CASS
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. iu? Penale Sent. Sez. 3 Num. 9207 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023, la Corte d'appello Roma dichiarava inammissibile l'istanza di RA IC, avente ad oggetto la revisione della sen- tenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari in data 21 febbraio 2022, divenuta solo parzialmente definitiva in data 11 gennaio 2023, a seguito della sentenza emessa dalla Sez. IV^ penale di questa Corte, n. 4932/2023 che, nell'annullare la predetta sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, limitatamente all'im- putazione di cui al capo 1) della rubrica (reato associativo), ha rigettato il ricorso, per quanto qui di interesse, del RA con riferimento ai motivi di ricorso diversi da quelli relativi al delitto associativo ed in particolare relativi ai reati satellite (reati di furto aggravato di energia elettrica). 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, ritualmente munito di procura speciale, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 634, cod. proc. pen., 127, 96 e 122, cod. proc. pen., con riferi- mento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione per difetto della procura speciale. In sintesi, si duole la difesa per avere la Corte d'appello errato nel dichiarare inammissibile de plano l'istanza di revisione, la quale non era stata proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633 e 641, cod. proc. pen., essendo erronea l'affermazione secondo cui l'istanza non fosse corredata da pro- cura speciale, essendo la stessa stata apposta in calce all'istanza di revisione. Vi sarebbe poi la violazione delle norme di cui agli artt. 96 e 122, cod. proc. pen., perché, avendo la giurisprudenza ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per la loro intrinseca natura e finalità perseguita sono suscettibili di un'interpretazione ampia e scevra da ogni rigidità formalità, allo stesso tale principio varrebbe per la procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima era stata conferita con l'atto di nomina. Sarebbe stato poi violato l'art. 127, cod. proc. pen., per aver adottato la Corte l'ordinanza di inammissibilità senza preventiva fissazione dell'udienza camerale partecipata ex art. 127, cod. proc. pen., ma con procedura de plano. In ogni caso sussistevano elementi in atti idonei a provare la sussistenza di un rapporto fiduciario tra la difesa e il RA, avendo questi conferito nomina fiduciaria e procura speciale nei 2 precedenti gradi del giudizio di merito, potendosi pertanto ritenere implicito il ri- ferimento anche al procedimento di revisione, riferimento esplicito sul potere di presentare istanza di revisione che sarebbe contenuto nella procura speciale de- positata. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 630 e 634, cod. proc. pen., in riferimento alla declaratoria di inam- missibilità per estraneità alle ipotesi di cui all'art. 630, cod. proc. pen. delle ragioni poste a fondamento della revisione. In sintesi, quanto alla dedotta ipotesi di revisione ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., si duole la difesa per aver la Corte d'appello errato nel dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza di revisione, non proposta fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641, cod. proc. pen., essendo stata in parti- colare indicata la inconciliabilità tra quanto stabilito dai giudici di merito e quanto affermato da questa Corte, con la sentenza di annullamento parziale della sen- tenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari per il reato asso- ciativo. I giudici territoriali avrebbero errato, in particolare, nell'escludere che la suddetta inconciliabilità possa rientrare nell'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 630, cod. proc. pen., posto che il ricorrente si era visto condannare per il reato associativo nonostante i risultati delle intercettazioni telefohiche fossero inutiliz- zabili. Nonostante l'evidente incompatibilità tra le predette sentenze, i giudici di Roma sarebbero incorsi in un errore di diritto, rilevando l'inammissibilità dell'istanza sul presupposto che si tratti soltanto di una diversa valutazione sui medesimi fatti su cui le due sentenze si fondano. La Corte d'appello di Roma avrebbe, dunque, esteso il controllo alla tenuta della sentenza oggetto della do- manda di revisione rispetto ai contenuti dell'ulteriore pronuncia, che avrebbe do- vuto essere obbligatoriamente realizzato nel contraddittorio delle parti, così invece anticipando il giudizio di merito proprio della fase successiva a quella di ammissi- bilità dell'istanza di revisione, laddove invece avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'inconciliabilità tra i due diversi giudicati posti a confronto dal ricorrente in merito ai medesimi fatti non addentrandosi nella valutazione;
quanto, invece, all'ipotesi di revisione di cui alla lett. c) dell'art. 630, cod. proc. pen., la difesa contesta l'assunto secondo cui non costituirebbe motivo di revisione l'eventuale improcedi- bilità per difetto di querela, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, richiamando a sostegno una pronuncia di questa Corte, la n. 17170/2017, che ha invece ritenuto che rientra nella nozione di prova nuova la mancanza della condi- zione di procedibilità del reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna. Sarebbe poi errata l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui 3 la riforma Cartabia non avrebbe modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato avente ad oggetto l'energia elettrica, essendo invece necessaria la querela della società di distribuzione dell'energia elettrica, citando a sostegno una decisione di questa Corte, la n. 29594/2023). Si richiama, infine, in ricorso una sentenza emessa dal Tribunale di Latina (sentenza n. 1828/2023) che ha di- chiarato non doversi procedere nei confronti dell'attuale ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela, donde sussisterebbe un contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, oggetto dell'ordinanza impugnata, e quanto statuito dal tribunale di Latina. A tale ultimo proposito, si rileva che nessuna delle ipotesi di furto aggravato contestate nella sentenza resa dalla Corte d'appello di Cagliari, riguarda il reato di furto aggravato a norma dell'art. 625, n. 7, cod. pen., ossia aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede, riferendosi invece le contestazioni al furto aggravato a norma dell'art. 625, nn.ri 2 e 5 cod. pen. Conclude, infine, la difesa del ricorrente ecce- pendo un vizio di travisamento probatorio nell'ordinanza impugnata laddove avrebbe dapprima negato che la riforma Cartabia aveva modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, successivamente, aveva implicitamente ammesso che ciò fosse avvenuto, laddove ha sostenuto che il mutamento della procedibilità comunque non possa ritenersi assimilabile al con- cetto di prova nuova, peraltro richiamando erroneamente, a giudizio della difesa, una decisione di questa Corte (la n. 14987/2020) riguardante un caso di applica- zione della pena e non di condanna a seguito di dibattimento. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 634, cod. proc. pen., con rifermento alla declaratoria "de plano" dell'inammissibilità dell'istanza di revisione. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per aver dichiarato inammissi- bile l'istanza di revisione senza preventivamente assicurare il contraddittorio fis- sando un'udienza camerale ex art. 127, cod. proc. pen. Ed invero, osserva la di- fesa, previo richiamo degli elementi di novità probatoria indicati nell'istanza di revisione (informativa di reato Legione CC Sardegna, compagnia di Villacidro NORM;
