dep. 2018, Panuccio, Rv. 272644 - 01). In merito al secondo profilo dedotto dal ricorrente, è pacifico che quand'anche l'esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. non sia connotato da una particolare motivazione non si determina alcuna invalidità della prova così assunta. Ciò in quanto: «l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni (così, Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017 - dep. 2018, Carta, Rv. 272817 - 01, che ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale - nella specie di agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. - sorretta dalla formula "stante la necessità ai fini del decidere")». 4.2. Il secondo motivo risulta infondato. La sentenza impugnata, con motivazione non illogica (pag. 41 ss.), ha superato le doglianze difensive relative all'individuazione dell'imputato. In particolare, la Corte di appello - così come il Tribunale - ha ritenuto che l'imputato corrispondesse al soggetto denominato "IS" e definito dal RI "mio nipote", in quanto convivente della di lui nipote;
risulta, altresì, che RI, a sua volta, veniva appellato "zio" dal soggetto denominato "IS" (da identificare dunque proprio nel RA). Inoltre, la già citata 9 sentenza della Cassazione - Sez. 2 n. 36720 del 13/05/2021 - emessa nel procedimento a carico - tra gli altri - di TA AM, capo dell'associazione ex art. 74 T.U. Stup. oggetto dell'imputazione, ha ritenuto corretta la deduzione operata dai giudici di merito che in quel processo hanno individuato proprio nel RA il "IS", persona di fiducia dello AM. In questa sentenza si è infatti precisato (pag. 46) che «si traduce, in questo quadro, in una mera censura di fatto, la ritenuta opinabilità della sovrapponibilità delle persone del "IS" e del RA come illustrata dalla corte, anche essa come tale inammissibile. La stessa elaborazione della censura, lungi dall'illustrare i punti critici e i correlativi specifici vizi della motivazione, si connota piuttosto, in concreto, dopo l'indistinto richiamo ai vizi della motivazione, da una parte, in un generico quanto inammissibile richiamo alle argomentazioni svolte dalla difesa in sede di discussione (assunte apoditticamente come trascurate), dall'altra nella illustrazione di un passaggio della motivazione della corte di appello e, successivamente, nella mera citazione - volta a ribadire il "dubbio" circa l'identificazione con il RA del conversatore citato nei dialoghi come "IS" - di uno stralcio della ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva escluso tale sovrapposizione e quindi la stessa partecipazione del RA al sodalizio. Con la finale illustrazione delle conseguenze da trarre a fronte di tale ultima valutazione del collegio della cautela. Cosicchè permane, intangibile, l'articolata motivazione dei giudici, con la quale, mediante una coerente valorizzazione di passaggi delle conversazioni intercettate, delle reazioni dei soggetti individuati, dei loro legami intersoggettivi, della stretta tempistica intercorrente tra l'arresto del RA e i dialoghi captati, di precisi riferimenti alle modalità di svolgimento dell'arresto descritti come ben conosciuti personalmente dal IS ("so entrati troppo diretti"), appare coerente la ricostruzione che vede nel RA l'arrestato presso il caffè del SM e nello AM il vertice del sodalizio operante anche presso il predetto bar e, quindi, la riconduzione, al ricorrente, dello stupefacente rinvenuto in possesso del RA, quale suo subordinato a fronte del ruolo di "principale" eloquentemente riconosciuto allo AM dal RA medesimo. Laddove le risposte alle obiezioni difensive, circa il carattere non dirimente dell'uso nei confronti del RA anche di un soprannome ("cammello") diverso da quello emergente dalle conversazioni ("IS"), tanto più ove rese in un solido quadro indiziario, appaiono nient'affatto irragionevoli, e ogni critica circa il significato da attribuire alla reazione del RA nei confronti del SM - diverso dal contrasto interno tra due sodali - si muove ancora una volta sul mero piano fattuale». 4.3. Infondato è anche il terzo motivo. La partecipazione del RA all'associazione con al vertice AM è stata motivata in modo congruo (pag. 32 ss.) e si fonda su una serie di elementi probatori di indubbio spessore: il rapporto del ricorrente con AM e con RI, con la cui nipote l'imputato conviveva e che chiamava "zio"; la reazione allarmata di RI all'arresto di RA, che determinava la richiesta alla nipote di "far sparire" ciò che il ricorrente teneva a casa dei due;
la lite di RA - rimesso in libertà dopo l'arresto - con SM NO (altro sodale) davanti al bar centro delle operazioni di spaccio del sodalizio, nel corso della quale il ricorrente accusava SM di avere "fatto la spia" a suo danno;
10 comportamento, rischioso per l'associazione criminale, a seguito del quale RA veniva portato dallo "zio" RI davanti al capo AM che lo malmenava;
intenzione, manifestata da RA a RI, di chiedere lo stipendio di "quattro sacchi a settimana" [ossia 1.600 euro al mese] per la sua attività di cessione della droga. Tutto ciò, conclude la Corte romana, dimostra "la piena e consapevole partecipazione all'associazione facente capo al predetto AM, con il ruolo di pusher come gli altri ragazzi del bar, a lui subordinato, tanto da accettare e ritenere giusta la punizione ("m'ha alzato le mani TA ... adesso me le sò tenute ... mi sta bene zio", rivolto a RI) e da lui retribuito" (pag. 45). Inoltre, come detto, il ruolo del RA è preso in considerazione anche nella citata pronuncia della Cassazione, correttamente valutata dalla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Meramente reiterativa è la censura relativa all'aggravante del numero di partecipanti, già disattesa dalla sentenza di appello che, in modo non illogico, chiarisce che in tale numero rientrano non solo le persone già condannate con sentenza irrevocabile (nel procedimento definito con la già citata sentenza della Sez. 2 di questa Corte) e i condannati unitamente al ricorrente sub capo A (quattro, compreso RA) , ma anche ulteriori soggetti - che non sono stati individuati - ai quali si riferisce RI in una conversazione con VA RE (coimputato, la cui posizione è stata separata all'odierna udienza per un vizio di notifica al difensore). Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso proposto da YO YA è meramente reiterativo delle censure dedotte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, e dunque inammissibile. La sentenza di appello (pag. 40 ss.) precisa che il collaboratore SI ha dichiarato che il ricorrente era "uno dei pusher addetti al piccolo spaccio davanti al bar Nduja"; tale dichiarazione - precisa la Corte romana - trova conferma in intercettazioni ambientali, dalle quali risulta il ruolo di YA, che dialoga con RI in ordine alle quantità di droga venduta e ai relativi guadagni. Inoltre, l'attività del ricorrente era apprezzata da RI l che si è perciò opposto alla ventilata sostituzione del predetto con tale "Simon", apprezzamento condiviso anche dal "capo" AM e da un altro sodale, CU SS. In modo non illogico, la Corte di appello chiarisce che la circostanza che YA rimanga per lo più silente, recependo le indicazioni di RI, non toglie che egli "non solo fosse inserito nel gruppo di Gambati presso i cui vertici godesse di evidente considerazione, ma anche che era certamente consapevole dell'attività dell'associazione, della cui attività RI parlava con lui liberamente, e di farne parte, svolgendo talmente bene il proprio incarico, da essere ritenuto insostituibile con altri" (pag. 40). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di YO YA al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di tremila euro in favore della cassa d4le._ a m mende. 11 6. Parzialmente fondato è il ricorso proposto da LI AN. 6.1. Il primo motivo - con il quale si deduce l'estraneità dell'imputato ai reati per i quali è stato condannato - è infondato. La Corte territoriale motiva adeguatamente in ordine al contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse tra l'imputato - che agiva "di concerto" con il fratello RC, non ricorrente - contenuto chiaramente indicativo della cessione da parte di PE ai fratelli LI di cocaina. Correttamente, la sentenza impugnata evidenzia che il ricorrente - che nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere e nel dibattimento non si è sottoposto ad esame - ha rinunciato a fornire una spiegazione alternativa del contenuto di tali interlocuzioni, così corroborando la tenuta logica della motivazione di condanna (sul punto, si veda Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011, Allegra, Rv. 251313 - 01). Risulta quindi rispettato il principio (affermato, ex multis, da Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01) secondo cui «in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote». 6.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che i reati di cui ai capi C31, C33 e C35 risultano estinti per prescrizione. I relativi fatti - qualificati dal Tribunale ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - sono contestati come commessi nel giugno del 2015 e la Corte di appello ha escluso la recidiva;
pertanto essi si sono prescritti dopo la sentenza di secondo grado. In relazione a detti capi di imputazione la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio. 6.3. Fondato è il secondo motivo. In effetti, non è chiara la quantità di stupefacente oggetto del capo di imputazione C32, che secondo la originaria contestazione sarebbe stata pari a un chilogrammo di cocaina. Tale quantitativo è stato però ridotto dal Tribunale, sulla base del calcolo della somma che LI doveva versare al cedente, PE DA, ossia "8,5", cifra interpretata come corrispondente a "8.500 euro", equivalenti, in base al prezzo di mercato della cocaina, a "circa 200 grammi". Negli altri capi in cui veniva contestata ad LI una "imprecisata quantità di cocaina", sempre destinata alla vendita al dettaglio, i primi giudici hanno ritenuto i fatti qualificabili ai sensi del comma 5. Corretta è l'osservazione del ricorrente secondo cui il profilo della abitualità dell'acquisto di cocaina dal PE - valorizzata dalla Corte territoriale per escludere la ricorrenza del comma 5 - è connotato comune di tutti i capi (e in ciò nulla distingue tale episodio dagli altri). Resta quindi solo il dato ponderale, obiettivamente non esiguo, ma la cui determinazione sconta un evidente tasso di incertezza. Da qui la necessità di un approfondimento motivazionale della Corte di appello che, in sede di rinvio, valuterà la possibilità di una più precisa quantificazione 12 della cocaina oggetto del capo C32 e, conseguentemente, la sussistenza o meno dei presupposti per qualificare anche questo episodio ai sensi del comma 5. 6.4. Il terzo motivo è parzialmente fondato. 6.4.1. Fondata è la doglianza relativa alla diminuzione di pena conseguente alla concessione delle circostanze generiche. Queste erano già state riconosciute in primo grado e giudicate equivalenti rispetto alla contestata recidiva (e quindi non avevano inciso sulla dosimetria sanzionatoria). La Corte di appello ha escluso la recidiva, essendo il delitto in virtù del quale essa era stata applicata estinto ex art. 47, comma 12, ord. pen., e ha conseguentemente ridotto la pena ex art. 62 bis cod. pen. nella misura di 1/6, senza che sul punto vi sia alcuna motivazione. Questa Corte ha precisato (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule Onyeka, Rv. 277058 - 01) che «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio)». A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, il che impone l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, per nuova valutazione sul punto. 6.4.2. Assorbita nella declaratoria di prescrizione dei "reati satelliti" è, infine, la censura relativa agli aumenti di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen. 7. Il ricorso proposto da RI CO è manifestamente infondato. Trattasi di censure del tutto aspecifiche, a fronte della motivazione, non illogica, della Corte di appello (pag. 58 ss.) / che fornisce adeguata spiegazione in ordine agli acquisti effettuati da RI dello stupefacente ceduto da LI RC e delle ragioni per le quali esso non era destinato ad uso personale. Nel ricorso si criticano le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza di appello in modo del tutto astratto, senza confrontarsi con le argomentazioni in essa contenute. Da ciò deriva la inammissibilità del ricorso per cassazione, vizio che ricorre «quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Ry. 259425 - 01). Vizio che non può essere sanato dalla proposizione in favore dell'imputato della memoria recante "note di udienza" da parte dell'Avvocato LO, dal momento che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» 