Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2002, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 R / N T 6 - 2 S I B . G I R . . E L R P . L R A INNOME DEL POPOLO I01771/02 D A UBBLICA ITALIANA T . L A U E B D D A B I T ' E S T R 1 N 3 N T E 1 S E S A A CORTE SUP D CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14802/2000 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Consigliere Cron. 4420 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER DI BLASI Consigliere Ud. 05/10/2001 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Inizio decorrenza SE N TENZA termine appello. Data deposito sul ricorso proposto da: presso Ufficio Idoneità Diversa data deposito PORTORO S.R.L., con sede in Milano, in persona presso Commissione Tributaria dell'Amministratore unico, rappresentata e difesa, - Irrilevanza. giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Raffaele Di Palma e Massimo Scardigli, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Viale Angelico n. 36/B, ricorrente
contro
DELLE FINANZE, in persona del MinistroAMMINISTRAZIONE 3 pro tempore, non costituita, 4 9 - intimata - 1 per la Cassazione della sentenza n. 216/35/99 resa dalla 1 Milaus -Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez. 35, in data 05-10-1999, depositata il 12-10-1999; udito per la ricorrente l'avv. Scardigli;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Portoro s.r.l., con sede in Milano, con atto 09-12- 1996, impugnava la cartella esattoriale n. 122896715 esercizio 1996, portante carico tributario per INVIM straordinaria dell'anno 1983. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con decisione n. 143/10/98 del 23-03-1998, depositata il سپال 27-04-1998, rigettava il ricorso, ritenendo "legittimo l'operato dell'Ufficio". L'appello della società veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in quanto proposto tardivamente, in violazione del 3° comma dell'art. 38 del D. Legs. n. 546/92. La Portoro S.r.
1. con ricorso notificato il 17-07- ha chiesto la cassazione della sentenza in2000, epigrafe indicata con un mezzo. 2 L'Amministrazione intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo la contribuente censura l'impugnata decisione per violazione ed erronea applicazione del combinato artt.disposto degli 51, comma I' e 38, comma III° del D. Legs. n. 546 del 31- 12-1992, nonché degli artt. 327 C.p.C. ed 1 Legge n. 742 del 07-10-1969, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.. Si deduce, l'erroneo operato del giudice di secondo grado, nel dichiarare tardivo l'appello, in quanto non avrebbe tenuto conto, per un verso, che data rilevante agli effetti della proposizione del gravame, era a ritenersi quella del deposito dell'appello presso l'Ufficio, e, sotto altro profilo, della sospensione سکاں dei termini, nel periodo feriale, per effetto della Legge n. 742/1969. Trattasi di rilievi fondati. In effetti, ai sensi della normativa vigente ed applicabile, l'appello deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposto alla data della corrida delnotifica relativo ricorso o all'ufficio competente, se avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 C.p.C., rilevando, la data del deposito dell'atto presso la Commissione Tributaria Regionale al diverso 3 fine della costituzione. E' circostanza pacifica, che, nel caso, l'appello mediante contigua dell'atto zia stato uantificato presso all'Ufficio del Registro di depositato Milano il 10-06-1999 e presso la Commissione Tributaria Regionale il 21-06-1999. E', altresì, incontroverso che la sentenza di primo grado, depositata in data 27-04-1998, non è stata notificata alle parti, e che quindi, l'appello poteva essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 C.p.C., che, per effetto della sospensione feriale disposta dalla Legge n. 746 del 1969, era quello di un anno e 46 giorni, a decorrere dalla detta data di deposito. Ciò posto, se ne deduce che l'appello poteva سسالامل utilmente proporsi sino al 12-06-1999. Risultando, come si è visto, proposto in data 10- 06-1999, e depositato nella segreteria del giudice adito entro il prescritto termine di trenta giorni successivi (21-06-1999) lo stesso è, pertanto, а ritenersi tempestivo. Il giudice di appello ha, quindi, fatto malgoverno della normativa vigente ed applicabile, incorrendo nella denunciata violazione di legge, conseguentemente, l'impugnata decisione va cassata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra 4 Regionale della Sezione della Commissione Tributaria aiLombardia, pronuncerà adeguandosi riaffermati principi, e deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma il 05 ottobre 2001. S N O I Il Presidente T A S S Dott. Michele Cant Il Consigliere Relatore Estensore Dott bnin IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano moleb G DEPOSITATO IN CANCELLERIA ->8 FEB. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 asano AmaldaC E N O I 6 Z 8 A 9 1 R / T 5 4 IS / . 6 N 2 G - E . .R R B A .P . I A L D R L D L A A E E . T D T B I U A N S B T E N I E S 1 A S R E 3 I I 1 T R A . E N T A M 5