CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2024, n. 7392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7392 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: -- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESCARA ER AN nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento VA RC nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento nei confronti di: DE EC LI IO nato a [...] il [...] DE EC IA nato a [...] il [...] DE EC PE LF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. LIBERTA di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 7392 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 16/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 luglio 2023, il Tribunale di AR, quale giudice per il riesame, in accoglimento delle richieste di riesame avanzate nell'interesse di PO NT De CE, GI AD De CE e Ar UN De CE annullava il decreto di sequestro preventivo disposto nei loro confronti e relativo ai titoli n. 143, 144 e 145, loro rispettivamente e nominativamente intestati, rappresentativi delle complessive n.
1.400.000 azioni della spa "LI e IC De CE AR" (d'ora in poi: LI De CE) a suo tempo loro cedute da LI De CE, pari, complessivamente, al 10,:39 % del capitale della stessa (per ciascuno dei tre indagati n. 466.666 azioni, corrispondenti al 3,46 % del capitale). 1.1. Il provvedimento di sequestro era stato adottato a seguito della denuncia sporta da GI AR De CE e AT De CE nel maggio 2021, quando avevano appreso - nel corso dell'assemblea del 12 marzo 2021 della controllante spa "F.11i De CE di PO, Fara San Martino" (d'ora in poi: F.11i De CE), convocata per l'approvazione del bilancio 2020 - che la stessa F.11i De CE aveva acquistato, il 9 settembre 2020, dai congiunti sopra ricordati, le azioni della spa LI De CE già intestate a NA De CE (e pari a quel 10,39 % del capitale sociale che non era ancora posseduto dalla controllante F.11i De CE). Le azioni in questione risultavano essere state a suo tempo trasferite, per la nuda proprietà, con atto autenticato dal notaio GI De Matteis del 4 agosto 2016, ai predetti PO NT De CE, GI AD De CE e AnUN De CE. Costoro ne erano divenuti pieni proprietari alla morte della usufruttuaria NA De CE, avvenuta il 29 novembre 2019. I denuncianti De CE (GI AR e AT) affermavano che la firma di girata dei titoli, apparentemente apposta nel 2016 da LI De CE, a favore dei congiunti (PO NT, GI AD e AnUN De CE), appariva essere falsa, prospettandosi così la violazione, in relazione alla sua autentica notarile, degli artt. 476 e 479 cod. pen.. La denunciata falsità si fondava sugli esiti della consulenza tecnica grafologia fatta effettuare dai denuncianti ed aveva trovato conferma nell'elaborato del consulente del pubblico ministero (si era, inoltre, attribuita la falsa sottoscrizione di NA De CE a certo IA AL, direttore amministrativo della LI De CE). In prosieguo di tempo, il 31 marzo 2021, la F.11i De CE e gli odierni indagati aveva risolto consensualmente l'accordo di cessione dei titoli della LI De CE per cui è processo, così che stessi erano stati sequestrati, con provvedimento del Gip che, come si è ricordato, è stato annullato dal Tribunale del riesame, quando erano, ancora, nominativamente intestati agli indagati stessi. 1.1. Il Tribunale, nell'accogliere la richiesta di riesame degli indagati, annullava il vincolo, osservando quanto segue. Rigettava, innanzitutto, l'eccezione, formulata dalla pubblica accusa (le persone offese non erano state ammesse a partecipare alla fase), relativa al difetto di legittimazione a richiedere il riesame del sequestro, di due degli indagati, PO NT e GI AD De CE, perché costoro, nel frattempo, avevano rivenduto la loro quota, della spa LI De CE, ancora alla spa F.11i De CE. Considerava, infatti, che pur avendo ceduto i titoli alla controllante, con atti stipulati 1'8 ed il 18 maggio 2023 (rispettivamente da PO NT e GI AD De CE), costoro avevano conservato un interesse proprio al dissequestro degli stessi visto che il loro trasferimento non si era ancora perfezionato, almeno nella sua parte certificativa e pubblicitaria, in assenza della firma di girata sui certificati che rappresentavano i titoli (nominativi), e ciò in applicazione degli artt. 2021 e ss cod. civ.. Non vi era questione, invece, sulla legittimazione di AnUN De CE, rimasta titolare delle azioni a lei intestate, sottoposte al vincolo. 1.2. Nel merito della cautela reale, il Tribunale riteneva sussistere il fumus commissi delícti considerando (oltre alle ricordate consulenze, dei denuncianti e del pubblico ministero, che avevano concluso per la non autenticità della firma dell'avente diritto, un giudizio non adeguatamente confutato, allo stato degli atti, dalla consulenza tecnica delle difese): - le dichiarazioni rilasciate da più soggetti, informati sui fatti, che avevano riferito dell'astio intercorrente fra la defunta LI De CE ed i presunti suoi beneficiati (gli odierni indagati) e dell'assenza di rapporti personali fra costoro, così da rendere incongrua l'intervenuta cessione di titoli;
- il fatto, riferito da un dipendente della LI De CE, che sul libro soci della LI De CE, il trasferimento delle azioni di LI De CE, apparentemente del 2016, non risultava annotato nel libro soci, quantomeno fino all'assemblea del 2019 (e non emergeva neppure dalla fotocopia del libro effettuata il 3 settembre 2018). 1.3. Quanto al periculum in mora, il Tribunale osservava come gli indagati avessero disposto delle azioni della LI De CE, sottoposte al vincolo reale, in più momenti, cedendole e retroagendo la loro cessione, così dimostrando che la loro titolarità in capo agli stessi costituiva un pericolo di possibile dispersione. 2 Né poteva affermarsi, come invocato dagli indagati, che i titoli non potessero dirsi "pertinenti al reato" di falso, in quanto erano, comunque, destinati a divenire di loro proprietà, per successione legittima, dovendosi, invece, considerare che proprio grazie al consumato delitto di falso, gli indagati ne avevano conseguito, prima del decesso della dante causa, la nuda proprietà, ottenendone poi la piena proprietà, per consolidamento dell'usufrutto, e, quindi, senza che gli stessi entrassero nell'asse ereditario. Tutto ciò premesso in ordine alla valutazione del periculum in mora, il Tribunale, però, finiva per escluderlo in base alla considerazione che gli unici soggetti che risultavano essere stati danneggiati dal delitto di falso - i coeredi RN - avevano stipulato, il 27 aprile 2021, una transazione con gli indagati in riferimento proprio a quelle azioni che LI De CE aveva a costoro ceduto, pur manifestando, appunto, le loro "perplessità" in ordine all'autenticità di quella firma di girata, del 2016, per cui è processo. Nel citato, e prodotto, atto di transazione i coeredi RN si erano impegnati, a fronte di un corrispettivo di 1 milione di euro, a non avere più nulla a pretendere dai tre De CE, odierni indagati, rinunciando, fin da quel momento, a qualsiasi azione civile o penale che si potesse intraprendere. Un atto dispositivo dei propri diritti, quello dei RN, che, secondo il Tribunale, non poteva ritenersi invalido (come i RN assumevano) trattandosi di transazione novativa ai sensi dell'art. 1972 cod. civ., conoscendo le parti la falsità della firma che ne aveva dato occasione, così da doversi dare applicazione al disposto degli artt. 1972 e 1973, comma 2, cod. civ.. 2. Avverso l'indicato provvedimento di revoca del sequestro hanno proposto ricorso sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR, sia le persone offese (GI RN, anche per conto di MA RN, e MA OV, quali coeredi, con gli indagati, di LI De CE). 