verbali di verifica ENEL;
sentenza emesse nei confronti di NO IA, PI UN;
missiva cancelliere Mura relativa alla posizione processuale di IS NI), che l'esame era funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del no- vum prodotto, dell'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. Per tale ragione, secondo la giu- risprudenza, la Corte d'appello di Roma non avrebbe potuto procedere "de plano", 4 determinando ciò una violazione del contraddittorio (cita al riguardo, Cass. 11453/2015). 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di manifesta illogicità o mancanza della motivazione. In sintesi, l'ordinanza sarebbe censurabile laddove assertivamente avrebbe concluso per l'inammissibilità dell'istanza di revisione, limitandosi alla lettura degli elementi posti a fondamento della condanna, senza tuttavia esaminare, alla luce della produzione documentale, la portata degli elementi a discarico e, quindi, l'in- terferenza dell'intero compendio difensivo sugli elementi individuati a carico, ri- chiamando a tal proposito gli elementi di novità probatoria indicati in sede di illu- strazione del precedente motivo chiarendo le ragioni delle loro rilevanza alle pag. 18/22 del ricorso, da intendersi in questa sede illustrativa richiamati integralmente per ragioni di economia espositiva. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 6 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG, il ricorso è manifestamente infondato. La decisione impu- gnata è corretta e conforme all'art. 631 c.p.p. a termini del quale: «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della do- manda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere pro- sciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». L'ordinanza impugnata illustra, con motivazione sintetica ma congrua, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, perché i nuovi elementi di prova posti a fondamento della domanda di revisione dal condannato non siano tali da dimostrare, ove accertati, il prosciogli- mento dell'odierno ricorrente. La Corte territoriale nell'ordinanza impugnata spiega perché le considerazioni in ordine alla procedibilità dei reati satellite (per i quali la sentenza è ormai definitiva) non possano portare a una pronuncia di revi- sione, trattandosi di modifica normativa che, quand'anche applicabile nel caso di specie (mentre l'ordinanza impugnata segnala come, secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte, per i furti di energia elettrica sia tuttora operativa la procedibilità d'ufficio) risulta intervenuta successivamente alla pronuncia di con- danna e, come tale, inidonea a integrare un caso di revisione della sentenza. La Corte territoriale nel motivare la sua decisione non incorre in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione. Al contrario, il ricorso in esame indugia a reiterare le sue tesi senza però confrontarsi concretamente col tessuto motivazionale dell'or- dinanza, specie laddove la Corte capitolina evidenzia le plurime ragioni di inam- missibilità della richiesta. In definitiva, a tacere ogni ulteriore considerazione, col 5 ricorso in esame il ricorrente insiste a proporre una rivisitazione del giudizio di merito compiuto dalla Corte territoriale incurante dei limiti esistenti per il giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. E' anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha chiarito le ragioni (pagg. 3/4) per le quali vi era il difetto di procura speciale. Sul punto, la Corte d'appello ricorda che tale è la procura speciale rilasciata con riferimento ad uno specifico atto, all'interno di uno specifico procedimento penale, laddove, nel caso di specie, si trattava null'altro che di una nomina fidu- ciaria cui l'interessato aveva conferito una serie indefinita di poteri con la formula "conferisce altresì' al predetto difensore procura speciale, con ogni potere con- nesso, nulla escluso limitato", tra cui ne vengono elencati diversi, ma non quello di proporre istanza di revisione che, aggiunge la Corte d'appello, anche se inserito non sarebbe valso a trasformare un atto generico in una procura speciale. Ag- giunge, inoltre, l'ordinanza che manca anche l'indicazione del procedimento penale per cui tale nomina è stata conferita, non essendovi quindi prova che detto atto sia riferito proprio al proc. pen. n. 2039/2015 RGNR della Procura di Cagliari. A fronte di tale, puntuale, apparato argomentativo, le doglianze difensive sono del tutto prove di pregio, riproponendo, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, censure già vagliate correttamente dalla Corte d'appello. Ne è quindi evidente l'inammissibilità per genericità attesa la aspecificità del motivo, ravvisabile ogni qualvolta il ricorso per cassazione è fondato su motivi che ripro- pongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come inde- terminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomen- tate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'i- nammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 - 01). 6 fr 2.2. Il motivo è peraltro, in diritto, manifestamente infondato. Ed infatti, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura spe- ciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01 che, in motivazione, ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche appor- tate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione). Nella specie, l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura "con- ferisce procura speciale", non recava alcuna espressione che legittimasse il pro- fessionista alla presentazione dell'istanza di revisione, mentre, ai sensi dell'art 122 cod.proc.pen., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve, dunque, fare espresso riferimento al potere di presentare istanza di revisione. Il difetto di procura speciale, inoltre, era a maggior ragione evidente mancando l'indicazione del procedimento penale per il quale detta nomina era stata conferita, essendo infatti evidente (e la stessa articolazione del ricorso lo dimostra, richiamando altre decisioni che vedono imputato lo stesso ricorrente), che l'istanza di revisione, atto personalissimo della parte, deve riguardare uno specifico processo conclusosi con sentenza irrevocabile, non essendo quindi nem- meno genericamente ammissibile il riferimento nella procura speciale ad un potere "generico" di presentare istanza di revisione se non espressamente e specifica- mente riferita ad un procedimento penale. 2.3. Prive di pregio sono, poi, le considerazioni svolte dalla difesa sia quanto alla dedotta violazione dell'art. 96, cod. proc. pen., attesa l'inestensibilità della giurisprudenza maggiormente "permissiva" circa la mancanza di rigidità delle forme sulla semplice nomina fiduciaria all'atto attributivo della procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen. che, pur non dovendo contenere formule sacramentali (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278026), deve pur sempre es- sere da consentire, per il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e per la sua collocazione, di escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, incertezza nella specie invece sussistente non menzionando l'atto il potere di presentare istanza di revisione. 7 Né, ancora, rileva la circostanza che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza "de plano" per difetto di legittimazione in capo al difensore, ritenuto sprovvisto di procura speciale, in quanto si tratta di modalità espressa- mente contemplata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., che consente la de- claratoria di inammissibilità senza preventiva attivazione del contraddittorio "quando la richiesta è proposta [...] senza l'osservanza degli artt. [...] 