Sentenza 24 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10040 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NOMAD L OPOLO ITALIANO,1004 0 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUTREMADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente Dott. Massimo R.G.N. 13285/99 MILEO Consigliere Cron. 22644 Dott. Vincenzo Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale Ud. 23/04/01 CELLERINO Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE N TENZA -264 sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FL DI RA IO & C SAS;
intimato avversO la sentenza n. 303/98 del Tribunale di 2001 MACERATA, depositata il 02/07/98 R.G.N. 40/94; 1901 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. u o Y -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di Macerata in data 21 maggio 1992 la S.a.s. IF di RO IN e C. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso da tale ET per la somma di lire 20.350.644, W pretese dall'INPS per avere la ditta opponente in compensazione a un debito contributivo un credito vantato per rimborso di somme indebitamente corrisposte ai dipendenti per integrazione in base аsalariale nel mese di giugno del 1989 un'autorizzazione della Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni successivamente resa inefficace dal provvedimento di diniego della causa integrabile emesso il 14 giugno 1990 dal Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti. La società precisava di avere impugnato presso il TAR delle Marche tale provvedimento di diniego del Comitato e che il relativo giudizio era tuttora pendente presso il TAR. Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo la necessità per il diritto al rimborso preteso dal datore di lavoro della definitività dell'atto amministrativo di accertamento dell'autorizzazione. Con sentenza in data 18 marzo 1994 il ET (1) aggiunger dopo "opponente" : ins apport e opport 3 adito respingeva l'opposizione argomentando che in pendenza del giudizio amministrativo il datore di sottrarsi lavoro non poteva unilateralmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. 2 luglio 1998 Con sentenza in data 10 giugno - accoglimento il Tribunale di Macerata, in dell'appello della S.a.s. IF, preso atto dell'intervenuto annullamento della delibera del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, con la quale era stata negata ن l'autorizzazione alla cassa integrazioni guadagni س م che già era stata concessa alla società, e, preso ا ن atto, altresì, che la decisione del TAR, che aveva disposto tale annullamento, era divenuta definitiva, traeva la conclusione che era legittimo il conguaglio operato dalla società opponente in quanto erano insussistenti i debiti contributivi intimati con il decreto ingiuntivo. Ricorre per cassazione l'INPS con unico motivo. La società intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alle norme del condono previdenziale di cui all'art. 4 del d.l. n. 6 del 1993 convertito in legge n. 63 del 1993, 4 documentazione prodotta attestante la domanda di condono previdenziale presentata dalla società e l'avvenuto pagamento, senza riserva in ordine all'accertamento in corso, della somma dovuta а titolo di condono, rilevando che la domanda di condono senza riserva costituisce una rinuncia tacita all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo, come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenze nn. 2698 e 4918 del 1997. Il ricorso è fondato. Nel settore previdenziale e assistenziale numerosi sono stati i provvedimenti legislativi di condono di provvedimenti intesi a incoraggiare l'adempimento di obblighi contributivi con modalità agevolate al fine di consentire la sanatoria di pregressi inadempimenti. Per citare alcuni di essi, basta ricordare la legge n. 638 del 1983, la legge n. 11 del 1986, la legge n. 48 del 1988, la legge n. 166 del 1991 e, infine, la legge n. 63 del 1993, in forza della quale si assume da parte dell'INPS che la S.a.s. IF ha avanzato domanda di condono, eseguendo il pagamento dei contestati obblighi contributivi con loro tacita accettazione. In un primo tempo questa Suprema Corte aveva affermato che la domanda di condono non riconoscimento delnecessariamente comportasse il debito (v. Cass. n. 7103 del 1992). Con successiva sentenza, però, questa Corte ha affermato che dalla domanda di condono previdenziale, assimilabile a quello fiscale, derivasse l'effetto processuale dell'estinzione del giudizio (v. Cass. n. 2684 del 1997). ч Le Sezioni Unite, intervenendo sulla dibattuta т questione con le sentenze richiamate dall'Istituto о la domanda di ricorrente affermavano che del condono previdenziale doveva in accettazione ogni caso considerarsi presentata come senza condizioni, salvo che queste non venissero esplicitamente autorizzate dalla legge di condono. Tuttavia la legge di collegamento alla legge finanziaria per il 1999 e, precisamente, la legge n. 448 del 1998, con l'art. 81 comma nono, dettando una disposizione, da intendersi in parte di natura interpretativa (a causa dell'accennato stato di incertezza della giurisprudenza sul problema dell'ammissibilità di una domanda di condono presentata con la contestazione dell'obbligo in riferimento alla cui sussistenza penda una 6 controversia davanti al giudice) e in parte di natura innovativa (in relazione alla facoltà dell'istituto previdenziale di restituire l'importo dei contributi pagati e non più dovuti senza corresponsione di interessi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 2033 C.C. in tema di ripetizione di indebito), ha stabilito che per le pregresse domande di condono presentate dai datori riserva di di lavoro, purché sia manifestata ripetizione all'esito del successivo accertamento giudiziario circa la effettiva sussistenza dell'obbligo contributivo, si deve far luogo, in caso di esito positivo per il datore di lavoro di tale accertamento, alla restituzione da parte dell'istituto previdenziale della somma ricevuta a titolo di condono, pur se senza corresponsione di interessi legali. Il mancato esame della domanda di condono con l'avvenuto pagamento, senza riserva, della somma (1)e фиг dovuta, tenendo conto della sopravvivenza della citata norma del 1998 (che ha offerto con effetto retroattivo una interpretazione autentica in merito all'effetto preclusivo dell'accettazione del da parte del datore) non condono contributivo (1) leppati: to prov enienza MA IN costituisce, perciò, una violazione della ricordata 7 disposizione interpretativa. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell'art. 384 c.p.c., avuto riguardo (1) alla presentata domanda di condono con accettazione da parte dell'INPS della relativa somma dovuta, va, perciò, dichiarata cessata la materia del contendere. Ricorrono giusti motivi ex art. 92 secondo comma c.p.c. per compensare le spese dell'intero I D A , S 0 S giudizio. 3 1 C A 3 . I T L 3 T , O R 4 H A
P.Q.M.
O La Corte accoglie il ricorso. P Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23 aprile 2001. ЛИ ре ш итні il Presidente: •MA Ceritanis || Cons. estensore: IL CA t Depositata in Cancelleria 24 LUG. 2001 Oggi, A M E IL CA CA R P U (1) aggiungani olopo" concolors": senza riserva 8 MA EF the