Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
In materia di misure cautelari, costituisce mero errore materiale, e non violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., che richiede a pena di nullità che l'ordinanza cautelare contenga l'indicazione delle generalità dell'indagato, la imprecisione del solo "nome", qualora risultino esatti gli altri dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) e non vi siano dubbi sulla corretta identificazione dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 21939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21939 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO NC - Consigliere - N. 709
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 488/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC LE ER, nato in [...] il [...];
contro la ordinanza 13 luglio 2005 del Tribunale di Catanzaro;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
udito il pubblico ministero, in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che NC LE ER propone ricorso contro l'ordinanza 22 novembre 2005 del Tribunale di Catanzaro con la quale è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza 23 giugno 2005 di reiezione della revoca della misura cautelare disposta il 2 settembre 2004;
che, ad avviso del Tribunale, l'originaria prognosi cautelare non è mutata soltanto in ragione di una ritenuta imprecisione delle dichiarazioni rese da IO IL in altro procedimento a carico del medesimo ER, in quanto tale diversa conclusione non ha effetti su ciò che è stato riferito da IO IL in relazione ad altri episodi oggetto del presente procedimento e nel cui ambito vi è stata una valutazione di positiva attendibilità intrinseca ed estrinseca;
che, rileva ancora il giudice d'appello, le dichiarazioni della parte offesa IO IL sono riscontrate, oltre che dalla documentazione bancaria, anche quelle definite "drammatiche" rese da NC AV che ha riferito di una violenta aggressione a opera dell'odierno ricorrente;
che, rileva il giudice d'appello, in questo contesto si inseriscono le dichiarazione del coimputato IN NC relative al ruolo di ER nell'ambito del sodalizio mafioso capeggiato da NC TO e l'attuale stato di latitanza dell'imputato darebbe conferma degli appoggi offerti in suo favore dal sodalizio cui appartiene;
che, per il Tribunale infine, l'errore materiale nel quale sarebbe incorso il giudice per le indagini preliminari sulla completezza dei dati anagrafici risulta assolutamente irrilevante per la corretta identificazione di NC LE ER il cui luogo e data di nascita corrispondono a quelle rilevate dalle certificazioni dell'Ufficiale di stato civile del comune di Cetraro;
che, con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e di legge nonché il difetto di motivazione in punto di apprezzamento di un successivo accertamento giudiziale sull'attendibilità delle fonti di prova e in punto di incidenza sull'accusa di usura e di partecipazione ad associazione mafiosa;
che, ad avviso del ricorrente, la successiva inattendibilità delle fonti di prova raggiunta in altro procedimento avrebbe dovuto avere effetti nel presente procedimento, tenuto conto dell'interesse rilevate delle parti offese e della notevole conflittualità esistente che, nonostante sia stata posta in rilievo dal ricorrente, il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto non dedotte;
che il fatto nuovo posto in rilievo avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello a rivedere le considerazioni espresse dal giudice cautelare sull'attendibilità di IO IL, tenuto conto che nel diverso procedimento le sue dichiarazioni vengono definite non chiare, incoerenti e imprecise;
che le questioni relative alla successiva ritenuta inattendibilità della parte offesa e le incertezze sull'identificazione dell'imputato non avrebbero potuto essere precluse dal giudicato cautelare, in quanto si è in presenza di fatti nuovi e, con riferimento all'incertezze identificative, di questioni mai dedotte prima;
che il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle valutazione espresse dal Magistrato di sorveglianza secondo cui, come accertato nel 2003, ER avrebbe reciso ogni collegamento con la criminalità;
che il ricorrente deduce anche l'inconsistenza dell'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa in periodi antecedenti e successivi all'anno 2003, fondata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NC IN, delle quali non è riportato il contenuto e delle quali non è consentita un'analisi dell'iter logico per comprenderne la consistenza e il grado di inferenza;
