CASS
Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
Massime • 1
In tema di corruzione, la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2024, n. 44357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44357 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NE ND, nato a [...] il [...]; 2. LO IS OC, nato a [...] il [...]; 3. ET BE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 novembre 2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargíulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentito l'Avvocato NO Prontera, difensore di fiducia di LO e in sostituzione dell'Avvocato Bonsegna per l'imputato NE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine che venga dichiarata la prescrizione dei reati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44357 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 3 novembre 2023, in parziale riforma di quella di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lecce in data 17 marzo 2021, ha, per quel che rileva in questa sede, riconosciuto ad NE ND e LO IS OC la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 318 cod. pen. (capi B e C per NE - quale pubblico ufficiale corrotto - solo capo B per LO - quale privato corruttore), riducendo la pena inflitta ad NE ad anni uno e mesi dieci di reclusione - con la concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna - e la pena inflitta a LO ad anni uno e mesi otto di reclusione. 1.1. In particolare, la condanna è stata pronunciata per due ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione: per avere ricevuto (capo B) l'NE dal LO, grazie all'intervento di altri soggetti separatamente giudicati, una carabina ad aria compressa quale retribuzione per avere egli - nella qualità di appuntato scelto presso la Stazione dei Carabinieri di Porte AR - redatto un'informativa relativa all'insussistenza di elementi ostativi all'accoglimento di una istanza di revoca del divieto di detenere di armi a suo tempo imposto al LO;
per avere ricevuto il predetto (capo C) da CC AN - separatamente giudicato - una giara antica in terracotta quale retribuzione indebita per non avere provveduto ad elevare contravvenzione e a disporre il sequestro del motociclo a carico del CC che veniva fermato da NE a bordo di detto mezzo privo della copertura assicurativa obbligatoria (fatti commessi, rispettivamente, tra il 4 luglio e il 6 novembre 2014 e il 27 ottobre 2014). 2. La Corte di appello ha altresì riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 i reati ascritti a ET BE ai capi D) ed E) (due episodi di cessione di stupefacenti di tipo cocaina, rispettivamente, per 30 grammi e per 10 grammi, avvenuti in epoca anteriore e prossima al 27 agosto 2014, il primo, e il 29 agosto 2014, il secondo), riducendo ad anni due di reclusione ed euro 4.500 di multa la pena a carico del predetto ed eliminando le pene accessorie inflitte in primo grado. 3. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorsi, nei quali deducono i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4. NE ND: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di corruzione passiva sub capo B;
al riguardo si rileva che difetta la prova in ordine all'esistenza di un previo accordo tra corruttore e corrotto (non emergendo sul punto la necessaria piattaforma probatoria ex art. 192 cod. proc. pen.), in specie avente ad oggetto il contestato impegno dell'NE a compiere atti ricollegabili alla funzione esercitata (si rileva che un vago interesse per quel tipo di carabina era stato manifestato dal ricorrente nel 2008, al 2 momento dell'arresto del LO, e quindi ben sei anni prima l'asserito compimento dell'atto di ufficio). Inoltre, secondo il ricorrente, difettava in capo all'imputato un potere funzionale in ordine all'atto asseritamente compiuto, sostenendosi che la redazione della nota - peraltro non riconducibile al predetto - è stata firmata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto AR e che in ogni caso detto parere esulava dal potere funzionale della predetta Stazione dei Carabinieri rientrando invece nelle attribuzioni del Comando provinciale di Lecce;
2) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'altro episodio di corruzione contestata (capo C), rilevandosi che l'imputato non ha proceduto ad alcun accertamento nei confronti del CC e che la consegna della giara da parte di questi al ricorrente costituisce un mero donativo di modico valore, non collegato al compimento di alcun atto di ufficio, e dunque è penalmente irrilevante. 