2.1. Il pubblico ministero deduce, nell'unico, complesso, motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui era incorso il Tribunale di AR nella sua decisione. Il consulente dell'accusa, dott.ssa Annalisa Nazzaro, aveva concluso che la firma, apparentemente apposta sulla girata dei titoli sottoposti al vincolo da LI De CE, era apocrifa "con elevato grado di confidenza tecnica, sulla base della incompatibilità dell'evidenza analitica e della mancal:a corrispondenza inconfutabile di parametri sostanziali del grafismo". 3 Aveva aggiunto che era "possibile" ricondurre la sottoscrizione al già nominato AL, anch'essa con elevato grado di confidenza tecnica, tenendo però conto, in questo caso, che si era operato l'esame su fotocopie del documento. Era in base a tali risultanze che il Gip aveva disposto il sequestro delle 1.400.000 azioni oggetto della girata in favore, in parti uguali, degli indagati. Era quindi sussistente il fumus del contestato delitto di falso. Quanto alla eccezione relativa al difetto di legittimazione di due dei tre indagati, PO NT De CE e di GI AD De CE, il Tribunale l'aveva erroneamente rigettata, dato che costoro non erano più proprietari dei titoli, avendoli ceduti nel maggio 2023, nuovamente (come nel 2021), alla spa F.11i De CE, non avendo rilievo, in ordine a tale cessione, il fatto che non si fossero perfezionate le forme esecutive e di pubblicità previste dagli artt. 2021 e ss cod. civ. (la girata sui titoli), posto che il trasferimento della loro proprietà era già avvenuto con il consenso fra le parti e gli ulteriori passaggi rivestivano, appunto, una funzione meramente esecutiva e certificativa. I due De CE poi non avevano esplicitato alcun ulteriore loro, ulteriore e diverso, interesse al dissequestro delle azioni da loro già cedute alla spa F.11i De CE. Passando al merito della cautela, il pubblico ministero ricorrente osservava come il Tribunale, ritenuta la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di falso, aveva però, erroneamente, concluso per la sopravvenuta insussistenza del periculum in mora, a seguito dell'avvenuta transazione degli indagati con i coeredi RN. Il Tribunale, infatti, aveva omesso di considerare che i titoli, sottoposti al vincolo, erano pervenuti agli indagati - in riferimento prima alla nuda e poi alla piena proprietà - solo grazie alla commissione del reato contestato, la C\s/ falsificazione della firma Ai girata. E come la permanente disponibilità dei titoli, pertinenti al reato di falso, da parte dei De CE, come aveva peraltro riconosciuto lo stesso giudicante, ne concretava il pericolo di dispersione, avendo costoro dimostrato di volerne disporre, cedendoli (come era effettivamente avvenuto, in due occasioni). 2.2. Le persone offese del predetto reato di falso, GI RN (anche per MA RN) e MA OV, a mezzo del procuratore speciale e difensore, hanno articolato cinque motivi. Hanno, innanzitutto, premesso di essere state chiamate alla successione legittima di LI De CE quali cugini della stessa, in pari grado degli odierni indagati, anch'essi cugini della de cuius. 4 Come tali erano stati indicati come persone offese fin dall'avviso notificato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen.. Il loro diritto a partecipare al procedimento cautelare derivava dal fatto che essi avevano diritto alla restituzione delle cose sulle quali era stato disposto il sequestro (Cass. SU n. 25933/2008). Ciò nonostante, il Tribunale del riesame aveva respinto, per due volte, la loro richiesta di partecipare alla discussione delle istanze di riesame del disposto sequestro preventivo. 2.2.1. Con il primo motivo deducono, appunto, la violazione di legge attuata con il rigetto delle loro istanze di partecipazione al riesame della cautela reale sulle azioni della spa LI De CE, di proprietà dei coeredi. Si ricordava come si fosse proceduto al sequestro dei titoli in conseguenza della accertata falsità della firma di girata della nuda proprietà delle azioni di LI De CE a favore dei cugini PO NT, GI AD e AnUN De CE. Si dava atto che gli indagati PO NT e GI AD De CE, lo stesso giorno in cui il pm aveva depositato la richiesta di sequestro, avevano nuovamente ceduto le loro azioni alla spa F.11i De CE, pur osservando come, nel libro soci, non fosse stata fatta alcuna annotazione o girai:a. In ogni caso, tale cessione era inopponibile ai coeredi, che non vi avevano partecipato (vd. Cass. civ. 9801/2013). Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di intervento dei ricorrenti affermando che i loro diritti si erano consumati con l'atto di transazione 'sulle quote oggetto del sequestro sottoscritto il 23 aprile 2021", ma la richiesta, d'intervento, era stata reiterata perché l'atto di transazione in questione doveva considerarsi invalido a seguito dell'accertata falsità di un suo presupposto essenziale, la firma di girata delle azioni a favore degli indagati (falsità a cui non si era potuto far cenno nell'atto di transazione, non essendone stata ancora raccolta la prova. Il Tribunale, però, aveva rigettato anche la nuova richiesta d'intervento, assumendo che i RN, non avendo diritto alla restituzione dei titoli sequestrati (in considerazione della ricordata transazione), potevano considerarsi solo dei terzi interessati. 2.2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed in particolare dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., la norma che demanda al giudice civile le questioni relative alla proprietà dei beni sottoposti a vincolo reale. Si ricordava che il giudice penale è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile, quando insorga controversia sulla proprietà delle cose in sequestro (Cass. n. 5 19674/2022), anche in difetto di effettiva pendenza della lite (Cass. n. 44960/2014). Il Tribunale, invece, non si era limitato a valutare la consistenza della controversia (Cass. 56699/2018) ma aveva inteso risolverla a sfavore dei ricorrenti, finendo per affermare che la transazione non era invalida essendo stata stipulata dai RN quando questi erano già consapevoli della falsità della firma di girata, oggetto del processo penale. 2.2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed in particolare degli artt. 1325, 1418, 1965, 1343, 1972 e 1973 cod. civ., in cui era incorsa la Corte nel ritenere valido ed efficace l'atto di transazione. L'atto in questione intitolato "Scrittura privata di transazione in prevenzione e/o liquidazione azioni LI e IC De CE spa AR" era invece nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1325 cod. civ. perché carente delle "reciproche concessioni". Nelle premesse, infatti, si dava per valida la cessione della nuda proprietà delle azioni LI De CE ai cugini dei RN, i quali, sulla stessa, si erano limitati ad affermare le loro "perplessità" (senza che fosse chiarito se esse riguardavano la firma per girata). La transazione era nulla anche ai sensi dell'art. 1972, comma 1, cod. civ. in quanto contratto illecito, perché illecito ne era stato il presupposto (Cass. civ. n. 7693/2020), una nullità che non è rinunciabile ed è rilevabile d'ufficio (Cass. civ. n. 26168/2018). La transazione era invalida anche ai sensi dell'art. 1972, comma 2, cod. civ., posto che le "perplessità" manifestate dai RN certo non potevano equivalere alla certezza della falsità della firma di girata. Del resto, se i RN fossero stati certi della falsità della firma di girata non avrebbero transato la possibile controversia per soli euro 1.000.000 a fronte di un valore delle azioni ben più cospicuo, pari ad oltre 10 milioni di euro. Mai gli indagati avevano poi confessato la falsità commessa così che i RN certo non l'avrebbero potuta eccepire. La transazione era invalida anche ai sensi dell'art. 1973 cod. civ., perché conclusa sulla base di documenti poi riconosciuti come falsi (Cass. civ. n. 14656/2012). La conoscenza della falsità della forma di girata era databile solo al momento della discovery del 29 giugno 2023. La transazione era nulla anche ai sensi dell'art. 1343 cod. civ. per la contrarietà della causa a norme imperative, potendosi ritenere che, l'avere i De CE taciuto il ben diverso valore delle azioni, potesse integrare anche il delitto di truffa. 