Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il comma 5 dell'art.314 cod.proc.pen. esclude l'esistenza del diritto alla riparazione nei casi in cui la sentenza favorevole all'imputato discenda dall'avvenuta abrogazione della norma incriminatrice; ne deriva che, allorquando l'assoluzione venga pronunciata in applicazione di tali modifiche, non si versa in ipotesi di detenzione ingiustificata e non sussiste diritto alla riparazione. Nell'affermare tale principio, il collegio ha stabilito che le modifiche apportate dalla legge 16 luglio 1997 n.234 hanno comportato una parziale abrogazione delle fattispecie previste dall'art.323 cod.pen..
Nel caso in cui sia stata pronunciata assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato a seguito di modifica legislativa, non rileva ai fini dell'esclusione, ex art.341, comma 5 cod.proc.pen., del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudice abbia utilizzato una formula terminativa impropria (nella specie 'perche' il fatto non sussistè), dovendosi guardare alla volontà effettiva contenuta nella decisione (Fattispecie relativa ad assoluzione per il reato ex art.323 cod.pen., come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n.234).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2001, n. 22927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22927 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO EL - Presidente - del 23/04/2001
1. Dott. MAZZA FABIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 1865
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 047905/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT EL N. IL 03/10/1953
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 06/06/2000 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito MONETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
AT EL ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 6 giugno 2000 della Corte d'appello di Palermo che ha respinto la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 19 marzo al 9 aprile 1993, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa per il reato di cui all'art. 323, comma 2^, cod. pen. da cui era stato successivamente assolto con sentenza divenuta irrevocabile. Avendo, la Corte d'appello, ritenuto che l'assoluzione fosse dovuta alla modifica della citata norma incriminatrice il ricorrente deduce innanzitutto violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 comma 5^ c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, perché
l'assoluzione era stata pronunziata, nel processo penale, con la formula "perché il fatto non sussiste" e tale formula non preclude il diritto alla riparazione. Con il secondo motivo si deduce violazione della medesima norma perché preclusiva della riparazione non è la semplice "rimodulazione" della norma ma la sua abrogazione. Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Va premesso che il ricorrente non pone in discussione che l'assoluzione nel processo penale sia avvenuta a seguito della modifica legislativa del delitto di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della l. 16 luglio 1997 n. 234. Su questa statuizione deve pertanto ritenersi ormai formato il giudicato interno.
Rimane invece ancora in discussione il problema se la formula assolutoria usata dal giudice di merito ("perché il fatto non sussiste") osti alla possibilità di applicazione del comma 5^ dell'art. 314 c.p.p. che esclude il diritto alla riparazione quando la sentenza abbia affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per la soluzione di questo problema non appare utile il richiamo, fatto dal ricorrente, alla giurisprudenza che si è formata nel caso di contrasto tra motivazione e dispositivo perché, nel caso in esame, il problema da risolvere non riguarda un contrasto tra motivazione e dispositivo ma la prevalenza da attribuire, nell'interpretazione della sentenza, al dato formale o a quello sostanziale al fine di verificare se un dispositivo formalmente preclusivo dell'esclusione della riparazione possa essere invece interpretato tenendo conto del percorso logico seguito dal giudice nella motivazione.
A parere della Corte questo secondo orientamento è da ritenere corretto. Costituisce principio costantemente affermato che il dispositivo che non si ponga in palese contrasto con la motivazione (nel qual caso valgono effettivamente i principi invocati dal ricorrente) ma presenti aspetti necessari di chiarimento vada interpretato secondo quanto affermato in motivazione al fine di pervenire ad un risultato ermeneutico il più possibile prossimo alla volontà del giudice.
Orbene, nel caso in esame, è indiscusso, non contestato e non più contestabile che l'assoluzione del ricorrente nel processo penale è avvenuta per l'intervenuta modifica o abrogazione dell'art. 323 cod. pen. e conseguentemente il giudice di merito, che ha giudicato il ricorrente, ha usato una formula di assoluzione impropria mentre la formula corretta avrebbe dovuto essere quella indicata nel comma 5^ citato. Ne consegue che, questa essendo la volontà del giudice che ha pronunziato l'assoluzione, non può il giudice della riparazione sovrapporre la sua volontà sulla base di una semplice improprietà formale nella redazione del dispositivo. Diversamente il diritto alla riparazione sarebbe ricollegato alle espressioni formali (che possono operare anche in senso contrario all'interesse dell'istante) e non alla ingiustizia della privazione della libertà personale. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. In realtà la modifica del delitto di abuso di ufficio ha comportato non solo una riformulazione della norma, con l'aggiunta o la modifica di elementi in precedenza diversamente regolati (per es. il dolo è divenuto esplicitamente intenzionale), ma ha comportato altresì la parziale abrogazione (in questo senso v. Cass., sez. 1^, 7 settembre 2000 n. 4968, Battistella) della norma nella parte in cui prevedeva fatti penalmente rilevanti che oggi non sono più tali: in particolare è stato ristretto l'ambito di applicazione dei comportamenti penalmente rilevanti - per es. con l'eliminazione dell'abuso di ufficio a fini di vantaggio non patrimoniale, oggi non più previsto dalla norma - il che ha comportato l'abrogazione parziale della norma limitatamente ad alcune delle fattispecie in precedenza in essa incluse. In questi casi non v'è ragione di non ritenere applicabile il 5^ comma dell'art. 315 escludendone l'applicazione anche nel caso di abrogazione parziale (cosa che, peraltro, neppure il ricorrente sostiene).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 6^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001