13 Il Presidente nsore (ex multis, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). Anche le considerazioni critiche proposte da parte del predetto difensore nell'odierna discussione orale in tema di aumenti di pena per la continuazione non sono ammissibili, in quanto estranee dall'ambito del motivo di ricorso. La inammissibilità del ricorso impedisce di valutare l'eventuale intervenuta prescrizione dei reati ascritti a RI (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01) e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL PA GI e RO AC LE JO, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC RE perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI SS limitatamente ai capi C31), C33) e C35) perché estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di LI SS limitatamente al reato di cui al capo C32) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso di RA AN SS SA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di YO YA e RI CO e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 febbraio 2024
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di EL PA e di OC per intervenuta prescrizione, il rigetto del ricorso di RA MA e l'inammissibilità dei ricorsi di RO AC, YO, LI e RI;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15651 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 29/02/2024 sentiti i difensori degli imputati, Avvocati Giuseppe Maria Moliterni per RO AC, IO ME per EL PA, LE LA HI per RA MA, LI IV per LI e EN Di AN e VA LO per RI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 7 marzo), in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma per quanto rileva in questa sede, ha: , confermato la condanna di OC RE per il reato di cui al capo capo El (qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup.) rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
escluso la contestata recidiva a carico di LI SS, confermando la condanna del predetto in ordine ai reati di cui ai capi C31, C32, C33, C35 (il primo, il terzo e il quarto qualificati ex art. 73, comma 5, T.U. Stup.), rideterminando la pena a carico del predetto in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
ridotto la pena a carico di EL PA GI - condannato per i capi D1 e D3 (qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup.) - alla misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa;
confermato le condanne a carico di: YO YA e RA MA per il reato di cui al capo A (art. 74 T.U. Stup.) i escludendo le contestate aggravanti;
di RO AC per il reato di cui capo C1 (artt. 73 e 80 T.U. Stup.); di RI CO per i reati di cui ai capi C36, C38 e C39 (tutti qualificati ai sensi dell'art. 73 , comma 5 /T.U. Stup.). 2. Avverso la sentenza di appello i predetti imputati hanno, a mezzo dei propri difensori, proposto ricorsi nei quali deducono: 2.1. EL PA GI: 1) violazione di legge della sentenza impugnata che non ha considerato che in relazione alle imputazioni ascritte all'imputato [capi D1 e D3] era intervenuto giudicato di assoluzione in favore dei coimputati (i fratelli IN e NG SC) ai quali i fatti erano ascritti in concorso con il EL PA (nella qualità di cedenti lo stupefacente acquistato dal' ricorrente). Pertanto, le ricostruzioni in fatto operate dalle due sentenze risultano assolutamente incompatibili il che impone l'annullamento della pronuncia di condanna;
2) erronea applicazione / dell'aumento sanzionatorio ex art. 81, secondo comma, cod. pen., atteso che l'acquisto o la cessione dello stesso stupefacente o di una parte di esso non possono essere considerati come due distinti reati. 2.2. OC RE: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale per il capo E1, fondata su una errata valutazione del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione che, in distinto procedimento a carico dei coimputati Di 2 OV RC e IN UG, ha ritenuto "pacificamente dimostrata l'intervenuta cessione dello stupefacente" oggetto dell'imputazione, senza avere superato le censure avanzate in sede di appello in merito alla prova del coinvolgimento in detto episodio del OC;
2) mancata declaratoria di intervenuta prescrizione per il capo E1, atteso che il reato è contestato come commesso nel febbraio 2015 e considerata la qualificazione ex comma 5 T.U. Stup.i è maturato il termine massimo ai sensi dell'art. 157 cod. pen. 2.3. RO .AC: unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine al capo A3, confermata dalla Corte di appello che non dato risposta alle doglienze formulate in sede di appello. In particolare, non è stata fornita idonea motivazione in ordine a quale sarebbe stata la condotta concorsuale dell'imputato, la cui responsabilità viene fondata su elementi altamente equivoci, quali il presunto rapporto con l'importatore dello stupefacente (LI CO) e la permanenza in Roma, e in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti indicativi della sua effettiva partecipazione all'illecita operazione;
peraltro, è stato indicato, quale elemento a carico, l'impossibilità di spiegare altrimenti la presenza dell'imputato a Roma nei primi giorni del 2015 e gli incontri con il LI, con evidente illegittima inversione dell'onere della prova. Tutto ciò senza contrastare gli elementi portati dalla SA e relativi alla lecita presenza del RO AC - e degli altri imputati panamensi - in Roma in quel periodo, finalizzata alla ricerca di rotoli di carta per imballaggio e di alluminio e alla circostanza che la stessa sentenza di primo grado aveva rilevato come altri fossero i soggetti realmente interessati alla spedizione della droga. A conferma di tale illogicità motivazionale si evidenzia che i coimputati IN sono stati assolti in sede di giudizio abbreviato e nella relativa sentenza il Gip ha rilevato come "non sussistono idonei elementi da cui dedurre che i cittadini panamensi ... coincidano con gli autori dell'invio del contenitore contenente cocaina, stante la mancata identificazione degli interlocutori stranieri delle conversazioni intercettate dal 4 maggio 2015 in avanti". 2.4. RA MA: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e alla escussione del collaboratore di giustizia SI, disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen. Quanto al primo profilo, si deduce che illegittimamente i primi giudici hanno ritenuto irrilevante la circostanza, eccepita dalla difesa dell'imputato, che i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate non erano stati allegati al fascicolo del dibattimento, rimanendo presso i locali della Procura fino alla loro consegna al perito, incaricato della loro trascrizione;