633 [..1". Infine, non rileva la circostanza che l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il ri- corrente ed il difensore potesse desumersi dalla difesa svolta nel corso del giudizio, atteso che la circostanza che possa essere provato "per facta concludentia" l'esi- stenza di una nomina fiduciaria, non esclude che debba comunque essere rispet- tata la forma richiesta dall'art. 633, cod. proc. pen., ossia la circostanza che la richiesta di revisione debba essere proposta o "personalmente" o "per mezzo di procuratore speciale". 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Ed invero, quanto al giudizio di manifesta estraneità della richiesta alle ipotesi di cui all'art. 630, cod. proc. pen., correttamente la Corte d'appello consi- dera anzitutto inammissibile l'istanza in relazione all'ipotesi della lett. A) dell'art. 630 citato, evidenziando come tale previsione si riferisce a due procedimenti penali diversi conclusisi con due distinte pronunce irrevocabili di condanna, laddove nel caso in esame si pretenderebbe di far valere come giudicato inconciliabile la sen- tenza emessa dalla Quarta sezione penale di questa Certe all'interno del medesimo procedimento penale, sentenza non soggetta ad ulteriori termini di impugnazione e quindi essa stessa produttiva di giudicato parziale, in quanto relativo ai soli reati di furto aggravato di energia elettrica avendo riguardato l'annullamento solo il delitto associativo, non potendo dunque la stessa confliggere con la sentenza di merito oggetto della sua valutazione (e, aggiunge questa Corte, con sentenze di merito che si sono pronunciate su fatti diversi da quelle di cui si discute), avendo il potere di annullarla in tutto o in parte, come in effetti accaduto nel caso in esame. Correttamente, pertanto, la Corte di appello, fondandosi la richiesta sull'in- conciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ha esercitato un controllo giurisdizionale che ha condotto alla declaratoria ._31. 9 dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza, verificando l'irrevoca- bilità della sentenza che ha introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, senza estendere tale con- trollo alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai 8 contenuti della ulteriore pronuncia (che, invece, avrebbe dovuto essere obbligato- riamente realizzato in contraddittorio: Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Rv. 271821 — 01). 3.2. Analogamente, quanto alla estraneità della richiesta all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 630 citato, la Corte d'appello ha ritenuto che non riveste la valenza di prova nuova l'intervenuta procedibilità a querela di parte del delitto di furto aggravato di energia elettrica. 3.3. La soluzione offerta dalla Corte territoriale, pur corretta, merita un sintetico approfondimento in diritto. Ed invero, osserva il Collegio, come sia in atto un contrasto sul tema posto dal ricorso. Un primo orientamento nega tout court che la mancanza di una con- dizione di procedibilità possa integrare il presupposto ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Secondo Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531, ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudi- cato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, sicché non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio, con la con- seguenza che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. In analoga prospettiva, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, Liori, Rv. 230287 ha affermato che, in tema di revisione, mentre per "prove nuove" devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudi- zio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, va però precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice della cogni- zione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perché investito del dovere di trarne d'ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge;
nel caso di specie, relativo alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza Liori ha rilevato come il "fatto" dedotto ai sensi dell'art. 630, comma 1, cod. proc. pen. coincidesse con l'ipotesi concreta dedotta nell'imputazione, sicché ha ritenuto che, in tal caso, non potesse farsi 9 questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. Per l'affinità con l'imposta- zione seguita dal primo orientamento, può essere qui richiamato l'indirizzo che ritiene inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per• prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, AN, Rv. 274919), non potendo dilatarsi il concetto di "prova nuova" fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente (Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010 Rv. 248726). Secondo il diverso indirizzo accolto da Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, Rv. 269826 (richiamata dal ricorrente), in tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova" la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acqui- site, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichia- rate inammissibili o ritenute superflue dal giudice;
dato atto che la richiesta di revisione si fondava sull'essere il reato di cui all'art. 609-bis, secondo comma, cod. pen., per il quale vi era stata condanna, improcedibile per mancanza di querela, in quanto all'epoca dei fatti la vittima era sedicenne, la Quarta Sezione osserva che, in materia di revisione, l'art. 631 cod. proc. pen. prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta devono essere tali da dimostrare che, se accer- tati, il condannato deve essere prosciolto - oltre che nei casi di cui agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen., anche - nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. ("se l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita"). 3.4. Ritiene il Collegio, in ciò condividendo l'approdo cui è pervenuta la Quinta sezione penale di questa Corte (Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022, Rv. 282824), che entrambi gli indirizzi richiamati prestino il fianco ad alcuni rilievi critici. Ripercorrendo l'argomentare di Sez. U. AN (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443 — 01), la "prova nuova" di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve introdurre nel processo di revisione un fatto idoneo a vincere la resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile. Ora, il primo orientamento - oltre a evocare, in alcuni passaggi mo- tivazionali, la nozione di prova nuova accreditata dall'indirizzo poi superato da Sez. U, AN (in particolare, lì dove si afferma che non può costituire "prova nuova" 10 un elemento già esistente negli atti processuali) - svilisce la possibilità che, attra- verso la "prova nuova", sia introdotto un fatto capace di dar conto dell'improcedi- bilità per il reato per il quale è intervenuta condanna. È il caso, ad esempio, valu- tato da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio, Rv. 213962, in cui, in relazione alla condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista, fu considerata prova nuova ai fini della revisione quella avente ad oggetto il fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386. "Simmetrica", per così dire, è la considerazione critica riferibile al secondo orientamento. Il condivisibile rilievo per cui la revisione può essere fina- lizzata anche a un proscioglimento per improcedibilità del reato, non può condurre a qualificare come "prova nuova" la mera diversa - magari anche corretta - valu- tazione della