Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0³ 23 64 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro;
officacia dal giudicato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 20511/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere 20694/99 hizp - Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Cron. Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.14/11/00 ha pronunciato la seguente 692 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE COMITATO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE TRA LE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE COOPERATIVE ADERENTI ALLA LEGA DELLE COOPERATIVE 3000 per diritti 17 FEB. 2001 MUTUE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LEONARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AGOSTINELLO GIUSEPPE;
intimato 2000 'sul 2° ricorso n° 20694/99 proposto da: thy 4688 -1- GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AGOSTINELLO VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell'avvocato ROMAرم PASQUALE VERGINELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ONOFRIO PACE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
COMITATO COORDINAMENTO PROVINCIALE COOPERATIVE ADERENTI;
intimato avverso la sentenza n. 1776/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 28/05/99 R.G.N. 3365/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VERGINELLI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per ' l'improcedibilità per il ricorso principale e rigetto per il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 18 ottobre 1991 al Pretore di Catania, PP GO narrava anzitutto le vicende di un precedente processo. Con ricorso del 9 febbraio 1988 allo stesso Pretore egli aveva convenuto in giudizio La Lega nazionale delle cooperative, quella regionale e quella provinciale, dicendole datrici di lavoro e chiedendo dichiararsi l'illegittimità del suo licenziamento e condannarsi le convenute a pagare stipendi arretrati ed accessori. Il Pretore con sentenza del 3 ottobre 1988 aveva rigettato la domanda relativa al licenziamento ed accolto nei confronti della Lega provinciale delle cooperative la domanda di condanna, ma la decisione era stata in parte riformata dal Tribunale, che con sentenza del 9 maggio 1989 aveva identificato il datore di lavoro nel Comitato di coordinamento delle cooperative aderente alla Lega delle cooperative, succeduto alla suddetta Lega regionale. Premessa tale narrativa e rilevato che detta sentenza del Tribunale era passata in giudicato, l'GO chiedeva condannarsi ancora il Comitato di coordinamento per altre e diverse voci, sempre relative allo stesso rapporto di lavoro, tra fles 3 cui il trattamento di fine rapporto. Costituitosi il convenuto, il Pretore acco- glieva la domanda e condannava il Comitato a pagare al lavoratore la somma complessiva di lire 10.481.521, con rivalutazione ed interessi, e la decisione veniva confermata, su appello di entrambe le parti, con sentenza 28 maggio 1999 dal Tribunale. Questo rilevava che al convincimento circa la posizione di datore di lavoro, ossia sulla titola- rità passiva del debito spettante al Comitato, concorrevano sia il precedente giudicato reso dal Tribunale sia le concordi deposizioni testimoniali;
somma di oltre quindi milioni di lire giàche una corrisposta al lavoratore doveva imputarsi ai debiti di cui al precedente processo;
che l'ammon- tare della retribuzione mensile già percepita dall'GO e da assumere quale base di calcolo del trattamento di fine rapporto era di lire 1.080.000, come già accertato dal Pretore, mentre l'interessato non aveva fornito alcuna prova di un ammontare superiore. Contro questa sentenza ricorrono in via principale il Comitato di coordinamento provinciale tra le cooperative aderenti alla Lega delle ни cooperative e mutue di Catania ed in via inci- dentale l'GO, che è anche controricor- rente. Il Comitato ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso principale è improcedibile perché depositato in cancelleria il 17 novembre 1999, ossia più di venti giorni, imposti dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., dopo la notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 26 ottobre precedente. Con l'unico motivo del ricorso incidentale è lamentata la violazione degli artt. 2902 (recte: 2909) cod. civ. e 324 cod. proc. civ. da parte del Tribunale, che determinò lo stipendio mensile, assunto quale base di calcolo dell'ammontare dei crediti vantati dal lavoratore, in lire 1.080.000, ed osservò che lo stesso non aveva dato prova di un ammontare superiore. Sostiene il ricorrente che nel precedente processo, definito con sentenza passata in giudicato, il datore di lavoro aveva offerto, per dieci anni di lavoro prestato, 15.000.000 di lire e che il Pretore aveva liquidato 19.419.866 ples lire per dieci mesi di stipendio. L'avere il Tribunale trascurato ora queste circostanze inte- grerebbe violazione della regiudicata. Il motivo è privo di fondamento. La sentenza qui impugnata ha preso in esame altra sentenza resa dallo stesso Tribunale di Catania in altro processo e passata in giudicato ed ha rilevato che il prestatore di lavoro, titolare del rapporto sostanziale oggetto di entrambi i processi, aveva in primo grado conseguito il rigetto dell'impugnazione di un licenziamento intimato dalla datrice di lavoro e l'accoglimento della domanda intesa ad ottenere, nei confronti datrice (Lega provinciale delle della stessa la soddisfazione di alcuni crediti cooperative), retributivi;
impugnata dalla soccombente questa sola pronuncia, la condanna non era stata confer- mata poiché il debitore era stato identificato in altro soggetto (il Comitato di coordinamento attualmente ricorrente), succeduto nel rapporto di lavoro in tempo che la sentenza qui impugnata non precisa. La pronuncia passata in giudicato, insieme alle deposizioni testimoniali acquisite nel processo attuale, ha indotto ora il Tribunale a ritenere la ples sussistenza del rapporto obbligatorio dedotto dall'attore e la sua titolarità passiva in capo al convenuto, attuale ricorrente. Sempre la sentenza qui impugnata specifica che la condanna, passata in giudicato, a pagare al lavoratore attualmente ricorrente la somma di lire 19.419.866 si riferiva non solo a stipendi mensili arretrati ma anche ad altri crediti ("spese sostenute"), con la conseguenza che quella cifra era priva di valore indicativo nel presente processo;
è inoltre incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che non ha ravvisato un argomento di prova in una offerta di somma effettuata in diverso processo. Né tale circostanza ha alcuna attinenza con le norme sulla formazione del giudicato, invocata dal ricorrente. In conclusione, dichiarato improcedibile il ricorso principale, quello incidentale va rigettato giustifica la mentre la reciproca soccombenza compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara impro- cedibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e compensa le spese processuali. 7 Così deciso in RG 20511/99 Roma il 14 novembre 2000 Apelo Gvery II Presidente: Il Cons. estensore: Tederico Prouilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería Oggi, 17 FEB. 2001 I D A IL COLLABORATORE , AACAS S O S M L E A DI NCELLERIA 0 R L S T 1 P 3 TE , O U N A O Z I . 3 OR S B A T 5 S I R E * D . A P ' S N A L I T L N S 3 E G O 7 D - P O I 8 S - M A I 1 N D 1 E A E S D , E I O E G A R T T G N O S E I E T L S G T I E E R R A I L D L E O D