ciò ha sottratto alla disponibilità della difesa fondamentali elementi probatori determinando la loro inutilizzabilità in sede processuale. In ordine alla seconda doglianza, si rileva che l'escussione del collaboratore di giustizia non era affatto indispensabile come, con motivazione peraltro contraddittoria, ha ritenuto il collegio di primo grado;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'individuazione del ricorrente quale soggetto conversante del dialogo registrato il 18 marzo 2015 (progr. RIT 9027/15), elemento probatorio a fondamento 3 della ritenuta intraneità nell'ambito del sodalizio ex art. 74 T.U. Sturi [Capo A dell'imputazione]. Al riguardo, si deduce che la Corte di appello, pur richiesta con specifica istanza che ne evidenziava la decisività al fine del decidere, non ha voluto provvedere alla visione delle video riprese - in particolare quella relativa al giorno 18 marzo 2015 - dei luoghi antistanti il bar "Caffè 22" (individuato come uno dei punti in cui si svolgeva l'attività dell'organizzazione criminale); elemento che, invece, avrebbe dimostrato l'estraneità del RA alla lite intervenuta tra SM (uno dei capi dell'associazione) e un'altra persona, erroneamente ritenuta il ricorrente, che invece non era affatto presente nel luogo. Inoltre, la Corte territoriale è incorsa in un evidente travisamento della prova, laddove ha ritenuto che AD fosse soprannominato "IS" anziché, come risultante dagli atti di indagine, "Cammello" (circostanza, questa, esclusa da un'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato, per difetto di gravità indiziaria, il provvedimento applicativo della misura cautelare a carico, tra gli altri, del ricorrente, escludendo che il predetto fosse partecipe dell'associazione); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione e alla sussistenza della circostanza aggravante relativa al numero degli associati. Quanto al primo aspetto, si evidenzia che detta partecipazione è stata dedotta sulla base dell'unico episodio del 18 marzo 2015 (con ciò ponendosi in contrasto con la valutazione del Tribunale del riesame che, come già detto, aveva ritenuto detta circostanza insufficiente a detto fine), evento che non è comunque dimostrativo della sussistenza, a carico del RA, degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta partecipativa. In riferimento alla ritenuta aggravante, si deduce che il calcolo dei soggetti condannati per il capo A esclude che possa trattarsi di più di dieci persone. 2.5. YO YA: unico motivo - sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione - in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U. Stup. con particolare riferimento alla necessaria consapevolezza di essere parte integrante della stessa, e di prestare la propria attività per il raggiungimento dell'illecito scopo comune. Ciò in quanto l'unico dato che emerge è che l'imputato è soggetto dedito "allo spaccio di pezzi da cinque", mentre il collaboratore di giustizia SI ha riferito "di non aver mai avuto a che fare con l'imputato"; dalle intercettazioni di conversazioni risulta inoltre che YA non ha mai preso parte attiva alle stesse, limitandosi ad ascoltare gli interlocutori e a profferire poche e generiche parole. 2.6. LI SS: 1) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento all'affermata responsabilità dell'imputato per i quattro capi (C31, C32, C33 e C35), fondata su elementi equivoci e non concludenti, rappresentati esclusivamente dalle conversazioni intercettate intercorse tra PE DA e un altro soggetto, individuato nei "fratelli LI"; il cui contenuto non è comunque indicativo della quantità di stupefacente asseritamente negoziata, evidenziandosi che ad esclusione del capo 32 (per il quale l'imputazione originaria faceva riferimento a un kg. di cocaina, quantitativo poi ridotto dal Tribunale a 200 gr.) / le altre contestazioni contemplano "un imprecisato quantitativo di cocaina". Inoltre, in modo illegittimo, la prova della responsabilità del ricorrente è stata dedotta anche 4 dalla circostanza che PE è stato condannato in via definitiva, avendo concordato i motivi di appello. Si rileva altresì che a carico di LI non è stato acquisito nessun elemento probatorio significativo e che, sebbene le conversazioni relative ad acquisto o cessione di stupefacenti siano considerate dalla giurisprudenza utilizzabili a fini probatoria ("droga parlata"), nondimeno la Cassazione ha precisato che in questo caso è necessarickuna particolare attenzione nel valutare il contenuto di tali conversazioni, mentre nel caso di specie esse sono relative solo a meri appuntamenti e incontri preliminari (circostanza che non consente comunque di ritenere consumato il reato di cessione); 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del capo C32 ai sensi del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. Si evidenzia al proposito che il Tribunale aveva qualificato i tre episodi di cui ai capi C31, C33 e C35 ai sensi del comma 5 (in considerazione del fatto che non essendo "accompagnate o collegate al sequestro di sostanze stupefacenti impongono una valutazione prudente del grado di offensività della condotta"); per il capo C32, la Corte territoriale ha confermato la negativa valutazione dei primi Giudici, ma con motivazione illogica che ha fatto leva, da un lato, sul "dato ponderale" (peraltro incerto) e, dall'altro lato, sulla circostanza che il fatto "si colloca nell'ambito di una attività di cessione di stupefacente non episodica e occasionale, caratterizzata dal costante rifornimento dal medesimo soggetto, il che non fa ritenere minima l'offensività della condotta": profilo questo, si evidenzia, non indicativo, alla luce della giurisprudenza di legittimità, della esclusione dall'ambito applicativo del comma 5; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima della pena base per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e per gli aumenti a titolo di continuazione. Quanto al primo profilo si rileva che la riduzione ex art. 62 bis è stata operata nella misura di 1/6, senza alcuna motivazione in merito alla scelta di detta percentuale, assai inferiore al massimo previsto di 1/3. Anche per quanto concerne gli aumenti ex art. 81 secondo comma cod. pen. non vVa"rcuna spiegazione in ordine alla scelta della dosimetria sanzionatoria. 