fattispecie come procedibile a querela, in realtà non proposta (ossia, la semplice rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è intervenuta condanna); un'impostazione del genere, priva la nozione di "prova nuova" del suo oggetto necessario, ossia, come si è detto, della rappresentatività di un fatto - estraneo al compendio probatorio valutato nel processo - in grado di rendere ragione della procedibilità a querela e, quindi, di scardinare il giudicato formatosi sul reato per il quale la querela non era stata proposta. Guardando al caso esaminato da Sez. 4, n. 17170 del 2017, cit., una "prova nuova" valida ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. po- trebbe, ad esempio, essere rappresentata dall'accertamento dell'età della vittima, che dimostri come all'epoca del fatto di violenza sessuale la stessa aveva un'età tale da rendere il reato procedibile a querela (non presentata). Anche per quanto riguarda la prescrizione, l'affermazione delle sentenze sopra richiamata circa l'i- nammissibilità della richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per pre- scrizione dei reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né de- dotta dalla parte deve essere temperata, potendo conoscere un'eccezione nel caso in cui, attraverso la richiesta di revisione, sia introdotta una "prova nuova" rela- tiva, ad esempio, a un fatto dimostrativo di una diversa - anteriore - individuazione del tempus commissi delicti, tale da far sì che durante il giudizio si fosse perfezio- nata (anche per l'assenza di impugnazioni inammissibili) la fattispecie estintiva del reato. Le conclusioni raggiunte possono essere sintetizzate nei seguenti termini: in tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova", rilevante a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la prova - sopravvenuta alla sen- tenza definitiva di condanna o scoperta successivamente ad essa ovvero non ac- quisita nel precedente giudizio oppure acquisita, ma non valutata neanche impli- citamente - avente a oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela 11 (non presentata) del reato per il quale è intervenuta condanna, mentre non rientra in detta nozione la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibi- lità richiesta dal reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna irrevocabile. 3.5. La circostanza, infine, che non possa qualificarsi come "prova nuova" quella costituita dalla sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità per effetto del D.Igs. n. 150/2022, come invece sostenuto dalla difesa, trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato infatti che in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione in- debita per effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sen- tenza della quale si chiede la revisione (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 - 01 che ha evidenziato come, in ragione della natura mista - sostanziale e processuale - dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen). Nel caso di specie, la modifica normativa è intervenuta antecedentemente (30.12.2022) al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la re- visione, coincidente con la data della lettura del dispositivo della sentenza n. 4932/2023, con cui la Quarta sezione penale di questa Corte ha dichiarato irrevo- cabile l'affermazione di responsabilità del IC RA con riferimento: al capo 17), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a UN PI (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 41), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Senorbi (CA) intestata a IA NO (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 48), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a NI IS (il 9 maggio 2015); al capo 49), per il furto ag- gravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adi- bito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallerrnosa (CA) intestata alla Eurowunder s.r.l. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 50), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del con- tatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallernnosa (CA) 12 intestata alla Eurowunder s.r.l. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 51), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Siliqua (CA) intestata a CA TE (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015). 3.6. Peraltro, e conclusivamente, ad ulteriore conferma della assoluta man- canza di pregio delle deduzioni difensive, va aggiunto che proprio la stessa sen- tenza della Quarta sezione penale, pur premettendo che a seguito della riforma "Cartabia" tali delitti erano divenuti procedibili a querela (cfr. pag. 23, § 8), aveva ex professo ritenuto irrilevante la modifica introdotta dalla predetta riforma, ade- rendo all'orientamento formatosi con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, secondo cui la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità», precisando come, nel caso di specie, la costitu- zione fosse stata coltivata senza opposizione da parte della difesa degli imputati (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). 4. L'assorbente valenza delle ragioni di inammissibilità dell'istanza di revi- sione per come illustrate con riferimento ai primi due motivi, rende ragione del mancato esame delle doglianze sviluppate con riferimento al terzo ed al quarto motivo, la cui fondatezza presupporrebbe la correttezza dell'assunto difensivo se- condo il quale l'istanza revisione non risulta proposta fuori dalle ipotesi indicate dall'art. 634, cod. proc. pen., circostanza invece palesemente smentita da quanto supra argomentato nel valutare la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. La conformità normativa dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità, per le ragioni dianzi esplicitate, al disposto dell'art. 634, cod. proc. pen., esime pertanto questa Corte dall'esaminare i restanti due motivi di ricorso, essendo stata infatti correttamente seguita la procedura "de plano" dalla Corte d'appello, conte- stata nel terzo motivo di ricorso, sia nel rilevare il difetto di legittimazione difensiva per la mancanza di valida procura speciale (art. 633, co. 1, richiamato dall'art. 634, co. 1, cod. proc. pen.), sia nel rilevare la manifesta infondatezza dell'istanza per difetto delle condizioni individuate dall'art. 630, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen., dovendosi infatti ribadire che il presupposto della non manifesta infonda- tezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu 13 42, Il Consi ensore ocu/i" e senza necessità di approfonditi esami, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprez- zamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svol- gersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770 - 01): ciò che giustifica, pertanto, la lamentata mancanza di motiva- zione di cui all'ultimo motivo, vizio del tutto insussistente atteso che, avendo la Corte d'appello ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, non avrebbe non solo dovuto ma, soprattutto, nemmeno potuto esaminare "nel merito" la decisività de- gli elementi di prova nuova illustrati dal ricorrente, pena, sì, in questo caso, l'an- ticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 9 gennaio 2024 Il Presidente
