Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 2
Il termine per impugnare le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento è quello di quindici giorni indicato nell'art. 585, comma primo, lett. a) cod.proc.pen., e decorre dalla lettura del provvedimento in udienza. (Fattispecie relativa alla tardiva impugnazione da parte del Pubblico Ministero dell'ordinanza di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e delle notificazioni, perchè non redatti nella madrelingua tedesca dell'imputato).
Alle ordinanze dibattimentali che comportano la regressione del procedimento, non si applica il regime dell'impugnazione congiunta con la sentenza, previsto dall'art. 586, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie riguardante l'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4477 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4477 Anno 2013 Presidente: BATTIMIELLO BRUNO Relatore: FILABOZZI ANTONIO ORDINANZA sul ricorso 5774-2011 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRI NIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRAI ,E DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente contro MINISTERO DELl;ECONOMIA I DELLE FINANZE 80415740580, G UGLIEI MINO MARIA; Data pubblicazione: 21/02/2013 - intimati avverso la sentenza 41/2010 della CORTE D'APPELLO di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2013, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 4132
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 25290/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
nei confronti di:
ER SA N. IL 15/08/1969;
avverso l'ordinanza n. 324/2012 TRIB. SEZ. DIST. di MERANO, del 14/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. GERACI Vincenzo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza del 14 maggio 2013, pronunciata nella pubblica udienza nella fase degli atti introduttivi del dibattimento del giudizio a carico del cittadino comunitario SI Sasho, imputato della contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, il Tribunale ordinario di Bolzano - Sezione distaccata di Merano ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e delle notificazioni, in quanto redatti in italiano, anziché nella madrelingua tedesca del giudicabile.
2. - Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, in persona del Dott. SECCO Igor, sostituto procuratore della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto, recante la data del 27 maggio 2013 (inoltrato, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 1, a mezzo raccomandata, corredata da nota di accompagnamento del 30 maggio 2013, e pervenuto alla cancelleria del giudice a quo in data 4 giugno 2013), col quale ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 109 c.p.p., D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 13 e segg. e con riferimento all'articolo 6 del Trattato della Unione Europea., eccependo la abnormità della ordinanza.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 15 luglio 2013, ha rilevato: anche i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti (ritenuti) abnormi soggiacciono al regime generale dei termini di impugnazione;
nella specie il ricorso è stato tardivamente "depositato" dopo la scadenza del termine perentorio di quindici giorni, stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 5, lett. a), e decorrente dalla lettura della ordinanza nella pubblica udienza.
4. - Il ricorso è inammissibile.
4.1 - Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi (Sez. Un., n. 11 del 09/07/1997 - dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221;
e, da ultimo, Sez. 6^, n. 30920 del 30/06/2009 - dep. 24/07/2009, P.M. in proc. Cavagliano, Rv. 244556, la quale ha ribadito: "la disciplina dei termini di impugnazione trova applicazione anche per i provvedimenti abnormi".
4.2 - Alle impugnazioni delle ordinanze (ritenute abnormi), emesse nella fase del giudizio che comportano la regressione del procedimento e, dunque, interrompono la sequela procedimentale culminante colla pronuncia della sentenza, non si applica il regime della impugnazione congiunta con la sentenza siccome prescritto dall'art. 586 c.p.p., comma 1. La disposizione in parola deve essere interpretata restrittivamente nel senso della applicazione esclusiva alle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento dei soli giudizi che siano definiti con sentenza.
La contraria opinione comporterebbe, infatti, la irragionevole conseguenza della impossibilità di impugnare le ordinanze abnormi emesse nella fase del giudizio le quali dispongono il regresso del procedimento e, così, precludono la pronuncia della sentenza. 4.3 - E certamente estensibile all'ambito delle ordinanze pronunciate nella fase degli atti introduttivi dei dibattimento - attesa la ratio che lo informa - il principio di diritto secondo il quale "in tema di termini per impugnare, l'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento;
il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b), che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale "a fortiori" per le ordinanze dibattimentali" (Sez. 6^, n. 2087 del 08/06/1999 - dep. 09/07/1999, P.M. in proc. Puopolo, Rv. 214679; cui adde Sez. 3^, n. 34656 del 14/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.M. in proc. Mrichi, Rv. 232076; Sez. 5^, n. 8270 del 31/01/2006 - dep. 08/03/2006, P.M. in proc. D'Apice ed altro, Rv. 233227; e Sez. 1^, n. 48188 del 04/12/2008 - dep. 24/12/2008, P.M. in proc. Vurzer, Rv. 242659).
4.4 - Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono il Pubblico Ministero ricorrente è incorso nella inosservanza del termine di impugnazione, stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), e sanzionato a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Il Procuratore della Repubblica ricorrente si è avvalso del servizio postale per la presentazione della impugnazione.
Ai fini della tempestività del ricorso, pertanto, rileva non la data (4 giugno 2013) del recapito alla cancelleria del giudice a quo, bensì "la data di spedizione della raccomandata" ai sensi dell'art.583 c.p.p., comma 2, che, per l'appunto stabilisce: "L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma".
Dalla busta contenente l'atto di impugnazione, allegata al fascicolo processuale, non è possibile evincere la data della spedizione (l'involucro non reca l'impronta di alcun timbro di uffici postali del comune di Bolzano, sede dell'ufficio del Pubblico Ministero ricorrente); il plico, infatti, risulta timbrato in transito dal centro di meccanizzazione postale di Verona il 31 maggio 2013. Tuttavia è possibile ricavare con certezza dalla nota di accompagnamento, sottoscritta il 30 maggio 2013 dal Procuratore della Repubblica ricorrente, che la raccomandata contenente la impugnazione non fu spedita in data anteriore.
Sicché, essendo il termine quindicinale per la proposizione del ricorso spirato il 29 maggio 2013 (decorsi, appunto, quindici giorni dalla lettura in udienza del provvedimento impugnato), ineluttabilmente tardiva risulta la presentazione della impugnazione "a mezzo di raccomandata", spedita in data certamente non anteriore al 30 maggio 2013 e, pertanto, successiva alla maturata scadenza del termine perentorio.
4.5 - Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014