2.6.1. Con atto a firma dell'Avvocato IV sono stati proposti motivi nuovi. In particolare, vengono ripresi e approfonditi i profili relativi alle censure in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, fondata esclusivamente sui messaggi e conversazioni (in ordine all'interpretazione dei quali, si ribadisce che la sentenza impugnata non ha rispettato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "droga parlata"). Inoltre, la Corte di appello, che si è "appiattita" sulla motivazione del Tribunale, non si è confrontata con i motivi del gravame e ha, illogicamente, ritenuto che per il capo C32 l'accordo, ove mai intervenuto, fosse riferito a "200 grammi di cocaina" sulla base di un'equivoca indicazione "8,5" interpretata come 8.500 euro (prezzo ritenuto corrispondente a detta quantità). Anche in ordine alla mancata qualificazione del capo C32 ai sensi del comma 5, si deduce la illogicità della motivazione atteso che, oltre all'assoluta incertezza in ordine all'effettiva quantità di cocaina oggetto del presunto accordo, il Tribunale aveva evidenziato che lo stupefacente in questione "era stato restituito perché privo di effetti droganti" (sentenza di primo grado, pag. 199). Infine, si insiste sulla 5 illegittimità della riduzione della pena inflitta per il reato ritenuto più grave ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., riduzione operata nella misura di 1/6 senza alcuna motivazione. 2.7. RI CO: un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge (art. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione della sentenza di appello che ha confermato la condanna del ricorrente sulla base di elementi del tutto equivoci, rappresentati esclusivamente dalle conversazioni captate, in assenza della necessaria attenta valutazione del tenore delle stesse, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per rispettare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio,presupposto per l'affermazione di penale responsabilità. 2.7.1. Con memoria depositata il 20 febbraio 2024, l'Avvocato VA LO ha reiterato i rilievi critici relativi alla affermazione di penale responsabilità di RI, fondata su un'unica conversazione intercettata che comunque non dimostra la finalizzazione alla cessione dello stupefacente acquistato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di EL PA GI è fondato. La sentenza di appello (pag. 59 ss.) ha respinto le doglianze dell'imputato in ordine al suo coinvolgimento negli episodi contestati, ritenendo che il "fatto" accertato nella sentenza di assoluzione dei coimputati non si pone in insanabile contrasto con la statuizione di colpevolezza di EL PA (trattandosi invece di "una differente interpretazione dei medesimi dati fattuali": pag. 61), evidenziando, altresì, che il contenuto delle intercettazioni telefoniche successive al controllo ad opera della polizia giudiziaria consente di chiarire ogni dubbio circa il coinvolgimento del EL PA. Peraltro, come rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale, detta motivazione non risulta idonea a chiarire come, a fronte dell'assoluzione con sentenza definitiva dei due fratelli IN e di NG SC (soggetti che, secondo l'imputazione, avrebbero ceduto lo stupefacente a EL PA), possa residuare la responsabilità penale di quest'ultimo, la cui affermazione di penale responsabilità si fonda proprio sull'acquisto della droga dai predetti. 1.1. Anche in relazione alla questione oggetto del secondo motivo la motivazione della Corte territoriale non risulta adeguata. La sentenza impugnata fa riferimento a "cessioni di droga dai fratelli IN a EL PA, con il contributo di NG SC, verificatesi il 6 e 7 gennaio 2015". Peraltro, la motivazione sembra interamente riferirsi al solo fatto indicato al capo D1 (la cessione di 2 kg. di cocaina a EL PA per la successiva consegna a tale "Cristian", stupefacente rinvenuto nell'abitazione della NG, fatto peraltro indicato nel capo di imputazione come commesso il 5 gennaio 2015); nulla si dice in merito all'altro episodio di cui al capo D3 (la cessione di una imprecisata quantità di cocaina che i due IN avevano ordinato alla NG di consegnare a EL PA affinchè questi a sua volta la cedesse sempre a "Cristian"). Peraltro, mentre, come si è detto, per il capo D1 è indicata la data del 5 gennaio 2015, per l'altro fatto non è riportata nel capo di imputazione alcuna qualificazione temporale. 6 Su entrambi detti aspetti, si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello affinché verifichi - alla luce dell'intervenuta assoluzione dei soggetti cedenti la droga a EL PA - se comunque residuino elementi idonei a dimostrare che, quale che sia la provenienza della droga, tra EL PA e il "Cristian" sia intervenuta una cessione o, almeno, via sia stato un concreto accordo tra i predetti a ciò finalizzato. In caso affermativo, si dovrà altresì chiarire il rapporto tra i due capi di imputazione individuando, sulla base delle emergenze probatorie, il momento consumativo del fatto contestato sub D3. 1.2. E' opportuno infine precisare che, allo stato, detti reati - pur risalenti al gennaio 2015 e qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - non risultano prescritti. Infatti, a carico dell'imputato è stata ritenuta sussistente la contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale che - ancorchè giudicata equivalente alle attenuanti generiche - determina, ai sensi degli artt. 157 commi 2 e 3 e 161 comma 2, il prolungamento del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). 2. Il ricorso in favore di OC RE è parzialmente fondato. 2.1. Infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata (pag. 68 ss.) motiva in modo adeguato in ordine ai plurimi elementi a carico dell'imputato, richiamando non solo il giudicato relativo alla "intervenuta cessione della sostanza stupefacente di cattiva qualità ma non anche priva di effetti droganti" (Sez. 2 n. 36720 del 13/05/2021, a carico, tra gli altri, di IN RC;
