Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi di sequestro del corpo di reato la confisca è obbligatoria, con la conseguenza che, qualora essa non sia stata disposta dal giudice della cognizione, deve provvedere il giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2003, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 03/10/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1540
3. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 013600/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AL AN RO N. IL 16/05/1947;
avverso ORDINANZA del 06/12/2002 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Nel corso di un procedimento penale veniva disposto il sequestro della somma di L. 64.000.000 in danno di Al BA AR in relazione agli illeciti penali commessi.
Dopo la pronuncia della sentenza di condanna passata in giudicato il BA presentava istanza di restituzione della somma sequestrata, non essendo essa stata confiscata dal giudice.
Il GIP di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 6 dicembre 2002 rigettava l'istanza.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il BA deducendo che non essendo stata disposta la confisca della somma con la sentenza del 19 marzo 2002 divenuta definitiva, si sarebbe dovuta disporre la restituzione della somma stessa. Il motivo posto a sostegno del ricorso è manifestamente infondato. La somma di danaro sequestrata al BA collegata alla commissione degli accadimenti illeciti per cui si è proceduto, come ha affermato il GIP nel suo provvedimento, costituisce corpo di reato ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 262 c.p.p. e 240 c.p.. Il sequestro del corpo del reato è obbligatorio e, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, è svincolato dalla esistenza di esigenze probatorie, perché dette esigenze sono in re ipsa (SU 11 febbraio 1994, Carella, CP, 94, 2056 e 2913); ciò proprio perché tale sequestro è preordinato alla confisca ex articolo 240 c.p., pure essa obbligatoria. La obbligatorietà del provvedimento di confisca fa sì che se a tanto non provvede il giudice della cognizione, dovrà provvedere quello della esecuzione.
In effetti proprio il collegamento tra il comma 4^ dell'articolo 262 c.p.p. - che prevede la restituzione delle cose in sequestro a chi ne abbia diritto dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione - il comma 6^ dell'articolo 263 comma 6^ c.p.p. - che prevede la competenza in materia di restituzioni del giudice dell'esecuzione dopo che la sentenza sia passata in giudicato - e l'articolo 240 c.p. - che prevede la confisca obbligatoria del corpo di reato - rende certi che la confisca di un corpo di reato possa essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, essendone impossibile la restituzione.
Del resto in tal senso si è già pronunciata la Suprema Corte (Cass. 7 novembre 1990, Raffo, CED 186321), che ha osservato che la competenza in materia di confisca del giudice dell'esecuzione, sebbene non sia stata fatta oggetto di una disciplina specifica nel nuovo codice, come, invece, avveniva nella pregressa normativa codicistica (articolo 665 c.p.p. del 1930), è tuttavia agevolmente configurabile - quando non abbia provveduto il giudice della cognizione - in virtù del coordinamento tra le disposizioni degli articoli 262 comma 4^ e 263 comma 6^ c.p.p..
Del resto sulla possibilità di disporre la confisca anche dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione e sulla conseguente impossibilità di disporre la restituzione delle cose sequestrate si sono espresse anche le Sezioni Unite Penali (SU 14 dicembre 1994, Adelio, in Cass. Pen. 1995, 1488; SU 3 luglio 1996, Chabni). Bisogna altresì rilevare che non è previsto alcun termine per adottare in sede di esecuzione il provvedimento di confisca del corpo di reato sequestrato;
dovrà essere il P.M. a richiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento.
Da tutto quanto detto risulta che correttamente il GIP, nella sua qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione della somma di danaro sequestrata avanzata da Al BA AR e che manifestamente infondato è il motivo posto a sostegno del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004