5. LO IS OC: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'accordo illecito tra NE e il ricorrente, elemento costitutivo essenziale della fattispecie di corruzione - anche impropria - contestata al capo B), in merito al quale si rileva che non è emersa alcuna prova circa l'effettiva esistenza di un tale accordo avente ad oggetto l'impegno permanente del Pubblico ufficiale a compiere atti ricollegabili alla funzione esercitata e stipulato precedentemente alla asserita redazione del parere da parte di NE (circostanza questa che, alla luce dei risultati dell'istruttoria, deve in ogni caso essere esclusa). Inoltre, non vi sono neppure prove di un effettivo interessamento del Pubblico ufficiale NE in favore di LO, dell'esistenza di un potere funzionale dello stesso e della concreta utilità dell'eventuale attività prestata dal pubblico ufficiale, sostenendosi che, comunque, l'utilità percepita dal Pubblico ufficiale ha natura di "donativo d'uso" e dunque la condotta non rileva penalmente;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento a favore dell'imputato delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., negate dalla Corte di appello in modo assertivo e contraddittorio, atteso che l'obiettiva assai modesta gravità del fatto era stata riconosciuta con l'individuazione degli indici idonei per l'applicazione dell'art. 323 bis cod. pen. 6. ET BE: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i due episodi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., fondata in sostanza esclusivamente sul giudicato di condanna, in sede di rito abbreviato, a carico di CC (acquirente della cocaina) e in assenza dei necessari autonomi elementi probatori di riscontro, richiesti dall'art. 238 bis cod. proc. pen. Si rileva altresì che i Giudici di merito non hanno considerato che il CC, sentito nel dibattimento di primo grado, non ha indicato quale venditore della droga l'imputato, ma si è riferito in modo generico a un tal "ET", non potendosi dunque escludere che egli abbia acquistato la cocaina non dal ricorrente ma da uno dei suoi fratelli, NO e AN, che risultano coinvolti in fatti relativi a cessione di droga;
2) in correlazione al primo motivo si deduce l'assenza da parte della sentenza impugnata di una 3 specifica valutazione delle censure mosse con l'atto di appello atteso che la Corte territoriale si è totalmente "appiattita" sulla sentenza del Tribunale senza approfondire il tema - dedotto dall'appellante - relativo alla mancanza della necessaria piattaforma probatoria;
3) si censura infine la sentenza di appello in relazione all'affermazione della sussistenza della contestata recidiva che, in modo illogico e illegittimo, non ha preso in considerazione le concrete connotazioni dei fatti oggetto del giudizio, ma si è fondata sulla circostanza che dopo di essi ET ha commesso ulteriori reati in materia di stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque risultano inammissibili. 2. Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme". Situazione, questa, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01, che ha precisato come in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione). 2.1. Pertanto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01). 3. Manifestamente infondati sono i motivi contenuti nel ricorso in favore di NE. 3.1. La sentenza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla responsabilità dell'imputato per i due episodi di corruzione (d'altronde i fatti non sono negati dall'imputato che si limita a dedurre che la consegna della carabina e la dazione della giara non integrano la 4 fattispecie di corruzione). Essi sono stati qualificati ai sensi dell'art. 318 cod. pen., anche se dalle motivazioni delle sentenze di merito emerge che NE ha anche violato i propri doveri di ufficio, atteso che, in riferimento al capo B) «il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell'atto finale» (da ultimo, Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266923 - 01) e che nell'episodio contestato sub C) ha omesso il compimento di atti del proprio ufficio, non procedendo alla contravvenzione nei confronti di CC e al sequestro del motociclo del predetto, atti dovuti considerata l'assenza della copertura assicurativa obbligatoria. 3.2. Per quanto riguarda l'asserita "incompetenza" dell'NE in merito alla nota recante il parere non ostativo alla revoca del divieto di detenere armi da parte di LO, la sentenza impugnata chiarisce che, sebbene era il Comando provinciale che avrebbe inviato l'incarto completo alla Prefettura di competenza, la nota, predisposta dal ricorrente e trasmessa dal Comandante della Stazione, integrava un elemento informativo rilevante in vista dell'adozione dell'atto. 3.3. Circa la asserita natura di "donativo d'uso" delle due illecite "retribuzioni" in favore dell'imputato, si è già chiarito che in tema di corruzione la dazione di regali (nella specie buoni pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. del 49524 del 03/10/2017, P.m. in proc. Scapolan, Rv. 271496 - 01). Pertanto, non può applicarsi al caso in esame il principio, invocato dal ricorrente, secondo cui (Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco, Rv. 269836 - 01) «l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro)»: infatti, presupposto per l'irrilevanza penale del fatto è che si tratti di donativi non correlati allo svolgimento della pratica in favore del privato e che, comunque, la condotta del pubblico ufficiale risulti conforme ai propri doveri il che nel caso in esame, come sopra