6 2.2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 757, 1480 cod. civ., ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione, da parte del Tribunale, dell'incidenza nel processo della intervenuta vendita delle azioni da parte di PO NT e GI AD De CE. A tal proposito si doveva ricordare che la cessione di quote di società di capitale è inopponibile ai coeredi che non vi abbiano partecipato (Cass. civ. n. 9801/2013). Tale vendita peraltro non era stata neppure opposta alla Gdf in sede di esecuzione del sequestro, il 6 giugno 2023. Peraltro, neppure era opponibile ai terzi, in assenza di girata dei titoli azionari. 2.2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 321 cod. proc. pen., 479 cod. pen. 1418, 1343 e 1972 cod. civ., ed il vizio di motivazione apparente. Il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del periculum in mora a seguito della sottoscrizione della transazione fra i coeredi avente per oggetto proprio i titoli azionari la cui girata, ritenuta falsa, aveva generato il presente processo. NA conclusione questa che non era condivisibile perché, come si è detto, i coeredi RN non erano a conoscenza del suo imprescindibile presupposto, la falsità della firma di girata, così che gli atti conseguenti, come la transazione, divenivano privi di effetti giuridici e la loro nullità poteva e doveva essere rilevata di ufficio. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha inviato parere scritto in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. Il difensore delle persone offese inviava una memoria con la quale insisteva sui motivi di ricorso. Aggiungeva che gli indagati, grazie alla cessione delle azioni ottenute con la falsa firma di girata, avevano incassato un corrispettivo pari a circa 27 milioni di euro. Che GI AD De CE aveva ceduto le sue azioni il 18 maggio 2023, (ed il fratello PO NT l'aveva fatto qualche giorno prima, 1'8 maggio) con l'assistenza del medesimo notaio dalla cui precedente autenticazione era derivato l'odierno processo. E che anche AnUN De CE aveva venduto i titoli. 7 Si illustravano alcuni brani delle dichiarazioni assunte nel processo, anche in considerazione del fatto che la de cuius era stata poi assistita da due amministratori di sostegno, e si ribadivano le ragioni di invalidità della transazione. Si depositava documentazione. 5. Il difensore degli indagati PO NT e GI De CE ha inviato memoria con la quale ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Ricordava le vicende pregresse relative ai trasferimenti delle azioni della LI De CE oggetto della cautela reale ed in particolare annotava come i suoi due assistiti, alla morte di LI De CE, ritenevano di esserne (con AnUN) gli unici eredi legittimi e, in tal senso, avevano redatto e sottoscritto la denuncia di successione. Solo in prosieguo di tempo, i RN li avevano contattati facendo presente che, essendo anch'essi parenti nel medesimo grado, avevano diritto ad una quota dell'eredità. Così che, assistiti dai rispettivi legali, le parti, i RN ed i De CE, avevano sottoscritto due distinti atti di transazione, definendo così ogni possibile controversia sull'eredità di LI De CE. Con il primo atto, i coeredi RN avevano ricevuto immobili, gioielli e 4,3 milioni di euro in contanti. Con il secondo, si era definita la questione relativa alle azioni della LI De CE, oggetto del vincolo, poi revocato dal Tribunale. In questo secondo atto, del 23 aprile 2021, i RN avevano rinunciato a qualsiasi azione, civile o penale, dedotta o deducibile, rispetto alla proprietà riconosciuta come piena in capo agli odierni indagati dell'intero pacchetto di azioni, pari a n. 1.400.000, della LI De CE, a fronte del versamento di euro 1 milione (dopo avere, in premessa, manifestando proprio la loro "perplessità" in ordine alla cessione della nuda proprietà dei titoli). Tutto ciò premesso il difensore degli indicati indagati concludeva per l'inammissibilità del ricorso delle persone offese e per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del pubblico ministero è fondato per le sole ragioni che si illustreranno, mentre i ricorsi presentati nell'interesse delle persone offese sono inammissibili. 8 1. I ricorsi delle persone offese, GI RN (anche in rappresentanza di MA RN) e MA OV, vedono, pressoché interamente, sulla pretesa invalidità della transazione sottoscritta con gli indagati, a proposito della proprietà, e dei conseguenti diritti ereditari, della quota di azioni della LI De CE già intestate alla dante causa LI De CE. Invalidità - discendente dai vari e diversi vizi meglio individuati nei singoli motivi che si sono sopra riassunti - che, secondo i ricorrenti, deve essere oggetto di accertamento del giudice civile al quale il Tribunale avrebbe dovuto inviare gli atti, piuttosto che valutare, come aveva fatto, la fondatezza della pretesa, finendo per rigettare la richiesta di intervento delle persone offese nella fase di gravame cautelare. Orbene sul punto la motivazione spesa dal Tribunale, nell'ordinanza impugnata, risulta, invece, priva di manifeste aporie logiche. 1.1. Certo, questa Corte ha affermato che: - in tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell'ad. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, PMT/ Nuova ACB srl, Rv. 283173); - in tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto a devolvere al giudice civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all'annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare (come era avvenuto nell'odierno caso di specie: Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019, Scermino, Rv. 275348). Ma si è anche precisato che il giudice della cautela penale deve, prima, apprezzare la serietà della controversia, il suo sostanziale fondamento: Si è così affermato che: - la disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917). E, nella stessa sentenza della Sezione terza, sopra citata (n. 19674 del 27/04/2022, PMT/ Nuova ACB srl), si legge che: 9 "Secondo il condivisibile e prevalente orientamento di questa Corte, in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile .. non gode di alcuna discrezionalità, potendo unicamente rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta contestazione/controversia, e mantenere nel frattempo il sequestro (Sez 2, n. 49530 del 24/10/2019, Rv. 277935 - 01; Sez. 2,n. 44960 del 30/09/2014, Rv.260318 - 01)... La controversia deve, naturalmente, essere oggetto di adeguata verifica da parte del giudice penale che ne deve valutare la consistenza, onde assicurare il compimento di un accurato esame della serietà della controversia - sia effettiva, sia anche potenziale (pure in assenza, dunque, di un giudizio pendente, come d'altro canto si trae dall'indicazione da parte dell'art. 263 cod. proc. pen. del giudice a cui essa è devoluta, che presuppone la non necessarietà della già intervenuta instaurazione della lite) - onde trarne la conclusione della concreta necessità della devoluzione della questione, stante la sua intrinseca consistenza, al competente giudice civile (cfr. Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Rv. 264532; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Rv. 259917; Sez. 1 n. 56699 del 05/06/2018, non massimata).". 