che, ad avviso del ricorrente, la identificazione dell'attuale indagato è stata effettuata in base ad impresisi riferimenti a ER NC o ER NC fatti dalla parte offesa e le successive operazioni di identificazione sono state effettuate senza chiarire le ragioni per le quali si è giunti all'attuale indagato, e senza considerare le risultanze degli atti dell'ufficio anagrafe del comune di Cetraro, nei quali non risulta nè "NC" ER ne' "NC" ER nato in [...] il [...], bensì tale "ER NC LE, nato in [...] il [...]";
che, con un secondo motivo, si deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. a) per assoluta indeterminatezza e incertezza sulla persona dell'indagato, in quanto l'ordinanza cautelare del 2 settembre 2004 è diretta
contro
ER NC, nato in [...] il [...], persona inesistente agli atti dello stato civile del comune di Cetraro;
che, con motivi aggiunti proposti prima dell'udienza, il ricorrente insiste sul rilievo riguardante l'identificazione dell'indagato e sull'importanza di tale elemento per considerare se gli indizi cui si fa riferimento nel provvedimento riguardino la persona nei cui confronti si procede ovvero persona diversa;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
Considerato che il ricorso è volto esclusivamente a porre in discussione scelte valutative operate dal giudice cautelare e condivise dal giudice d'appello, senza dedurre reali punti critici delle argomentazioni e deficit argomentativi, bensì mero dissenso sulle motiva conclusioni raggiunte con il provvedimento impugnato;
che, come si è in sintesi riportato in narrativa, il giudice d'appello con argomento adeguati e coerenti ha posto in risalto la mancata deduzione di elementi nuovi che potessero incidere sulla precedente prognosi indiziaria formulata con il provvedimento cautelare;
che il giudice del riesame giunge, attraverso un coerente e esaustivo iter argomentativo, alla corretta conclusione dell'assoluta irrilevanza di prognosi espresse in altri procedimenti per fatti diversi, anche se riguardanti i medesimo soggetti;
che il giudice d'appello espone con completezza - nei limiti di una valutazione la cui unica finalità è quella di verificare se sia in presenza di fatti nuovi tali da scalfire la precedente prognosi cautelare - la inidoneità dei fatti dedotti ad incidere sugli elementi ab origine utilizzati per la prognosi indiziante la quale può essere posta in discussione da nuovi dati di tale consistenza oggettiva da imporre una c.prova di resistenza, che invece il giudice d'appello ha escluso in radice con una scelta assolutamente insindacabile in questa sede di legittimità;
che le questioni riferite alle non corrette generalità dell'indagato si sono in realtà rivelate meri errori in fatto risolti, in termini ragionevoli e corretti, dal giudice d'appello nel senso che gli accertamenti compiuti hanno reso evidente che il giudice per le indagini preliminari è incorso in un mero errore materiale;
che l'evocato art. 292 c.p.p., lett. a) là dove prescrive l'indicazione delle generalità dell'imputato prevede anche "o di quant'altro valga ad identificarlo", e ciò implica che ogni ulteriore elemento dal quale possa discendere l'identificazione dell'imputato rende non invalida l'ordinanza cautelare;
che l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale soddisfa l'esigenza prescritta dall'invocata disposizione, in quanto la sola imprecisione del "nome" accanto a una corretta indicazione degli altri dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) e la mancanza di altri soggetti registrati negli atti di stato civile del comune di Cetraro sono elementi che non possono ingenerare dubbi sulla corretta identificazione nell'imputato;
che, così, è infondato, in fatto e in diritto, il denunciato difetto di motivazione, in quanto il giudice d'appello - come si è in sintesi descritto in narrativa - ha posto in risalto i singoli elementi per i quali ha condiviso la valutazione espressa dal giudice per le indagini preliminari sul significato degli elementi posto in rilievo dal ricorrente ai fini della revoca della misura cautelare e, pertanto, la decisione è stata resa all'esito di tale ulteriore approfondimento;
che le censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere configurate come vizio di motivazione, allorché la stessa sia nei suoi contenuti fondamentali coerente, plausibile e corrispondente alle risultanze processuali in essa richiamate e riassunte;
che, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere ad una diversa interpretazione degli atti indizianti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (explurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074);
che il ricorso è inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 = in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006