Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 21524
CASS
Sentenza 15 marzo 2007

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In tema di equa riparazione, con riferimento a condotte criminose la cui rilevanza penale, precedentemente sanzionata, è stata successivamente abrogata, compito del giudice della riparazione è quello di verificare se le condotte addebitate all'istante, sanzionabili in base alla normativa del tempo, siano state dal giudice di merito ritenute esistenti - e dunque l'assoluzione sia stata pronunziata in ragione della modifica legislativa - oppure se il giudice di merito abbia ritenuto non provati gli addebiti: solo in tale secondo caso la riparazione non potrà essere esclusa, essendo l'assoluzione riconducibile al proscioglimento nel merito dell'istante. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza da parte della Corte territoriale, atteso che il proscioglimento del prevenuto dal reato di abuso di ufficio era avvenuto solo in conseguenza dell'abrogazione della rilevanza penale della condotta incriminata da parte della L. n. 234 del 1997).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 21524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21524
    Data del deposito : 15 marzo 2007

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