Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2001, n. 410
CASS
Sentenza 23 novembre 2001

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Massime1

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché la disposizione dell'art. 47, comma settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) prevede che, all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, si debba anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, è illegittima la prescrizione che gli imponga - ove in concreto risulti impedita, per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione, l'esplicarsi della sua opera di solidarietà - attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato e orientamento finalistico di siffatta prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo e afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall'andamento della prova.

Commentario1

  • 1Efficacia nel tempo della c.d. legge ex Cirielli (Tribunale Sorveglianza Cagliari, 12 gennaio 2006)
    Giurisprudenza · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2001, n. 410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 410
Data del deposito : 23 novembre 2001

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