chiarito, non è. 4. Manifestamente infondate sono anche le censure mosse alla sentenza d'appello dall'imputato LO. 5 4.1. La circostanza che l'interesse per la carabina sia sorta in NE nel 2008 non toglie che l'effettiva instaurazione del pactum sceleris si sia potuta concretizzare solo allorquando questi si è trovato, nell'ambito delle sue attribuzioni pubbliche, a dover svolgere una funzione relativa alla pratica che riguardava LO. D'altronde, si è già precisato che in caso di accordo corruttivo antecedente o coevo al compimento dell'atto di ufficio si versa in ipotesi di corruzione antecedente, a nulla rilevando che il compenso venga corrisposto in epoca successiva, procrastinando in tal modo l'esecuzione e non la consumazione del reato, già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo (Sez. 6, n. 7505 del 25/03/1994, Caputo, Rv. 199017; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270856 - 01) e che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità e tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione, è in tale momento che esso si consuma (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023 - dep. 16/04/2024, Virga c. Saguto, Rv. 286:376 - 01). 4.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, da un lato, l'attenuante di cui all'art. 323/sa -cod. pen. si fonda sulla particolare tenuità del fatto di reato e che, dall'altro lato, il rigetto delle attenuanti generiche è motivata dalla Corte territoriale non solo in ragione dell'assenza di elementi di segno positivo, ma anche per "la negativa personalità dell'imputato, lumeggiata dalle risultanze del certificato penale". In tal modo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio, consolidato (v. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettnelli, Rv. 271269 - 01), secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)». 5. Inammissibili, in quanto infondati in modo manifesto, sono infine i motivi dedotti dall'imputato ET. 5.1. La Corte territoriale ha basato la conferma della condanna non solo sul contenuto della sentenza irrevocabile a carico del CC (come sostiene il ricorrente) ma anche sulla deposizione dibattimentale del predetto, acquirente della droga, (dalla quale si evince chiaramente che il venditore era proprio l'imputato) e della testimonianza della persona - AN MA - che lo ha accompagnato dal ET per saldare l'acquisto della droga. AN ha anche precisato che nel corso del viaggio si era fermato a uno sportello bancomat per prelevare 400 euro poi prestati a CC per acquistare la droga da ET. Ancora, dagli accertamenti di Polizia giudiziaria (e in particolare dalla registrazione della conversazione ambientale) risulta che CC, arrivato sul luogo dell'acquisto, ha pronunciato la frase "ciao BE"; circostanza dalla quale, in modo del tutto logico, la Corte di appello ricava ulteriore elemento a conferma del fatto che il venditore della droga si deve identificare proprio nel 6 ET (che di nome proprio fa, appunto, "BE"). Del tutto irrilevante è poi la circostanza che non sia stata individuata la cittadina straniera intestataria dell'utenza telefonica cellulare utilizzata dal ET per concordare con CC la cessione della droga. 5.2. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. La contestata recidiva reiterata è stata confermata dalla sentenza impugnata alla luce dei due precedenti penali a carico dell'imputato (uno per furto in abitazione tentato e l'altro per furto con strappo consumato, commessi non molto tempo prima i fatti qui giudicati), reati connotati, come quello in esame, da motivi di lucro. Elementi ritenuti, non illogicamente, dimostrativi della "evidente indifferenza, se non avversione, al rispetto delle leggi e di una personalità pervicacemente proclive a delinquere sulla quale le precedenti condanne non hanno inciso in maniera significativa". Trattasi di motivazione conforme al principio secondo cui il Giudice per applicare la recidiva deve effettuare una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 - 01) e dunque non sindacabile in sede di legittimità. 6. La inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati priva di rilievo l'eccezione di intervenuta prescrizione dei reati ai predetti ascritti. E' vero che i due episodi di corruzione risalgono all'ottobre e al novembre del 2014 e che ad essi deve applicarsi l'editto sanzionatorio precedente alla modifica della I.n. 3/2019, che per il reato di cui all'art. 318 cod. pen. prevedeva la pena massima di cinque anni di reclusione, con periodo massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, e che la riqualificazione dei reati a carico di ET ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup. ha ridotto a tale limite anche il termine di prescrizione degli stessi. 6.1. Le Sez. Unite di questa Corte (sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 — 01) hanno però affermato il principio in base al quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)». Alla inammissibilità dei ricorsi segue, come per legge, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, non rilevandosi elementi dimostrativi di assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il sigliere est so Il Presidente