1.2. Ed è proprio esaminando la serietà della questione civile posta dalla difesa delle persone offese che il Tribunale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, ne aveva rigettato le plurime richieste di intervento nella fase di riesame cautelare (e, di conseguenza, di rimessione degli atti al giudice civile per la risoluzione della controversia relativa alla invalidità della transazione), escludendo così che gli stessi potessero considerarsi come degli aventi diritto alla restituzione dei beni sottoposti al vincolo (vd. Sez.U., n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227728, in cui si era, appunto, precisato che, in tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ne', conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame). Del resto, lo stesso art. 322 cod. proc. pen. in tema di "riesame del decreto di sequestro preventivo" prevede la legittimazione soltanto de "l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate (nell'odierna fattispecie, gli indagati De CE) e quella che avrebbe avuto diritto alla loro restituzione". 10 z' Tornando alla valutazione, da parte del Tribunale, della serietà della questione civile sottoposta dalle persone offese al suo giudizio, la sua non manifesta illogicità si coglie nell'analisi che il giudice aveva compiuto del contenuto stesso dell'accordo transattivo. Si era osservato che: - nelle premesse dell'atto, in riferimento alla cessione in nuda proprietà delle azioni LI De CE ai coeredi De CE, avvenuta il 4 agosto 2016, "è stata evocata qualche perplessità da parte dei signori RN": - tanto premesso, tuttavia le parti (De CE e RN) "dichiarano di aver definito transattivamente tutti gli aspetti inerenti la riconducibilità, o meno alla massa ereditaria della partecipazione azionaria di LI e IC De CE spa .. originariamente di titolarità della de cuius .."; - così che "i signori MA (ed i loro eredi).. con l'incasso degli assegni circolari (consegnati loro dai De CE) .. dichiarano di rinunciare, come rinunciano, definitivamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, azione facoltà e/o aspettativa che possa trovare origine, occasione o fondamento, anche in relazione a richieste, pretese ed azioni avanzate da terzi, nell'eventuale accertamento del carattere nullo e/o annullabile e/o inefficace di atti e/o documenti, in relazione a qualsivoglia atto o documento o fatto connesso alle circostanze ivi dichiarate, riconoscendo con la sottoscrizione di questo atto, in via definitiva ed irrevocabile, quali unici, pieni ed esclusivi proprietari del 10,39 °A del Capitale della LI e IC De CE S.p.A. - AR, pari ad originarie n. 1.400.000 azioni di categoria ordinaria ...". A frante di tale inequivoca lettera dell'accordo contrattuale - in cui i RN rinunciano a qualsivoglia azione presente o futura, civile o penale, anche relativa all'eventuale nullità o invalidità degli atti presupposti alla transazione stessa - congiunta alla premessa circa la possibile falsità della sottoscrizione della cessione della nuda proprietà dei titoli avvenuta nel 2016 (posto che altro significato non può attribuirsi alla denunciata "perplessità" dei RN in ordine a tale atto) non illogicamente il Tribunale aveva escluso, allo stato degli atti, la serietà della invocata controversia, in ordine alla validità della transazione, ritenendo gli stessi non inconsapevoli della possibile falsità della firma della dante causa (falsità che, peraltro, è ancora sub iudice nel processo di merito, non essendo stata neppure ammessa dagli indagati, che hanno contrastato l'accusa con un'apposita relazione tecnica). 1.3. Deve così dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati dalle persone offese con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11 2. E' priva di fondamento anche l'eccezione formulata dal pubblico ministero in ordine alla legittimazione a proporre la richiesta di riesame di PO NT De CE e di GI AD De CE, fondata sul fatto che i predetti, nelle more dell'apposizione del vincolo, avevano cedute le azioni, oggetto del medesimo, senza che costoro deducessero alcun altro interesse al dissequestro dei titoli diverso da quello della loro restituzione, alla quale, però, non avrebbero avuto diritto per averli, appunto, già ceduti. L'art. 2021 cod. civ., citato nell'ordinanza impugnata, prevede, infatti, che "il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente". Ed è pacifico, nell'odierna fattispecie, che le azioni, nominativamente intestate a PO NT De CE e a GI AD De CE, non erano state ancora trasferite, dai due indagati, né con la girata sul titolo nè con l'annotazione sul libro soci della spa LI De CE. Erano così solo gli indagati De CE che potevano proporre richiesta di riesame del sequestro delle azioni nominativi ancora a loro intestate. Non chi le aveva da loro acquistate, la spa F.11i De CE, posto che, in assenza di girata sul titolo o di annotazione del trasferimento sul libro soci (previsto dall'art. 2022 cod. civ.), la società acquirente non era legittimata ad esercitarne i conseguenti diritti. Si è infatti ricordato - nella giurisprudenza di legittimità civile - come: - nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio;
quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo (Sez. 1, n. 17088 del 24/06/2008, Rv. 604056); - nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun 12 diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo (Sez. 1, n. 1588 del 20/01/2017, G./E. Rv. 643502 - 02). 3. Il ricorso della pubblica accusa è invece fondato in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum in mora. In realtà, il Tribunale aveva scisso il proprio giudizio sul punto, apparendo ritenere il periculum in conseguenza dell'accertata volontà degli indagati De CE di cedere i titoli, pervenuti loro a cagione del reato di falso, a terzi (per due volte alla controllante F.11i De CE), finendo, poi, per negarlo in base alla considerazione che i soli possibili danneggiati dal reato di falso, i coeredi RN, avevano rinunciato ai loro eventuali diritti con la ricordata transazione. Così però, il Tribunale, aveva fatto, impropriamente, coincidere le conseguenze di rilievo penale del delitto di falso con le eventuali ragioni di danno civili derivanti da tale condotta. Aveva così omesso di considerare che era stato proprio il delitto di falso, come contestato ed in relazione al quale era stato ritenuto sussistere il fumus commissi delicti, a consentire ai tre indagati di disporre fin dal 2016 della nuda proprietà di quel rilevante (anche in termini di controvalore economico) pacchetto di azioni nominative prima intestate a LI De CE e ad acquisirne, nel 2019 al decesso della cedente, rimastene usufruttuaria, la piena proprietà. Proprietà che aveva loro consentito di disporre dei titoli, di incassarne i dividendi, di esercitare qualsivoglia diritto discendente dalla loro proprietà (prima nuda, poi piena), di concludere con i coeredi RN la ricordata transazione, muovendo comunque dalla circostanza che le stesse risultavano nominativamente a loro intestate, e di cederli alla controllante, nel 2021 e nel 2023, con atti questi ultimi ancora non perfezionati (almeno sotto i profili sopra ricordati). Così che il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche alla luce di tali considerazioni se, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la disponibilità delle azioni, sottoposte dal Gip al sequestro preventivo, "possa aggravare o protrarre le conseguenze" del reato contestato. In assenza di tale, necessaria, valutazione l'ordinanza impugnata va annullata sul punto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del pm, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di AR. 13 Dichiara inammissibili i ricorsi di RN GI e OV MA e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 20:23.
