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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AN, n. T'AN (Na) 02/08/1965 avverso l'ordinanza n. 3228/22 del Tribunale di Napoli del 30/09/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del presidente Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto;
letta, per il ricorrente, la memoria di replica a firma degli avv. Gino Fabio Fulgeri e UD BO, che insistono per l'accoglimento del ricorso I Penale Sent. Sez. 6 Num. 11151 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame ha respinto l'appello di AN SA - attualmente imputato del delitto di concorso esterno nell'associazione di stampo camorristico denominata clan CA insediata nel territorio del Comune di T'AN (Na) e zone limitrofe (artt. 110, 416-bis cod. pen.) - avverso il provvedimento, reso dallo stesso Tribunale in sede dibattimentale in data 13 luglio 2022, con cui è stata negata la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nella città di Roma con quella invocata del divieto di dimora in T'AN. Il Tribunale ha ritenuto che non siano emersi elementi di novità rispetto alle valutazioni già effettuate in sede di riesame dell'ordinanza impositiva della misura cautelare ed in particolare che né gli esiti dell'istruttoria dibattimentale sinora svolta né il corretto comportamento tenuto dall'imputato nell'ambito della procedura cautelare risultino significativi ai fini di una diversa perimetrazione temporale della condotta illecita e di una positiva dimostrazione di un suo allontanamento dal contesto di criminalità organizzata che ne ha determinato l'azione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo due motivi di censura. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 292, comma 2 e 310 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla persistenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva. Premesso che nel caso del concorrente esterno non è richiesta la dimostrazione della rescissione del vincolo di appartenenza al sodalizio criminale, stante la sua estraneità all'organizzazione, il parametro per superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo in favore della consorteria. Nella prospettiva difensiva, il fatto nuovo idoneo a determinare una revisione del regime cautelare può ben essere individuato nell'ottimo comportamento tenuto dal ricorrente nella condizione di restrizione domiciliare, unitamente alle ulteriori circostanze che le sue aziende sono sempre state ritenute estranee al sodalizio criminale e mai sottoposte a sequestro;
che la sottoposizione del centro sanitario IGEA ad amministrazione prefettizia gli ha reso impossibile qualunque tipo di ingerenza;
che non è gravato da precedenti penali dolosi né da ulteriori carichi pendenti. 2 2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla persistenza di un pericolo concreto ed attuale di recidiva, con riferimento ai fatti sopravvenuti dedotti. Dal dibattimento in corso è emerso, stando alla testimonianza del teste principale di accusa (AR. RA), che il momento di rescissione da parte dello imputato dei legami intrattenuti col clan CA risalirebbe a prima delle elezioni amministrative del 2017 a dispetto di quanto in precedenza stabilito in sede cautelare (novembre 2018), circostanza che non può non esplicare rilevanza ai fini della prognosi di recidiva nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con riferimento ai profili della attualità e della adeguatezza delle esigenze cautelari. 2. Il ricorrente risulta attualmente imputato di concorso esterno in associazione camorristica (dibattimento in corso), è stato titolare di una struttura sanitaria attualmente sottoposta ad amministrazione prefettizia e secondo l'accusa ha svolto nel passato il ruolo di garante dei rapporti tra il clan CA e altri membri della propria famiglia, coinvolta in altre iniziative economico- imprenditoriali. Trattasi della seconda istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari che viene respinta. Nel ricorso si indicano elementi di novità (quelli indicati nel ritenuto in fatto) a sostegno della possibilità di vincere la presunzione relativa (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (profilo in realtà divenuto ininfluente a causa del passaggio del procedimento alla fase dibattimentale) o quanto meno per condurre una rinnovata prognosi di recidiva nel reato ai fini dell'adeguamento del regime cautelare o della revoca di ogni misura. Il Tribunale sostiene, tuttavia, che la testimonianza del principale teste di accusa AR. RA sia irrilevante e non dimostri l'allontanamento dello imputato dal contesto illecito di criminalità organizzata, opponendo nuovamente la sussistenza della citata presunzione relativa. Tutto ciò premesso, il Collegio osserva preliminarmente che il reato per cui si procede è quello di concorso