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargíulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentito l'Avvocato NO Prontera, difensore di fiducia di LO e in sostituzione dell'Avvocato Bonsegna per l'imputato NE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in subordine che venga dichiarata la prescrizione dei reati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44357 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 3 novembre 2023, in parziale riforma di quella di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lecce in data 17 marzo 2021, ha, per quel che rileva in questa sede, riconosciuto ad NE ND e LO IS OC la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 318 cod. pen. (capi B e C per NE - quale pubblico ufficiale corrotto - solo capo B per LO - quale privato corruttore), riducendo la pena inflitta ad NE ad anni uno e mesi dieci di reclusione - con la concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna - e la pena inflitta a LO ad anni uno e mesi otto di reclusione. 1.1. In particolare, la condanna è stata pronunciata per due ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione: per avere ricevuto (capo B) l'NE dal LO, grazie all'intervento di altri soggetti separatamente giudicati, una carabina ad aria compressa quale retribuzione per avere egli - nella qualità di appuntato scelto presso la Stazione dei Carabinieri di Porte AR - redatto un'informativa relativa all'insussistenza di elementi ostativi all'accoglimento di una istanza di revoca del divieto di detenere di armi a suo tempo imposto al LO;
per avere ricevuto il predetto (capo C) da CC AN - separatamente giudicato - una giara antica in terracotta quale retribuzione indebita per non avere provveduto ad elevare contravvenzione e a disporre il sequestro del motociclo a carico del CC che veniva fermato da NE a bordo di detto mezzo privo della copertura assicurativa obbligatoria (fatti commessi, rispettivamente, tra il 4 luglio e il 6 novembre 2014 e il 27 ottobre 2014). 2. La Corte di appello ha altresì riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 i reati ascritti a ET BE ai capi D) ed E) (due episodi di cessione di stupefacenti di tipo cocaina, rispettivamente, per 30 grammi e per 10 grammi, avvenuti in epoca anteriore e prossima al 27 agosto 2014, il primo, e il 29 agosto 2014, il secondo), riducendo ad anni due di reclusione ed euro 4.500 di multa la pena a carico del predetto ed eliminando le pene accessorie inflitte in primo grado. 3. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorsi, nei quali deducono i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4. NE ND: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di corruzione passiva sub capo B;
al riguardo si rileva che difetta la prova in ordine all'esistenza di un previo accordo tra corruttore e corrotto (non emergendo sul punto la necessaria piattaforma probatoria ex art. 192 cod. proc. pen.), in specie avente ad oggetto il contestato impegno dell'NE a compiere atti ricollegabili alla funzione esercitata (si rileva che un vago interesse per quel tipo di carabina era stato manifestato dal ricorrente nel 2008, al 2 momento dell'arresto del LO, e quindi ben sei anni prima l'asserito compimento dell'atto di ufficio). Inoltre, secondo il ricorrente, difettava in capo all'imputato un potere funzionale in ordine all'atto asseritamente compiuto, sostenendosi che la redazione della nota - peraltro non riconducibile al predetto - è stata firmata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto AR e che in ogni caso detto parere esulava dal potere funzionale della predetta Stazione dei Carabinieri rientrando invece nelle attribuzioni del Comando provinciale di Lecce;
2) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'altro episodio di corruzione contestata (capo C), rilevandosi che l'imputato non ha proceduto ad alcun accertamento nei confronti del CC e che la consegna della giara da parte di questi al ricorrente costituisce un mero donativo di modico valore, non collegato al compimento di alcun atto di ufficio, e dunque è penalmente irrilevante. 5. LO IS OC: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'accordo illecito tra NE e il ricorrente, elemento costitutivo essenziale della fattispecie di corruzione - anche impropria - contestata al capo B), in merito al quale si rileva che non è emersa alcuna prova circa l'effettiva esistenza di un tale accordo avente ad oggetto l'impegno permanente del Pubblico ufficiale a compiere atti ricollegabili alla funzione esercitata e stipulato precedentemente alla asserita redazione del parere da parte di NE (circostanza questa che, alla luce dei risultati dell'istruttoria, deve in ogni caso essere esclusa). Inoltre, non vi sono neppure prove di un effettivo interessamento del Pubblico ufficiale NE in favore di LO, dell'esistenza di un potere funzionale dello stesso