nella quale, a pag. 48, si dà atto che Di OV, al quale OC ha consegnato la droga quale "corriere" per conto di IN, parla con quest'ultimo dello stupefacente ricevuto), ma anche le conversazioni intercettate, di significato evidente. 2. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo. Il fatto risale al febbraio del 2015 e già in primo grado è stata ritenuta l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73. A carico dell'imputato era stata contestata la recidiva - esclusa però dal Tribunale - e la sentenza di primo grado dà atto di un'unica causa di sospensione, derivante dalla disciplina "Covid 19" (di durata pari, al più, a 84 giorni). Il reato risulta quindi prescritto già prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto a OC estinto per intervenuta prescrizione 3. Il ricorso proposto da RO AC ND JO è fondato. I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'importazione in Italia di un rilevante quantitativo di cocaina sulla base di indizi, ritenuti indicativi della sua partecipazione all'operazione di acquisto da parte di LI CO di una ingente quantità di cocaina proveniente da Panama (il 7 maggio 2015 venivano sequestrati 95 kg. di stupefacente). In particolare, la Corte di appello evidenzia che: a) è certo che LI fosse il destinatario della droga;
b) ugualmente indiscutibili sono i rapporti tra costui e i cittadini panamensi (tra cui il ricorrente): LI aveva pagato il bed & breakfast ove i predetti risiedevano a Roma e tutti circolavano insieme a bordo dell'auto di LI;
c) la società panamense "IMM" emetteva la 7 fattura relativa all'importazione del generatore elettrico, all'interno del quale era contenuta la cocaina;
d) i panamensi non hanno fornito plausibili giustificazioni per la loro permanenza a Roma: tre sono rimasti latitanti, mentre RO AC - unico tratto in arresto - ha sostenuto di "essersi trattenuto a Roma per turismo", circostanza però smentita dalla conversazione - intercettata - con la moglie nella quale il predetto affermava "di non essere mai uscito e di non essere venuto per fare una passeggiata né niente". Da ciò, si conclude, l'unica possibile spiegazione della presenza dell'imputato a Roma - in concomitanza con l'avvio della spedizione sud americana di cocaina - è il coinvolgimento (suo e degli altri cittadini panamensi) nell'operazione di importazione della droga, mentre non assume rilievo la circostanza che i fratelli IN siano stati assolti in rito abbreviato, considerato che i rapporti dei predetti con il LI concernevano anche altri fatti adeguatamente dimostrati (in particolare i due dovevano procurargli ragazze bulgare per locali notturni che costui intendeva avviare) e che il riferimento alla mancanza di elementi a carico dei "panamensi" da parte del Gup dell'abbreviato è all'evidenza profilo del tutto irrilevante atteso che costoro non erano imputati dinanzi a quel Giudice. 3.1. Tale motivazione non è tale da dimostrare il superamento del ragionevole dubbio, presupposto, ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., per l'affermazione della penale responsabilità. Invero, gli indizi sopra indicati sono certamente idonei a provare la presenza a Roma aLt dell'imputato, unitamente agTilisigTeiti di origine panamense, nel periodo antecedente la spedizione da Panama del generatore elettrico e i suoi rapporti con LI (al quale tale generatore era destinato). Manca però una adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte del RO 3ackson della predetta spedizione e al ruolo da questi ricoperto nella commissione del reato. Sotto questo aspetto, la circostanza - valorizzata dai giudici di merito - che il predetto abbia fornito spiegazioni circa la sua presenza a Roma e i rapporti con LI ritenute poco verosimili, è certamente motivo di sospetto ma, in sé, non possiede valenza dimostrativa tale da provarne la colpevolezza. A tal fine bisognerebbe dimostrare: a) che RO AC fosse collegato con gli "spedizionieri" della droga (non essendo sufficiente il mero dato della nazionalità panamense); b) che egli fosse a conoscenza della spedizione del generatore con all'interno la cocaina;
c) che abbia fornito un concreto contributo causale nella stipulazione dell'accordo per l'importazione dello stupefacente e/o nelle attività volte ad assicurare a LI la consegna del generatore con la cocaina una volta giunto in Italia. Si impone quindi l'annullamento della sentenza relativamente alla posizione dell'imputato, con rinvio alla Corte territoriale che nel valutare se gli elementi probatori risultano idonei ad affermarne la responsabilità penale/ si atterrà al principio secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza 8 dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (così, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 - dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). 4. Il ricorso nell'interesse di RA MA SS SA è complessivamente infondato. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, non determina alcuna inutilizzabilità probatoria la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento di atti che rientrano nel novero di quelli contemplati nell'art. 431 cod. proc. pen. (la cui inclusione nel predetto fascicolo può comunque essere disposta ex officio ovvero chiesta dalle parti nell'ambito delle questioni preliminari ex art. 491, comma 2, cod. cit.). Inoltre, «in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, con conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contradditorio attesa la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anche tardivamente, le questioni sull'inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento» (Sez. 2, n. 14948 del 11/12/2017 - dep. 2018, Panuccio, Rv. 272644 - 01). In merito al secondo profilo dedotto dal ricorrente, è pacifico che quand'anche l'esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. non sia connotato da una particolare motivazione non si determina alcuna invalidità della prova così assunta. Ciò in quanto: «l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni (così, Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017 - dep. 2018, Carta, Rv. 272817 - 01, che ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale - nella specie di agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. - sorretta dalla formula "stante la necessità ai fini del decidere")». 4.2. Il secondo motivo risulta infondato. La sentenza impugnata, con motivazione non illogica (pag. 41 ss.), ha superato le doglianze difensive relative all'individuazione dell'imputato. In particolare, la Corte di appello - così come il Tribunale - ha ritenuto che l'imputato corrispondesse al soggetto denominato "IS" e definito dal RI "mio nipote", in quanto convivente della di lui nipote;
