Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 51949
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Sentenza 15 novembre 2016

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Ai fini del legittimo esercizio del diritto di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il difensore di un imputato in stato di custodia cautelare (il quale, ai sensi dell'art. 4 del vigente codice di autoregolamentazione, può chiedere che il processo prosegua malgrado l'astensione del proprio difensore) non è tenuto a comunicare preventivamente al proprio assistito l'intenzione di astenersi; ne consegue che, qualora l'imputato non compaia all'udienza, non è necessario acquisire alcuna sua manifestazione di volontà, ai fini della valutazione della legittimità del rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 51949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51949
    Data del deposito : 15 novembre 2016

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