Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7132 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' POP ITA ANG0 7 1 32/ 02 REPUBBLICA ITALIANA MADI CASSAZIONELA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 16648/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 20073 Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 26/02/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente .. S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: DI RI RM, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentata e difesa ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 852 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1304/99 del Tribunale di MONZA, | depositata il 31/05/99 R.G. N. 799/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Di SC ME proponeva appello sia avverso la sentenza del RE di Monza che aveva respinto la domanda di accertamento, nei confronti dell'INPS, del diritto alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione (di reversibilità) nei limiti della prescrizione decennale dalla richiesta amministrativa della integrazione stessa, sia avverso l'ordinanza con la quale lo stesso RE aveva dichiarato estinto il giudizio relativamente alla domanda avente ad oggetto il diritto alla "cristallizzazione" dell'importo della pensione integrata per il periodo successivo al 30.9.1983. Sosteneva l'appellante che, sulla questione dell'integrazione al minimo, era cessata la materia del contendere, mentre persisteva il suo interesse ad ottenere l'accertamento del diritto alla c.d. "cristallizzazione", in considerazione anche dei profili di incostituzionalità della normativa di cui alle leggi n.662/96 e 448/98. Con sentenza in data 31 maggio 1999 il Tribunale di Monza dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di integrazione al minimo, mentre rigettava l'appello in punto di cristallizzazione. La parte privata chiede la cassazione di questa sentenza con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 legge 23.12.1998 n.448 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza del Tribunale per aver dichiarato estinto il giudizio in punto di "cristallizzazione". Assume che l'estinzione ope legis imposta dai provvedimenti normativi applicati dal giudice a quo si pone in contrasto con il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., di ottenere tutela giurisdizionale con una pronuncia di merito ed appare tanto più impropria in rapporto alla prevista disciplina del pagamento degli 3 arretrati, che non soddisfa integralmente le pretese avanzate in giudizio dai pensionati, vanificandone le aspettative patrimoniali. Con il secondo motivo assume che sussistevano nella specie le condizioni per l'attribuzione del diritto alla conservazione della integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, dal momento che i redditi da essa percepiti erano inferiori ai limiti di legge. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, non sono fondati. La giurisprudenza della Corte, interpretando i diversi provvedimenti normativi 9 intesi a dare attuazione alle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 (pronunciatasi sulla controversa questione della c.d. “cristallizzazione") e, in particolare, l'art.36, comma 5, della legge n.448 del 1998, si è costantemente espressa (cfr., tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) nel senso che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre alle controversie aventi ad oggetto gli accessori del credito per differenze dovute alla cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza stessa del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti al requisito reddituale. Ne consegue, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo) la imprescindibilità dell'accertamento di tale requisito nella concreta fattispecie, che la pronuncia di estinzione adottata in sede di merito deve essere confermata. Va aggiunto che la definizione dei processi in corso operata ex lege, anche se non realizza il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, non suscita dubbi di legittimità costituzionale. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario 4 ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art.36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro generale delle compatibilità del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la 105 Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norrna che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998, impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto alla c.d. "cristallizzazione", nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non va pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002 Il Presidente Il Cons.estensore Muminio Maragnom"Летіціо fel.ellulallti 0 I A 1 S D . S , 2 T A . O 6 R T N L 3 , A L ' A L O 3 S L B 7 E - E I P 3 D S D - I I 1 A S N 1 zauco T IL CANCELLIERE N G S Depositato in Cancelleria E E O O S G P A I Oggi, 1.6 MAG. 2002 G D A M I E E O L , A T O D T R A I E T IL CANCELLIERE L R S T I L I D N E G Zanco E E D S O R E 6