risulta, altresì, che RI, a sua volta, veniva appellato "zio" dal soggetto denominato "IS" (da identificare dunque proprio nel RA). Inoltre, la già citata 9 sentenza della Cassazione - Sez. 2 n. 36720 del 13/05/2021 - emessa nel procedimento a carico - tra gli altri - di TA AM, capo dell'associazione ex art. 74 T.U. Stup. oggetto dell'imputazione, ha ritenuto corretta la deduzione operata dai giudici di merito che in quel processo hanno individuato proprio nel RA il "IS", persona di fiducia dello AM. In questa sentenza si è infatti precisato (pag. 46) che «si traduce, in questo quadro, in una mera censura di fatto, la ritenuta opinabilità della sovrapponibilità delle persone del "IS" e del RA come illustrata dalla corte, anche essa come tale inammissibile. La stessa elaborazione della censura, lungi dall'illustrare i punti critici e i correlativi specifici vizi della motivazione, si connota piuttosto, in concreto, dopo l'indistinto richiamo ai vizi della motivazione, da una parte, in un generico quanto inammissibile richiamo alle argomentazioni svolte dalla difesa in sede di discussione (assunte apoditticamente come trascurate), dall'altra nella illustrazione di un passaggio della motivazione della corte di appello e, successivamente, nella mera citazione - volta a ribadire il "dubbio" circa l'identificazione con il RA del conversatore citato nei dialoghi come "IS" - di uno stralcio della ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva escluso tale sovrapposizione e quindi la stessa partecipazione del RA al sodalizio. Con la finale illustrazione delle conseguenze da trarre a fronte di tale ultima valutazione del collegio della cautela. Cosicchè permane, intangibile, l'articolata motivazione dei giudici, con la quale, mediante una coerente valorizzazione di passaggi delle conversazioni intercettate, delle reazioni dei soggetti individuati, dei loro legami intersoggettivi, della stretta tempistica intercorrente tra l'arresto del RA e i dialoghi captati, di precisi riferimenti alle modalità di svolgimento dell'arresto descritti come ben conosciuti personalmente dal IS ("so entrati troppo diretti"), appare coerente la ricostruzione che vede nel RA l'arrestato presso il caffè del SM e nello AM il vertice del sodalizio operante anche presso il predetto bar e, quindi, la riconduzione, al ricorrente, dello stupefacente rinvenuto in possesso del RA, quale suo subordinato a fronte del ruolo di "principale" eloquentemente riconosciuto allo AM dal RA medesimo. Laddove le risposte alle obiezioni difensive, circa il carattere non dirimente dell'uso nei confronti del RA anche di un soprannome ("cammello") diverso da quello emergente dalle conversazioni ("IS"), tanto più ove rese in un solido quadro indiziario, appaiono nient'affatto irragionevoli, e ogni critica circa il significato da attribuire alla reazione del RA nei confronti del SM - diverso dal contrasto interno tra due sodali - si muove ancora una volta sul mero piano fattuale». 4.3. Infondato è anche il terzo motivo. La partecipazione del RA all'associazione con al vertice AM è stata motivata in modo congruo (pag. 32 ss.) e si fonda su una serie di elementi probatori di indubbio spessore: il rapporto del ricorrente con AM e con RI, con la cui nipote l'imputato conviveva e che chiamava "zio"; la reazione allarmata di RI all'arresto di RA, che determinava la richiesta alla nipote di "far sparire" ciò che il ricorrente teneva a casa dei due;
la lite di RA - rimesso in libertà dopo l'arresto - con SM NO (altro sodale) davanti al bar centro delle operazioni di spaccio del sodalizio, nel corso della quale il ricorrente accusava SM di avere "fatto la spia" a suo danno;
10 comportamento, rischioso per l'associazione criminale, a seguito del quale RA veniva portato dallo "zio" RI davanti al capo AM che lo malmenava;
intenzione, manifestata da RA a RI, di chiedere lo stipendio di "quattro sacchi a settimana" [ossia 1.600 euro al mese] per la sua attività di cessione della droga. Tutto ciò, conclude la Corte romana, dimostra "la piena e consapevole partecipazione all'associazione facente capo al predetto AM, con il ruolo di pusher come gli altri ragazzi del bar, a lui subordinato, tanto da accettare e ritenere giusta la punizione ("m'ha alzato le mani TA ... adesso me le sò tenute ... mi sta bene zio", rivolto a RI) e da lui retribuito" (pag. 45). Inoltre, come detto, il ruolo del RA è preso in considerazione anche nella citata pronuncia della Cassazione, correttamente valutata dalla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Meramente reiterativa è la censura relativa all'aggravante del numero di partecipanti, già disattesa dalla sentenza di appello che, in modo non illogico, chiarisce che in tale numero rientrano non solo le persone già condannate con sentenza irrevocabile (nel procedimento definito con la già citata sentenza della Sez. 2 di questa Corte) e i condannati unitamente al ricorrente sub capo A (quattro, compreso RA) , ma anche ulteriori soggetti - che non sono stati individuati - ai quali si riferisce RI in una conversazione con VA RE (coimputato, la cui posizione è stata separata all'odierna udienza per un vizio di notifica al difensore). Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso proposto da YO YA è meramente reiterativo delle censure dedotte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, e dunque inammissibile. La sentenza di appello (pag. 40 ss.) precisa che il collaboratore SI ha dichiarato che il ricorrente era "uno dei pusher addetti al piccolo spaccio davanti al bar Nduja"; tale dichiarazione - precisa la Corte romana - trova conferma in intercettazioni ambientali, dalle quali risulta il ruolo di YA, che dialoga con RI in ordine alle quantità di droga venduta e ai relativi guadagni. Inoltre, l'attività del ricorrente era apprezzata da RI l che si è perciò opposto alla ventilata sostituzione del predetto con tale "Simon", apprezzamento condiviso anche dal "capo" AM e da un altro sodale, CU SS. In modo non illogico, la Corte di appello chiarisce che la circostanza che YA rimanga per lo più silente, recependo le indicazioni di RI, non toglie che egli "non solo fosse inserito nel gruppo di Gambati presso i cui vertici godesse di evidente considerazione, ma anche che era certamente consapevole dell'attività dell'associazione, della cui attività RI parlava con lui liberamente, e di farne parte, svolgendo talmente bene il proprio incarico, da essere ritenuto insostituibile con altri" (pag. 40). