Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio di ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, non è configurabile l'incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento annullato a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio. (Nella fattispecie la S.C. aveva annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per l'opposizione a decreto penale di condanna e, in sede di rinvio, si era nuovamente pronunciato sull'istanza lo stesso giudice).
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- 1. Art. 74 - Giudice dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 665 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2015, n. 43026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43026 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
43 026 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO : DEL 30/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VINCENZO ROMIS Dott. Presidente SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 1256/2015 - Dott. LUISA BIANCHI REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. N. 9653/2015 SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE PA N. IL 19/09/1970 avverso l'ordinanza n. 1219/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHIlette/septite le conclusioni del PG Do oms- erio Fraticall Rigetto del ricorso Udit i difensor Avv.; A 9653/2015 RITENUTO IN FATTO 1.In data 18/12/2013 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per l'opposizione al decreto penale di condanna n. 2289/13 emesso il 12/04/2013, proposta nell'interesse di IT SQ nell'ambito di un procedimento instaurato per la violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b); il giudice rilevava che il decreto era stato regolarmente notificato sia al difensore di ufficio che all'imputato, e che quest'ultimo, in particolare, la notifica era avvenuta nel domicilio eletto a mani della moglie convivente.
2. L'ordinanza veniva annullata con sentenza del 30/9/2014 di questa Corte: si dava atto che la notifica del decreto penale era correttamente avvenuta mediante consegna dell'atto a mani della moglie convivente nel domicilio eletto, senza necessità (sostenuta dal ricorrente) di altre formalità, quali l'invio della raccomandata prescritto dell'art. 157, co.3, cpp in caso di consegna dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci;
si annullava tuttavia il provvedimento per carenza di motivazione in relazione alla recente modifica dell'art. 175, co.2, cpp ad opera della legge 28.4.2014 n.67, applicabile nella specie in base alla disciplina transitoria dettata con legge 11.8.2014 n.118, che ha sancito l'obbligo della restituzione in termine dell'imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, non avendo il giudice fornito esauriente motivazione al riguardo. :
3. Con ordinanza in data 22/12/2014 il giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza ritenendo che nella specie vi fosse la prova della tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale da parte del IT. La stessa versione difensiva resa dalla moglie di quest'ultimo, secondo cui ella aveva ricevuto il plico in data 30/4/2013 e aveva dimenticato di farlo visionare al marito fino a quando, il 21/10/2013, non era intervenuto il provvedimento di revoca della patente, allorché aveva ricordato la consegna e aveva posto l'atto in visione al coniuge, dimostrava – ha osservato il giudicante - la piena - conoscenza del decreto penale notificato, subito messo in relazione con il provvedimento di revoca della patente;
inoltre l'immediato ritrovamento a distanza di molti mesi dell'atto notificato smentiva la precedente, asserita, dimenticanza e faceva ritenere che entrambi i coniugi ne fossero stati a conoscenza e avessero sottovalutato gli effetti che ne derivavano.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SQ IT deducendo due motivi. Con il primo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che in base all'art. 175 cpp l'autorità giudiziaria deve dare la dimostrazione che il soggetto ha avuto la effettiva conoscenza del provvedimento e ha rinunciato a proporre l'impugnazione, effettuando tutte le necessarie verifiche;
nella specie la motivazione fornita dall'ordinanza in questione è illogica e contraddittoria;
non vi è stata sottovalutazione da parte propria della vicenda atteso che "fin dall'inizio" egli 2 si era rivolto ad un legale di fiducia che aveva proposto ricorso al giudice di pace di Napoli, così riottenendo la patente di guida, temporaneamente sospesa, patente che al momento della esecuzione del provvedimento di revoca era effettivamente in suo possesso. Con un secondo motivo fa presente che in sede di rinvio si è pronunciato lo stesso giudice che aveva pronunciato la prima ordinanza e chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 620, co.1, lett. A) e 34 cpp per contrasto con gli artt. 3 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che , quale giudice del'esecuzione, abbia pronunciato ordinanza di accoglimento o di rigetto del'istanza di restituzione in termine Richiama la sentenza n 183 del 2013 della Corte Costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. Le censure del ricorrente in ordine a violazione di legge o difetto di motivazione da parte dell'ordinanza qui impugnata sono infondate. Il giudice del rinvio, adempiendo all'onere motivazione che gli era stato imposto da questa Corte, ha indicato con puntualità e correttezza le ragioni per le quali ha ritenuto che l'interessato avesse avuto la tempestiva, effettiva conoscenza del decreto penale, tanto ricavando dalla stessa dichiarazione resa dalla moglie circa la pretesa dimenticanza, superata solo nel momento in cui al marito veniva ritirata la patente;
