Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11166 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
er b Col 1 1 166/02 REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL PO LO IT IAN LA CORTE SUP CM DI A Oggetto Azione SEZIONE TERZA CIVILE revocatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 23303/99 - Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 28773 Cron. Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Rep. 2899 Ud. 15/03/02 - Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE DIFARMA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sig. SA CU, elettivamente domiciliata in ROMA per diritti € 1,55 il 2.9 LUG. 2002 VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso 10 studio IL CANCELLIERE dell'avvocato MARIO TONUCCI, che la difende, giusta delega in atti%;B CANCELLERIA ricorrente
contro
MA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO MARIA MUSTO, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 654 nonchè contro 1 RICCOBONO SPA;
intimato avverso la sentenza n. 929/99 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa il 5/3/1999, depositata il 23/03/99; RG. 39/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato RICCARDO TROIANO (per delega Avv. Mario Tonucci); udito l'Avvocato MARIA FLAVIO MUSTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 27.3.1990 DI EN esponeva: che con scrittura privata del 13.6.1989 esso esponente, DI OV e EI AR cedevano le proprie quote della IFa srl per il 75% alla Farma- servizi srl e per il rimanente 25% alla Deltafarm srl;
che nel contesto delle trattative riguardanti il prezzo si stabiliva che le acquirenti avrebbero trasferito ad esso DI EN tutti gli immobili della IF esi- stenti al 13.6.1989 per il prezzo di L. 800.000.000, an- che a fronte di un impegno locativo pluriennale di esso 2 istante nei confronti della IF, stabilendosi che l'atto di vendita avrebbe dovuto essere stipulato entro il 13.8.1990; che alla stessa data del 13.6.1989, pre- via delibera assembleare, il legale rappresentante del- la IF (ing. FA OV) si impegnava irre- vocabilmente a cedere ad esso DI gli immobili (appartamento a uso ufficio;
due locali a uso negozio;
locali a uso magazzino e autorimessa) al prezzo concor- dato di L. 800.000.000, ma dell'effettivo valore com- merciale di L. 2.950.000.000; che contestualmente egli rilasciava l'impegno locativo. Aggiungeva che in data 28.9.1989 i nuovi soci della IF deliberavano la дег Jocietà messa in liquidazione della/e che, invitati, con tele- gramma del 16.3.1990, i liquidatori dinanzi al notaio per la stipula dell'atto, gli stessi non comparivano, comunicando che gli immobili erano stati venduti il 22.2.1990; che successivamente accertava che la vendita era stata effettuata per il prezzo di L.
2.150.000.000 alla BO SP in persona del legale rappresentante BO Carmelo, stesso rappresentante legale della FA, cia al 75% della IF. Tutto ciò espo- sto, conveniva davanti al Tribunale di Roma la srl Di- farm, in liquidazione, e la BO SP per sentir inefficace dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 C.C., nei suoi confronti l'atto di vendita. 3 Si costituiva la IF contestando la domanda ed eccependo che la vendita era stata un atto dovuto, in relazione alla messa in liquidazione della società. As- sumeva quindi che la vendita aveva consentito di pagare la parte più consistente dei debiti societari garanten- do la par condicio, cosa che non sarebbe avvenuta ove la vendita fosse stata effettuata in favore del Grimal- di. Difettavano, di conseguenza, secondo la convenuta, gli elementi della revocatoria. La BO, pure costituitasi, contestava ugual- mente la domanda e sosteneva, a sua volta, di essere a conoscenza degli accordi intervenuti fra il DI e negava però di le società Deltafarm e FA, aver agito con intento fraudolento. Il Tribunale con sentenza del 18.9.1996 rigettava la domanda. Gravata la pronuncia dal soccombente, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 23.3.1999 accoglieva la domanda e dichiarava -in riforma della decisione im- pugnata- inefficace nei confronti del DI l'atto di vendita per Notaio Jorio del 22.2.1990 intercorso tra la IF in liquidazione e la BO. Avverso tale sentenza la IF srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso Gri- maldi EN, mentre l'altra intimata BO SP non ha svolto attività difensiva. Ricorrente e controricor- rente hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901-2902 e 1362 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360 