esterno in associazione di stampo camorristico, per sua intima struttura diverso da quello di piena partecipazione al sodalizio criminale e che il citato testimone ha collocato l'epoca di cessazione dei rapporti 3 con il clan CA in un periodo non ben precisato ma risalente all'anno 2017 o addirittura antecedente, a più di sei anni, pertanto, dalla celebrazione in corso del giudizio di cognizione. Da tanto deriva il carattere meramente apodittico della statuizione operata dal Tribunale con riferimento al pericolo di recidiva nel reato, con le debite conseguenze in tema di persistente sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. Come afferma, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la peculiarità del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consiste nella condotta di colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di contiguità e nel caso dell'imprenditore colluso (come il ricorrente) di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere alla organizzazione risorse, servizi o utilità (v. fra molte Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390). Ciò posto, non può non assumere rilievo, ai fini dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., un elemento probatorio che, come quello sopra ricordato, perimetrando nel tempo e collocando quell'insieme di rapporti in un epoca ormai risalente rispetto all'attualità, anche alla luce dell'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. (tempo trascorso dalla commissione del reato), dia conto della sicura interruzione della reciproca interazione tra soggetto estraneo e organizzazione criminale, situazione certamente significativa ai fini della prognosi di reiterazione del delitto per cui si procede. Non si tratta, infatti, di verificare se nella condotta dell'imputato ricorrente siano rinvenibili segni di resipiscenza o di rescissione di un legame organico con il gruppo criminale che per definizione non è mai esistito, quanto di stabilire se medio tempore rispetto ad una condotta in addebito ormai risalente nel tempo quel rapporto di reciproci vantaggi tra sé ed il gruppo criminale possa dirsi ancora perdurante ed effettivo. 3. È in tale quadro di coordinate giurisprudenziali e normative che, pertanto, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, il Tribunale, cui gli atti vanno restituiti, procederà a rinnovato esame degli elementi di novità indicati dalla difesa del ricorrente.
P. Q. M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, 21 febbraio 2023 Il President t sore
udita la relazione del presidente Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto;
letta, per il ricorrente, la memoria di replica a firma degli avv. Gino Fabio Fulgeri e UD BO, che insistono per l'accoglimento del ricorso I Penale Sent. Sez. 6 Num. 11151 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame ha respinto l'appello di AN SA - attualmente imputato del delitto di concorso esterno nell'associazione di stampo camorristico denominata clan CA insediata nel territorio del Comune di T'AN (Na) e zone limitrofe (artt. 110, 416-bis cod. pen.) - avverso il provvedimento, reso dallo stesso Tribunale in sede dibattimentale in data 13 luglio 2022, con cui è stata negata la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nella città di Roma con quella invocata del divieto di dimora in T'AN. Il Tribunale ha ritenuto che non siano emersi elementi di novità rispetto alle valutazioni già effettuate in sede di riesame dell'ordinanza impositiva della misura cautelare ed in particolare che né gli esiti dell'istruttoria dibattimentale sinora svolta né il corretto comportamento tenuto dall'imputato nell'ambito della procedura cautelare risultino significativi ai fini di una diversa perimetrazione temporale della condotta illecita e di una positiva dimostrazione di un suo allontanamento dal contesto di criminalità organizzata che ne ha determinato l'azione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo due motivi di censura. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 292, comma 2 e 310 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla persistenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva. Premesso che nel caso del concorrente esterno non è richiesta la dimostrazione della rescissione del vincolo di appartenenza al sodalizio criminale, stante la sua estraneità all'organizzazione, il parametro per superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo in favore della consorteria. Nella prospettiva difensiva, il fatto nuovo idoneo a determinare una revisione del regime cautelare può ben essere individuato nell'ottimo comportamento tenuto dal ricorrente nella condizione di restrizione domiciliare, unitamente alle ulteriori circostanze che le sue aziende sono sempre state ritenute estranee al sodalizio criminale e mai sottoposte a sequestro;
