Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 21939
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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In materia di misure cautelari, costituisce mero errore materiale, e non violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., che richiede a pena di nullità che l'ordinanza cautelare contenga l'indicazione delle generalità dell'indagato, la imprecisione del solo "nome", qualora risultino esatti gli altri dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) e non vi siano dubbi sulla corretta identificazione dell'indagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2006, n. 21939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21939
    Data del deposito : 9 marzo 2006

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