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. iu? Penale Sent. Sez. 3 Num. 9207 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023, la Corte d'appello Roma dichiarava inammissibile l'istanza di RA IC, avente ad oggetto la revisione della sen- tenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari in data 21 febbraio 2022, divenuta solo parzialmente definitiva in data 11 gennaio 2023, a seguito della sentenza emessa dalla Sez. IV^ penale di questa Corte, n. 4932/2023 che, nell'annullare la predetta sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, limitatamente all'im- putazione di cui al capo 1) della rubrica (reato associativo), ha rigettato il ricorso, per quanto qui di interesse, del RA con riferimento ai motivi di ricorso diversi da quelli relativi al delitto associativo ed in particolare relativi ai reati satellite (reati di furto aggravato di energia elettrica). 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, ritualmente munito di procura speciale, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 634, cod. proc. pen., 127, 96 e 122, cod. proc. pen., con riferi- mento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione per difetto della procura speciale. In sintesi, si duole la difesa per avere la Corte d'appello errato nel dichiarare inammissibile de plano l'istanza di revisione, la quale non era stata proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633 e 641, cod. proc. pen., essendo erronea l'affermazione secondo cui l'istanza non fosse corredata da pro- cura speciale, essendo la stessa stata apposta in calce all'istanza di revisione. Vi sarebbe poi la violazione delle norme di cui agli artt. 96 e 122, cod. proc. pen., perché, avendo la giurisprudenza ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per la loro intrinseca natura e finalità perseguita sono suscettibili di un'interpretazione ampia e scevra da ogni rigidità formalità, allo stesso tale principio varrebbe per la procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima era stata conferita con l'atto di nomina. Sarebbe stato poi violato l'art. 127, cod. proc. pen., per aver adottato la Corte l'ordinanza di inammissibilità senza preventiva fissazione dell'udienza camerale partecipata ex art. 127, cod. proc. pen., ma con procedura de plano. In ogni caso sussistevano elementi in atti idonei a provare la sussistenza di un rapporto fiduciario tra la difesa e il RA, avendo questi conferito nomina fiduciaria e procura speciale nei 2 precedenti gradi del giudizio di merito, potendosi pertanto ritenere implicito il ri- ferimento anche al procedimento di revisione, riferimento esplicito sul potere di presentare istanza di revisione che sarebbe contenuto nella procura speciale de- positata. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 630 e 634, cod. proc. pen., in riferimento alla declaratoria di inam- missibilità per estraneità alle ipotesi di cui all'art. 630, cod. proc. pen. delle ragioni poste a fondamento della revisione. In sintesi, quanto alla dedotta ipotesi di revisione ex art. 630, lett. a), cod. proc. pen., si duole la difesa per aver la Corte d'appello errato nel dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza di revisione, non proposta fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641, cod. proc. pen., essendo stata in parti- colare indicata la inconciliabilità tra quanto stabilito dai giudici di merito e quanto affermato da questa Corte, con la sentenza di annullamento parziale della sen- tenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari per il reato asso- ciativo. I giudici territoriali avrebbero errato, in particolare, nell'escludere che la suddetta inconciliabilità possa rientrare nell'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 630, cod. proc. pen., posto che il ricorrente si era visto condannare per il reato associativo nonostante i risultati delle intercettazioni telefohiche fossero inutiliz- zabili. Nonostante l'evidente incompatibilità tra le predette sentenze, i giudici di Roma sarebbero incorsi in un errore di diritto, rilevando l'inammissibilità dell'istanza sul presupposto che si tratti soltanto di una diversa valutazione sui medesimi fatti su cui le due sentenze si fondano. La Corte d'appello di Roma avrebbe, dunque, esteso il controllo alla tenuta della sentenza oggetto della do- manda di revisione rispetto ai contenuti dell'ulteriore pronuncia, che avrebbe do- vuto essere obbligatoriamente realizzato nel contraddittorio delle parti, così invece anticipando il giudizio di merito proprio della fase successiva a quella di ammissi- bilità dell'istanza di revisione, laddove invece avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'inconciliabilità tra i due diversi giudicati posti a confronto dal ricorrente in merito ai medesimi fatti non addentrandosi nella valutazione;
quanto, invece, all'ipotesi di revisione di cui alla lett. c) dell'art. 630, cod. proc. pen., la difesa contesta l'assunto secondo cui non costituirebbe motivo di revisione l'eventuale improcedi- bilità per difetto di querela, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, richiamando a sostegno una pronuncia di questa Corte, la n. 17170/2017, che ha invece ritenuto che rientra nella nozione di prova nuova la mancanza della condi- zione di procedibilità del reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna. Sarebbe poi errata l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui 3 la riforma Cartabia non avrebbe modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato avente ad oggetto l'energia elettrica, essendo invece necessaria la querela della società di distribuzione dell'energia elettrica, citando a sostegno una decisione di questa Corte, la n. 29594/2023). Si richiama, infine, in ricorso una sentenza emessa dal Tribunale di Latina (sentenza n. 1828/2023) che ha di- chiarato non doversi procedere nei confronti dell'attuale ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela, donde sussisterebbe un contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, oggetto dell'ordinanza impugnata, e quanto statuito dal tribunale di Latina. A tale ultimo proposito, si rileva che nessuna delle ipotesi di furto aggravato contestate nella sentenza resa dalla Corte d'appello di Cagliari, riguarda il reato di furto aggravato a norma dell'art. 625, n. 7, cod. pen., ossia aggravato dall'esposizione delle cose alla pubblica fede, riferendosi invece le contestazioni al furto aggravato a norma dell'art. 625, nn.ri 2 e 5 cod. pen. Conclude, infine, la difesa del ricorrente ecce- pendo un vizio di travisamento probatorio nell'ordinanza impugnata laddove avrebbe dapprima negato che la riforma Cartabia aveva modificato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, successivamente, aveva implicitamente ammesso che ciò fosse avvenuto, laddove ha sostenuto che il mutamento della procedibilità comunque non possa ritenersi assimilabile al con- cetto di prova nuova, peraltro richiamando erroneamente, a giudizio della difesa, una decisione di questa Corte (la n. 14987/2020) riguardante un caso di applica- zione della pena e non di condanna a seguito di dibattimento. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 634, cod. proc. pen., con rifermento alla declaratoria "de plano" dell'inammissibilità dell'istanza di revisione. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per aver dichiarato inammissi- bile l'istanza di revisione senza preventivamente assicurare il contraddittorio fis- sando un'udienza camerale ex art. 127, cod. proc. pen. Ed invero, osserva la di- fesa, previo richiamo degli elementi di novità probatoria indicati nell'istanza di revisione (informativa di reato Legione CC Sardegna, compagnia di Villacidro NORM;
verbali di verifica ENEL;
sentenza emesse nei confronti di NO IA, PI UN;