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 7392 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 16/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 luglio 2023, il Tribunale di AR, quale giudice per il riesame, in accoglimento delle richieste di riesame avanzate nell'interesse di PO NT De CE, GI AD De CE e Ar UN De CE annullava il decreto di sequestro preventivo disposto nei loro confronti e relativo ai titoli n. 143, 144 e 145, loro rispettivamente e nominativamente intestati, rappresentativi delle complessive n.
1.400.000 azioni della spa "LI e IC De CE AR" (d'ora in poi: LI De CE) a suo tempo loro cedute da LI De CE, pari, complessivamente, al 10,:39 % del capitale della stessa (per ciascuno dei tre indagati n. 466.666 azioni, corrispondenti al 3,46 % del capitale). 1.1. Il provvedimento di sequestro era stato adottato a seguito della denuncia sporta da GI AR De CE e AT De CE nel maggio 2021, quando avevano appreso - nel corso dell'assemblea del 12 marzo 2021 della controllante spa "F.11i De CE di PO, Fara San Martino" (d'ora in poi: F.11i De CE), convocata per l'approvazione del bilancio 2020 - che la stessa F.11i De CE aveva acquistato, il 9 settembre 2020, dai congiunti sopra ricordati, le azioni della spa LI De CE già intestate a NA De CE (e pari a quel 10,39 % del capitale sociale che non era ancora posseduto dalla controllante F.11i De CE). Le azioni in questione risultavano essere state a suo tempo trasferite, per la nuda proprietà, con atto autenticato dal notaio GI De Matteis del 4 agosto 2016, ai predetti PO NT De CE, GI AD De CE e AnUN De CE. Costoro ne erano divenuti pieni proprietari alla morte della usufruttuaria NA De CE, avvenuta il 29 novembre 2019. I denuncianti De CE (GI AR e AT) affermavano che la firma di girata dei titoli, apparentemente apposta nel 2016 da LI De CE, a favore dei congiunti (PO NT, GI AD e AnUN De CE), appariva essere falsa, prospettandosi così la violazione, in relazione alla sua autentica notarile, degli artt. 476 e 479 cod. pen.. La denunciata falsità si fondava sugli esiti della consulenza tecnica grafologia fatta effettuare dai denuncianti ed aveva trovato conferma nell'elaborato del consulente del pubblico ministero (si era, inoltre, attribuita la falsa sottoscrizione di NA De CE a certo IA AL, direttore amministrativo della LI De CE). In prosieguo di tempo, il 31 marzo 2021, la F.11i De CE e gli odierni indagati aveva risolto consensualmente l'accordo di cessione dei titoli della LI De CE per cui è processo, così che stessi erano stati sequestrati, con provvedimento del Gip che, come si è ricordato, è stato annullato dal Tribunale del riesame, quando erano, ancora, nominativamente intestati agli indagati stessi. 1.1. Il Tribunale, nell'accogliere la richiesta di riesame degli indagati, annullava il vincolo, osservando quanto segue. Rigettava, innanzitutto, l'eccezione, formulata dalla pubblica accusa (le persone offese non erano state ammesse a partecipare alla fase), relativa al difetto di legittimazione a richiedere il riesame del sequestro, di due degli indagati, PO NT e GI AD De CE, perché costoro, nel frattempo, avevano rivenduto la loro quota, della spa LI De CE, ancora alla spa F.11i De CE. Considerava, infatti, che pur avendo ceduto i titoli alla controllante, con atti stipulati 1'8 ed il 18 maggio 2023 (rispettivamente da PO NT e GI AD De CE), costoro avevano conservato un interesse proprio al dissequestro degli stessi visto che il loro trasferimento non si era ancora perfezionato, almeno nella sua parte certificativa e pubblicitaria, in assenza della firma di girata sui certificati che rappresentavano i titoli (nominativi), e ciò in applicazione degli artt. 2021 e ss cod. civ.. Non vi era questione, invece, sulla legittimazione di AnUN De CE, rimasta titolare delle azioni a lei intestate, sottoposte al vincolo. 1.2. Nel merito della cautela reale, il Tribunale riteneva sussistere il fumus commissi delícti considerando (oltre alle ricordate consulenze, dei denuncianti e del pubblico ministero, che avevano concluso per la non autenticità della firma dell'avente diritto, un giudizio non adeguatamente confutato, allo stato degli atti, dalla consulenza tecnica delle difese): - le dichiarazioni rilasciate da più soggetti, informati sui fatti, che avevano riferito dell'astio intercorrente fra la defunta LI De CE ed i presunti suoi beneficiati (gli odierni indagati) e dell'assenza di rapporti personali fra costoro, così da rendere incongrua l'intervenuta cessione di titoli;
- il fatto, riferito da un dipendente della LI De CE, che sul libro soci della LI De CE, il trasferimento delle azioni di LI De CE, apparentemente del 2016, non risultava annotato nel libro soci, quantomeno fino all'assemblea del 2019 (e non emergeva neppure dalla fotocopia del libro effettuata il 3 settembre 2018). 1.3. Quanto al periculum in mora, il Tribunale osservava come gli indagati avessero disposto delle azioni della LI De CE, sottoposte al vincolo reale, in più momenti, cedendole e retroagendo la loro cessione, così dimostrando che la loro titolarità in capo agli stessi costituiva un pericolo di possibile dispersione. 2 Né poteva affermarsi, come invocato dagli indagati, che i titoli non potessero dirsi "pertinenti al reato" di falso, in quanto erano, comunque, destinati a divenire di loro proprietà, per successione legittima, dovendosi, invece, considerare che proprio grazie al consumato delitto di falso, gli indagati ne avevano conseguito, prima del decesso della dante causa, la nuda proprietà, ottenendone poi la piena proprietà, per consolidamento dell'usufrutto, e, quindi, senza che gli stessi entrassero nell'asse ereditario. Tutto ciò premesso in ordine alla valutazione del periculum in mora, il Tribunale, però, finiva per escluderlo in base alla considerazione che gli unici soggetti che risultavano essere stati danneggiati dal delitto di falso - i coeredi RN - avevano stipulato, il 27 aprile 2021, una transazione con gli indagati in riferimento proprio a quelle azioni che LI De CE aveva a costoro ceduto, pur manifestando, appunto, le loro "perplessità" in ordine all'autenticità di quella firma di girata, del 2016, per cui è processo. Nel citato, e prodotto, atto di transazione i coeredi RN si erano impegnati, a fronte di un corrispettivo di 1 milione di euro, a non avere più nulla a pretendere dai tre De CE, odierni indagati, rinunciando, fin da quel momento, a qualsiasi azione civile o penale che si potesse intraprendere. Un atto dispositivo dei propri diritti, quello dei RN, che, secondo il Tribunale, non poteva ritenersi invalido (come i RN assumevano) trattandosi di transazione novativa ai sensi dell'art. 1972 cod. civ., conoscendo le parti la falsità della firma che ne aveva dato occasione, così da doversi dare applicazione al disposto degli artt. 1972 e 1973, comma 2, cod. civ.. 2. Avverso l'indicato provvedimento di revoca del sequestro hanno proposto ricorso sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AR, sia le persone offese (GI RN, anche per conto di MA RN, e MA OV, quali coeredi, con gli indagati, di LI De CE). 2.1. Il pubblico ministero deduce, nell'unico, complesso, motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui era incorso il Tribunale di AR nella sua decisione. Il consulente dell'accusa, dott.ssa Annalisa Nazzaro, aveva concluso che la firma, apparentemente apposta sulla girata dei titoli sottoposti al vincolo da LI De CE, era apocrifa "con elevato grado di confidenza tecnica, sulla base della incompatibilità dell'evidenza analitica e della mancal:a corrispondenza inconfutabile di parametri sostanziali del grafismo". 