Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'eventuale illegittimità del provvedimento non vale a legittimarne l'impugnazione sotto il profilo dell'abnormità, pena l'elusione del principio di tassatività delle impugnazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3454
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 025237/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MESSINA;
nei confronti di:
1) CH SI N. IL 24/12/1961;
2) LL OM N. IL 12/11/1964;
avverso ORDINANZA del 07/05/2008 TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Con atto del 12.4.05, il P.M. presso il Tribunale di Messina ha chiesto al G.I.P. in sede l'archiviazione del procedimento a carico di CH ed LL MO per il reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, (esercizio non autorizzato della somministrazione di mano d'opera).
Il G.I.P. presso il Tribunale di Messina, convocate le parti in camera di consiglio, con provvedimento del 26.10.06, non ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., chiedendo a quest'ultimo la formulazione del relativo capo d'imputazione. Con ordinanza del 7.5.08 il giudice monocratico di Messina, avendo rilevato che non vi era prova dell'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari agli imputati CH BA ed LL MO ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., ha disposto la restituzione degli atti al p.m.. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Messina, chiedendone l'annullamento siccome abnorme, per erronea applicazione degli artt. 409 e 415 bis c.p.p., in quanto non sussisteva nella specie alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio dei due imputati per omessa notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, essendovi stato ordine di imputazione coatta da parte del G.I.P..
Ha resistito con memoria LL MO per mezzo del suo difensore d'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Messina è inammissibile.
Secondo un orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, non è abnorme e non è quindi ricorribile per Cassazione il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notifica all'imputato dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure inesistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca Fatto al di fuori del sistema processuale. Non deve infatti confondersi fra regressione del procedimento, conseguente ad una sia pure erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione, la quale integra un atto comunque coerente con l'esercizio dei poteri propri del giudice e produce quindi un effetto consentito, e la regressione conseguente all'adozione di un provvedimento, che si colloca al di fuori dell'ordinamento e non corrisponde alla struttura del sistema processuale. Invero un provvedimento illegittimo non giustifica di per sè la sua impugnabilità per Cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall'art. 568 c.p.p. (cfr., in termini, Cass. 3^ 3.7.08 n. 26770;
Cass. 2^, 23.11.06 n. 40230). Deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Messina avverso il provvedimento del giudice di Messina che abbia dichiarato un'invalidità, sia pure inesistente, del decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al vigente sistema processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009