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di YO YA al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di tremila euro in favore della cassa d4le._ a m mende. 11 6. Parzialmente fondato è il ricorso proposto da LI AN. 6.1. Il primo motivo - con il quale si deduce l'estraneità dell'imputato ai reati per i quali è stato condannato - è infondato. La Corte territoriale motiva adeguatamente in ordine al contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse tra l'imputato - che agiva "di concerto" con il fratello RC, non ricorrente - contenuto chiaramente indicativo della cessione da parte di PE ai fratelli LI di cocaina. Correttamente, la sentenza impugnata evidenzia che il ricorrente - che nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere e nel dibattimento non si è sottoposto ad esame - ha rinunciato a fornire una spiegazione alternativa del contenuto di tali interlocuzioni, così corroborando la tenuta logica della motivazione di condanna (sul punto, si veda Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011, Allegra, Rv. 251313 - 01). Risulta quindi rispettato il principio (affermato, ex multis, da Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01) secondo cui «in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote». 6.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che i reati di cui ai capi C31, C33 e C35 risultano estinti per prescrizione. I relativi fatti - qualificati dal Tribunale ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - sono contestati come commessi nel giugno del 2015 e la Corte di appello ha escluso la recidiva;
pertanto essi si sono prescritti dopo la sentenza di secondo grado. In relazione a detti capi di imputazione la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio. 6.3. Fondato è il secondo motivo. In effetti, non è chiara la quantità di stupefacente oggetto del capo di imputazione C32, che secondo la originaria contestazione sarebbe stata pari a un chilogrammo di cocaina. Tale quantitativo è stato però ridotto dal Tribunale, sulla base del calcolo della somma che LI doveva versare al cedente, PE DA, ossia "8,5", cifra interpretata come corrispondente a "8.500 euro", equivalenti, in base al prezzo di mercato della cocaina, a "circa 200 grammi". Negli altri capi in cui veniva contestata ad LI una "imprecisata quantità di cocaina", sempre destinata alla vendita al dettaglio, i primi giudici hanno ritenuto i fatti qualificabili ai sensi del comma 5. Corretta è l'osservazione del ricorrente secondo cui il profilo della abitualità dell'acquisto di cocaina dal PE - valorizzata dalla Corte territoriale per escludere la ricorrenza del comma 5 - è connotato comune di tutti i capi (e in ciò nulla distingue tale episodio dagli altri). Resta quindi solo il dato ponderale, obiettivamente non esiguo, ma la cui determinazione sconta un evidente tasso di incertezza. Da qui la necessità di un approfondimento motivazionale della Corte di appello che, in sede di rinvio, valuterà la possibilità di una più precisa quantificazione 12 della cocaina oggetto del capo C32 e, conseguentemente, la sussistenza o meno dei presupposti per qualificare anche questo episodio ai sensi del comma 5. 6.4. Il terzo motivo è parzialmente fondato. 6.4.1. Fondata è la doglianza relativa alla diminuzione di pena conseguente alla concessione delle circostanze generiche. Queste erano già state riconosciute in primo grado e giudicate equivalenti rispetto alla contestata recidiva (e quindi non avevano inciso sulla dosimetria sanzionatoria). La Corte di appello ha escluso la recidiva, essendo il delitto in virtù del quale essa era stata applicata estinto ex art. 47, comma 12, ord. pen., e ha conseguentemente ridotto la pena ex art. 62 bis cod. pen. nella misura di 1/6, senza che sul punto vi sia alcuna motivazione. Questa Corte ha precisato (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule Onyeka, Rv. 277058 - 01) che «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio)». A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, il che impone l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, per nuova valutazione sul punto. 6.4.2. Assorbita nella declaratoria di prescrizione dei "reati satelliti" è, infine, la censura relativa agli aumenti di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen. 7. Il ricorso proposto da RI CO è manifestamente infondato. Trattasi di censure del tutto aspecifiche, a fronte della motivazione, non illogica, della Corte di appello (pag. 58 ss.) / che fornisce adeguata spiegazione in ordine agli acquisti effettuati da RI dello stupefacente ceduto da LI RC e delle ragioni per le quali esso non era destinato ad uso personale. Nel ricorso si criticano le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza di appello in modo del tutto astratto, senza confrontarsi con le argomentazioni in essa contenute. Da ciò deriva la inammissibilità del ricorso per cassazione, vizio che ricorre «quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Ry. 259425 - 01). Vizio che non può essere sanato dalla proposizione in favore dell'imputato della memoria recante "note di udienza" da parte dell'Avvocato LO, dal momento che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» 13 Il Presidente nsore (ex multis, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). Anche le considerazioni critiche proposte da parte del predetto difensore nell'odierna discussione orale in tema di aumenti di pena per la continuazione non sono ammissibili, in quanto estranee dall'ambito del motivo di ricorso. La inammissibilità del ricorso impedisce di valutare l'eventuale intervenuta prescrizione dei reati ascritti a RI (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01) e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL PA GI e RO AC LE JO, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC RE perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI SS limitatamente ai capi C31), C33) e C35) perché estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di LI SS limitatamente al reato di cui al capo C32) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso di RA AN SS SA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di YO YA e RI CO e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 febbraio 2024