3 Aveva aggiunto che era "possibile" ricondurre la sottoscrizione al già nominato AL, anch'essa con elevato grado di confidenza tecnica, tenendo però conto, in questo caso, che si era operato l'esame su fotocopie del documento. Era in base a tali risultanze che il Gip aveva disposto il sequestro delle 1.400.000 azioni oggetto della girata in favore, in parti uguali, degli indagati. Era quindi sussistente il fumus del contestato delitto di falso. Quanto alla eccezione relativa al difetto di legittimazione di due dei tre indagati, PO NT De CE e di GI AD De CE, il Tribunale l'aveva erroneamente rigettata, dato che costoro non erano più proprietari dei titoli, avendoli ceduti nel maggio 2023, nuovamente (come nel 2021), alla spa F.11i De CE, non avendo rilievo, in ordine a tale cessione, il fatto che non si fossero perfezionate le forme esecutive e di pubblicità previste dagli artt. 2021 e ss cod. civ. (la girata sui titoli), posto che il trasferimento della loro proprietà era già avvenuto con il consenso fra le parti e gli ulteriori passaggi rivestivano, appunto, una funzione meramente esecutiva e certificativa. I due De CE poi non avevano esplicitato alcun ulteriore loro, ulteriore e diverso, interesse al dissequestro delle azioni da loro già cedute alla spa F.11i De CE. Passando al merito della cautela, il pubblico ministero ricorrente osservava come il Tribunale, ritenuta la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di falso, aveva però, erroneamente, concluso per la sopravvenuta insussistenza del periculum in mora, a seguito dell'avvenuta transazione degli indagati con i coeredi RN. Il Tribunale, infatti, aveva omesso di considerare che i titoli, sottoposti al vincolo, erano pervenuti agli indagati - in riferimento prima alla nuda e poi alla piena proprietà - solo grazie alla commissione del reato contestato, la C\s/ falsificazione della firma Ai girata. E come la permanente disponibilità dei titoli, pertinenti al reato di falso, da parte dei De CE, come aveva peraltro riconosciuto lo stesso giudicante, ne concretava il pericolo di dispersione, avendo costoro dimostrato di volerne disporre, cedendoli (come era effettivamente avvenuto, in due occasioni). 2.2. Le persone offese del predetto reato di falso, GI RN (anche per MA RN) e MA OV, a mezzo del procuratore speciale e difensore, hanno articolato cinque motivi. Hanno, innanzitutto, premesso di essere state chiamate alla successione legittima di LI De CE quali cugini della stessa, in pari grado degli odierni indagati, anch'essi cugini della de cuius. 4 Come tali erano stati indicati come persone offese fin dall'avviso notificato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen.. Il loro diritto a partecipare al procedimento cautelare derivava dal fatto che essi avevano diritto alla restituzione delle cose sulle quali era stato disposto il sequestro (Cass. SU n. 25933/2008). Ciò nonostante, il Tribunale del riesame aveva respinto, per due volte, la loro richiesta di partecipare alla discussione delle istanze di riesame del disposto sequestro preventivo. 2.2.1. Con il primo motivo deducono, appunto, la violazione di legge attuata con il rigetto delle loro istanze di partecipazione al riesame della cautela reale sulle azioni della spa LI De CE, di proprietà dei coeredi. Si ricordava come si fosse proceduto al sequestro dei titoli in conseguenza della accertata falsità della firma di girata della nuda proprietà delle azioni di LI De CE a favore dei cugini PO NT, GI AD e AnUN De CE. Si dava atto che gli indagati PO NT e GI AD De CE, lo stesso giorno in cui il pm aveva depositato la richiesta di sequestro, avevano nuovamente ceduto le loro azioni alla spa F.11i De CE, pur osservando come, nel libro soci, non fosse stata fatta alcuna annotazione o girai:a. In ogni caso, tale cessione era inopponibile ai coeredi, che non vi avevano partecipato (vd. Cass. civ. 9801/2013). Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di intervento dei ricorrenti affermando che i loro diritti si erano consumati con l'atto di transazione 'sulle quote oggetto del sequestro sottoscritto il 23 aprile 2021", ma la richiesta, d'intervento, era stata reiterata perché l'atto di transazione in questione doveva considerarsi invalido a seguito dell'accertata falsità di un suo presupposto essenziale, la firma di girata delle azioni a favore degli indagati (falsità a cui non si era potuto far cenno nell'atto di transazione, non essendone stata ancora raccolta la prova. Il Tribunale, però, aveva rigettato anche la nuova richiesta d'intervento, assumendo che i RN, non avendo diritto alla restituzione dei titoli sequestrati (in considerazione della ricordata transazione), potevano considerarsi solo dei terzi interessati. 2.2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed in particolare dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., la norma che demanda al giudice civile le questioni relative alla proprietà dei beni sottoposti a vincolo reale. Si ricordava che il giudice penale è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile, quando insorga controversia sulla proprietà delle cose in sequestro (Cass. n. 5 19674/2022), anche in difetto di effettiva pendenza della lite (Cass. n. 44960/2014). Il Tribunale, invece, non si era limitato a valutare la consistenza della controversia (Cass. 56699/2018) ma aveva inteso risolverla a sfavore dei ricorrenti, finendo per affermare che la transazione non era invalida essendo stata stipulata dai RN quando questi erano già consapevoli della falsità della firma di girata, oggetto del processo penale. 2.2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed in particolare degli artt. 1325, 1418, 1965, 1343, 1972 e 1973 cod. civ., in cui era incorsa la Corte nel ritenere valido ed efficace l'atto di transazione. L'atto in questione intitolato "Scrittura privata di transazione in prevenzione e/o liquidazione azioni LI e IC De CE spa AR" era invece nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1325 cod. civ. perché carente delle "reciproche concessioni". Nelle premesse, infatti, si dava per valida la cessione della nuda proprietà delle azioni LI De CE ai cugini dei RN, i quali, sulla stessa, si erano limitati ad affermare le loro "perplessità" (senza che fosse chiarito se esse riguardavano la firma per girata). La transazione era nulla anche ai sensi dell'art. 1972, comma 1, cod. civ. in quanto contratto illecito, perché illecito ne era stato il presupposto (Cass. civ. n. 7693/2020), una nullità che non è rinunciabile ed è rilevabile d'ufficio (Cass. civ. n. 26168/2018). La transazione era invalida anche ai sensi dell'art. 1972, comma 2, cod. civ., posto che le "perplessità" manifestate dai RN certo non potevano equivalere alla certezza della falsità della firma di girata. Del resto, se i RN fossero stati certi della falsità della firma di girata non avrebbero transato la possibile controversia per soli euro 1.000.000 a fronte di un valore delle azioni ben più cospicuo, pari ad oltre 10 milioni di euro. Mai gli indagati avevano poi confessato la falsità commessa così che i RN certo non l'avrebbero potuta eccepire. La transazione era invalida anche ai sensi dell'art. 1973 cod. civ., perché conclusa sulla base di documenti poi riconosciuti come falsi (Cass. civ. n. 14656/2012). La conoscenza della falsità della forma di girata era databile solo al momento della discovery del 29 giugno 2023. La transazione era nulla anche ai sensi dell'art. 1343 cod. civ. per la contrarietà della causa a norme imperative, potendosi ritenere che, l'avere i De CE taciuto il ben diverso valore delle azioni, potesse integrare anche il delitto di truffa. 