missiva cancelliere Mura relativa alla posizione processuale di IS NI), che l'esame era funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del no- vum prodotto, dell'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. Per tale ragione, secondo la giu- risprudenza, la Corte d'appello di Roma non avrebbe potuto procedere "de plano", 4 determinando ciò una violazione del contraddittorio (cita al riguardo, Cass. 11453/2015). 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di manifesta illogicità o mancanza della motivazione. In sintesi, l'ordinanza sarebbe censurabile laddove assertivamente avrebbe concluso per l'inammissibilità dell'istanza di revisione, limitandosi alla lettura degli elementi posti a fondamento della condanna, senza tuttavia esaminare, alla luce della produzione documentale, la portata degli elementi a discarico e, quindi, l'in- terferenza dell'intero compendio difensivo sugli elementi individuati a carico, ri- chiamando a tal proposito gli elementi di novità probatoria indicati in sede di illu- strazione del precedente motivo chiarendo le ragioni delle loro rilevanza alle pag. 18/22 del ricorso, da intendersi in questa sede illustrativa richiamati integralmente per ragioni di economia espositiva. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 6 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG, il ricorso è manifestamente infondato. La decisione impu- gnata è corretta e conforme all'art. 631 c.p.p. a termini del quale: «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della do- manda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere pro- sciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». L'ordinanza impugnata illustra, con motivazione sintetica ma congrua, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, perché i nuovi elementi di prova posti a fondamento della domanda di revisione dal condannato non siano tali da dimostrare, ove accertati, il prosciogli- mento dell'odierno ricorrente. La Corte territoriale nell'ordinanza impugnata spiega perché le considerazioni in ordine alla procedibilità dei reati satellite (per i quali la sentenza è ormai definitiva) non possano portare a una pronuncia di revi- sione, trattandosi di modifica normativa che, quand'anche applicabile nel caso di specie (mentre l'ordinanza impugnata segnala come, secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte, per i furti di energia elettrica sia tuttora operativa la procedibilità d'ufficio) risulta intervenuta successivamente alla pronuncia di con- danna e, come tale, inidonea a integrare un caso di revisione della sentenza. La Corte territoriale nel motivare la sua decisione non incorre in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione. Al contrario, il ricorso in esame indugia a reiterare le sue tesi senza però confrontarsi concretamente col tessuto motivazionale dell'or- dinanza, specie laddove la Corte capitolina evidenzia le plurime ragioni di inam- missibilità della richiesta. In definitiva, a tacere ogni ulteriore considerazione, col 5 ricorso in esame il ricorrente insiste a proporre una rivisitazione del giudizio di merito compiuto dalla Corte territoriale incurante dei limiti esistenti per il giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. E' anzitutto generico per aspecificità in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha chiarito le ragioni (pagg. 3/4) per le quali vi era il difetto di procura speciale. Sul punto, la Corte d'appello ricorda che tale è la procura speciale rilasciata con riferimento ad uno specifico atto, all'interno di uno specifico procedimento penale, laddove, nel caso di specie, si trattava null'altro che di una nomina fidu- ciaria cui l'interessato aveva conferito una serie indefinita di poteri con la formula "conferisce altresì' al predetto difensore procura speciale, con ogni potere con- nesso, nulla escluso limitato", tra cui ne vengono elencati diversi, ma non quello di proporre istanza di revisione che, aggiunge la Corte d'appello, anche se inserito non sarebbe valso a trasformare un atto generico in una procura speciale. Ag- giunge, inoltre, l'ordinanza che manca anche l'indicazione del procedimento penale per cui tale nomina è stata conferita, non essendovi quindi prova che detto atto sia riferito proprio al proc. pen. n. 2039/2015 RGNR della Procura di Cagliari. A fronte di tale, puntuale, apparato argomentativo, le doglianze difensive sono del tutto prove di pregio, riproponendo, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, censure già vagliate correttamente dalla Corte d'appello. Ne è quindi evidente l'inammissibilità per genericità attesa la aspecificità del motivo, ravvisabile ogni qualvolta il ricorso per cassazione è fondato su motivi che ripro- pongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come inde- terminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomen- tate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'i- nammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 - 01). 6 fr 2.2. Il motivo è peraltro, in diritto, manifestamente infondato. Ed infatti, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura spe- ciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223 - 01 che, in motivazione, ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche appor- tate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione). Nella specie, l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura "con- ferisce procura speciale", non recava alcuna espressione che legittimasse il pro- fessionista alla presentazione dell'istanza di revisione, mentre, ai sensi dell'art 122 cod.proc.pen., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve, dunque, fare espresso riferimento al potere di presentare istanza di revisione. Il difetto di procura speciale, inoltre, era a maggior ragione evidente mancando l'indicazione del procedimento penale per il quale detta nomina era stata conferita, essendo infatti evidente (e la stessa articolazione del ricorso lo dimostra, richiamando altre decisioni che vedono imputato lo stesso ricorrente), che l'istanza di revisione, atto personalissimo della parte, deve riguardare uno specifico processo conclusosi con sentenza irrevocabile, non essendo quindi nem- meno genericamente ammissibile il riferimento nella procura speciale ad un potere "generico" di presentare istanza di revisione se non espressamente e specifica- mente riferita ad un procedimento penale. 2.3. Prive di pregio sono, poi, le considerazioni svolte dalla difesa sia quanto alla dedotta violazione dell'art. 96, cod. proc. pen., attesa l'inestensibilità della giurisprudenza maggiormente "permissiva" circa la mancanza di rigidità delle forme sulla semplice nomina fiduciaria all'atto attributivo della procura speciale ex art. 122, cod. proc. pen. che, pur non dovendo contenere formule sacramentali (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278026), deve pur sempre es- sere da consentire, per il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e per la sua collocazione, di escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, incertezza nella specie invece sussistente non menzionando l'atto il potere di presentare istanza di revisione. 7 Né, ancora, rileva la circostanza che la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza "de plano" per difetto di legittimazione in capo al difensore, ritenuto sprovvisto di procura speciale, in quanto si tratta di modalità espressa- mente contemplata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., che consente la de- claratoria di inammissibilità senza preventiva attivazione del contraddittorio "quando la richiesta è proposta [...] senza l'osservanza degli artt. [...] 