e della concreta utilità dell'eventuale attività prestata dal pubblico ufficiale, sostenendosi che, comunque, l'utilità percepita dal Pubblico ufficiale ha natura di "donativo d'uso" e dunque la condotta non rileva penalmente;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento a favore dell'imputato delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., negate dalla Corte di appello in modo assertivo e contraddittorio, atteso che l'obiettiva assai modesta gravità del fatto era stata riconosciuta con l'individuazione degli indici idonei per l'applicazione dell'art. 323 bis cod. pen. 6. ET BE: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i due episodi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., fondata in sostanza esclusivamente sul giudicato di condanna, in sede di rito abbreviato, a carico di CC (acquirente della cocaina) e in assenza dei necessari autonomi elementi probatori di riscontro, richiesti dall'art. 238 bis cod. proc. pen. Si rileva altresì che i Giudici di merito non hanno considerato che il CC, sentito nel dibattimento di primo grado, non ha indicato quale venditore della droga l'imputato, ma si è riferito in modo generico a un tal "ET", non potendosi dunque escludere che egli abbia acquistato la cocaina non dal ricorrente ma da uno dei suoi fratelli, NO e AN, che risultano coinvolti in fatti relativi a cessione di droga;
2) in correlazione al primo motivo si deduce l'assenza da parte della sentenza impugnata di una 3 specifica valutazione delle censure mosse con l'atto di appello atteso che la Corte territoriale si è totalmente "appiattita" sulla sentenza del Tribunale senza approfondire il tema - dedotto dall'appellante - relativo alla mancanza della necessaria piattaforma probatoria;
3) si censura infine la sentenza di appello in relazione all'affermazione della sussistenza della contestata recidiva che, in modo illogico e illegittimo, non ha preso in considerazione le concrete connotazioni dei fatti oggetto del giudizio, ma si è fondata sulla circostanza che dopo di essi ET ha commesso ulteriori reati in materia di stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque risultano inammissibili. 2. Preliminarmente, va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme". Situazione, questa, che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ancora, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Rezzuto, Rv. 285504 - 01, che ha precisato come in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione). 2.1. Pertanto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01). 3. Manifestamente infondati sono i motivi contenuti nel ricorso in favore di NE. 3.1. La sentenza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla responsabilità dell'imputato per i due episodi di corruzione (d'altronde i fatti non sono negati dall'imputato che si limita a dedurre che la consegna della carabina e la dazione della giara non integrano la 4 fattispecie di corruzione). Essi sono stati qualificati ai sensi dell'art. 318 cod. pen., anche se dalle motivazioni delle sentenze di merito emerge che NE ha anche violato i propri doveri di ufficio, atteso che, in riferimento al capo B) «il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell'atto finale» (da ultimo, Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266923 - 01) e che nell'episodio contestato sub C) ha omesso il compimento di atti del proprio ufficio, non procedendo alla contravvenzione nei confronti di CC e al sequestro del motociclo del predetto, atti dovuti considerata l'assenza della copertura assicurativa obbligatoria. 3.2. Per quanto riguarda l'asserita "incompetenza" dell'NE in merito alla nota recante il parere non ostativo alla revoca del divieto di detenere armi da parte di LO, la sentenza impugnata chiarisce che, sebbene era il Comando provinciale che avrebbe inviato l'incarto completo alla Prefettura di competenza, la nota, predisposta dal ricorrente e trasmessa dal Comandante della Stazione, integrava un elemento informativo rilevante in vista dell'adozione dell'atto. 3.3. Circa la asserita natura di "donativo d'uso" delle due illecite "retribuzioni" in favore dell'imputato, si è già chiarito che in tema di corruzione la dazione di regali (nella specie buoni pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. del 49524 del 03/10/2017, P.m. in proc. Scapolan, Rv. 271496 - 01). Pertanto, non può applicarsi al caso in esame il principio, invocato dal ricorrente, secondo cui (Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco, Rv. 269836 - 01) «l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro)»: infatti, presupposto per l'irrilevanza penale del fatto è che si tratti di donativi non correlati allo svolgimento della pratica in favore del privato e che, comunque, la condotta del pubblico ufficiale risulti conforme ai propri doveri il che nel caso in esame, come sopra chiarito, non è. 4. Manifestamente infondate sono anche le censure mosse alla sentenza d'appello dall'imputato LO. 5 4.1. La circostanza che l'interesse