Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
La concessione in sanatoria ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 estingue (ex art. 22 della stessa legge) i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e tra questi non possono essere ricompresi i reati concernenti le costruzioni in zone sismiche previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto aventi oggettività diversa rispetto alle previsioni relative all'assetto del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2003, n. 24853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24853 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO AN - Presidente - del 16/04/2003
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 842
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 28816/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IT UC, nato il [...] a [...];
IT AN, nato il [...] a [...];
IT VA, nata il [...] a [...];
Avverso la Sentenza Tribunale Termini Imerese, sezione distaccata di Corleone, emessa il 14/03/02;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per Annullamento della sentenza impugnata;
limitatamente ai capi d) ed e) perché estinti per prescrizione. Rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Corleone, con sentenza emessa il 14/03/02, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IT UC, IT AN e IT VA in ordine al reato di cui agli artt. 20 lett. b) e 7 L.47/85 (capo a) della rubrica) perché lo stesso era estinto per rilascio della concessione in sanatoria;
dichiarava i predetti IT UC, IT AN e IT VA, colpevoli dei reati di cui agli artt. 13, 1^ comma, 14 L. 1086/71, 17, 18, 20 L. 64/74 (capi b), c), d), e) della rubrica) e li condannava alla pena di euro 4338,24, ciascuno. Pena sospesa. Avverso la citata sentenza, IT UC, IT AN e IT VA proponevano ricorso per Cassazione, deducendo, sostanzialmente: 1) che per quanto attiene a IT AN e IT VA, gli stessi erano del tutto estranei ai fatti in esame, non avendo mai partecipato attivamente alla realizzazione delle opere in questione;
2) che, per la esecuzione dei manufatta de quo (ossia una cisterna interrata), non era necessaria la concessione edilizia;
3) che, comunque, il rilascio della concessione in sanatoria determinava l'estinzione non solo della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, ma di tutti i reati contestati, ivi compresi quelli di cui ai capi b), c), d) e) della rubrica, connessi alla violazione edilizia;
4) che, peraltro, andava ammessa la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere i testi relativi alla prova della qualità di commettente dei lavori da parte del solo IT UC.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 16/04/03, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per i reati di cui ai capi d) ed e) perché estinti per prescrizione;
il rigetto nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto attiene alla censura relativa al capo a) della rubrica (ossia la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85), va affermato che la stessa è palesemente infondata.
In primo luogo si rileva che in relazione al manufatto di cui al capo a) (ossia sbancamento del terreno per una profondità di circa tre metri e conseguente realizzazione, all'interno di detto sbancamento, di tre muri perimetrali di cemento armato) è stata rilasciata, dalla competente autorità amministrativa, concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85, con conseguente declaratoria di estinzione del reato ex art. 22 L. 47/85. L'assunto difensivo - secondo cui non era necessaria la concessione edilizia, ai sensi dell'art. 6 L. Regione Sicilia 37/85, trattandosi di cisterna interrata - è in contrasto con il dato fattuale della concessione in sanatoria. La competente Autorità Amministrativa ha ritenuto che per eseguire la predetta opera era necessaria la concessione edilizia.
Va, altresì, aggiunto - come già precisato dal giudice di merito - che la disciplina di cui all'art. 6 L. Regione Sicilia 37/85 attiene a cisterne poste in terreni agricoli.
Invero tutte le opere indicate nell'art. 6 L. Regione Sicilia n.37/85 (per le quali non è necessaria ne' la concessione, ne'
l'autorizzazione, ne' la comunicazione) sono relative ad attività e terreni agricoli. Nella fattispecie, invece, trattasi di una grande cisterna adibita a raccolta di acqua a servizio di una struttura alberghiera.
Per quanto attiene alla censura relativa all'affermazione di penale responsabilità di IT AN e IT VA, va osservato che gli stessi, quali comproprietari del terreno de quo e soci della Società in nome collettivo "Turistica Belvedere di IT UC & C", hanno concorso con IT UC (comproprietario del terreno e rappresentante legale della suddetta società) alla realizzazione delle opere in questione. I predetti IT AN e IT VA erano a conoscenza delle opere edili de quibus, erano comproprietari del terreno sul quale era stato costruito il manufatto de quo, con conseguente accessione dello stesso alla proprietà del terrenò erano soci della società nell'interesse della quale era stata realizzata l'opera. IT UC e IT VA, pertanto, erano responsabili dei fatti in esame, unitamente a IT UC, che ha commissionato l'opera de qua anche nell'interesse degli altri due IT, consapevoli e consenzienti in ordine alla condotta illecita di IT UC.
Ancora la concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85, relativa alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. B) L. 47/85 (capo a) della rubrica) - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - non estende i suoi effetti anche alle contravvenzioni di cui alle Leggi 1086/71 e 64/74, che hanno oggettività giuridica diversa rispetto a quello della tutela urbanistica del territorio (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 5362 del 27/05/93 (ud 18/03/93);
Cass. Sez. in Sent. n. 6034 del 14/06/93 (ud 24/05/93); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 10370 del 17/10/95 (ud 25/09/95); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3209 del 13/03/98 (ud 29/01/98); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 50 dell'08/01/98 (ud 07/11/97); Cass. Sez. 3^ Sent. del 16/06/99 (ud 04/05/99)).
Non era necessario l'espletamento della prova richiesta ex art. 507 cp e relativa all'escussione del teste UT OV in ordine all'accertamento dei committenti dei lavori, trattandosi di prova non determinante ai fini della decisione ed essendo il processo già sufficientemente istruito. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui è preclusa, in sede di legittimità, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 cpp;
nella specie la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata in relazione alle contravvenzioni di cui alla L. 64/74 (capi d) ed e) fatti commessi sino al 05/06/99). Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da IT UC, IT AN e IT VA, con conseguente condanna in solido degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 500,00, ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e singolarmente della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2003