n. c.p.c.; omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare la ricorrente deduce che la sen- der tenza impugnata ha accolto l'azione revocatoria sulla base di un unico assunto, ovvero la dolosa preordina- zione della alienazione rispetto al sorgere del credito dell'attore, desunta dalla coincidenza, nella figura del dott. BO, della rappresentanza della Farma- servizi (azionista della IFa) e della BO SP (acquirente degli immobili) e dalla natura del corri- spettivo dell'alienazione promessa, definita apoditti- camente "una partita di giro", mentre ha ignorato ogni altro presupposto dell'applicazione normativa degli artt. 2901-2902 c.c. ed incongrua è la sua motivazione. Il motivo non può trovare accoglimento. Come in sostanza ritenuto dalla Corte d'appello, nell'interpretazione della domanda del DI, il credito dello stesso era costituito dalla percezione del saldo del prezzo della propria quota (pari alla differenza tra il valore dell'immobile che doveva es- sergli trasferito meno il corrispettivo di versarsi da parte sua). Sicchè la domanda aveva il fine di ottenere una declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione posto in essere dalla IFa, il cui comportamento inadempiente aveva causato un danno ad esso DI, impossibilitato a quel punto ad otte- nere il passaggio del patrimonio immobiliare alle con- th dizioni concordate. E, pur nella considerazione che nella specie il credito del DI fosse sorto dopo la vendita, la Corte, con incensurabile apprezzamento, ha ritenuto sussistente la dolosa preordinazione tra la IFa e la BO nella vendita. Ha in proposito considera- to, infatti, come fosse già di per sé sintomatico della finalità effettiva perseguita dalle parti quanto si co- glieva dalla semplice cronologia degli eventi, dei qua- li il primo dato concreto era costituito dalla determi- nante azione del BO che agiva prima per la Gale- nitalia, formulando proposte, poi per la FA (maggiore quotista della IFa) infine per la Ric- ' cobono [di cui il BO era legale rappresentante]; 6 il secondo dato era costituito dal prezzo degli immobi- il prezzo di li praticato al BO: L. 800.000.000 faceva parte effettivamente di una partita di giro rappresen- tando il trasferimento degli immobili una parte del prezzo dell'intera operazione stimata in L. per l'appunto 7.300.000.000 di cui 2.300.000.000/pari al valore degli immobili. Ciò stabilito, era di per sé evidente, secondo la stessa Corte, come fosse infondato che la ragione pre- cipua della vendita alla BO fosse stata determi- nata dalla migliore offerta, trattandosi in effetti del medesimo prezzo stabilito per il DI, ove la minor somma di 800.000.000 costituiva, come detto, una mera partita di giro. In un tale contesto -ha dedotto quindi il giudice d'appello- non aveva più ragion d'essere che la vendita alla BO fosse stata effettuata in vista di un maggior prezzo, ma, invece, la ragione unica che si ri- cavava dalla vendita era che con la relativa operazione si mirava all'impoverimento della IFa a fronte del- le pretese creditorie che avrebbe potuto avanzare il DI. Fortemente indiziante, ad avviso del medesimo giu- dice, era altresì, nel quadro generale degli eventi, la stessa messa in liquidazione della società nelle more 7 helles afthstein fra la data di acquisto delle quote e quella di vendita siel al DI, per tornare successivamente in bonis ef fettuata la vendita alla Riccobo Trattasi, a ben vedere, di congruo uso delle pre- sunzioni e di giudizio di merito sufficientemente e lo- gicamente motivato in relazione ai vari elementi 109T129,11 dell'azione proposta ed esente da vizi giuridici. 456т 24,66 La diversa valutazione dei fatti opposta dalla ri- тот. 149,77 corrente si concreta, pertanto, in una soggettiva loro interpretazione, che si risolve nella sollecitazione ad un riesame degli stessi, inammissibile in questa sede, involgendo il merito della controversia, adeguatamente от risolto, come rilevato, dal giudice a quo. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di Cas- sazione in favore del resistente DI EN, liqui- date come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese in favore del resistente costituito, li- 125/20 quidate in € oltre € 7000/00 (settemila) 1 per onorari. Così deciso, il 15.3.2002. TRATE IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gavan Fiducian ИзHolly West H. DIRETTORE DI CANCELLERR. 8 Umberto CiceroUmberto Depositata in Cancelleria 29 LUG. 2002 CASS IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, A Z IO N E Warto elcer *12*