per la carabina sia sorta in NE nel 2008 non toglie che l'effettiva instaurazione del pactum sceleris si sia potuta concretizzare solo allorquando questi si è trovato, nell'ambito delle sue attribuzioni pubbliche, a dover svolgere una funzione relativa alla pratica che riguardava LO. D'altronde, si è già precisato che in caso di accordo corruttivo antecedente o coevo al compimento dell'atto di ufficio si versa in ipotesi di corruzione antecedente, a nulla rilevando che il compenso venga corrisposto in epoca successiva, procrastinando in tal modo l'esecuzione e non la consumazione del reato, già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo (Sez. 6, n. 7505 del 25/03/1994, Caputo, Rv. 199017; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270856 - 01) e che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità e tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione, è in tale momento che esso si consuma (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023 - dep. 16/04/2024, Virga c. Saguto, Rv. 286:376 - 01). 4.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, da un lato, l'attenuante di cui all'art. 323/sa -cod. pen. si fonda sulla particolare tenuità del fatto di reato e che, dall'altro lato, il rigetto delle attenuanti generiche è motivata dalla Corte territoriale non solo in ragione dell'assenza di elementi di segno positivo, ma anche per "la negativa personalità dell'imputato, lumeggiata dalle risultanze del certificato penale". In tal modo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio, consolidato (v. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettnelli, Rv. 271269 - 01), secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)». 5. Inammissibili, in quanto infondati in modo manifesto, sono infine i motivi dedotti dall'imputato ET. 5.1. La Corte territoriale ha basato la conferma della condanna non solo sul contenuto della sentenza irrevocabile a carico del CC (come sostiene il ricorrente) ma anche sulla deposizione dibattimentale del predetto, acquirente della droga, (dalla quale si evince chiaramente che il venditore era proprio l'imputato) e della testimonianza della persona - AN MA - che lo ha accompagnato dal ET per saldare l'acquisto della droga. AN ha anche precisato che nel corso del viaggio si era fermato a uno sportello bancomat per prelevare 400 euro poi prestati a CC per acquistare la droga da ET. Ancora, dagli accertamenti di Polizia giudiziaria (e in particolare dalla registrazione della conversazione ambientale) risulta che CC, arrivato sul luogo dell'acquisto, ha pronunciato la frase "ciao BE"; circostanza dalla quale, in modo del tutto logico, la Corte di appello ricava ulteriore elemento a conferma del fatto che il venditore della droga si deve identificare proprio nel 6 ET (che di nome proprio fa, appunto, "BE"). Del tutto irrilevante è poi la circostanza che non sia stata individuata la cittadina straniera intestataria dell'utenza telefonica cellulare utilizzata dal ET per concordare con CC la cessione della droga. 5.2. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. La contestata recidiva reiterata è stata confermata dalla sentenza impugnata alla luce dei due precedenti penali a carico dell'imputato (uno per furto in abitazione tentato e l'altro per furto con strappo consumato, commessi non molto tempo prima i fatti qui giudicati), reati connotati, come quello in esame, da motivi di lucro. Elementi ritenuti, non illogicamente, dimostrativi della "evidente indifferenza, se non avversione, al rispetto delle leggi e di una personalità pervicacemente proclive a delinquere sulla quale le precedenti condanne non hanno inciso in maniera significativa". Trattasi di motivazione conforme al principio secondo cui il Giudice per applicare la recidiva deve effettuare una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 - 01) e dunque non sindacabile in sede di legittimità. 6. La inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati priva di rilievo l'eccezione di intervenuta prescrizione dei reati ai predetti ascritti. E' vero che i due episodi di corruzione risalgono all'ottobre e al novembre del 2014 e che ad essi deve applicarsi l'editto sanzionatorio precedente alla modifica della I.n. 3/2019, che per il reato di cui all'art. 318 cod. pen. prevedeva la pena massima di cinque anni di reclusione, con periodo massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, e che la riqualificazione dei reati a carico di ET ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup. ha ridotto a tale limite anche il termine di prescrizione degli stessi. 6.1. Le Sez. Unite di questa Corte (sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 — 01) hanno però affermato il principio in base al quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)». Alla inammissibilità dei ricorsi segue, come per legge, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, non rilevandosi elementi dimostrativi di assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il sigliere est so Il Presidente