Sentenza 23 novembre 2001
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché la disposizione dell'art. 47, comma settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) prevede che, all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, si debba anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, è illegittima la prescrizione che gli imponga - ove in concreto risulti impedita, per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione, l'esplicarsi della sua opera di solidarietà - attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato e orientamento finalistico di siffatta prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo e afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall'andamento della prova.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2001, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 23/11/2001
1. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - N. 6439
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 16703/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONTIN Flavio, n.
5.11.1942 a Casale di Scodosia, avverso l'ordinanza in data 24.11.2000 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., che conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia, rilevato che all'atto dell'affidamento al servizio sociale di COTTIN Flavio, disposto con precedente ordinanza del 18.5.1999, era stata omessa la prescrizione di attivarsi per quanto possibile in favore delle vittime del connesso reato, obbligatoria ai sensi del co. 7 dell'art. 47 L. 26.7.1975 n. 354; che tale prescrizione sarebbe peraltro rimasta priva di contenuto, "poiché le vittime non hanno avanzato pretese"; che si rendeva quindi "necessaria una prescrizione per così dire 'surrogatoria' rispetto a quella squisitamente risarcitoria", integrava il precedente provvedimento con l'ulteriore prescrizione di svolgere "una volta alla settimana... un'attività socialmente utile a favore di un ente o struttura pubblica della provincia di residenza che sarà indicata dal C.S.S.A.". L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando sotto pi profili la violazione dell'art. 47 L. n. 354/1975 e delle correlative disposizioni regolamentari, nonché del principio di immodificabilità, "rebus sic stantibus", dei provvedimenti di sorveglianza non impugnati.
Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato. Va preliminarmente rilevato che il provvedimento non ha violato la competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza in ordine alla modifica delle prescrizioni, sancita dal co. 8 dell'art. 47 citato;
si tratta, infatti, non di adattamento apportato - nell'ambito dei poteri di vigilanza e intervento attribuiti al Magistrato ai fini del miglior esito della misura alternativa - ad una prescrizione già imposta, ma di obbligo del tutto nuovo ed autonomo.
Nè il procedimento può ritenersi viziato in radice per essere stato avviato su segnalazione del Magistrato, a sua volta interessato dal servizio sociale;
sebbene a tali organi non spetti un potere di impulso processuale, era consentito al Tribunale provvedere "ex officio", come si desume testualmente dal co. 1 dell'art. 678 C.P.P. che, pur rinviando quanto alla procedura al precedente art. 666, prevede, diversamente da quest'ultimo, che il procedimento possa essere attivato non solo su richiesta del P.M., dell'interessato o del difensore, ma anche d'ufficio.
Tanto premesso, va peraltro riconosciuta l'illegittimità dell'imposizione della prescrizione "surrogatoria". Invero, il co. 7 dell'art. 47 L. n.354/1975, nel disporre "deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato", introduce una prescrizione obbligatoria, ma di carattere elastico, che può esplicarsi mediante qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nella fattispecie, svuotandosi di contenuto quando - per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione - l'attiva solidarietà risulti in concreto impedita. Errata è quindi l'ottica esclusivamente risarcitoria in cui la previsione normativa è stata apprezzata dal giudice "a quo":
l'integrale adempimento delle obbligazioni civili - salva sempre l'ipotesi di materiale impossibilità - è condizione per il più ampio beneficio della liberazione condizionale (art. 176 C.P.), che presuppone il già conseguito ravvedimento del condannato;
l'istituto dell'affidamento implica invece che il processo di rieducazione sia ancora "in fieri", e quindi la solidarietà verso la vittima assume la veste di obbligo accessorio che - attesa l'ampiezza della previsione legislativa - può realizzarsi durante lo svolgimento della misura con qualsiasi intervento fattibile ed utile, di carattere non necessariamente patrimoniale, ma eventualmente anche personale. Quando poi la relativa prescrizione risulti, effettivamente e sotto qualsiasi forma, inattuabile in concreto, nessuna modalità "sostitutiva" è prevista dalla legge, ne' può essere introdotta - come ritiene il giudice "a quo" - mediante l'obbligatorio svolgimento di un'attività, seppure di generica utilità sociale, a favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato ed orientamento finalistico di tale prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo ed afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall'andamento della prova.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002