che la sottoposizione del centro sanitario IGEA ad amministrazione prefettizia gli ha reso impossibile qualunque tipo di ingerenza;
che non è gravato da precedenti penali dolosi né da ulteriori carichi pendenti. 2 2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla persistenza di un pericolo concreto ed attuale di recidiva, con riferimento ai fatti sopravvenuti dedotti. Dal dibattimento in corso è emerso, stando alla testimonianza del teste principale di accusa (AR. RA), che il momento di rescissione da parte dello imputato dei legami intrattenuti col clan CA risalirebbe a prima delle elezioni amministrative del 2017 a dispetto di quanto in precedenza stabilito in sede cautelare (novembre 2018), circostanza che non può non esplicare rilevanza ai fini della prognosi di recidiva nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con riferimento ai profili della attualità e della adeguatezza delle esigenze cautelari. 2. Il ricorrente risulta attualmente imputato di concorso esterno in associazione camorristica (dibattimento in corso), è stato titolare di una struttura sanitaria attualmente sottoposta ad amministrazione prefettizia e secondo l'accusa ha svolto nel passato il ruolo di garante dei rapporti tra il clan CA e altri membri della propria famiglia, coinvolta in altre iniziative economico- imprenditoriali. Trattasi della seconda istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari che viene respinta. Nel ricorso si indicano elementi di novità (quelli indicati nel ritenuto in fatto) a sostegno della possibilità di vincere la presunzione relativa (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (profilo in realtà divenuto ininfluente a causa del passaggio del procedimento alla fase dibattimentale) o quanto meno per condurre una rinnovata prognosi di recidiva nel reato ai fini dell'adeguamento del regime cautelare o della revoca di ogni misura. Il Tribunale sostiene, tuttavia, che la testimonianza del principale teste di accusa AR. RA sia irrilevante e non dimostri l'allontanamento dello imputato dal contesto illecito di criminalità organizzata, opponendo nuovamente la sussistenza della citata presunzione relativa. Tutto ciò premesso, il Collegio osserva preliminarmente che il reato per cui si procede è quello di concorso esterno in associazione di stampo camorristico, per sua intima struttura diverso da quello di piena partecipazione al sodalizio criminale e che il citato testimone ha collocato l'epoca di cessazione dei rapporti 3 con il clan CA in un periodo non ben precisato ma risalente all'anno 2017 o addirittura antecedente, a più di sei anni, pertanto, dalla celebrazione in corso del giudizio di cognizione. Da tanto deriva il carattere meramente apodittico della statuizione operata dal Tribunale con riferimento al pericolo di recidiva nel reato, con le debite conseguenze in tema di persistente sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. Come afferma, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la peculiarità del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso consiste nella condotta di colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di contiguità e nel caso dell'imprenditore colluso (come il ricorrente) di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere alla organizzazione risorse, servizi o utilità (v. fra molte Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390). Ciò posto, non può non assumere rilievo, ai fini dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., un elemento probatorio che, come quello sopra ricordato, perimetrando nel tempo e collocando quell'insieme di rapporti in un epoca ormai risalente rispetto all'attualità, anche alla luce dell'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. (tempo trascorso dalla commissione del reato), dia conto della sicura interruzione della reciproca interazione tra soggetto estraneo e organizzazione criminale, situazione certamente significativa ai fini della prognosi di reiterazione del delitto per cui si procede. Non si tratta, infatti, di verificare se nella condotta dell'imputato ricorrente siano rinvenibili segni di resipiscenza o di rescissione di un legame organico con il gruppo criminale che per definizione non è mai esistito, quanto di stabilire se medio tempore rispetto ad una condotta in addebito ormai risalente nel tempo quel rapporto di reciproci vantaggi tra sé ed il gruppo criminale possa dirsi ancora perdurante ed effettivo. 3. È in tale quadro di coordinate giurisprudenziali e normative che, pertanto, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, il Tribunale, cui gli atti vanno restituiti, procederà a rinnovato esame degli elementi di novità indicati dalla difesa del ricorrente.
P. Q. M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, 21 febbraio 2023 Il President t sore