del tutto logicamente si è ritenuto che solo la conoscenza del primo atto abbia potuto determinare il ritrovamento dello stesso e la consegna al marito, all'atto della seconda notifica, rendendo del tutto inverosimile l'assunto della donna;
assunto che tanto più è inverosimile dato che con il presente ricorso si afferma che vi era stato un ricorso al giudice di pace volto ad ottenere la restituzione della patente, circostanza che smentisce che la data di conoscenza del decreto penale possa essere quella, indicata nella dichiarazione allegata al ricorso, del 21.10.2013 di revoca della patente stessa. Con la conseguenza che la stessa proposizione dell'istanza di restituzione in termini risulterebbe tardiva atteso che è onere di chi chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (sez. V 28/1/2014 n. 18979 Rv. 263166). In ogni caso, anche a prescindere da tale profilo, non precedentemente rilevato dal giudice di merito, deve ritenersi correttamente accertato e congruamente motivata l'ordinanza impugnata in applicazione del principio fissato nella stessa sentenza di annullamento e successivamente ribadito (Sez. 4, Sentenza n. 17175 del 08/04/2015 Cc. (dep. 24/04/2015 ) Rv. 263863), secondo cui il giudice deve verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione del provvedimento, sulla base di quanto allegato dal medesimo istante, escluso invece stante la soppressione del'inciso in precedenza contenuto nell'art. 175 cpp - l'obbligo dell'autorità giudiziaria di autonome verifiche e rimanendo pertanto a carico dell'istante le 3 conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.
2. Con il secondo motivo viene sollevata la questione della pretesa incompatibilità del giudice dell'esecuzione che ha emesso ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione, a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio. La questione deve essere risolta sulla base dell'art. 623 c.p.p., che indica il giudice competente a pronunciarsi nei casi di annullamento con rinvio da parte di questa Corte e che solo nei casi tassativamente previsti dalle lett. c) e d), relativi all'annullamento di una sentenza, stabilisce espressamente che deve trattarsi di altra sezione o di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
nel caso in cui venga annullata una ordinanza, gli atti vanno trasmessi al giudice che l'ha pronunciata che, non contenendo la norma la specifica previsione della diversità, può essere anche la stessa persona fisica che ha emesso il precedente provvedimento. Trattasi peraltro di un principio che questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare, sia con riferimento ai provvedimenti in materia "de libertate" (Sez. 6^, 20 aprile 2005 n. 22464, Saraceni, rv. 232236, Sez. 1^, 7 ottobre 2003 n. 23502, Montini, rv. 228125, Sez. 6^, 19 giugno 2003 n. 36332, Zorzi, rv. 228411, Sez. 6^, 2 febbraio 2006 n. 11662, Castelluccia, rv. 233828) laddove si è ribadito che la disciplina dell'incompatibilità deve essere circoscritta "ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto"; sia con specifico riguardo ai provvedimenti di archiviazione (Sez. 3^, 15 febbraio 2006 n. 12439, P.O. in proc. Marchesi Rv. 234634; Sez. 4 27 febbraio 2009 n.19654 Rv. 243446). Manifestamente infondata è, poi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente perché la situazione del giudice la cui ordinanza o decreto sono stati annullati dalla Corte di Cassazione non è analoga ne' paragonabile a quella nella quale il giudice abbia formulato un vero e proprio giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato, situazione che è l'unica a poter dar luogo ad incompatibilità ex art. 34 c.p.p., come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.183 del 2013, invocata dal ricorrente. La dichiarazione di incostituzionalità è stata infatti limitata alla specifica ipotesi, venuta in considerazione in quel giudizio, del giudice dell'esecuzione che interviene in materia di reato continuato o concorso formale di reati, valutazioni tipicamente di merito e come tali comportanti incompatibilità. Ben diversa è la valutazione demandata al giudice dell'esecuzione in tema di restituzione in termini che è questione meramente processuale.
3. La questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
५ dichiarata manifestamente infondata e condanna il rigetta il ricorso processuali. Così deciso in Roma il 30/9/2015 Il Consigliere estensore quisa Bianchi I Luise friend. D A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giobanny RUELLO la dedotta questione di costituzionalità, ricorrente al pagamento delle spese Thoms Il Presidente CASS Vincenzo Romis, .. * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 OTT. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giovarmi HUELLOAuf 5