6 2.2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 757, 1480 cod. civ., ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione, da parte del Tribunale, dell'incidenza nel processo della intervenuta vendita delle azioni da parte di PO NT e GI AD De CE. A tal proposito si doveva ricordare che la cessione di quote di società di capitale è inopponibile ai coeredi che non vi abbiano partecipato (Cass. civ. n. 9801/2013). Tale vendita peraltro non era stata neppure opposta alla Gdf in sede di esecuzione del sequestro, il 6 giugno 2023. Peraltro, neppure era opponibile ai terzi, in assenza di girata dei titoli azionari. 2.2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 321 cod. proc. pen., 479 cod. pen. 1418, 1343 e 1972 cod. civ., ed il vizio di motivazione apparente. Il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del periculum in mora a seguito della sottoscrizione della transazione fra i coeredi avente per oggetto proprio i titoli azionari la cui girata, ritenuta falsa, aveva generato il presente processo. NA conclusione questa che non era condivisibile perché, come si è detto, i coeredi RN non erano a conoscenza del suo imprescindibile presupposto, la falsità della firma di girata, così che gli atti conseguenti, come la transazione, divenivano privi di effetti giuridici e la loro nullità poteva e doveva essere rilevata di ufficio. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha inviato parere scritto in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. Il difensore delle persone offese inviava una memoria con la quale insisteva sui motivi di ricorso. Aggiungeva che gli indagati, grazie alla cessione delle azioni ottenute con la falsa firma di girata, avevano incassato un corrispettivo pari a circa 27 milioni di euro. Che GI AD De CE aveva ceduto le sue azioni il 18 maggio 2023, (ed il fratello PO NT l'aveva fatto qualche giorno prima, 1'8 maggio) con l'assistenza del medesimo notaio dalla cui precedente autenticazione era derivato l'odierno processo. E che anche AnUN De CE aveva venduto i titoli. 7 Si illustravano alcuni brani delle dichiarazioni assunte nel processo, anche in considerazione del fatto che la de cuius era stata poi assistita da due amministratori di sostegno, e si ribadivano le ragioni di invalidità della transazione. Si depositava documentazione. 5. Il difensore degli indagati PO NT e GI De CE ha inviato memoria con la quale ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Ricordava le vicende pregresse relative ai trasferimenti delle azioni della LI De CE oggetto della cautela reale ed in particolare annotava come i suoi due assistiti, alla morte di LI De CE, ritenevano di esserne (con AnUN) gli unici eredi legittimi e, in tal senso, avevano redatto e sottoscritto la denuncia di successione. Solo in prosieguo di tempo, i RN li avevano contattati facendo presente che, essendo anch'essi parenti nel medesimo grado, avevano diritto ad una quota dell'eredità. Così che, assistiti dai rispettivi legali, le parti, i RN ed i De CE, avevano sottoscritto due distinti atti di transazione, definendo così ogni possibile controversia sull'eredità di LI De CE. Con il primo atto, i coeredi RN avevano ricevuto immobili, gioielli e 4,3 milioni di euro in contanti. Con il secondo, si era definita la questione relativa alle azioni della LI De CE, oggetto del vincolo, poi revocato dal Tribunale. In questo secondo atto, del 23 aprile 2021, i RN avevano rinunciato a qualsiasi azione, civile o penale, dedotta o deducibile, rispetto alla proprietà riconosciuta come piena in capo agli odierni indagati dell'intero pacchetto di azioni, pari a n. 1.400.000, della LI De CE, a fronte del versamento di euro 1 milione (dopo avere, in premessa, manifestando proprio la loro "perplessità" in ordine alla cessione della nuda proprietà dei titoli). Tutto ciò premesso il difensore degli indicati indagati concludeva per l'inammissibilità del ricorso delle persone offese e per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del pubblico ministero è fondato per le sole ragioni che si illustreranno, mentre i ricorsi presentati nell'interesse delle persone offese sono inammissibili. 8 1. I ricorsi delle persone offese, GI RN (anche in rappresentanza di MA RN) e MA OV, vedono, pressoché interamente, sulla pretesa invalidità della transazione sottoscritta con gli indagati, a proposito della proprietà, e dei conseguenti diritti ereditari, della quota di azioni della LI De CE già intestate alla dante causa LI De CE. Invalidità - discendente dai vari e diversi vizi meglio individuati nei singoli motivi che si sono sopra riassunti - che, secondo i ricorrenti, deve essere oggetto di accertamento del giudice civile al quale il Tribunale avrebbe dovuto inviare gli atti, piuttosto che valutare, come aveva fatto, la fondatezza della pretesa, finendo per rigettare la richiesta di intervento delle persone offese nella fase di gravame cautelare. Orbene sul punto la motivazione spesa dal Tribunale, nell'ordinanza impugnata, risulta, invece, priva di manifeste aporie logiche. 1.1. Certo, questa Corte ha affermato che: - in tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell'ad. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, PMT/ Nuova ACB srl, Rv. 283173); - in tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto a devolvere al giudice civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all'annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare (come era avvenuto nell'odierno caso di specie: Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019, Scermino, Rv. 275348). Ma si è anche precisato che il giudice della cautela penale deve, prima, apprezzare la serietà della controversia, il suo sostanziale fondamento: Si è così affermato che: - la disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia (Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917). E, nella stessa sentenza della Sezione terza, sopra citata (n. 19674 del 27/04/2022, PMT/ Nuova ACB srl), si legge che: 9 "Secondo il condivisibile e prevalente orientamento di questa Corte, in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile .. non gode di alcuna discrezionalità, potendo unicamente rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta contestazione/controversia, e mantenere nel frattempo il sequestro (Sez 2, n. 49530 del 24/10/2019, Rv. 277935 - 01; Sez. 2,n. 44960 del 30/09/2014, Rv.260318 - 01)... La controversia deve, naturalmente, essere oggetto di adeguata verifica da parte del giudice penale che ne deve valutare la consistenza, onde assicurare il compimento di un accurato esame della serietà della controversia - sia effettiva, sia anche potenziale (pure in assenza, dunque, di un giudizio pendente, come d'altro canto si trae dall'indicazione da parte dell'art. 263 cod. proc. pen. del giudice a cui essa è devoluta, che presuppone la non necessarietà della già intervenuta instaurazione della lite) - onde trarne la conclusione della concreta necessità della devoluzione della questione, stante la sua intrinseca consistenza, al competente giudice civile (cfr. Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Rv. 264532; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Rv. 259917; Sez. 1 n. 56699 del 05/06/2018, non massimata).". 