Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
Il termine per impugnare le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento è di quindici giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza, e si applica anche ai provvedimenti ritenuti abnormi, salvo che l'atto sia connotato da una così radicale e congenita anomalia da produrre uno stallo non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, relativa ad impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto dalla notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini, la S.C. ha escluso la sussistenza di profili di abnormità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2015, n. 19209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19209 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/04/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 689
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 28504/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del 09/04/2014 del Tribunale di Roma nel procedimento
contro
:
LL CC, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività.
FATTO E DIRITTO
1. Nella fase degli atti preliminari all'apertura del dibattimento nel giudizio ordinario di primo grado nei confronti di EL CC, imputato del reato di cui all'art. 393 c.p., il Tribunale di Roma con ordinanza pronunciata in udienza il 9.4.2014 ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., perché "non correttamente notificato all'imputato, il quale il 10.3.2012 ha eletto il proprio domicilio e nominato un difensore di fiducia con lo stesso atto", di guisa che l'avviso, "notificato al difensore di ufficio ma non all'imputato, andava notificato "presso il domicilio eletto e al difensore di fiducia". Per l'effetto il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede per l'ulteriore corso (nuova notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità, il Procuratore della Repubblica di Roma, che ha evidenziato l'insussistenza della nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ritenuta dal giudice dibattimentale. L'avviso, infatti, è stato ritualmente notificato dalla polizia giudiziaria al difensore di ufficio dell'indagato il 26.1.2012 e allo stesso indagato EL (a mani proprie) il 10.3.2012. Soltanto dopo la regolare notifica dell'avviso (lo stesso giorno 10.3.2012) l'indagato ha eletto un domicilio e nominato un difensore di fiducia, senza che tale evenienza - osserva il ricorrente p.m. - "possa implicare il dovere di procedere a nuove notifiche" dell'avviso di conclusione delle indagini.
3. Il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile per un duplice congiunto ordine di ragioni.
3.1. Innanzitutto in via preliminare il ricorso, recante la data del 29.4.2014, deve considerarsi tardivo, perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia dell'ordinanza impugnata. Termine di impugnazione che, per stabile giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 11 del 9.7.1997, Quarantelli, Rv. 208221;
Sez. 6, n. 30920 del 30.6.2009, Cavagliano, Rv. 244556; Sez. 1, n. 4477/14 del 18.12.2013, Gerasimovki, Rv. 258978), deve ritenersi applicabile anche ai provvedimenti giudiziari caratterizzati da abnormità, in quanto tali ricorribili per cassazione in deroga al principio di tassativita delle impugnazioni sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 1. Vale a dire a provvedimenti che si pongono al di fuori di ogni schema ordinamentale e della struttura stessa del sistema processuale, per i quali non vi è ragione di escludere l'operatività degli ordinari termini di decadenza previsti per l'impugnazione dal combinato disposto dell'art. 585 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), pari a quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento impugnato. Nel caso di specie dalla lettura dell'ordinanza avvenuta in udienza il 9.4.2014 nel contraddittorio delle parti e, dunque, alla presenza del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero che ha proposto ricorso.
Mette conto aggiungere, tuttavia, che il principio fissato dalla citata sentenza Quarantelli delle Sezioni Unite vale per tutte le situazioni in cui la dedotta abnormità del provvedimento giudiziario non sia qualificata da una così radicale e congenita anomalia dell'atto suscettibile di produrre uno stallo del procedimento non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione, quale unico strumento giuridico in grado di rimuovere la stasi della fase processuale e ripristinare l'ordinata evoluzione del procedimento penale cui acceda un atto abnorme di tale specie. È di tutta evidenza, in vero, che in simili casi di abnormità funzionale o dinamica (incidente, cioè, sulla regolare prosecuzione del procedimento) non possa esservi spazio per l'osservanza degli ordinari termini decadenziali dell'impugnazione per cassazione, la peculiare genetica e radicale anomalia (abnormità) del provvedimento potendo e dovendo essere denunciata in qualsiasi momento (cfr. Sez. 1, n. 3305 del 13.1.2005, Haddah, Rv. 230747). Ma l'impugnata ordinanza dibattimentale del Tribunale di Roma integra una situazione che, pur dando luogo ad una indebita regressione della fase procedimentale, non è riconducibile ne' alla prima, ne' a questa seconda tipologia di abnormità totale.
3.2. In vero tale ordinanza, in secondo e connesso luogo, non può tecnicamente qualificarsi abnorme alla stregua dei connotati dell'abnormità definiti dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Gli atti allegati al ricorso del p.m. conclamano la giustezza delle notazioni del ricorrente p.m. sulla piena regolarità della notificazione all'indagato e al suo difensore di ufficio (anteriormente alla nomina di quello di fiducia) dell'avviso di conclusione delle indagini;
di tal che l'ordinanza impugnata deve considerarsi senz'altro erronea.
Ma tale erroneità (aut illegittimità) non integra l'abnormità (strutturale/statica o funzionale/dinamica) del provvedimento, che si configura di conseguenza come inoppugnabile. Lo stesso, infatti, pur a fronte della erroneità e insussistenza della dichiarata nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (rectius della relativa notificazione), non si pone in patente distonia con il sistema processuale.
Vuoi perché trattasi di un provvedimento che costituisce pur sempre manifestazione dei poteri fisiologicamente riconosciuti dall'ordinamento al giudice di merito (nella specie al giudice del dibattimento di primo grado). Vuoi perché lo stesso non determina alcuna insormontabile stasi del procedimento, il cui sviluppo ben può essere riattivato dal pubblico ministero mediante la rinnovazione della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Non è casuale, per ciò, che in situazioni affatto analoghe a quella odierna, in cui il g.u.p. o il giudice dibattimentale abbiano - sebbene in modo errato - ritenuto omessa o incompleta la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, restituendo per l'effetto gli atti all'ufficio del p.m., questa S.C. abbia costantemente escluso che la formale regressione del procedimento in tal modo prodottasi sia frutto di un provvedimento definibile abnorme (cfr., ex plurimis: Sez. 1, n. 3716/09 del 4.12.2008, Schepis, Rv. 242223; Sez 6 n 25810 del 8.5.2014, D.M., Rv. 260069; Sez. 6, n. 5159 del 14.1.2014, Morrà, Rv. 258569: "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice - rilevata l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al p.m., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il p.m. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso").
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015