Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
E L U 6 05297/03 8 9 5 1 / . T 4 N / S I A 6 I 2 G R E R R A E . L D T . A A D U . D L B B E I DE POP LO ITALIANO A E D R T T I T S 1 N N 3 E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E E S S . E I T N A A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 01365/00 Dott. Cristarella Orestano Francesco Dott. Merone Consigliere Cron.
1.1735 Antonio Dott. Ragonesi Vittorio Consigliere Rep. Dott. Giancola Maria Cristina Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere 50. 21 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio D'Amore e Gerardo Perillo del Foro di Avellino ed unitamente a questi domiciliato in Roma, Via della Farnesina n. 5, presso l'avv. Ciro Castro;
ricorrente - contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e in persona del Direttore dell'Ufficio Provinciale IVA di THE SUPREMA DI CA Ravenna, Via Cesarea 10, Ravenna;
SPIONE CINE. 3916 64677 1 Contronicorrente intimato avverso la sentenza n. 81 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 21, pronunciata l'11 giugno 1998, depositata il 18 novembre 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di accertamenti compiuti dalla GG.FF. di Lugo in data 21.4.94 per presunto reato di ricettazione, l'Ufficio IVA di Ravenna in data 21 ottobre 1994 notificava al contribuente sei avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1988 al 1993 per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, omessa registrazione di corrispettivi, omessa tenuta dei registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72, nonché omessa autofatturazione degli acquisti imponibili a norma dell'art. 41, 5° comma, del medesimo decreto. Impugnava detti avvisi il contribuente, proponendo ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che li accoglieva con decisioni nn. 256, 257, 2 258, 259, 260 e 261 del 10 aprile 1995, depositate in data 21 giugno 1995. Avverso tale decisioni, l'Ufficio IVA di Ravenna proponeva appello, sostenendo le medesime motivazioni già illustrate negli atti di accertamento e chiedendo la conferma degli avvisi impugnati. La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con sentenza n. 81 dell'11 giugno 1998, depositata il 18 e accoglieva novembre 1998, riuniva gli appelli gravami proposti dall'Amministrazione. Avverso detta sentenza presentava ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata stata depositata addì 18 novembre 1998 e il ricorso, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., avrebbe dovuto essere notificato entro un anno maggiorato di 46 giorni, ai sensi della legge 742 del 1969 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre, 46 giorni), e quindi entro e non oltre il 3 gennaio 2000. Il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 16, 5° comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, addì 4 gennaio 2000, data della spedizione dell'atto a mezzo 3 del servizio postale. Lo stesso, pertanto, deve ritenersi inammissibile, dacché notificato dopo un anno e quarantasette giorni. La soccombenza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'intimata (seicento) di Amministrazione, determinate in euro 600 cui 500 (cinquecento) per onorari, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 600 (seicento) di cui 500 (cinquecento) per onorari, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 ottobre 2002 Il Relatore ed estensore Il Presidente Francesc Francesco Cristarella Orestano Giuseppe Marinucci ella OR Шами DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERECT Oggi -4 APR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4