633 [..1". Infine, non rileva la circostanza che l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il ri- corrente ed il difensore potesse desumersi dalla difesa svolta nel corso del giudizio, atteso che la circostanza che possa essere provato "per facta concludentia" l'esi- stenza di una nomina fiduciaria, non esclude che debba comunque essere rispet- tata la forma richiesta dall'art. 633, cod. proc. pen., ossia la circostanza che la richiesta di revisione debba essere proposta o "personalmente" o "per mezzo di procuratore speciale". 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Ed invero, quanto al giudizio di manifesta estraneità della richiesta alle ipotesi di cui all'art. 630, cod. proc. pen., correttamente la Corte d'appello consi- dera anzitutto inammissibile l'istanza in relazione all'ipotesi della lett. A) dell'art. 630 citato, evidenziando come tale previsione si riferisce a due procedimenti penali diversi conclusisi con due distinte pronunce irrevocabili di condanna, laddove nel caso in esame si pretenderebbe di far valere come giudicato inconciliabile la sen- tenza emessa dalla Quarta sezione penale di questa Certe all'interno del medesimo procedimento penale, sentenza non soggetta ad ulteriori termini di impugnazione e quindi essa stessa produttiva di giudicato parziale, in quanto relativo ai soli reati di furto aggravato di energia elettrica avendo riguardato l'annullamento solo il delitto associativo, non potendo dunque la stessa confliggere con la sentenza di merito oggetto della sua valutazione (e, aggiunge questa Corte, con sentenze di merito che si sono pronunciate su fatti diversi da quelle di cui si discute), avendo il potere di annullarla in tutto o in parte, come in effetti accaduto nel caso in esame. Correttamente, pertanto, la Corte di appello, fondandosi la richiesta sull'in- conciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ha esercitato un controllo giurisdizionale che ha condotto alla declaratoria ._31. 9 dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza, verificando l'irrevoca- bilità della sentenza che ha introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, senza estendere tale con- trollo alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai 8 contenuti della ulteriore pronuncia (che, invece, avrebbe dovuto essere obbligato- riamente realizzato in contraddittorio: Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Rv. 271821 — 01). 3.2. Analogamente, quanto alla estraneità della richiesta all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 630 citato, la Corte d'appello ha ritenuto che non riveste la valenza di prova nuova l'intervenuta procedibilità a querela di parte del delitto di furto aggravato di energia elettrica. 3.3. La soluzione offerta dalla Corte territoriale, pur corretta, merita un sintetico approfondimento in diritto. Ed invero, osserva il Collegio, come sia in atto un contrasto sul tema posto dal ricorso. Un primo orientamento nega tout court che la mancanza di una con- dizione di procedibilità possa integrare il presupposto ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Secondo Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Frescura, Rv. 267531, ai fini della revisione della sentenza di condanna, la risoluzione del giudi- cato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, sicché non può costituire "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio, con la con- seguenza che l'esistenza o la mancanza di una condizione di procedibilità non può assumere rilievo ai fini della revisione, non concernendo una valutazione di fatto, bensì un apprezzamento di diritto la cui erroneità è denunciabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. In analoga prospettiva, Sez. 6, n. 49950 del 20/09/2004, Liori, Rv. 230287 ha affermato che, in tema di revisione, mentre per "prove nuove" devono intendersi non solo quelle sopravvenute al giudicato o quelle successivamente scoperte, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudi- zio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, va però precisato che se un elemento di fatto emergeva dagli atti conoscibili dal giudice della cogni- zione, non sono ammissibili, in sede di revisione, profili attinenti alla sua mancata valutazione ove si prospettino, in relazione a esso, questioni rilevabili di ufficio, giacché si deve presumere che di questo dato di fatto il giudice abbia tenuto conto proprio perché investito del dovere di trarne d'ufficio le conseguenze in punto di applicazione della legge;
nel caso di specie, relativo alla eccepita mancanza di una condizione di procedibilità, la sentenza Liori ha rilevato come il "fatto" dedotto ai sensi dell'art. 630, comma 1, cod. proc. pen. coincidesse con l'ipotesi concreta dedotta nell'imputazione, sicché ha ritenuto che, in tal caso, non potesse farsi 9 questione di una mancata valutazione da parte del giudice trattandosi di un aspetto rilevabile di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. Per l'affinità con l'imposta- zione seguita dal primo orientamento, può essere qui richiamato l'indirizzo che ritiene inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per• prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, AN, Rv. 274919), non potendo dilatarsi il concetto di "prova nuova" fino a ricomprendervi una causa estintiva non dedotta né rilevata tempestivamente (Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010 Rv. 248726). Secondo il diverso indirizzo accolto da Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, Rv. 269826 (richiamata dal ricorrente), in tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova" la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acqui- site, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichia- rate inammissibili o ritenute superflue dal giudice;
dato atto che la richiesta di revisione si fondava sull'essere il reato di cui all'art. 609-bis, secondo comma, cod. pen., per il quale vi era stata condanna, improcedibile per mancanza di querela, in quanto all'epoca dei fatti la vittima era sedicenne, la Quarta Sezione osserva che, in materia di revisione, l'art. 631 cod. proc. pen. prescrive che gli elementi in base ai quali essa viene richiesta devono essere tali da dimostrare che, se accer- tati, il condannato deve essere prosciolto - oltre che nei casi di cui agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen., anche - nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. ("se l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita"). 3.4. Ritiene il Collegio, in ciò condividendo l'approdo cui è pervenuta la Quinta sezione penale di questa Corte (Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022, Rv. 282824), che entrambi gli indirizzi richiamati prestino il fianco ad alcuni rilievi critici. Ripercorrendo l'argomentare di Sez. U. AN (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443 — 01), la "prova nuova" di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve introdurre nel processo di revisione un fatto idoneo a vincere la resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile. Ora, il primo orientamento - oltre a evocare, in alcuni passaggi mo- tivazionali, la nozione di prova nuova accreditata dall'indirizzo poi superato da Sez. U, AN (in particolare, lì dove si afferma che non può costituire "prova nuova" 10 un elemento già esistente negli atti processuali) - svilisce la possibilità che, attra- verso la "prova nuova", sia introdotto un fatto capace di dar conto dell'improcedi- bilità per il reato per il quale è intervenuta condanna. È il caso, ad esempio, valu- tato da Sez. 5, n. 2473 del 24/05/1999, Puccio, Rv. 213962, in cui, in relazione alla condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista, fu considerata prova nuova ai fini della revisione quella avente ad oggetto il fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386. "Simmetrica", per