1.2. Ed è proprio esaminando la serietà della questione civile posta dalla difesa delle persone offese che il Tribunale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, ne aveva rigettato le plurime richieste di intervento nella fase di riesame cautelare (e, di conseguenza, di rimessione degli atti al giudice civile per la risoluzione della controversia relativa alla invalidità della transazione), escludendo così che gli stessi potessero considerarsi come degli aventi diritto alla restituzione dei beni sottoposti al vincolo (vd. Sez.U., n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227728, in cui si era, appunto, precisato che, in tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ne', conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame). Del resto, lo stesso art. 322 cod. proc. pen. in tema di "riesame del decreto di sequestro preventivo" prevede la legittimazione soltanto de "l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate (nell'odierna fattispecie, gli indagati De CE) e quella che avrebbe avuto diritto alla loro restituzione". 10 z' Tornando alla valutazione, da parte del Tribunale, della serietà della questione civile sottoposta dalle persone offese al suo giudizio, la sua non manifesta illogicità si coglie nell'analisi che il giudice aveva compiuto del contenuto stesso dell'accordo transattivo. Si era osservato che: - nelle premesse dell'atto, in riferimento alla cessione in nuda proprietà delle azioni LI De CE ai coeredi De CE, avvenuta il 4 agosto 2016, "è stata evocata qualche perplessità da parte dei signori RN": - tanto premesso, tuttavia le parti (De CE e RN) "dichiarano di aver definito transattivamente tutti gli aspetti inerenti la riconducibilità, o meno alla massa ereditaria della partecipazione azionaria di LI e IC De CE spa .. originariamente di titolarità della de cuius .."; - così che "i signori MA (ed i loro eredi).. con l'incasso degli assegni circolari (consegnati loro dai De CE) .. dichiarano di rinunciare, come rinunciano, definitivamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, azione facoltà e/o aspettativa che possa trovare origine, occasione o fondamento, anche in relazione a richieste, pretese ed azioni avanzate da terzi, nell'eventuale accertamento del carattere nullo e/o annullabile e/o inefficace di atti e/o documenti, in relazione a qualsivoglia atto o documento o fatto connesso alle circostanze ivi dichiarate, riconoscendo con la sottoscrizione di questo atto, in via definitiva ed irrevocabile, quali unici, pieni ed esclusivi proprietari del 10,39 °A del Capitale della LI e IC De CE S.p.A. - AR, pari ad originarie n. 1.400.000 azioni di categoria ordinaria ...". A frante di tale inequivoca lettera dell'accordo contrattuale - in cui i RN rinunciano a qualsivoglia azione presente o futura, civile o penale, anche relativa all'eventuale nullità o invalidità degli atti presupposti alla transazione stessa - congiunta alla premessa circa la possibile falsità della sottoscrizione della cessione della nuda proprietà dei titoli avvenuta nel 2016 (posto che altro significato non può attribuirsi alla denunciata "perplessità" dei RN in ordine a tale atto) non illogicamente il Tribunale aveva escluso, allo stato degli atti, la serietà della invocata controversia, in ordine alla validità della transazione, ritenendo gli stessi non inconsapevoli della possibile falsità della firma della dante causa (falsità che, peraltro, è ancora sub iudice nel processo di merito, non essendo stata neppure ammessa dagli indagati, che hanno contrastato l'accusa con un'apposita relazione tecnica). 1.3. Deve così dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati dalle persone offese con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11 2. E' priva di fondamento anche l'eccezione formulata dal pubblico ministero in ordine alla legittimazione a proporre la richiesta di riesame di PO NT De CE e di GI AD De CE, fondata sul fatto che i predetti, nelle more dell'apposizione del vincolo, avevano cedute le azioni, oggetto del medesimo, senza che costoro deducessero alcun altro interesse al dissequestro dei titoli diverso da quello della loro restituzione, alla quale, però, non avrebbero avuto diritto per averli, appunto, già ceduti. L'art. 2021 cod. civ., citato nell'ordinanza impugnata, prevede, infatti, che "il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente". Ed è pacifico, nell'odierna fattispecie, che le azioni, nominativamente intestate a PO NT De CE e a GI AD De CE, non erano state ancora trasferite, dai due indagati, né con la girata sul titolo nè con l'annotazione sul libro soci della spa LI De CE. Erano così solo gli indagati De CE che potevano proporre richiesta di riesame del sequestro delle azioni nominativi ancora a loro intestate. Non chi le aveva da loro acquistate, la spa F.11i De CE, posto che, in assenza di girata sul titolo o di annotazione del trasferimento sul libro soci (previsto dall'art. 2022 cod. civ.), la società acquirente non era legittimata ad esercitarne i conseguenti diritti. Si è infatti ricordato - nella giurisprudenza di legittimità civile - come: - nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2022, primo comma, cod. civ. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio;
quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo (Sez. 1, n. 17088 del 24/06/2008, Rv. 604056); - nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l'annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell'emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun 12 diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo (Sez. 1, n. 1588 del 20/01/2017, G./E. Rv. 643502 - 02). 3. Il ricorso della pubblica accusa è invece fondato in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum in mora. In realtà, il Tribunale aveva scisso il proprio giudizio sul punto, apparendo ritenere il periculum in conseguenza dell'accertata volontà degli indagati De CE di cedere i titoli, pervenuti loro a cagione del reato di falso, a terzi (per due volte alla controllante F.11i De CE), finendo, poi, per negarlo in base alla considerazione che i soli possibili danneggiati dal reato di falso, i coeredi RN, avevano rinunciato ai loro eventuali diritti con la ricordata transazione. Così però, il Tribunale, aveva fatto, impropriamente, coincidere le conseguenze di rilievo penale del delitto di falso con le eventuali ragioni di danno civili derivanti da tale condotta. Aveva così omesso di considerare che era stato proprio il delitto di falso, come contestato ed in relazione al quale era stato ritenuto sussistere il fumus commissi delicti, a consentire ai tre indagati di disporre fin dal 2016 della nuda proprietà di quel rilevante (anche in termini di controvalore economico) pacchetto di azioni nominative prima intestate a LI De CE e ad acquisirne, nel 2019 al decesso della cedente, rimastene usufruttuaria, la piena proprietà. Proprietà che aveva loro consentito di disporre dei titoli, di incassarne i dividendi, di esercitare qualsivoglia diritto discendente dalla loro proprietà (prima nuda, poi piena), di concludere con i coeredi RN la ricordata transazione, muovendo comunque dalla circostanza che le stesse risultavano nominativamente a loro intestate, e di cederli alla controllante, nel 2021 e nel 2023, con atti questi ultimi ancora non perfezionati (almeno sotto i profili sopra ricordati). Così che il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche alla luce di tali considerazioni se, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la disponibilità delle azioni, sottoposte dal Gip al sequestro preventivo, "possa aggravare o protrarre le conseguenze" del reato contestato. In assenza di tale, necessaria, valutazione l'ordinanza impugnata va annullata sul punto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del pm, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di AR. 13 Dichiara inammissibili i ricorsi di RN GI e OV MA e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 20:23.