Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 4477
CASS
Sentenza 18 dicembre 2013

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Il termine per impugnare le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento è quello di quindici giorni indicato nell'art. 585, comma primo, lett. a) cod.proc.pen., e decorre dalla lettura del provvedimento in udienza. (Fattispecie relativa alla tardiva impugnazione da parte del Pubblico Ministero dell'ordinanza di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e delle notificazioni, perchè non redatti nella madrelingua tedesca dell'imputato).

Alle ordinanze dibattimentali che comportano la regressione del procedimento, non si applica il regime dell'impugnazione congiunta con la sentenza, previsto dall'art. 586, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie riguardante l'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 21
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Ord. Sez. 6 Num. 4477 Anno 2013 Presidente: BATTIMIELLO BRUNO Relatore: FILABOZZI ANTONIO ORDINANZA sul ricorso 5774-2011 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRI NIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRAI ,E DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente contro MINISTERO DELl;ECONOMIA I DELLE FINANZE 80415740580, G UGLIEI MINO MARIA; Data pubblicazione: 21/02/2013 - intimati avverso la sentenza 41/2010 della CORTE D'APPELLO di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 4477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4477
Data del deposito : 18 dicembre 2013

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