Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, il consenso ritualmente prestato alla estradizione dall'interessato non è revocabile, trattandosi di un atto da considerare alla tregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi dipendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà.
Il consenso alla estradizione, prestato, a norma dell'art. 701, comma secondo, cod. proc. pen., dall'estradando nell'ambito delle formalità prescritte dall'art. 717 cod. proc. pen. ai fini della sua identificazione, non essendo equiparabile a un interrogatorio nel merito, non deve essere documentato con le forme previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1999, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 20/12/1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni CASO " N. 4375
3. Dott. Adolfo DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo CORTESE " N. 30054/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LV OZ OL, nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza 14.5.99 della Corte d'Appello di Trieste che rigettava l'istanza di esso LV OZ OL che, previa dichiarazione di revoca del consenso all'estradizione prestato il 14.4.99, aveva chiesto dichiararsi l'invalidità e la inutilizzabilità del relativo verbale, nonché l'espletamento di atti istruttori sulla sua situazione periodica al momento della deposizione e in ordine alla idoneità della persona che, nella circostanza, aveva espletato funzioni di interprete Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva in
Fatto e diritto
Con motivi personali addotti a sostegno del ricorso LV OZ OL chiede l'annullamento della ordinanza impugnata perché emessa, a suo avviso, senza l'osservanza delle regole sul contraddittorio e perché del tutto priva di motivazione, in quanto dall'udienza tenuta il giorno 14.5.99 non era stato dato avviso ne' ad esso ricorrente, ne' ai suoi difensori da parte della Corte di Appello la quale, inoltre, non si era pronunciata sulla sua eccezione di inutilizzabilità del precedente verbale del 14.4.99 in cui era stata riassunta la sua audizione, senza che la stessa fosse stata confortata da riproduzione fonografica o audiovisiva. Deduce, inoltre, un assoluto difetto di motivazione in ordine alle sue istanze istruttorie, nonché sulla asserita irrevocabilità dell'iniziale consenso all'estradizione.
Tali doglianze non hanno, però, alcun fondamento.
Ed invero, quanto alla asserita violazione delle regole sul contraddittorio in cui sarebbe incorsa la Corte del merito nel pronunciarsi sull'istanza 7.5.99 di esso estradando, ne è evidente la inconsistenza, dato che detto giudice, nel decidere su una semplice istanza con cui si contestava la ritualità degli adempimenti effettuati ai sensi dell'art. 717 c.p.p. dal Presidente della Corte d'appello, finalizzati alla identificazione della persona sottoposta alla misura e alla raccolta di un suo eventuale consenso alla estradizione, non era affatto tenuto ad applicare le forme e i termini di cui all'art. 127 cpp, posto che questa norma ha carattere interno ad un procedimento che nella specie non aveva ragione di instaurarsi, non dovendosi far luogo al giudizio della stessa Corte di appello ai sensi dell'art. 701/2^ c.p.p., ostandovi la presenza di un valido consenso dell'estradando alla estradizione richiesta. Nè, d'altra parte, era dato al citato giudice di porre nel nulla il prestato consenso, in quanto lo stesso - come correttamente evidenziato nel provvedimento impegnato - fu ritualmente prestato nel processo verbale 14.4.99, redatto nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 717 cpp, alla presenza della interprete Flavia AN DE Mam e con l'assistenza della stessa e del suo difensore di fiducia.
La Corte del merito, infine, ha correttamente escluso che il consenso come sopra prestato potesse essere considerato revocabile, "non potendosi operare una regressione del procedimento alla fase della garanzia giurisdizionale", il che va pienamente condiviso sia perché tale garanzia era già stata soddisfatta con gli adempimenti del Presidente della Corte di appello e con la redazione del relativo verbale, sia perché il consenso in esame, quale previsto dall'art.701/2^ comma c.p.p., va considerato alla stregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi difendere dalla volontà della parte che, optando per l'accoglimento dell'istanza di estradizione, ha compiuto una libera scelta, il prodursi di effetti giuridici diversi con quelli già realizzatisi con il prestato consenso. Che questo, infine, sia stato raccolto senza l'osservanza della formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. è circostanza del tutto irrilevante, in quanto l'attività prevista dall'art. 717 c.p.p., essendo diretta alla identificazione dell'interessato ed a raccogliere il suo eventuale consenso all'estradizione, non è in alcun modo equiparabile ad un interrogatorio nel merito e, quindi, non deve sottostare alle relative regole.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza far luogo a condanna alle spese perché riguardante materia inquadrabile nei rapporti giurisdizionali tra Stati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2000