Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1999, n. 4375
CASS
Sentenza 20 dicembre 1999

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In tema di estradizione per l'estero, il consenso ritualmente prestato alla estradizione dall'interessato non è revocabile, trattandosi di un atto da considerare alla tregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi dipendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà.

Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, comma secondo, cod. proc. pen., dall'estradando nell'ambito delle formalità prescritte dall'art. 717 cod. proc. pen. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1999, n. 4375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4375
    Data del deposito : 20 dicembre 1999

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