Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell'appartenenza di beni mobili ed immobili all'imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto validamente operato il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dei quali l'imputato continuava di fatto a disporre).
Commentari • 4
- 1. Il trust solo “formale” non salvahttps://www.fiscooggi.it/
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
Leggi di più… - 3. Pagamenti per fatture inesistenti e prova della distrazione nella bancarotta (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l'appello presentato da M.L. avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di M.F., ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare "Lido Orsetta" sito in località (Omissis) del Comune di Melendugno, gestito dalla società "L'Orsetta di M.L. s.a.s." di cui lo stesso era divenuto socio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2014, n. 40286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40286 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo - Presidente - del 27/06/2014
Dott. SETTEMBRE A.- rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 980
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 16391/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC FO N. IL 01/12/1954;
avverso l'ordinanza n. 34/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 18/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame in data 18/3/2014, ha disposto il sequestro conservativo - fino alla concorrenza di un milione di Euro - di beni conferiti nel trust, denominato Kocis, da EL EL in data 4 novembre 2009.
Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di una indagine concernente il fallimento della RE spa - dichiarato dal tribunale di Milano l'1-10-2009 - su richiesta del curatore fallimentare. Il EL era stato legale rappresentante della società suddetta tra aprile e novembre del 2006, oltre ad essere stato amministratore di fatto prima e dopo il periodo suddetto (nel 2005 e nel 2007), ed è accusato di aver posto in essere, nel periodo della sua gestione, atti di mala gestio, per i quali è stato rinviato a giudizio con decreto del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano dell'1-2-2013. Ad avviso dei giudici della cautela, il trust non è opponibile alla curatela, essendo stato costituito dopo la dichiarazione di fallimento della RE spa e dopo che il EL era stato già condannato per frode fiscale (ma prima che i giudici tributari annullassero gli atti impositivi collegati alla frode suddetta). Inoltre, perché lo statuto del trust in questione attribuisce al trustee una autonomia solo apparente nella gestione dei beni segregati, dal momento che ogni atto di gestione è condizionato alla volontà del Garante, che a sua volta è nominato dal Beneficiario del Trust;
vale a dire, l'Associazione IO EL ON, che è solo mera fiduciaria dell'imputato.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse del dr. Cucci Adolfo, legale rappresentante del trust Kocis, l'avv. Carmelo Scambia, per violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta che la segregazione patrimoniale, attuata col trust, avesse intenti fraudolenti, giacché, all'epoca di costituzione dell'Associazione IO EL ON (che, a sua volta, conferì i beni nel trust), il EL non era a conoscenza delle indagini pendenti nei suoi confronti, essendone venuto a conoscenza solo in data 20/4/2012, allorché gli fu notificato l'avviso di conclusione delle indagini. È vero, aggiunge, che il EL aveva patteggiato la pena in relazione alle cd. "frodi carosello" della RE, ma era anche tranquillo in ordine alle contestazioni elevate contro di lui per tali fatti, tant'è che, successivamente, le commissioni tributarie gli hanno dato ragione, accogliendo i suoi ricorsi.
Eccepisce, poi, come aveva già fatto dinanzi ai giudici del merito, la non sequestrabilità dei beni;
beni ormai appartenenti, con la costituzione del trust, ad un diverso soggetto giuridico. Bolla come congetturale l'affermazione del Tribunale - secondo cui il trust non sarebbe che una mera fiduciaria dell'imputato - dal momento che il EL, pur essendo il fondatore dell'associazione, non ne è presidente, avendo rassegnato le dimissioni da tale carica fin dal 31/10/2009. Critica l'affermazione del Tribunale - secondo cui il Trust sarebbe nullo per l'influenza che su di esso potrebbe esercitare il disponente - in quanto, secondo la Convenzione dell'Aia dell'1/7/1985, ratificata dallo Stato italiano, "il fatto che il disponente conservi alcuni diritti o facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con la esistenza di un trust". Sottolinea l'irrevocabilità dell'atto di disposizione, compiuto con la costituzione del trust, e conclude con la richiesta, subordinata, di rimettere gli atti al Giudice civile competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 8 "per la decisione della controversia".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Per la valutazione dei motivi di ricorso occorre ricapitolare gli antefatti della decisione impugnata. CA EL è stato amministratore, di diritto o di fatto, tra il 2005 e il 2007, della RE spa, dichiarata fallita l'l/10/2009. Prima del fallimento la RE era sta coinvolta in una vicenda di fatture false, emesse nel periodo in cui CA - che ha riportato condanna a pena patteggiata - aveva ricoperto la carica suddetta.
Pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento della RE spa, e precisamente il 4/11/2009, EL EL istituì un trust, denominato Kocis, a cui riversò una parte considerevole dei suoi beni personali, indicando come beneficiario l'associazione IO EL ON.
In data 1/2/2013 EL EL è stato rinviato a giudizio per una serie di reati fallimentari, in relazione ai quali vi è stata costituzione di parte civile del curatore della RE spa ed è stato emesso, su richiesta di quest'ultimo, il provvedimento conservativo impugnato.
2. Tanto premesso, la decisione del Tribunale del riesame non merita nessuna delle censure mosse dal ricorrente, essendo stati correttamente applicati i principi del sequestro conservativo e della revocatoria penale.
È pacifico che il sequestro conservativo non può avere per oggetto che i beni dell'imputato o del responsabile civile (art. 316 c.p.p.). Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, però, che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 c.p.p. non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003 - dep. 17/05/2003 - Rv. 226043; Cass., n. 3810 del 19/12/2008). Tale condivisibile orientamento poggia sul dettato dell'art. 192 c.p., secondo cui gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno effetto rispetto ai crediti indicati dall'abrogato art. 189 c.p., tra cui i crediti dei terzi danneggiati dal reato (il rinvio del codice ai crediti indicati nell'art. 189 è ora comunemente inteso come riferito a quelli di cui all'art. 316 c.p.p.) e in forza della presunzione di frode di cui all'art. 193 c.p. (che prevede una ulteriore forma di revocatoria penale), in caso di alienazione a titolo oneroso (in questo caso, però, nel rigoroso accertamento - da parte dei Giudici di merito - della sussistenza di elementi che facciano ritenere revocabile l'atto). Soluzione, questa, che consente di realizzare la finalità dell'art. 316 c.p.p., consistente nell'immobilizzare il patrimonio dell'imputato (o del responsabile civile) in attesa dell'esito dell'azione revocatoria e tutelare efficacemente la posizione creditoria del terzo danneggiato.
Orbene, nella specie il giudice a quo - prescindendo da ogni considerazione sulla natura del trust e sugli effetti della sua costituzione - ha dato sufficiente contezza dei motivi che inducono a ritenere che i beni aggrediti con la misura cautelare fossero solo fittiziamente intestati a terzi, allegando a sostegno i meccanismi fiduciari e di interposizione fittizia posti in essere dal disponente, atteso che, al di là delle forme, EL continua di fatto ad amministrare i beni di cui si è apparentemente spogliato, posto che "ogni atto di gestione è condizionato dalla volontà del garante che, a sua volta, è nominato dal beneficiario, ovvero l'Associazione IO EL ON la quale, evidentemente, altro non è se non una mera fiduciaria dell'imputato". Ineccepibile, pertanto, è la conclusione del Tribunale, secondo cui la costituzione del trust "appare dunque un mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi".
Non è senza significato rammentare, poi, che, in tema di sequestro conservativo, il vizio di motivazione rilevante in Cassazione è solo quello della totale mancanza della stessa, ovvero dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. - dep. 13/02/2004 - Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239692): mancanza che, nella specie, è solo affermata dal ricorrente, posto lo sforzo difensivo è tutto proteso a dimostrare l'erroneità del ragionamento spiegato dal giudicante, peraltro attraverso l'allegazione di circostanze di fatto (le dimissioni di EL EL dalla carica di presidente della ON IO EL e la sua incapacità di influire sulle decisioni del "garante") che impingono direttamente - in maniera per vero inammissibile in sede di legittimità - il merito della vicenda. Del tutto inconferenti sono, infine, i riferimenti alla "buona fede" del EL allorché diede vita al trust, giacché - indipendentemente dalla irrilevanza, nella materia de qua, dell'elemento soggettivo, il fatto che abbia segregato i suoi beni meno di un mese dopo il fallimento rende palese l'intento di sottrarli ad una futura esecuzione.
3. Consegue a tanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014