Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' OPOLITAL NO0102 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 4918/98 - Cron. 2138 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere- Ud.18/10/00 Rel. Consigliere- Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - U ha pronunciato la seguente Richiesta enpia sudio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 300 # 25 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTESUPREMA DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Richiesta coma studio AGL dal Sig CANDIANO MARIO, giusta delega in atti%;B diritti I 3006 GEN. 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SERVIZI PER ASZIONI, in persona del legale UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Rilasciata copia legale al Sig. CANDIANO in ROMA LRE DELLA VITTORIA 91 presso lo studio per diritti L. ___ il 14 FEB 2001- 2000 dell'avvocato DE BERNARDINIS ENRICO, che la IL CANCELLIERE 4259 rappresenta e difende unitamente all'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale TOFFOLETTO FRANCO, giusta delega in atti;
al Sig. DE BERNARDINI controricorrente · per diritti ✓. - MAR. 2001 avverso la sentenza n. 9/97 del Tribunale di CREMONA, IL CANCELLIERE depositata il 19/03/97 R.G.N. 697/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE BERNARDINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 26 giugno 1995 il Pretore di Cremona, giudice del lavoro, ha rigettato la domanda di IU Mario volta alla condanna del suo ex-datore di lavoro, s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di servizi e trasporti, a corrispondergli le retribuzioni maggiorate per straordinario festivo di giorni 37 per ferie non godute negli anni 1989 e 1990, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese". L'appello del IU è stato respinto con sentenza del Tribunale di Cremona 19 febbraio/19 marzo 1997 n.
9. Il Tribunale ha basato la propria decisione sul rilievo che il IU, a seguito delle contestazioni della convenuta : essere egli stato in malattia per quasi tutti e due gli anni citati, aveva ridotto l'originaria domanda di indennità sostitutiva a giorni 9,5 di ferie, così rinunciando alla tesi di diritto, posta a base della domanda originaria di 37 giorni, che le ferie maturano anche per il periodo di malattia, sicché il Pretore aveva deciso su una questione di puro fatto, convenendo con il prospetto di ferie presentato dal IU in sede di memoria autorizzata, relativo alle ferie maturate escluso il lungo periodo di malattia. 3 Il Tribunale ha dedotto che fosse inammissibile l'appello con cui, riproponendo la questione di diritto rinunciata in primo grado, il IU cercava di recuperare parte della domanda rinunciata, che dunque costituiva domanda nuova ai sensi dell'art. 437 c.p.c.. Il Tribunale ha respinto altresì l'appello sul capo della sentenza pretorile che aveva condannato il IU alle spese processuali, rilevando che il contrasto giurisprudenziale sulla questione se le ferie maturino durante il periodo di malattia non aveva svolto alcun ruolo Axy nell'economia della decisione, basata, si ripete, sulla riduzione della domanda che aveva estromesso tale tema dal giudizio. Ha condannato il IU alle spese del grado. Ha proposto ricorso per cassazione il IU, con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo travisamento dei fatti per erronea od omessa lettura di atti processuali e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe errato nel ritenere che la questione della maturazione delle ferie durante i 4 periodi di malattia non sarebbe stata dibattuta nel corso del giudizio di primo grado. Dalla lettura degli atti costituzione, note autorizzate,processuali (memoria di sentenza pretorile), emergerebbe che la questione non solo fu dibattuta, ma anche decisa dal Pretore applicando il principio enunciato dalla sentenza n. 1786/1992 della Cassazione. Sicché la domanda proposta con l'atto d'appello contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - non avrebbe potuto considerarsi una domanda nuova. Il motivo è inammissibile, perché il travisamento dei fatti, dedotto come motivo di ricorso, non può costituire Agel motivo di ricorso per cassazione in quanto, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo costituisce un errore denunciabile col mezzo della n. 6086, revocazione ex art. 395 (Cass. 29 maggio 1991 Cass. 29 maggio 1995 n. 6038). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), CC. in nullità della rinuncia, violazione dell'art. 2118 relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il 5 : Tribunale, dopo aver ammesso che la domanda sarebbe stata ridotta per lo stato della giurisprudenza dell'epoca, non ne avrebbe «tratto la logica conseguenza di ritenere la nullità della rinuncia per difetto della consapevolezza del diritto alle ferie nei periodi di dell'esistenza malattia». Anche tale motivo è inammissibile, perché non risulta avere formato oggetto di doglianza in sede di appello. E' ben noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di Azly secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. 22 dicembre 1994 n. 11062, Cass. 10 maggio 1995 n. 5106) sicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di indagine non compiute perché non richieste in sede di merito. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 e 1218 cod.civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione alla questione di merito se il diritto alle ferie maturi durante il periodo di malattia. Cita (impropriamente) Cass. 1747/98 (recte Cass. sez. un. 23.2.1998 n. 1947). 6 Poiché tale questione non ha formato oggetto della decisione della sentenza impugnata, e poiché la declaratoria di inammissibilità dei motivi che precedono non dà ingresso alla questione in questa sede, il motivo si deve ritenere assorbito. Peraltro la giurisprudenza dominante di questa Corte nega che maturi il diritto alle ferie durante i periodi in cui, mancando l'attività lavorativa, non sussiste quella esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è diretto a soddisfare (Cass. 13 febbraio 1992 n. 1786 per il periodo di malattia;
Cass. 16 dicembre 1988 n. 6872 e 17 gennaio Ase 408 per il periodo di Cassa integrazione guadagni;
1991 n. Cass. 18 maggio 1995 n. 5486 e 5 maggio 2000 n. 5624 per il periodo intercorrente tra licenziamento illegittimo e reintegra nella prestazione lavorativa;
Cass. 8 giugno 1999 n. 5661 per il periodo di aspettativa sindacale). Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione, in quanto il Tribunale, dopo avere riconosciuto che la rinuncia fu determinata dallo stato della giurisprudenza dell'epoca, ha escluso l'influenza di tale contrasto sul carico delle spese, ai fini di una loro compensazione. 7 Il motivo è infondato, perché, come già riferito in parte narrativa, il Tribunale ha deciso sulle spese del primo grado e del grado di appello in base al principio della soccombenza, respingendo il motivo di appello relativo alla condanna pretorile alle spese processuali con le stesse argomentazioni dei motivi precedenti, e cioè perché la questione della maturazione delle ferie durante il periodo di malattia era estranea al thema decidendum. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 29.000, oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. della Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio Sezione Lavoro il 18 ottobre 2000. Il Presidente Guglichen knault Il Consigliere Estensore Alds se Matein Майей O ееее C V I L N I 3 L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L 5 Depositata in Cancelleria O 5 3 O N I V Oggi, 25 GEN. 2001 O 1 S V O 1 E - I D Lav\ferie N 8 IL COLLABORATORE W - N S I 4 DI CANCELLERIA S RG4918/1998 8 O E E S Z H I S N ' T V V ' 9 8 Ɑ O I. I T 8 V F T S O O S 8 ' V a I