così dire, è la considerazione critica riferibile al secondo orientamento. Il condivisibile rilievo per cui la revisione può essere fina- lizzata anche a un proscioglimento per improcedibilità del reato, non può condurre a qualificare come "prova nuova" la mera diversa - magari anche corretta - valu- tazione della fattispecie come procedibile a querela, in realtà non proposta (ossia, la semplice rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per il quale è intervenuta condanna); un'impostazione del genere, priva la nozione di "prova nuova" del suo oggetto necessario, ossia, come si è detto, della rappresentatività di un fatto - estraneo al compendio probatorio valutato nel processo - in grado di rendere ragione della procedibilità a querela e, quindi, di scardinare il giudicato formatosi sul reato per il quale la querela non era stata proposta. Guardando al caso esaminato da Sez. 4, n. 17170 del 2017, cit., una "prova nuova" valida ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. po- trebbe, ad esempio, essere rappresentata dall'accertamento dell'età della vittima, che dimostri come all'epoca del fatto di violenza sessuale la stessa aveva un'età tale da rendere il reato procedibile a querela (non presentata). Anche per quanto riguarda la prescrizione, l'affermazione delle sentenze sopra richiamata circa l'i- nammissibilità della richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per pre- scrizione dei reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né de- dotta dalla parte deve essere temperata, potendo conoscere un'eccezione nel caso in cui, attraverso la richiesta di revisione, sia introdotta una "prova nuova" rela- tiva, ad esempio, a un fatto dimostrativo di una diversa - anteriore - individuazione del tempus commissi delicti, tale da far sì che durante il giudizio si fosse perfezio- nata (anche per l'assenza di impugnazioni inammissibili) la fattispecie estintiva del reato. Le conclusioni raggiunte possono essere sintetizzate nei seguenti termini: in tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova", rilevante a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la prova - sopravvenuta alla sen- tenza definitiva di condanna o scoperta successivamente ad essa ovvero non ac- quisita nel precedente giudizio oppure acquisita, ma non valutata neanche impli- citamente - avente a oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela 11 (non presentata) del reato per il quale è intervenuta condanna, mentre non rientra in detta nozione la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibi- lità richiesta dal reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna irrevocabile. 3.5. La circostanza, infine, che non possa qualificarsi come "prova nuova" quella costituita dalla sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità per effetto del D.Igs. n. 150/2022, come invece sostenuto dalla difesa, trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato infatti che in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione in- debita per effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sen- tenza della quale si chiede la revisione (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 - 01 che ha evidenziato come, in ragione della natura mista - sostanziale e processuale - dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen). Nel caso di specie, la modifica normativa è intervenuta antecedentemente (30.12.2022) al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la re- visione, coincidente con la data della lettura del dispositivo della sentenza n. 4932/2023, con cui la Quarta sezione penale di questa Corte ha dichiarato irrevo- cabile l'affermazione di responsabilità del IC RA con riferimento: al capo 17), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a UN PI (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 41), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Senorbi (CA) intestata a IA NO (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 48), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a NI IS (il 9 maggio 2015); al capo 49), per il furto ag- gravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adi- bito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallerrnosa (CA) intestata alla Eurowunder s.r.l. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 50), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del con- tatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallernnosa (CA) 12 intestata alla Eurowunder s.r.l. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 51), per il furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Siliqua (CA) intestata a CA TE (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015). 3.6. Peraltro, e conclusivamente, ad ulteriore conferma della assoluta man- canza di pregio delle deduzioni difensive, va aggiunto che proprio la stessa sen- tenza della Quarta sezione penale, pur premettendo che a seguito della riforma "Cartabia" tali delitti erano divenuti procedibili a querela (cfr. pag. 23, § 8), aveva ex professo ritenuto irrilevante la modifica introdotta dalla predetta riforma, ade- rendo all'orientamento formatosi con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, secondo cui la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità», precisando come, nel caso di specie, la costitu- zione fosse stata coltivata senza opposizione da parte della difesa degli imputati (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). 4. L'assorbente valenza delle ragioni di inammissibilità dell'istanza di revi- sione per come illustrate con riferimento ai primi due motivi, rende ragione del mancato esame delle doglianze sviluppate con riferimento al terzo ed al quarto motivo, la cui fondatezza presupporrebbe la correttezza dell'assunto difensivo se- condo il quale l'istanza revisione non risulta proposta fuori dalle ipotesi indicate dall'art. 634, cod. proc. pen., circostanza invece palesemente smentita da quanto supra argomentato nel valutare la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. La conformità normativa dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità, per le ragioni dianzi esplicitate, al disposto dell'art. 634, cod. proc. pen., esime pertanto questa Corte dall'esaminare i restanti due motivi di ricorso, essendo stata infatti correttamente seguita la procedura "de plano" dalla Corte d'appello, conte- stata nel terzo motivo di ricorso, sia nel rilevare il difetto di legittimazione difensiva per la mancanza di valida procura speciale (art. 633, co. 1, richiamato dall'art. 634, co. 1, cod. proc. pen.), sia nel rilevare la manifesta infondatezza dell'istanza per difetto delle condizioni individuate dall'art. 630, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen., dovendosi infatti ribadire che il presupposto della non manifesta infonda- tezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu 13 42, Il Consi ensore ocu/i" e senza necessità di approfonditi esami, come avvenuto nel caso di specie, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprez- zamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svol- gersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770 - 01): ciò che giustifica, pertanto, la lamentata mancanza di motiva- zione di cui all'ultimo motivo, vizio del tutto insussistente atteso che, avendo la Corte d'appello ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, non avrebbe non solo dovuto ma, soprattutto, nemmeno potuto esaminare "nel merito" la decisività de- gli elementi di prova nuova illustrati dal ricorrente, pena, sì, in questo caso, l'an- ticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 9 gennaio 2024 Il Presidente